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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 5051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 5051/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 14.5.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CO IL
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CO IL con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi sig. e Parte_1 sig.ra autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel Parte_2 reciproco rispetto;
2. dichiarare entrambi economicamente indipendenti e, per l'effetto, non tenuti ad alcun reciproco obbligo di mantenimento;
3. ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Padova di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Iran in data 8.2.2014 e trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Padova, al nr.201, parte seconda, serie C, vol. 1;
4. nulla sulle spese di lite”.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.2025, e Parte_1 Parte_2
cittadini italiani e premesso di aver contratto matrimonio in data
[...] CP_1
8.2.2014 a Teheran (Iran) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, al n.201, parte II, serie C, vol. 1, anno 2014, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza depositate in data 8.10.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale preliminarmente, che i richiamati elementi di estraneità (il matrimonio risulta celebrato in Iran e inoltre i coniugi risultano residenti in
Germania – doc.10) non escludono la competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione proposta nel presente giudizio, ai sensi dell'art.3, paragrafo b) del Reg. UE n. 2019/1111, che indica la competenza del giudice dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini (sono entrambi cittadini italiani).
Quanto alla legge applicabile alla domanda sullo status di separazione, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, ai sensi dell'art.5 del Reg.
UE n.1259/2010 del Consiglio, insussistente nel caso de quo, deve applicarsi, ai sensi delle lettere c) e d) dell'art.8 dello stesso Regolamento, la legge delli Stato di cui i coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e la legge dello Stato dell'autorità giurisdizionale adita, con conseguente applicazione in ogni caso della legge italiana .
* Ciò premesso in rito, nel merito va osservato che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle concordi allegazioni dei ricorrenti circa il perdurare di una separazione di fatto e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologa della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate, come in premessa.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in premessa;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3)spese di lite al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 5051/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 14.5.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CO IL
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CO IL con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi sig. e Parte_1 sig.ra autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel Parte_2 reciproco rispetto;
2. dichiarare entrambi economicamente indipendenti e, per l'effetto, non tenuti ad alcun reciproco obbligo di mantenimento;
3. ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Padova di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Iran in data 8.2.2014 e trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Padova, al nr.201, parte seconda, serie C, vol. 1;
4. nulla sulle spese di lite”.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.2025, e Parte_1 Parte_2
cittadini italiani e premesso di aver contratto matrimonio in data
[...] CP_1
8.2.2014 a Teheran (Iran) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, al n.201, parte II, serie C, vol. 1, anno 2014, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza depositate in data 8.10.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale preliminarmente, che i richiamati elementi di estraneità (il matrimonio risulta celebrato in Iran e inoltre i coniugi risultano residenti in
Germania – doc.10) non escludono la competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione proposta nel presente giudizio, ai sensi dell'art.3, paragrafo b) del Reg. UE n. 2019/1111, che indica la competenza del giudice dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini (sono entrambi cittadini italiani).
Quanto alla legge applicabile alla domanda sullo status di separazione, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, ai sensi dell'art.5 del Reg.
UE n.1259/2010 del Consiglio, insussistente nel caso de quo, deve applicarsi, ai sensi delle lettere c) e d) dell'art.8 dello stesso Regolamento, la legge delli Stato di cui i coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e la legge dello Stato dell'autorità giurisdizionale adita, con conseguente applicazione in ogni caso della legge italiana .
* Ciò premesso in rito, nel merito va osservato che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle concordi allegazioni dei ricorrenti circa il perdurare di una separazione di fatto e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologa della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate, come in premessa.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in premessa;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3)spese di lite al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto