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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°4661 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Milano, via dell'Orso n. 8, presso lo studio degli avv.ti Paola Pellini e Mario
Manfredi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla citazione attrice e
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 22, presso lo studio degli avv.ti Joëlle Piccinino e Piercarlo Bertolazzi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione pagina 1 di 12 interveniente volontario
Motivi della Decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, lo Parte_1
conveniva in giudizio l'impresa chiedendo al
[...] Controparte_1
Tribunale di accertarne la responsabilità contrattuale considerata la mancata ultimazione delle opere appaltate e la presenza di una serie di vizi e difetti nella parte parzialmente realizzata, nonché di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto inter-partes ex art 1454 c.c., con condanna della convenuta al “risarcimento del danno causato all'odierna attrice, quantificabile in complessivi Euro 74.461,05 … o nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia”. non si è costituita in giudizio, nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica effettuata a mezzo pec in data 19/06/2023 (cfr. relata di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di intervento Controparte_2
ad adiuvandum della convenuta depositata in data 28/03/2024, rappresentando che “Con sentenza n. 202/23 resa dal Tribunale di Milano in data 28.03.23 è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_3
in conseguenza della quale è stato altresì dichiarato lo
[...]
stato di insolvenza del socio illimitatamente responsabile, Controparte_3
(doc. 1). Con contratto preliminare sottoscritto il 24.02.22 (quindi ben prima della declaratoria di liquidazione giudiziale) il Sig. aveva promesso la CP_3
cessione delle proprie quote d (doc. 2). Il CP_1 Controparte_2
Sig. , in qualità di promissario cessionario di tali quote sociali, ha CP_2
interesse e legittimazione a tutelare le proprie ragioni nell'odierno giudizio, mediante intervento ad adiuvandum: è difatti evidente il suo interesse a che la
Società nella cui compagine si accinge ad entrare non subisca un depauperamento ed un deprezzamento all'esito di un giudizio in cui la stessa è
pagina 2 di 12 impossibilitata a difendersi, dal momento che il suo Amministratore unico non può provvedere a nominare un difensore della Società”.
Nel merito, contestava la pretesa di parte attrice evidenziando che “alla data in cui l'odierna attrice ha ritenuto di valersi dell'operato di un'altra aziend aveva installato trenta componenti sui trentuno oggetto del CP_1
contratto: all'ultimazione dei lavori mancava unicamente l'unità esterna dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento, mentre erano state installate sia le quindici unità interne sia i quindici comandi delle stesse. La mancata installazione dell'unità esterna, come anche il ritardo con cui è stata posta in opera una parte degli altri componenti dell'impianto, è dipesa unicamente dalla difficile reperibilità degli stessi sul mercato, derivante dall'eccesso di domanda conseguito al varo del c.d. “Ecobonus”. Eccepiva, pertanto, la non imputabilità dell'inadempimento della convenuta e, in ogni caso, la mancanza di prova del danno lamentato, chiedendo il rigetto integrale della domanda, ovvero, in subordine, di limitare il risarcimento “dovuto da Controparte_1
in favore di al solo costo dell'unità esterna
[...] Parte_1
dell'impianto di condizionamento, ovvero al diverso importo che apparirà equo e di giustizia”.
Tali i fatti controversi, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e con c.t.u. ed è pervenuta all'udienza del
16/04/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove è stata trattenuta in decisione ex art. 189 c.p.c.
***
La vicenda trae origine dall'avvenuta stipula, in data 25/11/2021, tra lo e la di un contratto di appalto Parte_1 Controparte_1
allo scopo di eseguire opere di “- fornitura di n. 1 unità esterna - pompa di calore condensata ad acqua -, modello Daikin EWWQ-KBW1N 033, da installarsi presso i locali cantina;
- fornitura di n. 15 unità interne “cassetta 4 vie 600x600” modello FWF da installarsi in sostituzione a dispositivi esistenti;
pagina 3 di 12 - fornitura di n. 15 comandi unità interne modello 315D7 da installarsi in sostituzione a dispositivi esistenti. … installazione e … messa in funzione degli stessi, nonché … esecuzione di quelle opere murarie necessarie alla finalizzazione e messa in posa del nuovo impianto”, per il prezzo complessivo di € 34.000,00. Il termine ultimo per il compimento dell'opera veniva stabilito al 20/12/2021 (all. sub doc. 3 al fascicolo di parte attrice).
Riferisce l'attrice che nel corso del rapporto la convenuta disattendeva le proprie obbligazioni contrattuali tanto che, in ragione del perdurante inadempimento, lo studio medico si vedeva costretto a rivolgersi ad un avvocato al fine di diffidare l'impresa al completamento delle opere, come da diffide ex art. 1454 c.c. prodotte sub docc. 5a e 11a o, in caso contrario, per ottenere la risoluzione di diritto del contratto di appalto;
nonostante il fatto che l'attrice avesse già interamente corrisposto l'importo stabilito dal contratto.
Riferisce, inoltre, che “nel mese di ottobre 2022, dalle unità interne installate dalla Società si appalesavano copiose e sempre più evidenti infiltrazioni d'acqua che rendevano i locali dell inagibili: in tale frangente Parte_1
parte convenuta non provvedeva ad effettuare le riparazioni, né tantomeno a fornire un riscontro in ordine ai vizi riscontrati”.
L'attrice, peraltro, contestava alla convenuta che “la mancata esecuzione dell'incarico nei tempi convenzionalmente previsti” impediva “allo Studio
Medico di accedere definitivamente al cd. “Ecobonus”, nonostante lo Studio avesse provveduto al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito alla data di fine lavori convenzionalmente stabilita con la Società (cfr. sempre DOC. 3). In punto di quantificazione del danno quindi, oltre a quanto già evidenziato in narrativa, si evidenzia che l'inadempimento ha evidentemente danneggiato l'odierno attore nella misura in cui ciò gli ha precluso l'accesso all'agevolazione fiscale “Ecobonus” per un credito pari ad Euro 26.962,00
(ventiseimilanovecentosessantadue/00) (cfr. DOC. 3)”
*** pagina 4 di 12 Così descritti i termini della controversia, la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per inottemperanza alla diffida ad adempiere (sub docc. 5a e 11a fasc. attoreo) è infondata, essendo stato assegnato un termine ad adempiere inferiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 1454 c.c. La norma dispone infatti che il termine assegnato con la diffida ad adempiere non può essere inferiore a quindici giorni, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente o che per la natura del contratto o gli usi risulti congruo un termine inferiore.
La Suprema Corte ha osservato, sul punto, che l'assegnazione di un termine ridotto è ammessa soltanto in presenza di una delle tre condizioni richiamate: espressa pattuizione in deroga, congruità rispetto alla natura del contratto o agli usi. Al di fuori di queste ipotesi la diffida non produce effetti estintivi di alcun tipo (in tal senso si veda Cass. 30 gennaio 1985, n. 542), per cui non ha neppure senso dibattere della congruità di un termine diverso (cfr.
Cass. 8943/2020).
La Corte ha inoltre chiarito che, qualora debba valutarsi la congruità del termine (ad esempio perché, seppur inferiore, è compatibile con la natura del contratto o gli usi), la valutazione va compiuta con esclusivo riferimento alla diffida e al periodo ivi indicato. Eventuali, precedenti intimazioni ad adempiere, rimaste infruttuose, non rilevano e se vi sono state, il termine previsto dall'art. 1454 comma 2 c.c. decorre dall'ultimo di questi atti.
Dunque, assegnare al debitore un termine ad adempiere inferiore a quindici giorni, facendo riferimento a precedenti solleciti, non è quindi giustificato perché fa leva su una circostanza del tutto estranea alla natura del contratto, ossia sul comportamento omissivo del debitore (cfr. Cass.
30/01/1985, n. 542; cfr. pure Cass. 18/05/1987, n. 4535).
Non rilevano neppure tutta una serie di aspetti, quali la condotta debitoria dopo la scadenza del termine, l'omessa indicazione, da parte del debitore, di un diverso momento entro il quale adempiere o l'assenza di contestazioni pagina 5 di 12 sull'adeguatezza del termine (salvo ovviamente si tratti di elemento costitutivo di un accordo in deroga alla previsione legale).
Muovendo da tali considerazioni, nel caso di specie non ricorre alcuna delle richiamate condizioni, tali da legittimare la previsione di un termine inferiore a quello legale.
Il rapporto contrattuale non prevedeva infatti alcunché sul punto, né
l'assegnazione di un termine inferiore (nella specie, 7 giorni nell'ultima diffida ad adempiere) può ritenersi congruo rapportato alla natura del contratto o agli usi.
***
Quanto alla domanda ex artt. 1453 e 1455 c.c., giova osservare che “In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, stante l'impedimento derivante dalla diversità delle due causae petendi, tra di loro non in rapporto di contenente a contenuto;
ne consegue che la domanda di risoluzione di diritto può ritenersi proposta, in alternativa a quella di risoluzione giudiziale, solo se i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo”
(Cass. 17703/2011; conf. 11493/2014).
La domanda è pertanto ammissibile, sebbene formulata per la prima volta nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, si osserva che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore pagina 6 di 12 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cassazione Civile, sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò precisato, occorre passare all'esame dei singoli addebiti mossi dall'attrice e gli esiti dell'istruzione espletata, che ha confermato le conclusioni già raggiunte dall'attrice.
Il consulente d'ufficio nominato in corso di causa ha, infatti, appurato la non corretta realizzazione dei lavori presso l'immobile oggetto di causa.
Espletati alcuni controlli con ispezione completa e anche visiva, il consulente ha: (a) confermato l'esistenza dei difetti, consistenti nella “formazione di condensa sulle tubazioni durante il periodo estivo … dovuto ad una interruzione dello strato di isolante in presenza dei collari di sostegno delle tubazioni, ed è facilmente risolvibile mediante una più accurata applicazione di isolante aggiuntivo per raccordare le guaine di isolamento, e isolando il plenum che si raffredda quando espelle aria refrigerata”, nonché nella
“difficoltà alla regolazione all'interno dei differenti locali delle temperature volute. L'analisi dell'impianto ha potuto attestare che i termostati sono correttamente collegati alla cassette a soffitto di ogni locale, tali termostati regolano la velocità della ventola, fino a spegnerla a raggiungimento della temperatura desiderata”; (b) individuato le cause dei predetti difetti, concernenti la messa in opera;
(c) individuato e quantificato le opere necessarie al ripristino.
L'analisi espletata dal consulente pare correttamente motivata e condivisibile. La natura ed estensione dei vizi e delle omissioni depone per una complessiva insufficiente realizzazione delle opere di ristrutturazione appaltate alla società convenuta.
I vizi costruttivi accertati dal consulente d'ufficio integrano pertanto difetti di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta e quindi da pagina 7 di 12 giustificare la domanda di accertamento del grave inadempimento, che deve perciò essere accolta.
La convenuta deve quindi essere condannata al risarcimento del danno arrecato per gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino complessivo dell'immobile a regola d'arte, analiticamente descritti nella relazione geom. . Per_1
In relazione alla liquidazione del danno, in assenza di contestazione, deve ritenersi congrua la somma quantificata dal c.t.u., derivante dalla necessità di commissionare a terzi il ripristino a regola d'arte delle opere commissionate, pari ad €7.100,00 per i lavori di rispristino previsti dalla CTU.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Parte attrice nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
***
Quanto alle copiose ed evidenti infiltrazioni lamentate da parte attrice, il c.t.u. ha rilevato, con motivazione che si condivide, che “riguardano sicuramente un altro fenomeno che non è attualmente presente, e si presume sia stato risolto”; sicché nulla è dovuto a tale titolo, nemmeno per il “fermo studio” per la durata di 25 giorni, quale danno da lucro cessante, che si pagina 8 di 12 concreta nell'impossibilità temporanea di espletare l'attività lavorativa, trattandosi di un danno che non è presunto, ma va provato.
Ad esempio, dimostrando di aver dovuto annullare e rinviare degli impegni lavorativi a seguito dell'inadempimento della convenuta.
Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza delle infiltrazioni, peraltro rimaste indimostrate.
Parte attrice, dunque, oltre alla sussistenza delle lamentate infiltrazioni, avrebbe dovuto dimostrare le occasioni di guadagno andate perdute per non aver potuto espletare la propria attività lavorativa. Nulla di tutto questo è stato provato, né tantomeno allegato.
S'impone pertanto il rigetto di tale domanda.
***
L'attrice, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno anche le spese “per la fornitura e posa in opera dell'unità interna mancante per un importo totale di Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) più
IVA, nonché la rimozione delle cassette interne installate dalla Società, la fornitura e installazione di nuove cassette interne, con esecuzione di ogni altro lavoro necessario per la messa in funzione dell'intero impianto per un importo totale di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) più IVA, anche in tal caso con ulteriore aggravio a totale carico dell ”. Pt_1
L'unico elemento a sostegno delle affermazioni di parte attrice consiste nelle fatture che attesterebbero le spese sostenute a tal fine.
In realtà la documentazione allegata in atti non è idonea a provare l'effettivo esborso, perché non accompagnato dalla prova del pagamento. Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la fattura commerciale - se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla - non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più pagina 9 di 12 quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario” (Cass. n. 3293 del 12/02/2018). A tanto aggiungasi che “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214
c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. n. 21554 del 07/10/2020).
Invero, il danno in quanto tale, deve essere provato nel suo ammontare dal danneggiato, sia in relazione al danno emergente che al lucro cessante e non essendo peraltro sufficiente a tal fine la mera produzione di un preventivo di spese, di una fattura (cfr., ex plurimis, Cass. 15176/2015)
Va evidenziato, infatti, come non sia sufficiente allegare genericamente di aver subito un pregiudizio, ma è altresì indispensabile – affinché possa configurarsi un danno risarcibile – che i danni siano compiutamente descritti e che ne sia stimata la consistenza e il controvalore, così come l'eventuale compromissione dell'opera.
La documentazione offerta a corredo della descrizione dei prospettati pregiudizi non costituisce – lo si ripete – elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze (in tesi) occorse al momento dell'asserito inadempimento di controparte, provenendo dalla stessa parte attrice ed essendo priva di riferimenti che consentano di ricondurre le somme indicate e richieste all'evento di danno.
Le affermazioni di parte attrice sono quindi rimaste tali, senza alcuna ulteriore specificazione o riscontro probatorio.
Nel caso specifico, pertanto, non solo manca la prova dell'avvenuto esborso ma non è stato possibile nemmeno verificare la pertinenza degli pagina 10 di 12 interventi preventivati e delle singole voci di costo rispetto all'incarico asseritamente conferito all'attore.
Tale domanda risarcitoria avanzata da parte attrice risulta quindi infondata.
***
Quanto al danno dal mancato ottenimento del cd. Ecobonus, p sufficiente rilevare che, nel caso di specie, invece, l'attrice si è limitata ad allegare l'imperizia e l'inadempimento della convenuta che avrebbe impedito all'attrice stessa di accedere al bonus fiscale. D'altra parte, non è stata adeguatamente provato che la parte convenuta si fosse impegnata ad eseguire le opere garantendo all'attrice di poter accedere ai bonus fiscali.
Si rammenta in proposito che “il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile” e ciò è quello che “distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile” (Consiglio di Stato 28/04/2014, n.
2195; Consiglio di Stato 22/02/2008, n. 490; Consiglio di Stato 14/09/2006, n.
5323).
Muovendo da tale principio, rileva il Tribunale che la posizione attiva di parte attrice non assume neanche la consistenza della chance, dal che consegue di necessità anche la reiezione di tale profilo di domanda.
***
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese non possono che seguire la soccombenza della convenuta e dell'interveniente volontario e vengono liquidate in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì
pagina 11 di 12 conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_1
a pagare in favore di la somma di
[...] Parte_1
€7.100,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
2) rigetta le altre domande di parte attrice;
3) condanna e alla refusione, in Controparte_1 Controparte_2
favore dello delle spese di lite, che liquida Parte_1
€264,00 per esborsi e in €2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Monza, 16/05/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°4661 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Milano, via dell'Orso n. 8, presso lo studio degli avv.ti Paola Pellini e Mario
Manfredi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla citazione attrice e
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 22, presso lo studio degli avv.ti Joëlle Piccinino e Piercarlo Bertolazzi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione pagina 1 di 12 interveniente volontario
Motivi della Decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, lo Parte_1
conveniva in giudizio l'impresa chiedendo al
[...] Controparte_1
Tribunale di accertarne la responsabilità contrattuale considerata la mancata ultimazione delle opere appaltate e la presenza di una serie di vizi e difetti nella parte parzialmente realizzata, nonché di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto inter-partes ex art 1454 c.c., con condanna della convenuta al “risarcimento del danno causato all'odierna attrice, quantificabile in complessivi Euro 74.461,05 … o nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia”. non si è costituita in giudizio, nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica effettuata a mezzo pec in data 19/06/2023 (cfr. relata di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di intervento Controparte_2
ad adiuvandum della convenuta depositata in data 28/03/2024, rappresentando che “Con sentenza n. 202/23 resa dal Tribunale di Milano in data 28.03.23 è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_3
in conseguenza della quale è stato altresì dichiarato lo
[...]
stato di insolvenza del socio illimitatamente responsabile, Controparte_3
(doc. 1). Con contratto preliminare sottoscritto il 24.02.22 (quindi ben prima della declaratoria di liquidazione giudiziale) il Sig. aveva promesso la CP_3
cessione delle proprie quote d (doc. 2). Il CP_1 Controparte_2
Sig. , in qualità di promissario cessionario di tali quote sociali, ha CP_2
interesse e legittimazione a tutelare le proprie ragioni nell'odierno giudizio, mediante intervento ad adiuvandum: è difatti evidente il suo interesse a che la
Società nella cui compagine si accinge ad entrare non subisca un depauperamento ed un deprezzamento all'esito di un giudizio in cui la stessa è
pagina 2 di 12 impossibilitata a difendersi, dal momento che il suo Amministratore unico non può provvedere a nominare un difensore della Società”.
Nel merito, contestava la pretesa di parte attrice evidenziando che “alla data in cui l'odierna attrice ha ritenuto di valersi dell'operato di un'altra aziend aveva installato trenta componenti sui trentuno oggetto del CP_1
contratto: all'ultimazione dei lavori mancava unicamente l'unità esterna dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento, mentre erano state installate sia le quindici unità interne sia i quindici comandi delle stesse. La mancata installazione dell'unità esterna, come anche il ritardo con cui è stata posta in opera una parte degli altri componenti dell'impianto, è dipesa unicamente dalla difficile reperibilità degli stessi sul mercato, derivante dall'eccesso di domanda conseguito al varo del c.d. “Ecobonus”. Eccepiva, pertanto, la non imputabilità dell'inadempimento della convenuta e, in ogni caso, la mancanza di prova del danno lamentato, chiedendo il rigetto integrale della domanda, ovvero, in subordine, di limitare il risarcimento “dovuto da Controparte_1
in favore di al solo costo dell'unità esterna
[...] Parte_1
dell'impianto di condizionamento, ovvero al diverso importo che apparirà equo e di giustizia”.
Tali i fatti controversi, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e con c.t.u. ed è pervenuta all'udienza del
16/04/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove è stata trattenuta in decisione ex art. 189 c.p.c.
***
La vicenda trae origine dall'avvenuta stipula, in data 25/11/2021, tra lo e la di un contratto di appalto Parte_1 Controparte_1
allo scopo di eseguire opere di “- fornitura di n. 1 unità esterna - pompa di calore condensata ad acqua -, modello Daikin EWWQ-KBW1N 033, da installarsi presso i locali cantina;
- fornitura di n. 15 unità interne “cassetta 4 vie 600x600” modello FWF da installarsi in sostituzione a dispositivi esistenti;
pagina 3 di 12 - fornitura di n. 15 comandi unità interne modello 315D7 da installarsi in sostituzione a dispositivi esistenti. … installazione e … messa in funzione degli stessi, nonché … esecuzione di quelle opere murarie necessarie alla finalizzazione e messa in posa del nuovo impianto”, per il prezzo complessivo di € 34.000,00. Il termine ultimo per il compimento dell'opera veniva stabilito al 20/12/2021 (all. sub doc. 3 al fascicolo di parte attrice).
