Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Avvertenza
Si omette la pubblicazione degli allegati all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, in quanto gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 161 del 29 maggio 2014.
Avvertenza
Si omette la pubblicazione degli allegati all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, in quanto gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 161 del 29 maggio 2014.