Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da EP IL IE, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Terenzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania;
nei confronti
di CATIFRA srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nino Munafò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina del Responsabile PO del Settore 3 del Comune di Lipari R.G. n. 2069 del 12.11.2025 (R.I. n. 298) pubblicata in data 19.11.2025 all’Albo Pretorio del Comune di Lipari sino al 04.12.2025, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva alla società CA.TI.FRA. S.r.l. l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la “Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina” sull’Isola di Panarea (CUP: H62E22000500006 - CIG: B856756495);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali di gara (n. 1 del 08/10/2025, n. 2 del 09/10/2025, n. 3 e n. 4 del 22/10/2025), la proposta di aggiudicazione del 22/10/2025, la determina a contrarre n. 64 del giorno 11/04/2025 e la sua rettifica n. 91 del 20/05/2025, nonché il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) e la relativa relazione tecnica generale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2026:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, in aggiunta,
- dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 20250039596/N.060.100 del 13/05/2025, rilasciata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, avente ad oggetto “PROGRAMMA ISOLE VERDI: Intervento III: Efficientamento Idrico - Tipologia III.A: Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina (dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili. ISOLA DI PANAREA”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto quale l’approvazione del progetto definitivo nonché la valutazione di incidenza ambientale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lipari, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di CATIFRA srl;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. EG AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo, notificato il lunedì 5 gennaio 2026 e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione di legge per erronea applicazione del D. lgs. n. 36/2023 in luogo della disciplina speciale PNRR di cui al D.L. n. 77/2021 e al D. lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto. L’Amministrazione comunale avrebbe basato la procedura di affidamento sulle norme del D. lgs. n. 36/2023, mentre, trattandosi di un intervento finanziato con risorse del PNRR, la disciplina applicabile sarebbe quella di cui al regime speciale e derogatorio introdotto dal DL 31 maggio 2021, n. 77, come confermato anche dall’art. 225, comma 8, del D. lgs. n. 36/2023; nel caso di specie, trattandosi di un appalto integrato, la norma chiave sarebbe l’articolo 48 del DL n. 77/2021 che, in deroga alla disciplina generale, consentirebbe l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori sulla base del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) attuando, di fatto, quella accelerazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo specifico posto con il PNRR.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 5, del DL n. 77/2021 e degli artt. 14 e ss. della legge 241/1990; illegittimità derivata dell’aggiudicazione per mancata approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) a seguito di omessa convocazione della conferenza di servizi. L’erronea applicazione del quadro normativo avrebbe determinato l’omissione di una fase procedimentale essenziale e inderogabile: la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguenza che il PFTE posto a base di gara non sarebbe stato giuridicamente approvato, rimanendo un mero elaborato tecnico; l’omissione della conferenza di servizi violerebbe poi i diritti del ricorrente sotto molteplici profili: a) la mancata convocazione della conferenza di servizi determinerebbe la carenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, che l’art. 48, comma 5, del DL 77/2021 riserva alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, ciò inficiando qualsivoglia procedura espropriativa; b) sarebbero state compresse le garanzie partecipative del ricorrente, essendo la conferenza di servizi la sede istituzionale in cui i soggetti, pubblici e privati, portatori di interessi differenziati, possono esprimere le proprie osservazioni, pareri o dissensi.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 5, del DL n. 77/2021 – mancanza in capo all’ente comunale della disponibilità giuridica dell’area ove istallare il dissalatore. Secondo la giurisprudenza amministrativa, la disponibilità giuridica dell’area di intervento costituirebbe un requisito di ammissibilità essenziale nelle procedure di finanziamento pubblico; nel caso di specie, l’area oggetto dell’opera pubblica non sarebbe nella disponibilità del Comune intimato e ricadrebbe in zona F2 del PRG; su tale zona, inoltre, graverebbero i vincoli preordinati all’esproprio per la costruzione di uno scalo di alaggio che, tuttavia, sono ad oggi decaduti; la zona sarebbe quindi zona bianca, non normata; quindi il Comune di Lipari dovrebbe ancora procedere alla espropriazione delle aree con un sicuro allungamento della procedura per l’inizio e la conclusione dell’opera pubblica e un altissimo rischio di perdita del finanziamento.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357; eccesso di potere; difetto di istruttoria. L’istanza di CA e la relazione ambientale sarebbero caratterizzate da molteplici criticità; inoltre, non vi sarebbe contezza di come verrà alimentato l’impianto di dissalazione a parte il contributo, esiguo, dato dai pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto dell’edificio, così essendovi il fondato timore circa l’esistenza di ulteriori opere invasive ancora da progettare.
