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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.05.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 8732/2024
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
d'Ambrosio presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Napoli, Corso Umberto I, 23, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
(c.f. , in persona del Ministro pro- tempore , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- RESISTENTE-
Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio e differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 l'istante in epigrafe conveniva dinanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli il esponendo di aver ivi prestato servizio in Controparte_1 regime di contratti a tempo determinato per il periodo dal 25.7.1987 al 31.8.1994 per effetto dell'art. 16 della legge 56/87 e dell'art. 3, comma 2 della legge 14.01.1993, n. 4, con mansioni di addetto ai servizi di vigilanza corrispondenti a livello B1 del CCNI del 17/09/2001; di aver successivamente stipulato, con la medesima Amministrazione, contratto a tempo indeterminato del
25.9.1995 ai sensi della legge 1993, n. 236 ; di avere espletato attività lavorativa di addetto alla vigilanza e custodia presso le sedi museali indicate in ricorso, sia durante la vigenza dei contratti a tempo determinato che successivamente alla conclusione del contratto del 25.9.1995, in tutto analoga a quella disimpegnata dai dipendenti di ruolo appartenenti alla medesima area B. Lamentava che all'atto della propria immissione in ruolo la pregressa anzianità di servizio maturata alle dipendenze del non era stata tenuta in alcun conto in spregio dei principi di non CP_1 discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/79/CE , nonché di “ parità di trattamento”, richiamando in tal senso il disposto dell'art. 45, II° comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tanto premesso, ha concluso affinchè – previa eventuale disapplicazione di qualsivoglia normativa legislativa e/o regolamentare e/o contrattuale in contrasto con la invocata clausola dell'Accordo Quadro – fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell' azzeramento dell'anzianità di servizio maturata da esso ricorrente vigente il contratto a tempo determinato, al momento della “trasformazione” del rapporto di lavoro, con conseguente declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 25.07.1987 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
con condanna del convenuto al versamento, in proprio favore, delle differenze retributive CP_1
“entro i limiti della prescrizione quinquennale” oltre interessi legali ed oltre l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria ai sensi degli articoli 16 c. 6 L. 312 /91 e 22 c. 36 L. 724/9 ed, altresì, alla ricostruzione di carriera a fini giuridici ed economici;
vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 22.11.2024 si costituiva la parte convenuta eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale di tutti i crediti azionati;
nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa evidenziando, in particolare, la legittimità dell'operato della Amministrazione, insuscettibile di essere valutato alla luce della normativa invocata in ricorso e, segnatamente, della Direttiva
99/70 CE , successiva al periodo di vigenza dei contratti a termine;
ha contestato, inoltre, l'omogeneità delle mansioni svolte dal lavoratore rispetto a quelle del personale a tempo indeterminato affermando che soltanto con l'Accordo sui profili professionali del 2010 le funzioni
“di accoglienza del pubblico museale” di fatto ricoperte dal ricorrente prima della avvenuta
“stabilizzazione” sono state riunite nel profilo di “assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza””. Ha , infine, contestato la genericità della domanda con riferimento alla domanda di accertamento e condanna alle “differenze retributive” invocate. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso stante la prescrizione dei diritti e, comunque, l'infondatezza della domanda, spese legali vinte.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
Il ricorso è in parte fondato, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
La parte ricorrente deduce la violazione del fondamentale principio di diritto comunitario costituito dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato quale è sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al primo comma che “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al quarto comma che “ I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Appare estremamente utile in tal senso la sentenza emessa in data 13 settembre 2007 nel procedimento C-307/05 ( ) relativa ad una vicenda molto simile a quella per cui è Persona_1 causa, in cui una dipendente dell'amministrazione sanitaria spagnola era stata assunta a tempo indeterminato dopo dodici anni di rapporti a termine e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negatole sulla scorta di una previsione della legge nazionale che riconosce detti scatti soltanto al personale a tempo indeterminato.
In detta sentenza la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha innanzi tutto ribadito quanto già in precedenza più volte statuito circa il fatto che le previsioni dell'Accordo Quadro sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” di cui devono usufruire “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
Ha quindi chiarito che l'esclusione delle «retribuzioni» sancita dal n. 5 dell'art. 137 CE rispetto al complesso dei settori contemplati dal n. 1 del medesimo articolo – i quali ai sensi dell'art. 139 costituiscono l'ambito di operatività degli accordi conclusi a livello comunitario – “non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti” sicché “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” e dunque “ la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Ciò premesso va rilevato che la Corte ha precisato che “Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57).
Scopi individuati dalla stessa Corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato” (punti 47 e 48).
Ne consegue che l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 , punti da 26 a 29; Corte Per_1 di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09 e Torres). Per_2
Ragioni oggettive, secondo l'insegnamento della Corte devono consistere in “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza citata, punti da 49 a 58). Per_1
Come puntualizzato dalla citata sentenza e e ribadito dall'ordinanza 9 febbraio Per_2 Per_3
2012, causa C 556/11, cit., punti 47,48,49 e 50 - le ragioni oggettive che ai sensi Persona_4 dell'art.4 punto 1 della direttiva clausola legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”;
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte Europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, nè tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43)
Trattandosi di principi sanciti da una direttiva ( la n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea che ha recepito l'Accordo Quadro ) questo giudice può e deve applicarla direttamente per la decisione del caso di specie.
La circostanza, rilevata nella memoria di costituzione dell'Avvocatura, che l'anzianità di detto lavoratore sia stata acquisita in forza di contratti di lavoro a tempo determinato che sono giunti a conclusione anteriormente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 99/70 non può portare ad una diversa conclusione.
Come al riguardo chiarito dalla Corte di Giustizia , l'anzianità di servizio è acquisita da un lavoratore in modo progressivo , anche qualora essa sia acquisita in forza di contratti di lavoro che sono giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore successivamente a tale scadenza. Pertanto, la durata di ciascun rapporto di lavoro e la data in cui quest'ultimo si è concluso sono prive di rilevanza con riferimento al calcolo dell'anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone, in linea di principio, che sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest'ultimo.
Ne consegue che la clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive (in tali termini, sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 settembre 2024 nella causa C- 439/23).
Venendo alla controversia in esame si osserva che la Corte di Giustizia, nella sentenza 18 ottobre
2012 C-302/11 e nell'ordinanza 7 marzo 2013 C-393/11 ha esaminato la Per_5 Pt_2 compatibilità con il diritto dell'Unione proprio di disposizioni nazionali italiane ed in particolare dell'art. 75, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 che ha espressamente previsto, quanto al trattamento economico dei lavoratori interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, che i periodi di servizio compiuti dal lavoratore a tempo determinato non possano essere presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte della medesima autorità.
A seguito di tali pronunce, ricordata l'efficacia vincolante erga omnes delle pronunce della Corte di Giustizia, non è più possibile oggi dubitare circa l'applicabilità della clausola 4 dell'accordo quadro anche laddove il dipendente a tempo determinato abbia successivamente acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato in virtù di una stabilizzazione;
rileva infatti la Corte che tale fatto
“ non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione” quando la discriminazione sia avvenuta riguardo a periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo determinato.
Operate tali necessarie premesse va effettuata la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato rispetto al quale si assume esservi la discriminazione.
Tale valutazione va compiuta in ragione della natura delle funzioni espletate dal dipendente durante il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché la qualità dell'esperienza dallo stesso acquisita a tale titolo rispetto alle condizioni di impiego di dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione.
In punto di fatto, è documentato che la parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato di durata trimestrale nel CP_1 periodo dal 1987 al 1995 ( cfr. doc. 1 e 2 prod. ric., attestati di servizio e libretto di lavoro), fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato del 25.9.1995 che interveniva all'esito di procedura di stabilizzazione ex art. 4 bis co. VI legge n. 236/1993.
Dalla predetta documentazione si evince senza dubbio l'omogeneità delle mansioni e compiti lavorativi svolti dal ricorrente nel periodo antecedente ed in quello successivo alla stabilizzazione, a loro volta equivalenti , sin dai contratti a termine, a quelle dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica.
