Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3579/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3579/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.9.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA TAVERNE, 55 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv.
FERRENTINO GIOVANNI (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA TAVERNE, 55 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. FERRENTINO
GIOVANNI (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._4
in VIA TAVERNE, 55 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. FERRENTINO
GIOVANNI (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
VIA TAVERNE, 55 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. FERRENTINO
GIOVANNI (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
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CONVENUTA contumace
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._7
CONVENUTA contumace
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
non costituitesi in giudizio sebbene ritualmente citate.
[...]
La domanda attorea va dichiarata inammissibile.
Occorre, infatti, evidenziare che nelle cause aventi ad oggetto la divisione ereditaria è onere della parte indicare i beni di cui è composta la massa, ricadendo sulla stessa l'onere di produrre sia l'atto di provenienza che le visure ipo-catastali, quali documenti aventi valore probatorio in merito all'esistenza di diritti reali in capo a determinati soggetti nonché all'istituzione di eventuali vincoli pregiudizievoli sugli immobili a favore o contro.
In particolare, occorre che siano prodotti in giudizio, entro il termine massimo di cui al sesto comma n. 2 dell'art. 183 cpc: il certificato di morte del de cuius;
lo stato di famiglia integrale dello stesso;
il titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius;
iscrizioni e trascrizioni contro il cuis dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (o di alienazione del bene); iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura a quella di trascrizione della domanda.
E va considerato, altresì, che l'onere della prova della qualità di erede legittimo è soddisfatto non dalla presentazione della denuncia di successione ma dalla produzione degli atti dello stato civile, dai quali si desuma il rapporto di parentela con il de cuius, a norma dell'art. 565 c.c. (così Cass. n. 5793 del 1987; Cass. n. 1484 del 1995).
E' inoltre principio giurisprudenziale costante quello che afferma che, nell'adire il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile la tempestiva allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, o quantomeno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
Pagina 2 di 3 ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative all'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. (tra le altre, Corte di Appello di Roma del 1.6.2011 n. 2480).
Non può darsi, dunque, seguito alle operazioni divisionali, non avendo gli attori prodotto tempestivamente i titoli di provenienza dell'immobile in capo alla loro dante causa, al fine di verificare il requisito della comproprietà in favore degli eredi legittimi, non potendo essi né essere surrogati dalla dichiarazione di successione in quanto essa è una dichiarazione proveniente dalle parti e rilevante ai soli fini fiscali né tantomeno acquisiti d'ufficio dal
Tribunale mediante ordine impartito all'amministrazione ex art. 213 c.p.c. poiché la parte non
è stata impossibilitata a produrre o fornire in giudizio documenti di cui è in possesso la pubblica amministrazione (che non è parte in causa) né infine ex art. 210 c.p.c. trattandosi di documenti sì rilevanti per il giudizio ma dei quali la parte avrebbe potuto comodamente avere la disponibilità materiale.
Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dei convenuti.
Le spese della ctu, invece, restano a carico della parte (attrice) che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la domanda attorea inammissibile;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico della parte (attrice) che le ha anticipate le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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