5. Violazione delle norme sulle distanze legali (art. 9 DM 1444/1968 e norme del PRG comunale e art. 873 c.c.); violazione del diritto di proprietà; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; soppressione delle garanzie partecipative. Dalla relazione generale posta a fondamento dell’appalto emergerebbe che l’intervento consisterebbe nella realizzazione di un fabbricato in cemento armato, destinato ad ospitare l’impianto di dissalazione da costruire in aderenza alla proprietà del ricorrente; mancherebbero quindi le distanze previste dall’art. 9 del DM 1444/1968 (metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti); né la disposizione potrebbe ritenersi inapplicabile in forza dell’art. 83 delle NTA del P.R.G. del Comune di Lipari secondo cui le zone F2 sarebbero “non normate dal DM 1444/68”, espressione che non potrebbe che intendersi riferita esclusivamente agli standard urbanistici e non anche alla disciplina in materia di distanze; inoltre, il dissalatore avrebbe una altezza definitiva di 4 metri fuori terra, altezza che procurerebbe un danno irreparabile alla proprietà del ricorrente sia in termini di luci e vedute, sia in termini di deprezzamento dell’immobile; infine, l’intervento risulterebbe comunque illegittimo per violazione dell’art. 873 cc, che impone la distanza minima di tre metri dal confine tra costruzioni, in assenza di una diversa previsione regolamentare; inoltre, nessuna previsione nelle NTA del PRG di Lipari (zona F2) consentirebbe la costruzione in aderenza; peraltro, avendo il Comune di Lipari omesso di convocare la conferenza di servizi, mancherebbe l’atto procedimentale avente valore di variante urbanistica, unico strumento in grado di legittimare la costruzione in deroga alle distanze legali; mancherebbe anche una relazione previsionale dell’impatto acustico con la simulazione della diffusione del rumore rispetto ai recettori presenti nelle immediate vicinanze, redatta e asseverata da un tecnico iscritto all’Ente nazionale tecnici competenti in acustica ENTECA.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare a fronte della fissazione dell’udienza di merito al 26 marzo 2026.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 febbraio 2026 e depositato il 17 febbraio 2026, parte ricorrente articola ulteriori censure ed impugna gli ulteriori atti in epigrafe.
Affida il ricorso per motivi aggiunti ai seguenti motivi.
1. Sarebbe confermata, dalla produzione documentale di controparte, la mancanza del parere positivo sulla CA da parte dell’ARTA, che avrebbe richiesto un’integrazione documentale e di riformulazione del progetto, nonostante il già intervenuto affidamento dei lavori da parte del Comune.
2. Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e manifesta illogicità della motivazione; travisamento dei fatti. L’autorizzazione impugnata si fonderebbe sull’unica, apodittica e stereotipata affermazione che “le opere non alterano le valenze estetiche dell’area tutelata”, così trattandosi di una motivazione apparente. Inoltre, la motivazione rinvierebbe acriticamente agli elaborati di parte, disattendendo quanto previsto in tema di motivazione per relationem .
3. Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione delle garanzie partecipative. Il procedimento che ha condotto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe altresì viziato dalla totale pretermissione delle garanzie partecipative dell’odierno ricorrente, che, in qualità di proprietario di un immobile confinante in aderenza con l’area destinata all’intervento, sarebbe portatore di un interesse qualificato e differenziato alla corretta valutazione della compatibilità paesaggistica dell’opera, ed avrebbe dovuto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento, al fine di poter presentare memorie e documenti e far valere le proprie ragioni.
Il Comune intimato e la società controinteressata si sono costituiti, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare, in rito hanno eccepito:
- la società controinteressata: a) la tardività della proposizione del ricorso, attesa l’impugnativa di atti presupposti (la determina a contrarre n. 64/2025, il PFTE e il Piano triennale delle opere pubbliche) oltre il termine decadenziale; b) l’inammissibilità del ricorso perché lamenterebbe violazioni ambientali non correlate ad un suo pregiudizio, diretto e differenziato; c) l’inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente dato prova di un pregiudizio sofferto, concreto ed attuale, non essendo a ciò sufficiente il mero criterio della vicinitas ;
- il Comune resistente: a) la carenza di legittimazione e interesse a ricorrere, atteso che sarebbero state rispettate le distanze minime dagli immobili del ricorrente, e che il ricorrente non avrebbe dato prova né dell’asserito pregiudizio sofferto, concreto ed attuale, né dell’utilità che potrebbe avere dall’annullamento degli atti impugnati, non essendo a ciò sufficiente il mero criterio della vicinitas ; b) l’inammissibilità dei ricorsi per non essere stati impugnati i pareri endoprocedimentali obbligatori autonomamente lesivi; c) l’inammissibilità dei ricorsi per non essere stati notificati alle Amministrazioni che hanno rilasciato i pareri endoprocedimentali obbligatori (salvo la Soprintendenza BCA di Messina), pareri quali quello sanitario dell’ASP di Messina, quello di conformità alle norme sismiche del Genio civile di Messina, quello forestale dell’ARTA, quello dell’Ufficio circondariale marittimo, nonché per non essere stato notificato alla CUC – centrale unica di committenza che ha espletato la gara d’appalto; d) l’inammissibilità dei ricorsi per non essere stati notificati a tutti i proprietari dei terreni interessati dal procedimento espropriativo, i quali dovrebbero essere considerati controinteressati necessari nel giudizio.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si è costituito con comparsa di mera forma il 9 gennaio 2026; quindi ha spiegato difese con memoria depositata in data 11 febbraio 2026, in cui fra l’altro si legge: «...In disparte dalla possibile tardività del ricorso, notificato oltre i 30 gg. dalla pubblicazione del provvedimento gravato, oltre a sua potenziale inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente non partecipante alla gara (Corte di giustizia dell’Unione europea - sentenza 28/12/2018, C-328/17), in via preliminare ed assorbente si osserva che il ricorso è notificato al Ministero, odierno resistente, nonostante nessuno dei provvedimenti impugnati sia stato adottato dal comparente Dicastero o sia allo stesso ascrivibile. Conseguentemente, questa Difesa erariale eccepisce il difetto di legittimazione processuale passiva in capo alla comparente Amministrazione (T.A.R. Sicilia, Catania, sentenza 3 giugno 2025, n. 1743)...» .
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 il giudizio è stato trattato e trattenuto in decisione; in tale sede, in particolare, è stato dato alle parti avviso ai sensi dell’art. 73 cpa circa la sussistenza di profili di inammissibilità per non avere il ricorrente partecipato alla gara; parte ricorrente ha quindi argomentato, in esito all’avviso (su ciò, a breve); la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni da lei rappresentate e difese, il Comune resistente e la controinteressata CATIFRA hanno argomentato per l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi.
DIRITTO
Giovano, ai fini del decidere, alcune sintetiche precisazioni in fatto.
a) il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti la procedura tesa all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un impianto di dissalazione dell’acqua marina finalizzato alla produzione di acqua potabile, da realizzare nel Comune di Lipari, sull’isola di Panarea (CUP: H62E22000500006 - CIG: B856756495);
b) la procedura riguarda un intervento – nell’ambito del programma “Isole verdi” – finanziato con risorse previste dal PNRR, il cui titolare è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
c) il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico, ma fondando la sua legittimazione al ricorso sulla proprietà di un compendio immobiliare che si troverebbe in prossimità del luogo dove verrebbe realizzato il dissalatore.
Preliminarmente, non può essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dall’Avvocatura dello Stato, essendo il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica parte necessaria del giudizio, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del DL 16 giugno 2022, n. 68, in quanto titolare dell’intervento PNRR.
A seguire, occorre anzitutto risolvere una prima questione: se il giudizio sia soggetto al rito appalti o al rito ordinario.
Parte ricorrente ha argomentato, in sede di discussione nel corso dell’udienza pubblica del 26 marzo 2026, di come dovrebbe trattarsi di giudizio soggetto al rito ordinario, atteso che il provvedimento di aggiudicazione è il primo provvedimento che il ricorrente avrebbe potuto impugnare; già con memoria depositata il 10 marzo 2026 aveva inoltre prospettato come con il ricorso per motivi aggiunti fossero state lamentate illegittimità autonome, ancorché connesse, da quelle che affliggerebbero gli atti impugnati con il ricorso principale, cosicché tale secondo ricorso avrebbe una sua autonomia rispetto al ricorso principale, alle cui vicende sarebbe quindi indifferente.
Tale prospettazione si scontra però con il petitum del giudizio, rivolto direttamente all’annullamento di atti della procedura di gara, a cui il ricorrente non ha partecipato (né avrebbe potuto partecipare, non essendo egli un operatore economico del settore, bensì proprietario di immobile posto nelle vicinanze).
I ricorsi sono quindi, in primo luogo, inammissibili per carenza di interesse in quanto si rivolgono contro l’aggiudicazione della gara e gli atti ad essa presupposti.