Appaiono sussistere, dunque, tutti i presupposti indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte
Costituzionale ( ad es. nella sentenza 168 del 1991) per la diretta applicabilità delle direttive nell'ordinamento italiano e cioè il carattere incondizionato e sufficientemente preciso della prescrizione, che d'altronde non ha ancora trovato specifica attuazione da parte dell'ordinamento interno.
L'efficacia diretta pacificamente riconosciuta a tale disposizione, è consentito al Giudice nazionale procedere alla disapplicazione della normativa nazionale difforme al fine di assicurare gli obiettivi di non discriminazione fissati dalla normativa comunitaria.
La Corte di giustizia nelle sue decisioni ha individuato da subito nel potere di disapplicazione l'espressione del cosiddetto primato o supremazia del diritto comunitario sulla norma interna incompatibile, ed affermato che ai giudici, quali articolazioni dello Stato membro, compete non solo il compito di dare piena applicazione alla norma comunitaria ma anche, in caso di contrasto di una norma nazionale con una norma comunitaria provvista di effetto diretto, di procedere alla disapplicazione della prima.
Nel caso di specie, in presenza di una disposizione che seppure contenuta in una direttiva, in quanto sufficientemente precisa, chiara e dettagliata, è provvista di efficacia diretta, è possibile procedere alla disapplicazione con sostituzione della regola comunitaria alla norma interna incompatibile e diretto utilizzo da parte del giudice del parametro normativo comunitario secondo cui ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, stante la comparabilità delle posizioni lavorative ed in assenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, va tenuto conto anche del periodo lavorato con contratto a tempo determinato.
Alla stregua dei principi enucleati, non si ravvisano dunque ragioni ostative al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente al momento della costituzione del rapporto a tempo indeterminato, per effetto dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato, svolti alle dipendenze della stessa amministrazione, prima della stabilizzazione.
Pertanto, il ricorso può essere accolto con il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del prima della assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data CP_1
25.09.1995 a fini giuridici ed economici, con conseguente obbligo per l'amministrazione di appartenenza di procedere alla ricostituzione di carriera tenendo conto di tali periodi.
Il ripristino dell'anzianità determina, ovviamente, anche la necessità di liquidare e pagare le differenze retributive maturate per effetto della mancata valorizzazione intermedia di tale anzianità .
Riguardo alla prescrizione eccepita dalla parte resistente, va osservato che il riconoscimento dell'anzianità di servizio non è soggetto a prescrizione (cfr. Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232, che riprende Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986, n. 4812; Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio
1991, n. 71) bensì lo sono le sole differenze retributive.
I crediti soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale tempestivamente eccepita dal
, decorrente dall'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato del 25.9.1995 . CP_1
Il ricorrente sia nella sua produzione che nella prima difesa utile successiva all'eccezione non ha prodotto atti interruttivi limitandosi ad evidenziare (cfr. memoria del 21.3.2025) di avere richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Va quindi considerato quale unico atto interruttivo, la sola notifica del ricorso, effettata a mezzo pec in data 30.10.2024, come da allegate ricevute di accettazione e consegna .
Pertanto, deve essere disposta la condanna del al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente delle differenze retributive maturate a decorrere dal 30.10.2019 e sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità
Entro tali limiti va accolto il ricorso con relativa condanna dell'Ente convenuto.
Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali ex art 22 6° co L n.724/94
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, che dà luogo ad una reciproca parziale soccombenza, si compensano un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza liquidandosi come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del convenuto prima CP_1 della assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 25.9.1995, a fini giuridici ed economici e per l'effetto, condanna il alla ricostruzione della carriera del ricorrente, Controparte_1 considerando ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato nel periodo dal 25.7.1987 al 31.8.1994;
-per l'effetto, ed in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, condanna il al CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato, maturate dal 30.10.2019 sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità,, maggiorate con gli interessi legali dalle scadenza al saldo, da quantificarsi in separata sede;
-compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna il resistente al pagamento CP_1 della restante parte che liquida in €2800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 22.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.05.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 8732/2024
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
d'Ambrosio presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Napoli, Corso Umberto I, 23, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
(c.f. , in persona del Ministro pro- tempore , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- RESISTENTE-
Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio e differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 l'istante in epigrafe conveniva dinanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli il esponendo di aver ivi prestato servizio in Controparte_1 regime di contratti a tempo determinato per il periodo dal 25.7.1987 al 31.8.1994 per effetto dell'art. 16 della legge 56/87 e dell'art. 3, comma 2 della legge 14.01.1993, n. 4, con mansioni di addetto ai servizi di vigilanza corrispondenti a livello B1 del CCNI del 17/09/2001; di aver successivamente stipulato, con la medesima Amministrazione, contratto a tempo indeterminato del
25.9.1995 ai sensi della legge 1993, n. 236 ; di avere espletato attività lavorativa di addetto alla vigilanza e custodia presso le sedi museali indicate in ricorso, sia durante la vigenza dei contratti a tempo determinato che successivamente alla conclusione del contratto del 25.9.1995, in tutto analoga a quella disimpegnata dai dipendenti di ruolo appartenenti alla medesima area B. Lamentava che all'atto della propria immissione in ruolo la pregressa anzianità di servizio maturata alle dipendenze del non era stata tenuta in alcun conto in spregio dei principi di non CP_1 discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/79/CE , nonché di “ parità di trattamento”, richiamando in tal senso il disposto dell'art. 45, II° comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tanto premesso, ha concluso affinchè – previa eventuale disapplicazione di qualsivoglia normativa legislativa e/o regolamentare e/o contrattuale in contrasto con la invocata clausola dell'Accordo Quadro – fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell' azzeramento dell'anzianità di servizio maturata da esso ricorrente vigente il contratto a tempo determinato, al momento della “trasformazione” del rapporto di lavoro, con conseguente declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 25.07.1987 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
con condanna del convenuto al versamento, in proprio favore, delle differenze retributive CP_1
“entro i limiti della prescrizione quinquennale” oltre interessi legali ed oltre l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria ai sensi degli articoli 16 c. 6 L. 312 /91 e 22 c. 36 L. 724/9 ed, altresì, alla ricostruzione di carriera a fini giuridici ed economici;
vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 22.11.2024 si costituiva la parte convenuta eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale di tutti i crediti azionati;
nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa evidenziando, in particolare, la legittimità dell'operato della Amministrazione, insuscettibile di essere valutato alla luce della normativa invocata in ricorso e, segnatamente, della Direttiva
99/70 CE , successiva al periodo di vigenza dei contratti a termine;
ha contestato, inoltre, l'omogeneità delle mansioni svolte dal lavoratore rispetto a quelle del personale a tempo indeterminato affermando che soltanto con l'Accordo sui profili professionali del 2010 le funzioni
“di accoglienza del pubblico museale” di fatto ricoperte dal ricorrente prima della avvenuta
“stabilizzazione” sono state riunite nel profilo di “assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza””. Ha , infine, contestato la genericità della domanda con riferimento alla domanda di accertamento e condanna alle “differenze retributive” invocate. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso stante la prescrizione dei diritti e, comunque, l'infondatezza della domanda, spese legali vinte.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
Il ricorso è in parte fondato, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
La parte ricorrente deduce la violazione del fondamentale principio di diritto comunitario costituito dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato quale è sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al primo comma che “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al quarto comma che “ I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Appare estremamente utile in tal senso la sentenza emessa in data 13 settembre 2007 nel procedimento C-307/05 ( ) relativa ad una vicenda molto simile a quella per cui è Persona_1 causa, in cui una dipendente dell'amministrazione sanitaria spagnola era stata assunta a tempo indeterminato dopo dodici anni di rapporti a termine e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negatole sulla scorta di una previsione della legge nazionale che riconosce detti scatti soltanto al personale a tempo indeterminato.
