TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1063
TAR
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge per erronea applicazione del D. lgs. n. 36/2023 in luogo della disciplina speciale PNRR di cui al D.L. n. 77/2021 e al D. lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 5, del DL n. 77/2021 e degli artt. 14 e ss. della legge 241/1990; illegittimità derivata dell’aggiudicazione per mancata approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) a seguito di omessa convocazione della conferenza di servizi

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 5, del DL n. 77/2021 – mancanza in capo all’ente comunale della disponibilità giuridica dell’area ove istallare il dissalatore

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e manifesta illogicità della motivazione; travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione delle garanzie partecipative

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione delle norme sulle distanze legali (art. 9 DM 1444/1968 e norme del PRG comunale e art. 873 c.c.); violazione del diritto di proprietà; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; soppressione delle garanzie partecipative

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita. Inoltre, il Collegio ritiene che non sia stata dimostrata dal ricorrente la sussistenza di una lesione concreta, personale e attuale della sua posizione giuridica, dovendo invece l’interesse ad agire fondarsi su un pregiudizio attuale ed effettivo, e non meramente ipotetico o potenziale. Anzitutto, non appare sussistere violazione delle distanze legali. Sul punto, il Comune ha specificamente contestato la violazione delle distanze, anche precisando che la distanza minima dall’unico fabbricato di proprietà del ricorrente sarebbe comunque superiore a 10 metri, e che la costruzione in aderenza al confine sarebbe consentita ai sensi dell’art. 873 cc. Pertanto, da un lato deve ritenersi provato quanto affermato dal Comune, in ordine alla misurazione delle distanze, a mezzo di apposita relazione, confortata da apposite planimetrie, in forza del principio di non contestazione. Dall’altro, la costruzione in aderenza al confine, in assenza di costruzione sul fondo finitimo entro i tre metri, rispetta il disposto dell’art. 873 cc. In secondo luogo, le doglianze formulate dal ricorrente in odine agli ulteriori pregiudizi si esauriscono in affermazioni prive di concreti elementi fattuali: la dedotta compromissione del valore paesaggistico e ambientale, così come i timori di inquinamento, sono prospettati in termini generali e non vengono calati nella specifica realtà della proprietà del ricorrente, mancando qualsiasi dimostrazione di come tali presunti impatti negativi si propaghino fino a incidere negativamente e in modo individualizzato sulla sua sfera dominicale; né il ricorrente ha fornito alcun elemento circa l’effettiva incidenza negativa dell’opera sulla sua proprietà, dovendo invece l’interesse ad agire fondarsi su un pregiudizio serio ed effettivo, non meramente ipotetico o potenziale. In particolare, il pregiudizio derivante dall’inquinamento acustico e dalle compromissioni ambientali, è ipotetico, atteso che in fase di progettazione esecutiva potranno essere definiti nel dettaglio gli accorgimenti tecnici e le misure di mitigazione volte a garantire il rispetto dei limiti normativi in materia di emissioni sonore e di impatto ambientale, essendo eventuali carenze del livello progettuale preliminare fisiologicamente destinate ad essere colmate nelle fasi successive. Il deprezzamento dell’immobile è genericamente dedotto dal ricorrente; al riguardo, comunque, ed in via autonomamente dirimente sul punto, non appare al Collegio affatto condivisibile escludere, allo stato, che la realizzazione del dissalatore non determinerà invece un aumento di valore dei compendi immobiliari dell’isola, in ragione della aumentata disponibilità di acqua dolce.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per erronea applicazione del D. lgs. n. 36/2023 in luogo della disciplina speciale PNRR di cui al D.L. n. 77/2021 e al D. lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 5, del DL n. 77/2021 e degli artt. 14 e ss. della legge 241/1990; illegittimità derivata dell’aggiudicazione per mancata approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) a seguito di omessa convocazione della conferenza di servizi

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 5, del DL n. 77/2021 – mancanza in capo all’ente comunale della disponibilità giuridica dell’area ove istallare il dissalatore

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e manifesta illogicità della motivazione; travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione delle garanzie partecipative