Secondo un principio consolidato, l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto, e deve tradursi in un’utilità specifica per il ricorrente, non potendo consistere in una mera aspirazione al ripristino della legalità astratta dell’azione amministrativa ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, CGARS, Sez. giurisdizionale, 8 aprile 2024, n. 281: «...Come noto, per costante giurisprudenza amministrativa, nel giudizio amministrativo non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato, ciò in quanto in detto processo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio conseguibile dal ricorrente (ex multis Cons. Stato, sez. VII, Sent., 13 dicembre 2022, n. 10922; Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2022, n. 6001; Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 265)...» ).
Nel caso di specie, il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara; per la sua posizione, è quindi del tutto indifferente quale impresa si aggiudichi la gara: l’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto.
Ora, giova ricordare come la giurisprudenza amministrativa sia ferma nel ritenere che l’impresa che non partecipi alla gara non possa contestare la relativa procedura e l’aggiudicazione in favore di imprese terze, perché la sua posizione giuridica sostanziale non è sufficientemente differenziata ma riconducibile a un mero interesse di fatto (sul punto, anche per richiami di giurisprudenza, Corte costituzionale, 30 novembre 2016, n. 245: «...La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che l’impresa che non partecipi alla gara non può contestare la relativa procedura e l’aggiudicazione in favore di imprese terze, perché la sua posizione giuridica sostanziale non è sufficientemente differenziata ma riconducibile a un mero interesse di fatto (Consiglio di Stato, sezione III, 10 giugno 2016, n. 2507; Consiglio di Stato, sezione III, 2 febbraio 2015, n. 491; Consiglio di Stato, sezione VI, 10 dicembre 2014, n. 6048; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4)...» ).
A maggior ragione, non può quindi contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas , ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita (in tema di legittimazione ad agire del solo operatore economico avverso gli atti di una procedura di gara alla quale ha deciso di non partecipare, CGUE, Sez. III, 28 novembre 2018, in causa n. C-328/17: «...è solo in via eccezionale che un diritto di proporre ricorso può essere riconosciuto a un operatore che non ha presentato alcuna offerta...» ).
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Peraltro, anche a prescindere dal dirimente profilo della carenza di interesse per non aver il ricorrente partecipato alla procedura di gara, sussisterebbe un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse, secondo quanto eccepito dalle difese del Comune e della società controinteressata.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, non può valere da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (sentenza 9 dicembre 2021, n. 22), che deve essere allegato e provato dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2023, n. 8352; TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 4058, anche per richiami di giurisprudenza sul punto), non potendo l’azione essere volta al mero ripristino della legalità violata, configurandosi altrimenti come un’inammissibile azione popolare (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1946; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 27 marzo 2021, n. 99).
Tale pregiudizio può consistere in un danno al valore economico della proprietà, alla salute, all’ambiente o alla fruibilità di beni quali il panorama, l’aria e la luce (CGARS, Sez. giurisdizionale, 22 dicembre 2025, n. 1011).
Nel caso di specie, il ricorrente fonda la propria azione sulla qualità di proprietario di un compendio immobiliare situato in prossimità dell’area destinata alla realizzazione dell’opera pubblica, lamentando che la realizzazione del progettato dissalatore gli arrecherebbe un grave pregiudizio in ragione della violazione delle distanze, della compromissione ambientale e paesaggistica dell’area e del conseguente deprezzamento dell’immobile.
Tuttavia, ritiene il Collegio che non sia stata dimostrata dal ricorrente la sussistenza di una lesione concreta, personale e attuale della sua posizione giuridica, dovendo invece l’interesse ad agire fondarsi su un pregiudizio attuale ed effettivo, e non meramente ipotetico o potenziale (TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 19 dicembre 2025, n. 4202, anche per richiami di giurisprudenza).
Anzitutto, non appare sussistere violazione delle distanze legali.
Sul punto, il Comune ha specificamente contestato (nella memoria depositata il 10 marzo 2026, che fa riferimento alla relazione del RUP sulle distanze, depositata il 5 marzo 2026 sub 24) la violazione delle distanze, anche precisando che la distanza minima dall’unico fabbricato di proprietà del ricorrente sarebbe comunque superiore a 10 metri (citata relazione sulle distanze, pag. 3 e ss.), e che la costruzione in aderenza al confine sarebbe consentita ai sensi dell’ art. 873 cc; le precisazioni contenute al riguardo in tale relazione, supportate da apposite planimetrie sul punto, non sono state specificamente contestate da parte ricorrente che non ha offerto una misurazione alternativa, ma si è limitata a sostenere che «...In primo luogo il resistente allega una relazione del RUP geom. Carmelo Antonino Meduri che cita delle distanze arbitrarie. Nessun tecnico del Comune di Lipari si è, infatti, recato a Panarea per effettuare, in contraddittorio, misurazioni esatte. In ogni caso la costruzione in aderenza al confine del ricorrente viola l’art. 873 c.c....» (memoria depositata il 14 marzo 2026, pag. 10).