Riferisce l'attrice che nel corso del rapporto la convenuta disattendeva le proprie obbligazioni contrattuali tanto che, in ragione del perdurante inadempimento, lo studio medico si vedeva costretto a rivolgersi ad un avvocato al fine di diffidare l'impresa al completamento delle opere, come da diffide ex art. 1454 c.c. prodotte sub docc. 5a e 11a o, in caso contrario, per ottenere la risoluzione di diritto del contratto di appalto;
nonostante il fatto che l'attrice avesse già interamente corrisposto l'importo stabilito dal contratto.
Riferisce, inoltre, che “nel mese di ottobre 2022, dalle unità interne installate dalla Società si appalesavano copiose e sempre più evidenti infiltrazioni d'acqua che rendevano i locali dell inagibili: in tale frangente Parte_1
parte convenuta non provvedeva ad effettuare le riparazioni, né tantomeno a fornire un riscontro in ordine ai vizi riscontrati”.
L'attrice, peraltro, contestava alla convenuta che “la mancata esecuzione dell'incarico nei tempi convenzionalmente previsti” impediva “allo Studio
Medico di accedere definitivamente al cd. “Ecobonus”, nonostante lo Studio avesse provveduto al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito alla data di fine lavori convenzionalmente stabilita con la Società (cfr. sempre DOC. 3). In punto di quantificazione del danno quindi, oltre a quanto già evidenziato in narrativa, si evidenzia che l'inadempimento ha evidentemente danneggiato l'odierno attore nella misura in cui ciò gli ha precluso l'accesso all'agevolazione fiscale “Ecobonus” per un credito pari ad Euro 26.962,00
(ventiseimilanovecentosessantadue/00) (cfr. DOC. 3)”
*** pagina 4 di 12 Così descritti i termini della controversia, la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per inottemperanza alla diffida ad adempiere (sub docc. 5a e 11a fasc. attoreo) è infondata, essendo stato assegnato un termine ad adempiere inferiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 1454 c.c. La norma dispone infatti che il termine assegnato con la diffida ad adempiere non può essere inferiore a quindici giorni, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente o che per la natura del contratto o gli usi risulti congruo un termine inferiore.
La Suprema Corte ha osservato, sul punto, che l'assegnazione di un termine ridotto è ammessa soltanto in presenza di una delle tre condizioni richiamate: espressa pattuizione in deroga, congruità rispetto alla natura del contratto o agli usi. Al di fuori di queste ipotesi la diffida non produce effetti estintivi di alcun tipo (in tal senso si veda Cass. 30 gennaio 1985, n. 542), per cui non ha neppure senso dibattere della congruità di un termine diverso (cfr.
Cass. 8943/2020).
La Corte ha inoltre chiarito che, qualora debba valutarsi la congruità del termine (ad esempio perché, seppur inferiore, è compatibile con la natura del contratto o gli usi), la valutazione va compiuta con esclusivo riferimento alla diffida e al periodo ivi indicato. Eventuali, precedenti intimazioni ad adempiere, rimaste infruttuose, non rilevano e se vi sono state, il termine previsto dall'art. 1454 comma 2 c.c. decorre dall'ultimo di questi atti.
Dunque, assegnare al debitore un termine ad adempiere inferiore a quindici giorni, facendo riferimento a precedenti solleciti, non è quindi giustificato perché fa leva su una circostanza del tutto estranea alla natura del contratto, ossia sul comportamento omissivo del debitore (cfr. Cass.
30/01/1985, n. 542; cfr. pure Cass. 18/05/1987, n. 4535).
Non rilevano neppure tutta una serie di aspetti, quali la condotta debitoria dopo la scadenza del termine, l'omessa indicazione, da parte del debitore, di un diverso momento entro il quale adempiere o l'assenza di contestazioni pagina 5 di 12 sull'adeguatezza del termine (salvo ovviamente si tratti di elemento costitutivo di un accordo in deroga alla previsione legale).
