TRIB
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/07/2024, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, termine ultimo del 17 maggio
2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2156/2023 R.G. Lavoro
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Emanuele Guarino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Bologna n.138, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., p.t., rapp.to e difeso come in atti e che ha eletto domicilio in Avellino presso l'Avvocatura Distrettuale in Viale Italia n.
197/A
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe conviene in giudizio l'
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dell'intervento del CP_2
CP_ Fondo di Garanzia e, dunque, la condanna dell'Ente al pagamento della complessiva somma di €#3.610,07# (tremilaseicentodieci,07), di cui
€#2.144,93# (duemilacentoquarantauattro,93) a titolo di ultime mensilità
(dicembre 2019 e gennaio 2020) ed €#1.467,69# a titolo di ratei di 13° e
14° mensilità, crediti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società Manitalidea Spa avvenuta in data 29.02.2020, con la dichiarazione di fallimento della società (sentenza n. 34/2020) dinanzi al
Tribunale di Torino. Parte resistente si è costituita.
Il ricorrente a sostegno della propria domanda afferma la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'intervento del fondo di garanzia:
l'apertura di una procedura concorsuale con la Sentenza dichiarativa di fallimento della società datrice, la prova del rapporto di lavoro con la società fallita, l'ammissione del credito rimasto insoluto allo stato passivo (divenuto esecutivo e definitivo in data 30.06.2022) della procedura fallimentare. CP_ afferma che la domanda inizialmente presentata dal ricorrente era stata respinta per mancata allegazione del modulo SR52 firmato dai
Commissari, e che successivamente a tale allegazione, in data 15.09.2023 era stata corrisposta al ricorrente la somma lorda di €#2.144,93#
(duemilacentoquarantauattro,93), a titolo di crediti per le mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020.
Pertanto, in tale parte, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Nulla veniva invece corrisposto per i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo poiché nel modulo SR52 erano stati riportati solo gli importi relativi alle mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020, come detto
CP_ liquidati da mentre nulla veniva dichiarato nella parte riguardante
“ratei mensilità aggiuntive”.
Sul punto, parte ricorrente ha precisato che al momento di trasmissione della domanda amministrativa non era in possesso dell'SR52 pur avendone fatto richiesta alla curatela del fallimento, ma di aver comunque proceduto alla compilazione del modello SR54 con cui aveva richiesto, come da ammissione dello stato passivo, non solo €#2.146# a titolo di ultime tre mensilità ma anche per €#1.467,69# a titolo di ratei di
13° e 14° mensilità.
Giova rilevare che “la verifica sull'esistenza del credito non compete invero all' , non avendo la legge, che pure regola minutamente CP_1
2 CP_ tutta la procedura, dettato alcuna disposizione affinché l' venga informato degli elementi necessari per l'accertamento del diritto e della misura della prestazione. È infatti sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia, la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo” (Cass. civ. 24131/2014; Cass. civ.
n. 7604/2003; Cass. civ. 9231/2010; Cass. civ. n. 23258/2015; Cass. civ.
n. 24730/2015).
CP_ In tale parte la domanda va, quindi, accolta e per l'effetto va condannato al pagamento a favore di della somma di Parte_1
€#1.466,14# (millequattrocentosessantasei,14), di cui € #876,86#
(ottocentosettantasei,86) a titolo di 13° mensilità ed €#588,28#
(cinquecentottantotto,28) per 14° mensilità.
Quanto alle spese di lite, ne appare corretta la compensazione per la metà, in considerazione della statuizione di parziale cessazione della
CP_ materia del contendere. va condannato al pagamento favore di
[...]
della restante metà che, ai sensi del D.M 147/2022, va Parte_1 liquidata in complessivi €#450# (quattrocentocinquanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 2156/2023 vertente tra Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere quanto alla somma indicata in parte motiva;
2) Accoglie nel resto il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla CP_ parte motiva, condanna al pagamento a favore di Parte_1 della somma di €#1.466,14# (millequattrocentosessantasei,14), di cui €
#876,86# (ottocentosettantasei,86) a titolo di 13° mensilità ed €#588,28#
(cinquecentottantotto,28) per 14° mensilità, oltre interessi dal
3 centoventesimo giorno successivo dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ 3) Compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna al pagamento a favore di della restante metà che liquida Parte_1 in complessivi €#450# (quattrocentocinquanta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 18 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, termine ultimo del 17 maggio
2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2156/2023 R.G. Lavoro
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Emanuele Guarino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Bologna n.138, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., p.t., rapp.to e difeso come in atti e che ha eletto domicilio in Avellino presso l'Avvocatura Distrettuale in Viale Italia n.
197/A
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe conviene in giudizio l'
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dell'intervento del CP_2
CP_ Fondo di Garanzia e, dunque, la condanna dell'Ente al pagamento della complessiva somma di €#3.610,07# (tremilaseicentodieci,07), di cui
€#2.144,93# (duemilacentoquarantauattro,93) a titolo di ultime mensilità
(dicembre 2019 e gennaio 2020) ed €#1.467,69# a titolo di ratei di 13° e
14° mensilità, crediti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società Manitalidea Spa avvenuta in data 29.02.2020, con la dichiarazione di fallimento della società (sentenza n. 34/2020) dinanzi al
Tribunale di Torino. Parte resistente si è costituita.
Il ricorrente a sostegno della propria domanda afferma la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'intervento del fondo di garanzia:
l'apertura di una procedura concorsuale con la Sentenza dichiarativa di fallimento della società datrice, la prova del rapporto di lavoro con la società fallita, l'ammissione del credito rimasto insoluto allo stato passivo (divenuto esecutivo e definitivo in data 30.06.2022) della procedura fallimentare. CP_ afferma che la domanda inizialmente presentata dal ricorrente era stata respinta per mancata allegazione del modulo SR52 firmato dai
Commissari, e che successivamente a tale allegazione, in data 15.09.2023 era stata corrisposta al ricorrente la somma lorda di €#2.144,93#
(duemilacentoquarantauattro,93), a titolo di crediti per le mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020.
Pertanto, in tale parte, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Nulla veniva invece corrisposto per i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo poiché nel modulo SR52 erano stati riportati solo gli importi relativi alle mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020, come detto
CP_ liquidati da mentre nulla veniva dichiarato nella parte riguardante
“ratei mensilità aggiuntive”.
Sul punto, parte ricorrente ha precisato che al momento di trasmissione della domanda amministrativa non era in possesso dell'SR52 pur avendone fatto richiesta alla curatela del fallimento, ma di aver comunque proceduto alla compilazione del modello SR54 con cui aveva richiesto, come da ammissione dello stato passivo, non solo €#2.146# a titolo di ultime tre mensilità ma anche per €#1.467,69# a titolo di ratei di
13° e 14° mensilità.
Giova rilevare che “la verifica sull'esistenza del credito non compete invero all' , non avendo la legge, che pure regola minutamente CP_1
2 CP_ tutta la procedura, dettato alcuna disposizione affinché l' venga informato degli elementi necessari per l'accertamento del diritto e della misura della prestazione. È infatti sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia, la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo” (Cass. civ. 24131/2014; Cass. civ.
n. 7604/2003; Cass. civ. 9231/2010; Cass. civ. n. 23258/2015; Cass. civ.
n. 24730/2015).
CP_ In tale parte la domanda va, quindi, accolta e per l'effetto va condannato al pagamento a favore di della somma di Parte_1
€#1.466,14# (millequattrocentosessantasei,14), di cui € #876,86#
(ottocentosettantasei,86) a titolo di 13° mensilità ed €#588,28#
(cinquecentottantotto,28) per 14° mensilità.
Quanto alle spese di lite, ne appare corretta la compensazione per la metà, in considerazione della statuizione di parziale cessazione della
CP_ materia del contendere. va condannato al pagamento favore di
[...]
della restante metà che, ai sensi del D.M 147/2022, va Parte_1 liquidata in complessivi €#450# (quattrocentocinquanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 2156/2023 vertente tra Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere quanto alla somma indicata in parte motiva;
2) Accoglie nel resto il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla CP_ parte motiva, condanna al pagamento a favore di Parte_1 della somma di €#1.466,14# (millequattrocentosessantasei,14), di cui €
#876,86# (ottocentosettantasei,86) a titolo di 13° mensilità ed €#588,28#
(cinquecentottantotto,28) per 14° mensilità, oltre interessi dal
3 centoventesimo giorno successivo dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ 3) Compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna al pagamento a favore di della restante metà che liquida Parte_1 in complessivi €#450# (quattrocentocinquanta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 18 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4