Pertanto:
- da un lato deve ritenersi provato quanto affermato dal Comune, in ordine alla misurazione delle distanze, a mezzo di apposita relazione, confortata da apposite planimetrie, in forza del principio di non contestazione (sul punto, ex plurimis , CGARS, Sez. giurisdizionale, 16 gennaio 2024, n. 9), in particolare essendo la distanza elemento nella disponibilità del ricorrente (art. 64, comma 1, cpa);
- dall’altro, la costruzione in aderenza al confine, in assenza di costruzione sul fondo finitimo entro i tre metri, rispetta il disposto dell’art. 873 cc ( ex plurimis , Cass. civ., Sez. II, 7 maggio 2024, n. 12292).
In secondo luogo, le doglianze formulate dal ricorrente in odine agli ulteriori pregiudizi si esauriscono in affermazioni prive di concreti elementi fattuali: la dedotta compromissione del valore paesaggistico e ambientale, così come i timori di inquinamento, sono prospettati in termini generali e non vengono calati nella specifica realtà della proprietà del ricorrente, mancando qualsiasi dimostrazione di come tali presunti impatti negativi si propaghino fino a incidere negativamente e in modo individualizzato sulla sua sfera dominicale; né il ricorrente ha fornito alcun elemento circa l’effettiva incidenza negativa dell’opera sulla sua proprietà, dovendo invece l’interesse ad agire fondarsi su un pregiudizio serio ed effettivo, non meramente ipotetico o potenziale (TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 19 dicembre 2025, n. 4202, anche per richiami di giurisprudenza); le allegazioni del ricorrente si risolvono quindi in una mera prospettazione soggettiva di possibili danni, non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
In particolare:
- il pregiudizio derivante dall’inquinamento acustico e dalle compromissioni ambientali, è ipotetico, atteso che in fase di progettazione esecutiva potranno essere definiti nel dettaglio gli accorgimenti tecnici e le misure di mitigazione volte a garantire il rispetto dei limiti normativi in materia di emissioni sonore e di impatto ambientale, essendo eventuali carenze del livello progettuale preliminare fisiologicamente destinate ad essere colmate nelle fasi successive (Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2024, n. 6966);
- il deprezzamento dell’immobile è genericamente dedotto dal ricorrente; al riguardo, comunque, ed in via autonomamente dirimente sul punto, non appare al Collegio affatto condivisibile escludere, allo stato, che la realizzazione del dissalatore non determinerà invece un aumento di valore dei compendi immobiliari dell’isola, in ragione della aumentata disponibilità di acqua dolce.
Peraltro, pur non essendo necessario, secondo la logica della ragione più liquida di cui alla AP 5/2015, ed alla luce della declaratoria di difetto di interesse, approfondire la questione della tardività dei ricorsi, eccepita dalle controparti, appare difficoltoso poter ritenere che – attesa la durata della procedura, avviata da alcuni anni, la complessità dell’intervento, coinvolgente diverse delle isole Eolie oltre quella di Panarea su cui si trova l’immobile di proprietà del ricorrente, e la rilevanza a livello locale dell’intervento – parte ricorrente non avesse già avuto consapevolezza della localizzazione dell’opera pubblica anteriormente alla emissione della impugnata aggiudicazione.
Per le suesposte ragioni, i ricorsi – assorbiti ogni eccezione, motivo o censura non espressamente delibati – devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
Le peculiarità delle questioni trattate, specie in relazione alla impugnazione di atti di gara da parte di soggetto non partecipante, nemmeno potenzialmente, alla gara, ed alla valutazione degli oneri probatori in tema di vicinitas , giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, salvo il contributo unificato, da quantificare nella misura prevista per il rito appalti, che resta in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) dichiara inammissibili i ricorsi, secondo quanto in motivazione; b) compensa fra le parti le spese di lite, salvo il contributo unificato, da quantificare nella misura prevista per il rito appalti, che resta in capo al ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente
EG AM, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EG AM | EP GG |
IL SEGRETARIO