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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 560 del 2025 del R.G. Lavoro e
Previdenza: opposizione ad AT
TR
, nata il [...] ad [...], C.F. n: residente in [...]C.F._1
Torre del Greco (NA), alla Via Montedoro n.66 ed elett.te dom.ta in Torre Annunziata (NA), alla Via Gino Alfani, n.15, presso lo studio dell'avv. Guido Varcaccio Garofalo, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti
RICORRENTE
CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 legge 104 del 1992, evidenziava che a seguito della pregressa fase (R.G. 2573 del
2024 ) i benefici erano stati riconosciuti solo dal mese di agosto 2024.
Tanto premesso, dedotta la illegittimità della decorrenza attribuita dal ctu, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, la retrodatazione dei predetti benefici, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di qualsiasi ulteriore istruttoria, letto l'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'opposizione deve essere respinta. Invero, la parte ricorrente ha impugnato l'accertamento sanitario svolto nella pregressa fase solo limitatamente alla decorrenza, deducendo: L'elaborato peritale redatto dal c.t.u. nominato, Dott.ssa , è viziato da un errore di valutazione dello stato Persona_1 di infermità della ricorrente, che l'ha condotta ad una errata, nonché, parziale determinazione circa il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario. Ed infatti, alla pagina 4 dell'elaborato peritale si legge testualmente: “… appare congruo far decorrere il diritto al 100 % di invalidità con accompagnamento a partire da Agosto 2024…” Tale affermazione appare particolarmente severa alla luce della realtà
1 menomativa della ricorrente, la cui disautonomia trova piena esplicitazione nelle varie visite specialistiche effettuate presso l'ASL, già nei mesi precedenti. Gli elementi tecnici evincibili dagli atti documentali non comprovano con certezza tecnica, l'insorgenza temporale del requisito sanitario, ma non può mettersi in dubbio che vi era una compromissione delle funzioni della sig.ra , già in epoca antecedente alle Parte_1 operazioni peritali. Nel presente procedimento è incomprensibile immaginare che si sia verificata l'insorgenza del requisito sanitario dall'oggi al domani. Poiché le infermità di cui è affetta la ricorrente risultano a progressiva ingravescenza è incomprensibile che possa presumere che fino a tre mesi prima della ctu non sussisteva il requisito sanitario. Vista anche l'obiettività documentata dalle certificazioni specialistiche confrontata con il dato clinico accertato in sede di c.t.u., a parere di chi scrive, pare equo retrodatare l'insorgenza del requisito sanitario alla data dei suddetti accertamenti e cioè dalla data della domanda amministrativa o in subordine ad almeno sei mei prima della data dell'accertamento medico-legale. La ricorrente è affetta da un complesso patologico gravoso per il quale si configura un quadro clinico che si era già cristallizzata da diversi mesi. Da un esame obiettivo e da una attenta valutazione della documentazione agli atti emerge la severità del il ctu nella redazione dell'elaborato peritale. Le argomentazioni e gli assunti formulati nella relazione ed ancor più le conclusioni ivi rassegnate, non risultano condivisibili in ordine alla individuazione del momento di insorgenza della decorrenza del requisito sanitario. Va rilevato infatti che il ctu non ha tenuto nella giusta considerazione la certificazione versata in atti, anche se dallo stesso richiamata nell'indice della documentazione in atti. Ciò che si vuole sottoporre all'attenzione è che si ritiene di non condividere le determinazioni del ctu, dissentendo in particolare dalle conclusioni cui giunge, per una evidente distanza di giudizi e difformità di visione tra ciò che lo stesso ctu afferma nelle conclusioni dell'elaborato peritale e ciò che invece emerge dalla lettura della documentazione versata in atti, nonché dall'esame obiettivo del periziando descritto dallo stesso ctu. Da un lato il ctu è stato particolarmente severo nella valutazione della documentazione versata in atti e dall'altro non ha affatto approfondito l'indagine peritale, giungendo a conclusioni non condivisibili.. “… Il ctu nominato nella pregressa fase ha già ampiamente dedotto in ordine ai rilievi di parte: “In data 9/12/2024 l'avvocato Guido Varcaccio , legale di parte ricorrente, faceva pervenire Osservazioni alla bozza inviata in data 8/12/2024 in cui si contesta alla ctu l'avere retrodatato solo ad agosto 2024 il beneficio dell'accompagnamento. A parere del legale, di contro, la data di decorrenza della riconosciuta invalidità dovrebbe essere la data della domanda amministrativa (giugno 2023) o in subordine aprile 2024, data della certificazione ortopedica. La sottoscritta ctu ha ritenuto retrodatare ad agosto 2024 il beneficio dell'accompagnamento in considerazione del peggioramento delle problematiche ortopediche certificate ad aprile 2024. Orbene, dal certificato di visita ortopedica datato 29/4/2024 rilasciato dall'Asl Na1 Centro DS 31, dott. viene descritta Persona_2 una patologia artrosica, ma non vi è menzione di una deambulazione impossibilitata, abbisognevole di un aiuto permanente di un accompagnatore, anche se questa avviene a piccoli passi e con sostegno. Per di più, bisogna considerare anche che la visita effettuata dalla sottoscritta è stata la prima visita domiciliare cui si è sottoposta la paziente , infatti la signora non ha avuto alcuna necessità di richiedere visite a domicilio, essendosi recata personalmente all' nel mese di maggio 2023 (12 maggio 2023 per visita Parte_2 fisiatrica e 26 maggio 2023 per visita geriatrica) e all'Asl Na1 Centro DS 31 il 29 aprile 2024 per la visita ortopedica. La parte istante, nella presente sede, non ha addotto alcun elemento documentale a sostegno della rivendicata retrodatazione del beneficio. La richiesta, pertanto, appare del
2 tutto immotivata e non corroborata di significativi spunti di indagine. Non è stato fatto specifico riferimento ad alcuna documentazione antecedente, comprovante la condizione sanitaria accertata con decorrenza da agosto 2024. L'analisi operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Il ctu ha adeguatamente motivato in ordine alla decorrenza.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n.
1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che avevano recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi
è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre chiarimenti, supplementi o rinnovi peritali In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto nella pregressa fase (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. L'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere omologato l'accertamento svolto nella pregressa fase, ovvero deve ritenersi accertata la condizione sanitaria per fruire della indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 legge 104 del
1992 dal mese di agosto 2024. Letto l'art. 152 disp att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l' opposizione e, per l'effetto, omologa l'accertamento sanitario come da perizia depositata nel giudizio n. R.G 2573 del 2024; nulla per le spese. Si comunichi.
Torre Annunziata, 28.5.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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