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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2115/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CERRETTI GABRIELE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI CLAUDIO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1164 / 2022 del 09.11.2022 (RG 2251/2021) del
Tribunale di Reggio Emilia notificata in data 22.11.2022:
IN VIA INCIDENTALE
- dichiarare la verificazione giudiziale con il procedimento di cui all'art 216 e ss. cpc della sottoscrizione apposta dal Sig. sulla scrittura privata del 01.08.2008, stipulata tra quest'ultimo quale legale Parte_2
pagina 1 di 11 rappresentante pro-tempore di e, per l'effetto, accertare e Controparte_2 dichiarare, l'autenticità della firma apposta dal Sig. dal Sig. sulla scrittura privata del Parte_2
01.08.2008.
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Parte_1
in persona del Curatore pro-tempore, della somma di € 122.523,11 o di quella diversa,
[...] maggiore o minore, che verrà eventualmente rideterminata in corso di causa, nonchè all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi ex art 1284 Cod. Civ., (i) legali dal 19.5.2017 fino alla presen- tazione della presente domanda giudiziale e, successivamente (ii) moratori - al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali -, fino al saldo;
- condannare, inoltre, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento ex art 91 c.p.c. in favore del Parte_1
in persona del Curatore pro-tempore delle spese e compensi professionali del doppio grado di
[...] giudizio ed alla restituzione della somma eventualmente già pagata a titolo di condanna alle spese del primo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'accoglimento delle istanze, eccezioni e contestazioni come formulate nelle memorie del primo grado di giudizio ex art. 183 cpc autorizzate e quivi ribadite:
- l'ammissione di CTU grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal
Sig. sulla scrittura privata del 01.08.2008 (cfr. doc.3 in atti ) di cui riserva la Parte_2 Parte_3 produzione in originale, stipulata tra quest'ultimo quale legale rappresentante pro-tempopre di
[...]
chiedendo altresì, ai sensi dell'art 219 cpc che il Giudice ordini al legale Controparte_2 rappresentante di Geom. di scrivere sotto dettatura alla presenza del CP_2 Parte_2
Consulente Tecnico d'Ufficio, al fine di produrre un documento di comparazione, originale e di certa provenienza, da confrontare con quello da verifica-re;
- In ordine alle richieste istruttorie ci si oppone fermamente all'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti. In particolare, si impugna e contesta quanto eccepito e dedotto dall'opponete nei capitoli di prova così come formulati deducendo al riguardo: cap.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; inammissibili in quanto del tutto generici ed irrilevanti. Non Cont è oggetto di causa il rapporto tra e ma quello di garanzia tra e . CP_2 CP_4 CP_2
L'irrilevanza dei capitoli deriva dalle eccezioni contenute negli stessi che sarebbero potenzialmente Cont sollevabili dal debitore principale ma non concesse al debitore nello schema di pagamento a CP_4 pri-ma richiesta. Risultando così la ricostruzione istruttoria che si tenta di realizzare ex adverso del tutto pagina 2 di 11 ininfluente rispetto l'oggetto di causa. cap.li 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14; formulati in modo totalmente suggestivo ( si descrive CP_5 esattamente la circostanza, senza lasciare al teste nessun margine di libera descrizione), così da forzare il teste a rispondere su quanto indotto dall'interlocutore senza alcun margine di spontanea narrazione;
altresì valutativo, in quanto si chiede al teste (che non è un Perito) di riferire in ordine a valutazioni e non circostanze, consistendo la risposta più in un apprezzamento personale che nella comunicazione di un fatto
(sull'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto apprezzamenti o giudizi e non fatti obiettivi si veda, ex multis, Cass. Civ. sez. II, 8 aprile 1995, n. 4111). INOLTRE E COMUNQUE formulati in modo generico ed esplorativo.
- si impugna e contesta la richiesta di esibizione ex art 210 cpc in quanto detta docu-mentazione
(comunque irrilevante per l'applicazione dello schema di pagamento a prima richiesta cui è tenuto CFC) in parte poteva e doveva essere richiesta dalla convenuta con una semplice istanza ex art 22 L. 241 / 90 ed in parte è desumibile dagli stessi documenti già in atti. Infatti nelle fatture e/o note per l'attività giudiziale è indicato il numero di RG ed il Foro di causa;
pertanto con una semplice applicazione del Ministero della
Giustizia - DGSIA Area Civile - (ad es. PST Giustizia per compu-ter e “giustizia civile” per device mobili) in modo del tutto anonimo è possibile risalire a tutta l'attività ed agli eventi di causa.
Si rammenta infatti che il Giudice può ordinare l'esibizione solo se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo «L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale in quanto utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, con la conseguenza pertanto che non può essere ordi-nata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa” (Trib. Milano, 6 settembre
2011)»
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adver-so dedotte si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi capitoli even-tualmente ammessi con i seguenti testi:
, Via Marconi 6, Cavriago (RE); Testimone_1
, Via Govi 14, Cavriago (RE)”. Testimone_2
Conclusioni per l'appellato:
Voglia la Corte d'Appello di Bologna Ill.ma, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare il gravame proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1164/2022 pubblicata il 09.11.2022 resa dal Tribunale di Reggio Emilia a definizione del procedimento RG 2251/2021 promosso da contro Parte_1 [...] perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in comparsa di Controparte_1 pagina 3 di 11 costituzione e risposta e, per l'effetto, voglia confermare integralmente la sentenza n. 1164/2022 impugnata;
nel merito, in via subordinata: previa ammissione delle prove dedotte nel giudizio di primo grado e qui reiterate, ed in ogni caso, voglia respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in via istruttoria: si reitera il contenuto della memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 e, per l'effetto, si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di in CP_2 bonis e del curatore del sui seguenti capitoli: Parte_1
1) Vero che più volte, dall'anno 2008 e sino ad oggi, il Consorzio C.f.C. ha richiesto a Controparte_2 prima e, di seguito, alla curatela l'esibizione della documentazione inerente le somme pretese?