In detta sentenza la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha innanzi tutto ribadito quanto già in precedenza più volte statuito circa il fatto che le previsioni dell'Accordo Quadro sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” di cui devono usufruire “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
Ha quindi chiarito che l'esclusione delle «retribuzioni» sancita dal n. 5 dell'art. 137 CE rispetto al complesso dei settori contemplati dal n. 1 del medesimo articolo – i quali ai sensi dell'art. 139 costituiscono l'ambito di operatività degli accordi conclusi a livello comunitario – “non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti” sicché “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” e dunque “ la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Ciò premesso va rilevato che la Corte ha precisato che “Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57).
Scopi individuati dalla stessa Corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato” (punti 47 e 48).
Ne consegue che l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 , punti da 26 a 29; Corte Per_1 di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09 e Torres). Per_2
Ragioni oggettive, secondo l'insegnamento della Corte devono consistere in “elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza citata, punti da 49 a 58). Per_1
Come puntualizzato dalla citata sentenza e e ribadito dall'ordinanza 9 febbraio Per_2 Per_3
2012, causa C 556/11, cit., punti 47,48,49 e 50 - le ragioni oggettive che ai sensi Persona_4 dell'art.4 punto 1 della direttiva clausola legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”;
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte Europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, nè tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43)
Trattandosi di principi sanciti da una direttiva ( la n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea che ha recepito l'Accordo Quadro ) questo giudice può e deve applicarla direttamente per la decisione del caso di specie.
La circostanza, rilevata nella memoria di costituzione dell'Avvocatura, che l'anzianità di detto lavoratore sia stata acquisita in forza di contratti di lavoro a tempo determinato che sono giunti a conclusione anteriormente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 99/70 non può portare ad una diversa conclusione.
Come al riguardo chiarito dalla Corte di Giustizia , l'anzianità di servizio è acquisita da un lavoratore in modo progressivo , anche qualora essa sia acquisita in forza di contratti di lavoro che sono giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore successivamente a tale scadenza. Pertanto, la durata di ciascun rapporto di lavoro e la data in cui quest'ultimo si è concluso sono prive di rilevanza con riferimento al calcolo dell'anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone, in linea di principio, che sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest'ultimo.
Ne consegue che la clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive (in tali termini, sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 settembre 2024 nella causa C- 439/23).
Venendo alla controversia in esame si osserva che la Corte di Giustizia, nella sentenza 18 ottobre
2012 C-302/11 e nell'ordinanza 7 marzo 2013 C-393/11 ha esaminato la Per_5 Pt_2 compatibilità con il diritto dell'Unione proprio di disposizioni nazionali italiane ed in particolare dell'art. 75, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 che ha espressamente previsto, quanto al trattamento economico dei lavoratori interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, che i periodi di servizio compiuti dal lavoratore a tempo determinato non possano essere presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte della medesima autorità.
A seguito di tali pronunce, ricordata l'efficacia vincolante erga omnes delle pronunce della Corte di Giustizia, non è più possibile oggi dubitare circa l'applicabilità della clausola 4 dell'accordo quadro anche laddove il dipendente a tempo determinato abbia successivamente acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato in virtù di una stabilizzazione;
rileva infatti la Corte che tale fatto
“ non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione” quando la discriminazione sia avvenuta riguardo a periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo determinato.
Operate tali necessarie premesse va effettuata la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato rispetto al quale si assume esservi la discriminazione.
Tale valutazione va compiuta in ragione della natura delle funzioni espletate dal dipendente durante il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché la qualità dell'esperienza dallo stesso acquisita a tale titolo rispetto alle condizioni di impiego di dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione.
In punto di fatto, è documentato che la parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato di durata trimestrale nel CP_1 periodo dal 1987 al 1995 ( cfr. doc. 1 e 2 prod. ric., attestati di servizio e libretto di lavoro), fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato del 25.9.1995 che interveniva all'esito di procedura di stabilizzazione ex art. 4 bis co. VI legge n. 236/1993.
Dalla predetta documentazione si evince senza dubbio l'omogeneità delle mansioni e compiti lavorativi svolti dal ricorrente nel periodo antecedente ed in quello successivo alla stabilizzazione, a loro volta equivalenti , sin dai contratti a termine, a quelle dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica.