Muovendo da tali considerazioni, nel caso di specie non ricorre alcuna delle richiamate condizioni, tali da legittimare la previsione di un termine inferiore a quello legale.
Il rapporto contrattuale non prevedeva infatti alcunché sul punto, né
l'assegnazione di un termine inferiore (nella specie, 7 giorni nell'ultima diffida ad adempiere) può ritenersi congruo rapportato alla natura del contratto o agli usi.
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Quanto alla domanda ex artt. 1453 e 1455 c.c., giova osservare che “In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, stante l'impedimento derivante dalla diversità delle due causae petendi, tra di loro non in rapporto di contenente a contenuto;
ne consegue che la domanda di risoluzione di diritto può ritenersi proposta, in alternativa a quella di risoluzione giudiziale, solo se i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo”
(Cass. 17703/2011; conf. 11493/2014).
La domanda è pertanto ammissibile, sebbene formulata per la prima volta nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, si osserva che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore pagina 6 di 12 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cassazione Civile, sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò precisato, occorre passare all'esame dei singoli addebiti mossi dall'attrice e gli esiti dell'istruzione espletata, che ha confermato le conclusioni già raggiunte dall'attrice.
Il consulente d'ufficio nominato in corso di causa ha, infatti, appurato la non corretta realizzazione dei lavori presso l'immobile oggetto di causa.
Espletati alcuni controlli con ispezione completa e anche visiva, il consulente ha: (a) confermato l'esistenza dei difetti, consistenti nella “formazione di condensa sulle tubazioni durante il periodo estivo … dovuto ad una interruzione dello strato di isolante in presenza dei collari di sostegno delle tubazioni, ed è facilmente risolvibile mediante una più accurata applicazione di isolante aggiuntivo per raccordare le guaine di isolamento, e isolando il plenum che si raffredda quando espelle aria refrigerata”, nonché nella
“difficoltà alla regolazione all'interno dei differenti locali delle temperature volute. L'analisi dell'impianto ha potuto attestare che i termostati sono correttamente collegati alla cassette a soffitto di ogni locale, tali termostati regolano la velocità della ventola, fino a spegnerla a raggiungimento della temperatura desiderata”; (b) individuato le cause dei predetti difetti, concernenti la messa in opera;
(c) individuato e quantificato le opere necessarie al ripristino.
L'analisi espletata dal consulente pare correttamente motivata e condivisibile. La natura ed estensione dei vizi e delle omissioni depone per una complessiva insufficiente realizzazione delle opere di ristrutturazione appaltate alla società convenuta.
I vizi costruttivi accertati dal consulente d'ufficio integrano pertanto difetti di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta e quindi da pagina 7 di 12 giustificare la domanda di accertamento del grave inadempimento, che deve perciò essere accolta.
La convenuta deve quindi essere condannata al risarcimento del danno arrecato per gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino complessivo dell'immobile a regola d'arte, analiticamente descritti nella relazione geom. . Per_1
In relazione alla liquidazione del danno, in assenza di contestazione, deve ritenersi congrua la somma quantificata dal c.t.u., derivante dalla necessità di commissionare a terzi il ripristino a regola d'arte delle opere commissionate, pari ad €7.100,00 per i lavori di rispristino previsti dalla CTU.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Parte attrice nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
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Quanto alle copiose ed evidenti infiltrazioni lamentate da parte attrice, il c.t.u. ha rilevato, con motivazione che si condivide, che “riguardano sicuramente un altro fenomeno che non è attualmente presente, e si presume sia stato risolto”; sicché nulla è dovuto a tale titolo, nemmeno per il “fermo studio” per la durata di 25 giorni, quale danno da lucro cessante, che si pagina 8 di 12 concreta nell'impossibilità temporanea di espletare l'attività lavorativa, trattandosi di un danno che non è presunto, ma va provato.
Ad esempio, dimostrando di aver dovuto annullare e rinviare degli impegni lavorativi a seguito dell'inadempimento della convenuta.
Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza delle infiltrazioni, peraltro rimaste indimostrate.
Parte attrice, dunque, oltre alla sussistenza delle lamentate infiltrazioni, avrebbe dovuto dimostrare le occasioni di guadagno andate perdute per non aver potuto espletare la propria attività lavorativa. Nulla di tutto questo è stato provato, né tantomeno allegato.
S'impone pertanto il rigetto di tale domanda.
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L'attrice, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno anche le spese “per la fornitura e posa in opera dell'unità interna mancante per un importo totale di Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) più
IVA, nonché la rimozione delle cassette interne installate dalla Società, la fornitura e installazione di nuove cassette interne, con esecuzione di ogni altro lavoro necessario per la messa in funzione dell'intero impianto per un importo totale di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) più IVA, anche in tal caso con ulteriore aggravio a totale carico dell ”. Pt_1
L'unico elemento a sostegno delle affermazioni di parte attrice consiste nelle fatture che attesterebbero le spese sostenute a tal fine.
In realtà la documentazione allegata in atti non è idonea a provare l'effettivo esborso, perché non accompagnato dalla prova del pagamento. Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la fattura commerciale - se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla - non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più pagina 9 di 12 quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario” (Cass. n. 3293 del 12/02/2018). A tanto aggiungasi che “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214
c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. n. 21554 del 07/10/2020).
Invero, il danno in quanto tale, deve essere provato nel suo ammontare dal danneggiato, sia in relazione al danno emergente che al lucro cessante e non essendo peraltro sufficiente a tal fine la mera produzione di un preventivo di spese, di una fattura (cfr., ex plurimis, Cass. 15176/2015)
Va evidenziato, infatti, come non sia sufficiente allegare genericamente di aver subito un pregiudizio, ma è altresì indispensabile – affinché possa configurarsi un danno risarcibile – che i danni siano compiutamente descritti e che ne sia stimata la consistenza e il controvalore, così come l'eventuale compromissione dell'opera.
La documentazione offerta a corredo della descrizione dei prospettati pregiudizi non costituisce – lo si ripete – elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze (in tesi) occorse al momento dell'asserito inadempimento di controparte, provenendo dalla stessa parte attrice ed essendo priva di riferimenti che consentano di ricondurre le somme indicate e richieste all'evento di danno.
Le affermazioni di parte attrice sono quindi rimaste tali, senza alcuna ulteriore specificazione o riscontro probatorio.
Nel caso specifico, pertanto, non solo manca la prova dell'avvenuto esborso ma non è stato possibile nemmeno verificare la pertinenza degli pagina 10 di 12 interventi preventivati e delle singole voci di costo rispetto all'incarico asseritamente conferito all'attore.
Tale domanda risarcitoria avanzata da parte attrice risulta quindi infondata.
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Quanto al danno dal mancato ottenimento del cd. Ecobonus, p sufficiente rilevare che, nel caso di specie, invece, l'attrice si è limitata ad allegare l'imperizia e l'inadempimento della convenuta che avrebbe impedito all'attrice stessa di accedere al bonus fiscale. D'altra parte, non è stata adeguatamente provato che la parte convenuta si fosse impegnata ad eseguire le opere garantendo all'attrice di poter accedere ai bonus fiscali.
Si rammenta in proposito che “il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile” e ciò è quello che “distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile” (Consiglio di Stato 28/04/2014, n.
2195; Consiglio di Stato 22/02/2008, n. 490; Consiglio di Stato 14/09/2006, n.
5323).
Muovendo da tale principio, rileva il Tribunale che la posizione attiva di parte attrice non assume neanche la consistenza della chance, dal che consegue di necessità anche la reiezione di tale profilo di domanda.
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Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese non possono che seguire la soccombenza della convenuta e dell'interveniente volontario e vengono liquidate in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì
pagina 11 di 12 conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_1
a pagare in favore di la somma di
[...] Parte_1
€7.100,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
2) rigetta le altre domande di parte attrice;
3) condanna e alla refusione, in Controparte_1 Controparte_2
favore dello delle spese di lite, che liquida Parte_1
€264,00 per esborsi e in €2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Monza, 16/05/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
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