2) Vero che, più specificamente, C.f.C. ha richiesto copia delle transazioni sottoscritte da , Persona_1 delle fatture relative ai danni riportati dagli utenti della strada, delle sentenze di condanna riportate da
? CP_2
3) Vero che, più specificamente, C.f.C. ha richiesto copia di ogni documento comprovante la sussistenza dei danni risarciti ed il nesso causale tra l'operato di e il danno medesimo? CP_4
4) Vero che mai ha coinvolto nelle trattative instaurate con i danneggiati Controparte_2 CP_4 richiedenti il risarcimento dei danni di cui al documento n. 5 di parte ricorrente e che mai ha CP_4 sottoscritto transazioni?
5) Vero che mai ha chiamato in causa, quale terzo subappaltatore, nei giudizi Controparte_2 CP_4 promossi dagli utenti della strada danneggiati?
6) Vero che l'ammontare dei lavori di cui al contratto di subappalto (doc. 4 di parte ricorrente) concluso tra e era inferiore al 30% dell'importo totale come da normativa vigente? CP_4 CP_2
7) Vero che, più precisamente, vennero assegnati a lavori per € 55.000,00 a fronte di un importo CP_4 di € 184.179,07 per il bando 1/06 e per € 100.000,00 a fronte di un importo di € 365.628,94 per il bando
2/06?
8) Vero che sui cantieri di cui ai citati bandi erano presenti e lavoravano altre imprese, diverse da
? Riferisca il testimone i nominativi delle imprese. CP_4
9) Vero che, in fase di contabilità finale, tenutasi nell'anno 2009, trattenne a dal CP_2 CP_4 dovuto, una somma di circa € 90.000,00 a compensazione di quanto corrisposto ai danneggiati?
10) Vero che la cifra richiesta a C.f.C. nelle conclusioni del ricorso (€ 122.523,11) corrisponde al totale della cifra erogata agli utenti della strada danneggiati, comprensiva di competenze legali?
11) Vero che mai a C.f.C. sono state esibite o consegnate schede cantiere, contabilità, documenti contenenti riserve, determine dell'ANAS, eventuali delibere di applicazione penali?
12) Vero che mai a C.f.C. sono state esibite attestazioni di congruità o conformità rese dall'Ordine delle pagina 4 di 11 somme che il legale ha fatturato a ? CP_2
13) Vero che mai a C.f.C. sono stati esibite lettere di incarico al legale o convenzioni relative ad accordi sui compensi?
14) Vero che mai C.f.C. è stato reso edotto o coinvolto nella gestione e nella trattativa delle pratiche dalle quali derivano le somme ora richieste?
Si indicano, in qualità di testimoni, i signori presso in Reggio Emilia, Testimone_3 Controparte_1
presso in Reggio Emilia, presso C.f.C. in Testimone_4 Controparte_1 Testimone_5 CP_1
Reggio Emilia, , residente in loc. Barigazzo (MO). Persona_1
Si formula istanza affinché la Corte voglia ordinare a l'esibizione dei documenti, Parte_1 formati in via giudiziale e stragiudiziale, sottostanti tutti i versamenti di denaro al fine di valutarne la legittimità nonché la riconducibilità a della copia integrale dei contratti intercorsi tra , CP_4 CP_2
AN e nonché delle contabilità intervenute in relazione ai lavori svolti, con particolare CP_4 riferimento a quella con il subappaltatore.
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La curatela del fallimento conveniva in giudizio la Controparte_2
sponendo: Controparte_3
- che in data 6.06.2006 era stato concluso un contratto di appalto tra AN S.p.a.
(committente) e appaltatrice) per l'esecuzione di lavori Controparte_2
di ordinaria manutenzione sulla strada statale n.
3-bis Tiberina e che la società
aveva a sua volta subappaltato alcune delle opere a società CP_2 Controparte_6
(all'epoca) consorziata di Controparte_3
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte di si erano verificati plurimi CP_4
sinistri che avevano cagionato diverse richieste risarcitorie ed ulteriori spese, per complessivi € 122.523,11, interamente pagati dalla società ; CP_2
- di avere stipulato con il e con in data 1.08.2008 una scrittura privata CP_1 CP_4
in base alla quale il si assumeva l'obbligo di rifondere a semplice richiesta della CP_1
tutte le somme derivanti da risarcimenti di danni pretesi da terzi e le spese CP_2
legali sostenute per la gestione di tali vertenze, comunque derivanti dai contratti di appalto e pagina 5 di 11 subappalto sopra indicati;
- che tale scrittura privata costituiva un contratto autonomo di garanzia in quanto la clausola n. 1) prevede testualmente “Il CFC…. Presta garanzia a favore della società Controparte_2
per le obbligazione pecuniarie assunte dalla er gli eventuali risarcimenti danni pretesi da CP_6
terzi (ivi comprese le spese legali sostenute) obbligandosi a rifondere tali somme a semplice richiesta della
come previsto nell'art. 2 delle scritture private intercorse in data 10/4/2006 tra le stesse CP_2
e e dai successivi contratti di subappalto del 22/6/2006, tutti Controparte_2 CP_6
relativi ai lavori SS n.3 Tiberina (itinerario E45), tronco dal km.162 + 968 al Km 216 + 000 e tronco dal km 216 + 000 al km 250 + 565 che vengono allegati alla presente”.
Tanto premesso, la curatela del fallimento chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 122.523,11 oltre interessi.
2. C.F.C. nel costituirsi in giudizio disconosceva la firma del proprio legale rappresentante apposta in calce alla scrittura privata del 1.08.2008 e contestava la domanda CP_7
avversaria, deducendo che non risultavano provati: a) il nesso di causalità fra gli importi versati dalla a titolo risarcitorio e l'operato di b) la congruità di CP_2 CP_4
tali importi;
c) la preventiva richiesta di rimborso a CP_4
In estremo subordine deduceva che la garanzia poteva ritenersi operante, tuttalpiù, per gli esborsi successivi alla stipulazione della stessa, mentre gli importi richiesti dal risalivano ad epoca anteriore. Parte_1
3. La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale rigettava la domanda e condannava il fallimento alle spese di lite rienendo assorbente, sulla base del principio della ragione più liquida, la questione di merito attinente al fondamento della pretesa creditoria, pur logicamente subordinata alle questioni preliminari relative all'autenticità della sottoscrizione e alla natura della garanzia.
4. Osservava a tale riguardo il giudice di prime cure che il Parte_1
aveva dedotto di avere sostenuto esborsi, a titolo di risarcimento danni pretesi da terzi, per la somma complessiva di € 122.523,11 e, in forza della suddetta scrittura privata, ne aveva chiesto la restituzione a a fondamento della pretesa aveva prodotto in giudizio CP_2
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento fra il 2007 e il 2013 di importi pagina 6 di 11 variabili (per totali € 122.523,11, appunto) in favore di AN e di soggetti terzi;
tale documentazione era costituita da copie di assegni, fatture, lettere accompagnatorie ecc., dalle quali si desumeva che i pagamenti erano avvenuti in parte in via stragiudiziale e in parte nell'ambito - o comunque all'esito - di controversie innanzi a diversi uffici giudiziari;
nessuno di tali documenti, tuttavia, conteneva un preciso riferimento ai contratti di subappalto intercorsi fra la ricorrente e e alla responsabilità di quest'ultima Controparte_6
per i danni lamentati dai terzi.
5. A fronte di ciò, e dell'insufficienza della prova documentale allegata, il Tribunale rilevava che era senz'altro onere del fornire dimostrazione puntuale della riferibilità Parte_1
di tali esborsi a danni derivanti da lavori eseguiti da e che tuttavia parte attrice CP_4
era completamente venuta meno a tale onere, non articolando istanze istruttorie sul punto entro il termine di cui all'art. 183, comma VI n. 2) c.p.c. e producendo documentazione allegata alla memoria n. 3) inammissibile poiché tardiva, essendo stata dimessa a prova diretta e non a prova contraria.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello la curatela del Parte_1
chiedendone la riforma e si è costituito in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale di Reggio Emilia abbia ritenuto che l'esame della questione relativa alla qualificabilità ed applicabilità della scrittura privata inter partes come contratto autonomo di garanzia fosse subordinato alla questione di merito relativa alla riconducibilità dei pagamenti effettuati dalla società Controparte_2
all'operato di CP_6
8. Si deduce a tale riguardo che il giudice, nell'omettere di esaminare ed applicare il negozio intercorso tra e , avrebbe violato i principi regolatori del contratto CP_2
autonomo di garanzia, ritenendo di fatto applicabili le norme del negozio fideiussorio che pagina 7 di 11 consentono al garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale ( , quando invece la particolarità dello schema negoziale del contratto CP_4
autonomo di garanzia sta proprio nell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale, prevedendo appunto che al garante sia preclusa ogni possibilità di far valere la benchè minima eccezione relativa all'esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante tra garantito e debitore principale.
Si deduce inoltre che l'accordo stipulato tra le parti, ed oggetto del presente grado di giudizio, costituisce un contratto autonomo di garanzia considerato che il negozio reca la previsione dell'obbligo del garante di pagare quanto dovuto immediatamente a semplice richiesta del creditore, circostanza contrattuale che integra una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. Tale clausola sarebbe idonea ipso iure a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
9. Con il secondo motivo, in via subordinata all'accoglimento del primo che sarebbe assorbente al fine di determinare l'obbligo di pagamento a carico di senza alcuna necessità di indagare sul rapporto obbligatorio sottostante tra garantito e debitore principale), si deduce che la sentenza merita comunque di essere riformata perchè, contrariamente a quanto in essa contenuto, dalla documentazione in atti si evincerebbe che tutti gli esborsi effettuati e documentati (cfr. doc. 5 e 9 ter) sono riconducibili a danni causati da nell'esecuzione dei subappalti AN (strada statale 3 bis itinerario E45). CP_4
10. Deduce l'appellante che tutta la documentazione prodotta deve necessariamente essere letta e comparata nel suo insieme, e che una parte di documentazione (cfr. doc. 5) dimostra il quantum dell'effettivo esborso sostenuto dalla LLGL indicando precisamente l'importo sostenuto ma anche a favore di chi è stato pagato, mentre un'altra parte (cfr doc. 9, 9 bis e 9 ter) riepiloga tutti gli importi e li collega agli appalti e subappalti AN “Strada Statale 3 bis
Tiberina”, detta anche “E45”.
Infatti, nella tabella contenuta nel documento 9 ter (inviata a mezzo mail al CP_3
in data 04.06.2014 e mai contestata neppure prima della causa) si legge testualmente in ogni pagina, “aggiornamento sinistri E45 ANAS al 08.04.2014”, e il raffronto doveva in tal modo avvenire per ogni riga della tabella di cui al doc. 9 ter. pagina 8 di 11 11. Infine, si deduce che i documenti 12 e 13 (sentenze) conterrebbero il chiaro accertamento da parte del Giudice ordinario della responsabilità del subappaltatore CP_4
per i danni derivati dai lavori di cui agli appalti e subappalti E45, con conseguente condanna di a manlevare la da ogni somma la stessa fosse stata chiamata a pagare. CP_4 CP_2
Deduce ancora l'appellante che il non ha mai Controparte_3
contestato specificamente detta documentazione e gli assunti che ne sono derivati, dovendo pertanto ritenersi applicabile il disposto dell'art. 115 c.p.c.
12. Con il terzo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dal fallimento con la memoria n.3 ex art. 183, VI co. c.p.c.
(docc.ti 9 ter, 10, 11, 12 e 13) fosse inammissibile poiché tardiva essendo stata dimessa a prova diretta e non a prova contraria, deducendo che il Tribunale avrebbe invece dovuto ritenere ammissibile tale documentazione perché vocata a smentire, contestare e contrastare la prova già formulata dall'altra parte.
13. L'appello è infondato.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata risulta immune dalle censure mosse dall'appellante con il primo motivo in quanto la qualificazione della scrittura privata
01.08.2008 tra la e il come contratto autonomo di garanzia, rispetto CP_2 CP_1
alle obbligazioni assunte da con il contratto di subappalto stipulato in data CP_4
06.06.2008 con la , non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini del decidere in CP_2
difetto di prova della riconducibilità delle somme richieste ai contratti intercorsi tra e e ai lavori svolti dalla prima nella Strada Statale 3 bis Tiberina. CP_4 CP_2
14. A tale riguardo deve condividersi la difesa dell'appellato nell'evidenziare che era CP_2
obbligato esclusivamente per “le obbligazioni pecuniarie assunte dalla per gli eventuali CP_4
risarcimenti danni pretesi da terzi”, di tal che il avrebbe comunque dovuto fornire la Parte_1
prova, che è invece è mancata, che a fossero stati subappaltati i lavori in relazione CP_4
ai quali sono stare formulate le richieste di risarcimento da parte dei terzi, nonché la responsabilità della medesima per i medesimi danni.
15. Risulta, dunque, del tutto corretta la motivazione del Tribunale di Reggio Emilia nella parte in cui in applicazione del principio della ragione più liquida ha osservato che pagina 9 di 11 “quand'anche risultasse l'autonomia della garanzia prestata da la domanda non potrebbe essere CP_2
accolta” per il difetto della prova, esplicitando in tal modo il motivo per il quale ha scelto di tralasciare l'esame della questione relativa alla natura della garanzia prestata dal a CP_1
fronte della rilevata insufficienza della prova fornita da circa la riferibilità dei CP_2
pagamenti ai contratti di subappalto conclusi con CP_4
16. Invero, e contrariamente a quanto esposto dall'appellante con il secondo motivo, i documenti (ritualmente) prodotti dal nei termini della memoria n.2 ex art. 183 Parte_1
comma VI c.p.c. non consentono in alcun modo, per le condivisibili ragioni già esplicitate dal giudice di prime cure, di ricondurre con certezza le somme corrisposte dalla società
, a titolo di risarcimento, ai contratti di subappalto intercorsi con e CP_2 CP_4
dimostrare la responsabilità della subappaltatrice in relazione alle pretese risarcitorie dei terzi.
17. Si deve infine rilevare l'infondatezza anche del terzo motivo e confermare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la produzione dei docc.ti 9 ter, 10, 11, 12 e 13 allegati alla memoria n.3 ex art. 183, co.VI c.p.c. depositata dalla difesa del , in quanto nessuno di questi documenti può considerarsi volto a Parte_1
fornire prova contraria rispetto alle allegazioni documentali e alle istanze istruttorie svolte dal convenuto in giudizio nei termini delle preclusioni. CP_1
18. Solo per completezza di disamina si osserva, comunque, che trattasi di documenti la cui eventuale ammissione non porterebbe ad alcuna modifica della decisione impugnata. Infatti, al di là della irrilevanza probatoria della corrispondenza email prodotta sub. docc.10 e 11, il doc. 9 ter consiste in un mero prospetto predisposto (unilateralmente) dalla società
rappresentativo delle diverse posizioni di risarcimento del danno sostenute in CP_2
relazione al contratto d'appalto concluso con ANAS;
il doc. 12 è costituito dalla copia
(parziale) di una sentenza del Tribunale di Forlì, peraltro senza attestazione del passaggio in giudicato;
il doc. 13 è costituito da una sentenza di Giudice di pace di Arezzo che dichiara la propria incompetenza;
nessuno di questi documenti consente di ritenere provata la riferibilità dei danni e dei relativi risarcimenti alla CP_4
pagina 10 di 11 19. Neppure è sufficiente a scalfire la decisione del Tribunale l'operazione di raffronto sollecitata dall'appellante tra i dati contenuti nel doc. 5 (corrispondenza e assegni) con la tabella contenuta nel doc. 9 ter, dovendosi confermare anche sotto questo profilo la motivazione nella parte in cui rileva che il “prospetto di cui al doc. 9 ter non aggiunge nulla rispetto al doc. 5 sopra citato”.
20. Per le suddette motivazioni, questa Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scGLne di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna il alla rifusione delle spese del giudizio di Parte_1
appello in favore di liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, il 12.05.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2115/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CERRETTI GABRIELE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI CLAUDIO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1164 / 2022 del 09.11.2022 (RG 2251/2021) del
Tribunale di Reggio Emilia notificata in data 22.11.2022:
IN VIA INCIDENTALE
- dichiarare la verificazione giudiziale con il procedimento di cui all'art 216 e ss. cpc della sottoscrizione apposta dal Sig. sulla scrittura privata del 01.08.2008, stipulata tra quest'ultimo quale legale Parte_2
pagina 1 di 11 rappresentante pro-tempore di e, per l'effetto, accertare e Controparte_2 dichiarare, l'autenticità della firma apposta dal Sig. dal Sig. sulla scrittura privata del Parte_2
01.08.2008.
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Parte_1
in persona del Curatore pro-tempore, della somma di € 122.523,11 o di quella diversa,
[...] maggiore o minore, che verrà eventualmente rideterminata in corso di causa, nonchè all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi ex art 1284 Cod. Civ., (i) legali dal 19.5.2017 fino alla presen- tazione della presente domanda giudiziale e, successivamente (ii) moratori - al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali -, fino al saldo;
- condannare, inoltre, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento ex art 91 c.p.c. in favore del Parte_1
in persona del Curatore pro-tempore delle spese e compensi professionali del doppio grado di
[...] giudizio ed alla restituzione della somma eventualmente già pagata a titolo di condanna alle spese del primo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'accoglimento delle istanze, eccezioni e contestazioni come formulate nelle memorie del primo grado di giudizio ex art. 183 cpc autorizzate e quivi ribadite:
- l'ammissione di CTU grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal
Sig. sulla scrittura privata del 01.08.2008 (cfr. doc.3 in atti ) di cui riserva la Parte_2 Parte_3 produzione in originale, stipulata tra quest'ultimo quale legale rappresentante pro-tempopre di
[...]
chiedendo altresì, ai sensi dell'art 219 cpc che il Giudice ordini al legale Controparte_2 rappresentante di Geom. di scrivere sotto dettatura alla presenza del CP_2 Parte_2
Consulente Tecnico d'Ufficio, al fine di produrre un documento di comparazione, originale e di certa provenienza, da confrontare con quello da verifica-re;
- In ordine alle richieste istruttorie ci si oppone fermamente all'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti. In particolare, si impugna e contesta quanto eccepito e dedotto dall'opponete nei capitoli di prova così come formulati deducendo al riguardo: cap.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; inammissibili in quanto del tutto generici ed irrilevanti. Non Cont è oggetto di causa il rapporto tra e ma quello di garanzia tra e . CP_2 CP_4 CP_2
L'irrilevanza dei capitoli deriva dalle eccezioni contenute negli stessi che sarebbero potenzialmente Cont sollevabili dal debitore principale ma non concesse al debitore nello schema di pagamento a CP_4 pri-ma richiesta. Risultando così la ricostruzione istruttoria che si tenta di realizzare ex adverso del tutto pagina 2 di 11 ininfluente rispetto l'oggetto di causa. cap.li 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14; formulati in modo totalmente suggestivo ( si descrive CP_5 esattamente la circostanza, senza lasciare al teste nessun margine di libera descrizione), così da forzare il teste a rispondere su quanto indotto dall'interlocutore senza alcun margine di spontanea narrazione;
altresì valutativo, in quanto si chiede al teste (che non è un Perito) di riferire in ordine a valutazioni e non circostanze, consistendo la risposta più in un apprezzamento personale che nella comunicazione di un fatto
(sull'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto apprezzamenti o giudizi e non fatti obiettivi si veda, ex multis, Cass. Civ. sez. II, 8 aprile 1995, n. 4111). INOLTRE E COMUNQUE formulati in modo generico ed esplorativo.
- si impugna e contesta la richiesta di esibizione ex art 210 cpc in quanto detta docu-mentazione
(comunque irrilevante per l'applicazione dello schema di pagamento a prima richiesta cui è tenuto CFC) in parte poteva e doveva essere richiesta dalla convenuta con una semplice istanza ex art 22 L. 241 / 90 ed in parte è desumibile dagli stessi documenti già in atti. Infatti nelle fatture e/o note per l'attività giudiziale è indicato il numero di RG ed il Foro di causa;
pertanto con una semplice applicazione del Ministero della
Giustizia - DGSIA Area Civile - (ad es. PST Giustizia per compu-ter e “giustizia civile” per device mobili) in modo del tutto anonimo è possibile risalire a tutta l'attività ed agli eventi di causa.
Si rammenta infatti che il Giudice può ordinare l'esibizione solo se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo «L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale in quanto utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, con la conseguenza pertanto che non può essere ordi-nata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo allorquando l'interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa” (Trib. Milano, 6 settembre
2011)»
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adver-so dedotte si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi capitoli even-tualmente ammessi con i seguenti testi:
, Via Marconi 6, Cavriago (RE); Testimone_1
, Via Govi 14, Cavriago (RE)”. Testimone_2
Conclusioni per l'appellato:
Voglia la Corte d'Appello di Bologna Ill.ma, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare il gravame proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1164/2022 pubblicata il 09.11.2022 resa dal Tribunale di Reggio Emilia a definizione del procedimento RG 2251/2021 promosso da contro Parte_1 [...] perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in comparsa di Controparte_1 pagina 3 di 11 costituzione e risposta e, per l'effetto, voglia confermare integralmente la sentenza n. 1164/2022 impugnata;
nel merito, in via subordinata: previa ammissione delle prove dedotte nel giudizio di primo grado e qui reiterate, ed in ogni caso, voglia respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in via istruttoria: si reitera il contenuto della memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 e, per l'effetto, si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di in CP_2 bonis e del curatore del sui seguenti capitoli: Parte_1
1) Vero che più volte, dall'anno 2008 e sino ad oggi, il Consorzio C.f.C. ha richiesto a Controparte_2 prima e, di seguito, alla curatela l'esibizione della documentazione inerente le somme pretese?
2) Vero che, più specificamente, C.f.C. ha richiesto copia delle transazioni sottoscritte da , Persona_1 delle fatture relative ai danni riportati dagli utenti della strada, delle sentenze di condanna riportate da
? CP_2
3) Vero che, più specificamente, C.f.C. ha richiesto copia di ogni documento comprovante la sussistenza dei danni risarciti ed il nesso causale tra l'operato di e il danno medesimo? CP_4
4) Vero che mai ha coinvolto nelle trattative instaurate con i danneggiati Controparte_2 CP_4 richiedenti il risarcimento dei danni di cui al documento n. 5 di parte ricorrente e che mai ha CP_4 sottoscritto transazioni?
5) Vero che mai ha chiamato in causa, quale terzo subappaltatore, nei giudizi Controparte_2 CP_4 promossi dagli utenti della strada danneggiati?
6) Vero che l'ammontare dei lavori di cui al contratto di subappalto (doc. 4 di parte ricorrente) concluso tra e era inferiore al 30% dell'importo totale come da normativa vigente? CP_4 CP_2
7) Vero che, più precisamente, vennero assegnati a lavori per € 55.000,00 a fronte di un importo CP_4 di € 184.179,07 per il bando 1/06 e per € 100.000,00 a fronte di un importo di € 365.628,94 per il bando
2/06?
8) Vero che sui cantieri di cui ai citati bandi erano presenti e lavoravano altre imprese, diverse da
? Riferisca il testimone i nominativi delle imprese. CP_4
9) Vero che, in fase di contabilità finale, tenutasi nell'anno 2009, trattenne a dal CP_2 CP_4 dovuto, una somma di circa € 90.000,00 a compensazione di quanto corrisposto ai danneggiati?
10) Vero che la cifra richiesta a C.f.C. nelle conclusioni del ricorso (€ 122.523,11) corrisponde al totale della cifra erogata agli utenti della strada danneggiati, comprensiva di competenze legali?
11) Vero che mai a C.f.C. sono state esibite o consegnate schede cantiere, contabilità, documenti contenenti riserve, determine dell'ANAS, eventuali delibere di applicazione penali?
12) Vero che mai a C.f.C. sono state esibite attestazioni di congruità o conformità rese dall'Ordine delle pagina 4 di 11 somme che il legale ha fatturato a ? CP_2
13) Vero che mai a C.f.C. sono stati esibite lettere di incarico al legale o convenzioni relative ad accordi sui compensi?
14) Vero che mai C.f.C. è stato reso edotto o coinvolto nella gestione e nella trattativa delle pratiche dalle quali derivano le somme ora richieste?
Si indicano, in qualità di testimoni, i signori presso in Reggio Emilia, Testimone_3 Controparte_1
presso in Reggio Emilia, presso C.f.C. in Testimone_4 Controparte_1 Testimone_5 CP_1
Reggio Emilia, , residente in loc. Barigazzo (MO). Persona_1
Si formula istanza affinché la Corte voglia ordinare a l'esibizione dei documenti, Parte_1 formati in via giudiziale e stragiudiziale, sottostanti tutti i versamenti di denaro al fine di valutarne la legittimità nonché la riconducibilità a della copia integrale dei contratti intercorsi tra , CP_4 CP_2
AN e nonché delle contabilità intervenute in relazione ai lavori svolti, con particolare CP_4 riferimento a quella con il subappaltatore.
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La curatela del fallimento conveniva in giudizio la Controparte_2
sponendo: Controparte_3
- che in data 6.06.2006 era stato concluso un contratto di appalto tra AN S.p.a.
(committente) e appaltatrice) per l'esecuzione di lavori Controparte_2
di ordinaria manutenzione sulla strada statale n.
3-bis Tiberina e che la società
aveva a sua volta subappaltato alcune delle opere a società CP_2 Controparte_6
(all'epoca) consorziata di Controparte_3
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte di si erano verificati plurimi CP_4
sinistri che avevano cagionato diverse richieste risarcitorie ed ulteriori spese, per complessivi € 122.523,11, interamente pagati dalla società ; CP_2
- di avere stipulato con il e con in data 1.08.2008 una scrittura privata CP_1 CP_4
in base alla quale il si assumeva l'obbligo di rifondere a semplice richiesta della CP_1
tutte le somme derivanti da risarcimenti di danni pretesi da terzi e le spese CP_2
legali sostenute per la gestione di tali vertenze, comunque derivanti dai contratti di appalto e pagina 5 di 11 subappalto sopra indicati;
- che tale scrittura privata costituiva un contratto autonomo di garanzia in quanto la clausola n. 1) prevede testualmente “Il CFC…. Presta garanzia a favore della società Controparte_2
per le obbligazione pecuniarie assunte dalla er gli eventuali risarcimenti danni pretesi da CP_6
terzi (ivi comprese le spese legali sostenute) obbligandosi a rifondere tali somme a semplice richiesta della
come previsto nell'art. 2 delle scritture private intercorse in data 10/4/2006 tra le stesse CP_2
e e dai successivi contratti di subappalto del 22/6/2006, tutti Controparte_2 CP_6
relativi ai lavori SS n.3 Tiberina (itinerario E45), tronco dal km.162 + 968 al Km 216 + 000 e tronco dal km 216 + 000 al km 250 + 565 che vengono allegati alla presente”.
Tanto premesso, la curatela del fallimento chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 122.523,11 oltre interessi.
2. C.F.C. nel costituirsi in giudizio disconosceva la firma del proprio legale rappresentante apposta in calce alla scrittura privata del 1.08.2008 e contestava la domanda CP_7
avversaria, deducendo che non risultavano provati: a) il nesso di causalità fra gli importi versati dalla a titolo risarcitorio e l'operato di b) la congruità di CP_2 CP_4
tali importi;
c) la preventiva richiesta di rimborso a CP_4
In estremo subordine deduceva che la garanzia poteva ritenersi operante, tuttalpiù, per gli esborsi successivi alla stipulazione della stessa, mentre gli importi richiesti dal risalivano ad epoca anteriore. Parte_1
3. La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale rigettava la domanda e condannava il fallimento alle spese di lite rienendo assorbente, sulla base del principio della ragione più liquida, la questione di merito attinente al fondamento della pretesa creditoria, pur logicamente subordinata alle questioni preliminari relative all'autenticità della sottoscrizione e alla natura della garanzia.
4. Osservava a tale riguardo il giudice di prime cure che il Parte_1
aveva dedotto di avere sostenuto esborsi, a titolo di risarcimento danni pretesi da terzi, per la somma complessiva di € 122.523,11 e, in forza della suddetta scrittura privata, ne aveva chiesto la restituzione a a fondamento della pretesa aveva prodotto in giudizio CP_2
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento fra il 2007 e il 2013 di importi pagina 6 di 11 variabili (per totali € 122.523,11, appunto) in favore di AN e di soggetti terzi;
tale documentazione era costituita da copie di assegni, fatture, lettere accompagnatorie ecc., dalle quali si desumeva che i pagamenti erano avvenuti in parte in via stragiudiziale e in parte nell'ambito - o comunque all'esito - di controversie innanzi a diversi uffici giudiziari;
nessuno di tali documenti, tuttavia, conteneva un preciso riferimento ai contratti di subappalto intercorsi fra la ricorrente e e alla responsabilità di quest'ultima Controparte_6
per i danni lamentati dai terzi.
5. A fronte di ciò, e dell'insufficienza della prova documentale allegata, il Tribunale rilevava che era senz'altro onere del fornire dimostrazione puntuale della riferibilità Parte_1
di tali esborsi a danni derivanti da lavori eseguiti da e che tuttavia parte attrice CP_4
era completamente venuta meno a tale onere, non articolando istanze istruttorie sul punto entro il termine di cui all'art. 183, comma VI n. 2) c.p.c. e producendo documentazione allegata alla memoria n. 3) inammissibile poiché tardiva, essendo stata dimessa a prova diretta e non a prova contraria.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello la curatela del Parte_1
chiedendone la riforma e si è costituito in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale di Reggio Emilia abbia ritenuto che l'esame della questione relativa alla qualificabilità ed applicabilità della scrittura privata inter partes come contratto autonomo di garanzia fosse subordinato alla questione di merito relativa alla riconducibilità dei pagamenti effettuati dalla società Controparte_2
all'operato di CP_6
8. Si deduce a tale riguardo che il giudice, nell'omettere di esaminare ed applicare il negozio intercorso tra e , avrebbe violato i principi regolatori del contratto CP_2
autonomo di garanzia, ritenendo di fatto applicabili le norme del negozio fideiussorio che pagina 7 di 11 consentono al garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale ( , quando invece la particolarità dello schema negoziale del contratto CP_4
autonomo di garanzia sta proprio nell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale, prevedendo appunto che al garante sia preclusa ogni possibilità di far valere la benchè minima eccezione relativa all'esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante tra garantito e debitore principale.
Si deduce inoltre che l'accordo stipulato tra le parti, ed oggetto del presente grado di giudizio, costituisce un contratto autonomo di garanzia considerato che il negozio reca la previsione dell'obbligo del garante di pagare quanto dovuto immediatamente a semplice richiesta del creditore, circostanza contrattuale che integra una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. Tale clausola sarebbe idonea ipso iure a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
9. Con il secondo motivo, in via subordinata all'accoglimento del primo che sarebbe assorbente al fine di determinare l'obbligo di pagamento a carico di senza alcuna necessità di indagare sul rapporto obbligatorio sottostante tra garantito e debitore principale), si deduce che la sentenza merita comunque di essere riformata perchè, contrariamente a quanto in essa contenuto, dalla documentazione in atti si evincerebbe che tutti gli esborsi effettuati e documentati (cfr. doc. 5 e 9 ter) sono riconducibili a danni causati da nell'esecuzione dei subappalti AN (strada statale 3 bis itinerario E45). CP_4
10. Deduce l'appellante che tutta la documentazione prodotta deve necessariamente essere letta e comparata nel suo insieme, e che una parte di documentazione (cfr. doc. 5) dimostra il quantum dell'effettivo esborso sostenuto dalla LLGL indicando precisamente l'importo sostenuto ma anche a favore di chi è stato pagato, mentre un'altra parte (cfr doc. 9, 9 bis e 9 ter) riepiloga tutti gli importi e li collega agli appalti e subappalti AN “Strada Statale 3 bis
Tiberina”, detta anche “E45”.
Infatti, nella tabella contenuta nel documento 9 ter (inviata a mezzo mail al CP_3
in data 04.06.2014 e mai contestata neppure prima della causa) si legge testualmente in ogni pagina, “aggiornamento sinistri E45 ANAS al 08.04.2014”, e il raffronto doveva in tal modo avvenire per ogni riga della tabella di cui al doc. 9 ter. pagina 8 di 11 11. Infine, si deduce che i documenti 12 e 13 (sentenze) conterrebbero il chiaro accertamento da parte del Giudice ordinario della responsabilità del subappaltatore CP_4
per i danni derivati dai lavori di cui agli appalti e subappalti E45, con conseguente condanna di a manlevare la da ogni somma la stessa fosse stata chiamata a pagare. CP_4 CP_2
Deduce ancora l'appellante che il non ha mai Controparte_3
contestato specificamente detta documentazione e gli assunti che ne sono derivati, dovendo pertanto ritenersi applicabile il disposto dell'art. 115 c.p.c.
12. Con il terzo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dal fallimento con la memoria n.3 ex art. 183, VI co. c.p.c.
(docc.ti 9 ter, 10, 11, 12 e 13) fosse inammissibile poiché tardiva essendo stata dimessa a prova diretta e non a prova contraria, deducendo che il Tribunale avrebbe invece dovuto ritenere ammissibile tale documentazione perché vocata a smentire, contestare e contrastare la prova già formulata dall'altra parte.
13. L'appello è infondato.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata risulta immune dalle censure mosse dall'appellante con il primo motivo in quanto la qualificazione della scrittura privata
01.08.2008 tra la e il come contratto autonomo di garanzia, rispetto CP_2 CP_1
alle obbligazioni assunte da con il contratto di subappalto stipulato in data CP_4
06.06.2008 con la , non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini del decidere in CP_2
difetto di prova della riconducibilità delle somme richieste ai contratti intercorsi tra e e ai lavori svolti dalla prima nella Strada Statale 3 bis Tiberina. CP_4 CP_2
14. A tale riguardo deve condividersi la difesa dell'appellato nell'evidenziare che era CP_2
obbligato esclusivamente per “le obbligazioni pecuniarie assunte dalla per gli eventuali CP_4
risarcimenti danni pretesi da terzi”, di tal che il avrebbe comunque dovuto fornire la Parte_1
prova, che è invece è mancata, che a fossero stati subappaltati i lavori in relazione CP_4
ai quali sono stare formulate le richieste di risarcimento da parte dei terzi, nonché la responsabilità della medesima per i medesimi danni.
15. Risulta, dunque, del tutto corretta la motivazione del Tribunale di Reggio Emilia nella parte in cui in applicazione del principio della ragione più liquida ha osservato che pagina 9 di 11 “quand'anche risultasse l'autonomia della garanzia prestata da la domanda non potrebbe essere CP_2
accolta” per il difetto della prova, esplicitando in tal modo il motivo per il quale ha scelto di tralasciare l'esame della questione relativa alla natura della garanzia prestata dal a CP_1
fronte della rilevata insufficienza della prova fornita da circa la riferibilità dei CP_2
pagamenti ai contratti di subappalto conclusi con CP_4
16. Invero, e contrariamente a quanto esposto dall'appellante con il secondo motivo, i documenti (ritualmente) prodotti dal nei termini della memoria n.2 ex art. 183 Parte_1
comma VI c.p.c. non consentono in alcun modo, per le condivisibili ragioni già esplicitate dal giudice di prime cure, di ricondurre con certezza le somme corrisposte dalla società
, a titolo di risarcimento, ai contratti di subappalto intercorsi con e CP_2 CP_4
dimostrare la responsabilità della subappaltatrice in relazione alle pretese risarcitorie dei terzi.
17. Si deve infine rilevare l'infondatezza anche del terzo motivo e confermare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la produzione dei docc.ti 9 ter, 10, 11, 12 e 13 allegati alla memoria n.3 ex art. 183, co.VI c.p.c. depositata dalla difesa del , in quanto nessuno di questi documenti può considerarsi volto a Parte_1
fornire prova contraria rispetto alle allegazioni documentali e alle istanze istruttorie svolte dal convenuto in giudizio nei termini delle preclusioni. CP_1
18. Solo per completezza di disamina si osserva, comunque, che trattasi di documenti la cui eventuale ammissione non porterebbe ad alcuna modifica della decisione impugnata. Infatti, al di là della irrilevanza probatoria della corrispondenza email prodotta sub. docc.10 e 11, il doc. 9 ter consiste in un mero prospetto predisposto (unilateralmente) dalla società
rappresentativo delle diverse posizioni di risarcimento del danno sostenute in CP_2
relazione al contratto d'appalto concluso con ANAS;
il doc. 12 è costituito dalla copia
(parziale) di una sentenza del Tribunale di Forlì, peraltro senza attestazione del passaggio in giudicato;
il doc. 13 è costituito da una sentenza di Giudice di pace di Arezzo che dichiara la propria incompetenza;
nessuno di questi documenti consente di ritenere provata la riferibilità dei danni e dei relativi risarcimenti alla CP_4
pagina 10 di 11 19. Neppure è sufficiente a scalfire la decisione del Tribunale l'operazione di raffronto sollecitata dall'appellante tra i dati contenuti nel doc. 5 (corrispondenza e assegni) con la tabella contenuta nel doc. 9 ter, dovendosi confermare anche sotto questo profilo la motivazione nella parte in cui rileva che il “prospetto di cui al doc. 9 ter non aggiunge nulla rispetto al doc. 5 sopra citato”.
20. Per le suddette motivazioni, questa Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scGLne di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna il alla rifusione delle spese del giudizio di Parte_1
appello in favore di liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, il 12.05.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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