Appaiono sussistere, dunque, tutti i presupposti indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte
Costituzionale ( ad es. nella sentenza 168 del 1991) per la diretta applicabilità delle direttive nell'ordinamento italiano e cioè il carattere incondizionato e sufficientemente preciso della prescrizione, che d'altronde non ha ancora trovato specifica attuazione da parte dell'ordinamento interno.
L'efficacia diretta pacificamente riconosciuta a tale disposizione, è consentito al Giudice nazionale procedere alla disapplicazione della normativa nazionale difforme al fine di assicurare gli obiettivi di non discriminazione fissati dalla normativa comunitaria.
La Corte di giustizia nelle sue decisioni ha individuato da subito nel potere di disapplicazione l'espressione del cosiddetto primato o supremazia del diritto comunitario sulla norma interna incompatibile, ed affermato che ai giudici, quali articolazioni dello Stato membro, compete non solo il compito di dare piena applicazione alla norma comunitaria ma anche, in caso di contrasto di una norma nazionale con una norma comunitaria provvista di effetto diretto, di procedere alla disapplicazione della prima.
Nel caso di specie, in presenza di una disposizione che seppure contenuta in una direttiva, in quanto sufficientemente precisa, chiara e dettagliata, è provvista di efficacia diretta, è possibile procedere alla disapplicazione con sostituzione della regola comunitaria alla norma interna incompatibile e diretto utilizzo da parte del giudice del parametro normativo comunitario secondo cui ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, stante la comparabilità delle posizioni lavorative ed in assenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, va tenuto conto anche del periodo lavorato con contratto a tempo determinato.
Alla stregua dei principi enucleati, non si ravvisano dunque ragioni ostative al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente al momento della costituzione del rapporto a tempo indeterminato, per effetto dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato, svolti alle dipendenze della stessa amministrazione, prima della stabilizzazione.
Pertanto, il ricorso può essere accolto con il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del prima della assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data CP_1
25.09.1995 a fini giuridici ed economici, con conseguente obbligo per l'amministrazione di appartenenza di procedere alla ricostituzione di carriera tenendo conto di tali periodi.
Il ripristino dell'anzianità determina, ovviamente, anche la necessità di liquidare e pagare le differenze retributive maturate per effetto della mancata valorizzazione intermedia di tale anzianità .
Riguardo alla prescrizione eccepita dalla parte resistente, va osservato che il riconoscimento dell'anzianità di servizio non è soggetto a prescrizione (cfr. Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232, che riprende Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986, n. 4812; Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio
1991, n. 71) bensì lo sono le sole differenze retributive.
I crediti soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale tempestivamente eccepita dal
, decorrente dall'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato del 25.9.1995 . CP_1
Il ricorrente sia nella sua produzione che nella prima difesa utile successiva all'eccezione non ha prodotto atti interruttivi limitandosi ad evidenziare (cfr. memoria del 21.3.2025) di avere richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Va quindi considerato quale unico atto interruttivo, la sola notifica del ricorso, effettata a mezzo pec in data 30.10.2024, come da allegate ricevute di accettazione e consegna .
Pertanto, deve essere disposta la condanna del al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente delle differenze retributive maturate a decorrere dal 30.10.2019 e sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità
Entro tali limiti va accolto il ricorso con relativa condanna dell'Ente convenuto.
Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali ex art 22 6° co L n.724/94
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, che dà luogo ad una reciproca parziale soccombenza, si compensano un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza liquidandosi come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del convenuto prima CP_1 della assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 25.9.1995, a fini giuridici ed economici e per l'effetto, condanna il alla ricostruzione della carriera del ricorrente, Controparte_1 considerando ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato nel periodo dal 25.7.1987 al 31.8.1994;
-per l'effetto, ed in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, condanna il al CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato, maturate dal 30.10.2019 sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità,, maggiorate con gli interessi legali dalle scadenza al saldo, da quantificarsi in separata sede;
-compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna il resistente al pagamento CP_1 della restante parte che liquida in €2800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 22.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori