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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3036/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 4.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3036 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (13.1.1957 – c.f.: domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Antonino Quattrone)
e l in persona del l.r.p.t. (c.f. Controparte_1
- domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti P.IVA_1
parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere.
Risulta infatti documentalmente accertato (cfr. attestazione allegata alla memoria difensiva di parte resistente) che l' ha provveduto in corso di causa ad abbandonare il debito oggetto CP_1
di causa, già relativo a mensilità pensionistiche asseritamente corrisposte sine titulo per il
1 periodo 1.1.2013/31.12.2013: il tutto, sospendendo il piano di recupero avviato e rimborsando l'importo di € 322,40 già trattenuto per tali ragioni con riferimento al periodo 7/2024-10/2024.
È pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata dall' – ma, come detto, solo dopo il deposito del ricorso - l'insussistenza del proprio CP_1
diritto alla ripetizione delle somme oggetto di causa.
Queste ultime vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 5.200; decurtazione ex art.4 co1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa).
Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv.
Antonino Quattrone.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida CP_1
in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv.
Antonino Quattrone.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 4.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
2
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 4.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3036 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c. e vertente tra (13.1.1957 – c.f.: domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Antonino Quattrone)
e l in persona del l.r.p.t. (c.f. Controparte_1
- domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti P.IVA_1
parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere.
Risulta infatti documentalmente accertato (cfr. attestazione allegata alla memoria difensiva di parte resistente) che l' ha provveduto in corso di causa ad abbandonare il debito oggetto CP_1
di causa, già relativo a mensilità pensionistiche asseritamente corrisposte sine titulo per il
1 periodo 1.1.2013/31.12.2013: il tutto, sospendendo il piano di recupero avviato e rimborsando l'importo di € 322,40 già trattenuto per tali ragioni con riferimento al periodo 7/2024-10/2024.
È pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata dall' – ma, come detto, solo dopo il deposito del ricorso - l'insussistenza del proprio CP_1
diritto alla ripetizione delle somme oggetto di causa.
Queste ultime vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 5.200; decurtazione ex art.4 co1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa).
Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv.
Antonino Quattrone.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida CP_1
in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv.
Antonino Quattrone.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 4.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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