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione delle norme sulle distanze legali (art. 9 DM 1444/1968 e norme del PRG comunale e art. 873 c.c.); violazione del diritto di proprietà; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; soppressione delle garanzie partecipative

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita. Inoltre, il Collegio ritiene che non sia stata dimostrata dal ricorrente la sussistenza di una lesione concreta, personale e attuale della sua posizione giuridica, dovendo invece l’interesse ad agire fondarsi su un pregiudizio attuale ed effettivo, e non meramente ipotetico o potenziale. Anzitutto, non appare sussistere violazione delle distanze legali. Sul punto, il Comune ha specificamente contestato la violazione delle distanze, anche precisando che la distanza minima dall’unico fabbricato di proprietà del ricorrente sarebbe comunque superiore a 10 metri, e che la costruzione in aderenza al confine sarebbe consentita ai sensi dell’art. 873 cc. Pertanto, da un lato deve ritenersi provato quanto affermato dal Comune, in ordine alla misurazione delle distanze, a mezzo di apposita relazione, confortata da apposite planimetrie, in forza del principio di non contestazione. Dall’altro, la costruzione in aderenza al confine, in assenza di costruzione sul fondo finitimo entro i tre metri, rispetta il disposto dell’art. 873 cc. In secondo luogo, le doglianze formulate dal ricorrente in odine agli ulteriori pregiudizi si esauriscono in affermazioni prive di concreti elementi fattuali: la dedotta compromissione del valore paesaggistico e ambientale, così come i timori di inquinamento, sono prospettati in termini generali e non vengono calati nella specifica realtà della proprietà del ricorrente, mancando qualsiasi dimostrazione di come tali presunti impatti negativi si propaghino fino a incidere negativamente e in modo individualizzato sulla sua sfera dominicale; né il ricorrente ha fornito alcun elemento circa l’effettiva incidenza negativa dell’opera sulla sua proprietà, dovendo invece l’interesse ad agire fondarsi su un pregiudizio serio ed effettivo, non meramente ipotetico o potenziale. In particolare, il pregiudizio derivante dall’inquinamento acustico e dalle compromissioni ambientali, è ipotetico, atteso che in fase di progettazione esecutiva potranno essere definiti nel dettaglio gli accorgimenti tecnici e le misure di mitigazione volte a garantire il rispetto dei limiti normativi in materia di emissioni sonore e di impatto ambientale, essendo eventuali carenze del livello progettuale preliminare fisiologicamente destinate ad essere colmate nelle fasi successive. Il deprezzamento dell’immobile è genericamente dedotto dal ricorrente; al riguardo, comunque, ed in via autonomamente dirimente sul punto, non appare al Collegio affatto condivisibile escludere, allo stato, che la realizzazione del dissalatore non determinerà invece un aumento di valore dei compendi immobiliari dell’isola, in ragione della aumentata disponibilità di acqua dolce.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per erronea applicazione del D. lgs. n. 36/2023 in luogo della disciplina speciale PNRR di cui al D.L. n. 77/2021 e al D. lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 5, del DL n. 77/2021 e degli artt. 14 e ss. della legge 241/1990; illegittimità derivata dell’aggiudicazione per mancata approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) a seguito di omessa convocazione della conferenza di servizi

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 5, del DL n. 77/2021 – mancanza in capo all’ente comunale della disponibilità giuridica dell’area ove istallare il dissalatore

    Il Collegio ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il ricorrente è un soggetto terzo rispetto alla procedura di gara, non essendo un operatore economico. L’annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcun vantaggio diretto e concreto tipico delle controversie in materia di appalti, non potendo egli conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto. A maggior ragione, non può contestare gli atti di gara un soggetto che nemmeno sia un operatore economico interessato a conseguire l’aggiudicazione, ma un terzo, la cui posizione è legata alla vicinitas, ed il cui interesse non è quello di competere per l’appalto, ma di impedire la realizzazione dell’opera e che non potrebbe, in caso di annullamento della aggiudicazione, aspirare a conseguire legittimamente alcun bene della vita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1063
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1063
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo