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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1694/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1694/2022, trattenuta in decisione sullo status all'esito dell'udienza del 12.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Castel Ritaldi, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Fiorani ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Via Gregorio Elladio n. 3, presso il Difensore;
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Spoleto, Via Lenin n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Tomassini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Terni, Piazza San Pietro n. 2, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.09.2022, ha adito il Tribunale di Spoleto esponendo: Parte_2
- di aver contratto, in data 2.07.2009, matrimonio con rito civile con in Spoleto, CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Spoleto al n. 17, parte I, anno 2009;
- che, dalla loro unione è nata la figlia in data 4.03.2016, minorenne;
Per_1
- di essersi separati con sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Spoleto, pubblicata in data
25.02.2021 (R.G. n. 1340/2020);
- che dalla data della separazione i coniugi avevano vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra gli stessi.
In detto contesto, ha agito il Ricorrente per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio di cui alla L. 898/70 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
diritti di visita materni come indicati nel ricorso;
mantenimento diretto della minore oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico interamente percepito dal padre.
Si è costituita in giudizio la Resistente, la quale non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, resistendo, invece, alle ulteriori domande del Ricorrente.
In particolare, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sentenza di divorzio prevedendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita paterni due fine settimana al mese;
contributo paterno al mantenimento di euro 350,00, oltre rivalutazione ISTAT;
assegni familiari interamente percepiti dalla madre;
contributo del ricorrente per il pagamento del canone d'affitto dell'abitazione dove la minore andrà a vivere.
All'udienza presidenziale del 31.10.2022, non sono comparse personalmente le parti. Il Presidente ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti confermando le condizioni di separazione e nominato il
Giudice istruttore, avanti al quale le parti sarebbero dovute comparire all'udienza del 12.01.2023.
Con ordinanza riservata del 9.05.2023, sono stati incaricati i Servizi Sociali del Comune di Spoleto di svolgere l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, alla luce della esasperata conflittualità tra le parti.
Con ordinanza riservata del 21.09.2023, sentite anche le parti in udienza ed esaminata la relazione dei
Servizi Sociali, sono stati incaricati i Servizi Sociali di dare ulteriore corso agli interventi avviati sul pagina 2 di 4 nucleo e i Servizi Specialistici della Usl Umbria 2 di compiere un accertamento sulla valutazione delle capacità genitoriali.
Dopo plurimi rinvii d'udienza resisi necessari per la mancata conclusione del percorso di valutazione delle capacità genitoriali delegato ai Servizi Specialistici, all'udienza del 17.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte, il G.I. ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., disponendo: - l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Spoleto;
collocazione prevalente della minore presso la madre;
nomina del curatore speciale della minore;
prosecuzione degli interventi di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 12.03.2025, davanti al Presidente, comparse personalmente le parti hanno chiesto concordemente una pronuncia parziale sullo status. Il Presidente, ritenuta la causa matura sul punto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di status.
Gli atti sono stati trasmessi nuovamente al PM.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
***
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data
2.07.2009, è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Spoleto dell'anno 2009, parte
I, atto n. 17 e che il Tribunale di Spoleto ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Spoleto, pubblicata in data 25.02.2021 (R.G. n. 1340/2020).
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà delle parti di porre fine all'unione matrimoniale, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre questioni di natura accessoria, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, pronunciando unicamente sulla domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra e così provvede: Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Spoleto in data 2.07.2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Spoleto dell'anno 2009, parte I, atto n. 17;
2. Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spoleto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1694/2022, trattenuta in decisione sullo status all'esito dell'udienza del 12.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Castel Ritaldi, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Fiorani ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Via Gregorio Elladio n. 3, presso il Difensore;
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Spoleto, Via Lenin n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Tomassini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Terni, Piazza San Pietro n. 2, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.09.2022, ha adito il Tribunale di Spoleto esponendo: Parte_2
- di aver contratto, in data 2.07.2009, matrimonio con rito civile con in Spoleto, CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Spoleto al n. 17, parte I, anno 2009;
- che, dalla loro unione è nata la figlia in data 4.03.2016, minorenne;
Per_1
- di essersi separati con sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Spoleto, pubblicata in data
25.02.2021 (R.G. n. 1340/2020);
- che dalla data della separazione i coniugi avevano vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra gli stessi.
In detto contesto, ha agito il Ricorrente per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio di cui alla L. 898/70 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
diritti di visita materni come indicati nel ricorso;
mantenimento diretto della minore oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico interamente percepito dal padre.
Si è costituita in giudizio la Resistente, la quale non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, resistendo, invece, alle ulteriori domande del Ricorrente.
In particolare, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sentenza di divorzio prevedendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente presso la madre;
diritti di visita paterni due fine settimana al mese;
contributo paterno al mantenimento di euro 350,00, oltre rivalutazione ISTAT;
assegni familiari interamente percepiti dalla madre;
contributo del ricorrente per il pagamento del canone d'affitto dell'abitazione dove la minore andrà a vivere.
All'udienza presidenziale del 31.10.2022, non sono comparse personalmente le parti. Il Presidente ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti confermando le condizioni di separazione e nominato il
Giudice istruttore, avanti al quale le parti sarebbero dovute comparire all'udienza del 12.01.2023.
Con ordinanza riservata del 9.05.2023, sono stati incaricati i Servizi Sociali del Comune di Spoleto di svolgere l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, alla luce della esasperata conflittualità tra le parti.
Con ordinanza riservata del 21.09.2023, sentite anche le parti in udienza ed esaminata la relazione dei
Servizi Sociali, sono stati incaricati i Servizi Sociali di dare ulteriore corso agli interventi avviati sul pagina 2 di 4 nucleo e i Servizi Specialistici della Usl Umbria 2 di compiere un accertamento sulla valutazione delle capacità genitoriali.
Dopo plurimi rinvii d'udienza resisi necessari per la mancata conclusione del percorso di valutazione delle capacità genitoriali delegato ai Servizi Specialistici, all'udienza del 17.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte, il G.I. ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., disponendo: - l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Spoleto;
collocazione prevalente della minore presso la madre;
nomina del curatore speciale della minore;
prosecuzione degli interventi di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 12.03.2025, davanti al Presidente, comparse personalmente le parti hanno chiesto concordemente una pronuncia parziale sullo status. Il Presidente, ritenuta la causa matura sul punto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di status.
Gli atti sono stati trasmessi nuovamente al PM.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
***
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data
2.07.2009, è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Spoleto dell'anno 2009, parte
I, atto n. 17 e che il Tribunale di Spoleto ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Spoleto, pubblicata in data 25.02.2021 (R.G. n. 1340/2020).
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà delle parti di porre fine all'unione matrimoniale, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre questioni di natura accessoria, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, pronunciando unicamente sulla domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra e così provvede: Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Spoleto in data 2.07.2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Spoleto dell'anno 2009, parte I, atto n. 17;
2. Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spoleto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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