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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/07/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Barbara BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in appello promossa con ricorso depositato in data 25.9.2023 da:
, nato a [...], Canada, il 18.6.1979, residente Parte_1
a Ravenna alla via Romea Vecchia, 73 – Savio, c.f. C.F._1
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2
, con sede legale a Venezia in Sestiere Castello 4535, c.f. Parte_3
P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Vito (c.f. ), C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Venafro (IS) alla via
Nicandro Iosso, 6, giusta mandato in calce al presente atto. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax Email_1
0865/910818. 2
- appellante - contro
(c. f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato in Venezia Santa Croce 929, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio
Aprile, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. 7131, allegata Persona_1
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 263/2023 del Tribunale di Venezia.
In punto: Opposizione ad avviso di addebito. Obbligo contributivo.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
- previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per le ragioni tutte esposte nel su esteso atto e disattesa ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione: a) accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità all'avviso di addebito n. 41920220000210100000 dell' sede di Venezia CP_2
formato il 9.6.2022 e notificato il 14.6.2022 e del verbale unico di accertamento e notificazione n. 084/32/2018 (VE00000/2018-428-01) della Direzione
Territoriale del Lavoro del 23.4.2018 di prot. n. 14619AG del 24.4.2018, previa sospensione;
b) condannare l' convenuto al pagamento delle spese e CP_1
competenze del doppio grado di giudizio da maggiorarsi come per legge e con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. In via subordinata, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado del 3
giudizio per tutto quanto esposto innanzi. RICHIESTE ISTRUTTORIE In rango istruttorio, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita, oltre alla convocazione del teste per verificarne e constatarne l'attendibilità, l'ammissione Tes_1
dei seguenti mezzi istruttori: RICHIESTE ISTRUTTORIE In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: a) prova testimoniale con i sigg.ri
, , , Controparte_3 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Testimone_5
sulle seguenti Controparte_4 Testimone_6 Testimone_7
circostanze precedute dalla formula del “vero che” ed epurate da ogni giudizio e/o valutazione di carattere personale e su quelle indicate nella capitolazione di cui alla esposizione dei fatti dal n. 1 al n. 7 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: a1) “vero che il sig. ha lavorato presso il ristorante Tes_1
Trovatore e in che periodo?”; a2) “vero che la sig.ra ha lavorato Controparte_4
presso il ristorante Trovatore e in che periodo?”; a3) “vero che il sig. Tes_6
per il periodo ricompreso tra il mese di giugno 2016 e il 10.11.2017 era
[...]
impiegato presso il ristorante Trovatore in regime di distacco dalla
[...]
a4) “vero che la ha provveduto al CP_5 Controparte_5
trattamento economico e normativo del sig. nel periodo Testimone_6
ricompreso tra il mese di giungo 2016 e il 10.11.2017?”; a5) “vero che la mansione svolta dal sig. è stata quella di cameriere di sala?”; a6) “vero Testimone_6
che la sig.ra nella mattinata del giorno 10.11.2017 si trovava Controparte_4
presso il ristorante Trovatore per consegnare alcuni documenti al marito e che in quel ristorante si reca saltuariamente per la consegna Testimone_6
e il ritiro di documentazione contabile?”; b) prova contraria rispetto alle circostanze di prova avversarie con i testi da essa parte indicata e con quelli indicati al precedente punto a); c) ordinare ex art. 210 c.p.c. all' l'esibizione in CP_6
giudizio di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo relativo alla ricorrente;
4
Conclusioni dell'appellato: piaccia all'On.le Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle somme portate nell'avviso di addebito e delle ulteriori somme aggiuntive nella misura prevista per l'evasione contributiva, come per legge sino alla data dell'effettivo saldo, con spese diritti ed onorari del grado e maggiorazione forfettaria rifusa, nonché gli oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr. SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass.
30332/2022), in luogo della CPA.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n.263/2023 emessa in data 18 aprile 2023, il Tribunale di Venezia, con funzioni di giudice del lavoro, ha annullato l'avviso di addebito opposto dagli attuali appellanti, in quanto vi era stata impugnazione dell'ordinanza ingiunzione conseguente all'accertamento ispettivo dell'ITL, che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'istituto. La sentenza ha poi accertato la sussistenza del credito dell' richiamando le prove testimoniali acquisite nel giudizio di opposizione CP_2
a ordinanza ingiunzione, definito, con il rigetto dell'opposizione, con sentenza n.
41/2023 dello stesso Tribunale.
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2023, e Parte_2 hanno appellato la sentenza di primo grado sulla base Parte_4 dei seguenti motivi:
A) La sentenza di primo grado si fonderebbe sulla violazione del diritto di difesa in relazione all'utilizzazione delle prove orali raccolte nel precedente giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione. Gli appellanti sostengono in particolare l'inutilizzabilità di quelle prove e richiamano l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica come atipiche le prove raccolte in altri giudizi, con efficacia di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., ed escludono la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla norma richiamata.
Chiedono quindi l'accoglimento delle istanze istruttorie. 5
B) La sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha ritenuto di esaminare il merito della pretesa creditoria dell nonostante la CP_2 corretta declaratoria di nullità dell'avviso di addebito opposto. Sul punto gli appellanti richiamano pronunce giurisprudenziali favorevoli,
C) La sentenza di primo grado viene censurata con riferimento alla valutazione delle prove testimoniai prese in considerazione. In particolare, viene censurata la omessa motivazione in merito alla prevalenza delle deposizioni rese in giudizio rispetto a quelle acquisite in sede ispettiva, alle ragioni per cui siano state ritenute attendibili le dichiarazioni di Tes_1
e inattendibili quelle di , e La sentenza Tes_4 CP_4 Per_2 Tes_5 di primo grado, inoltre, non terrebbe conto della contraddittorietà delle dichiarazioni già in sede ispettiva. Nel ripercorrere le dichiarazioni rese dai testimoni nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione, gli appellanti ribadiscono che tutti i testimoni avrebbero negato la presenza del signor nel ristorante “Trovatore”, avrebbero confermato la Tes_1 presenza occasionale della signora , solo per la consegna di CP_4 documentazione proveniente da altro ristorante collegato, avrebbero confermato la presenza del signor in regime di distacco, Tes_6 avrebbero smentito le dichiarazioni del signor . Gli appellanti Tes_1 hanno inoltre richiamato l'eccezione di incapacità a testimoniare del e censurato la valorizzazione della sua deposizione e l'omessa Tes_1 considerazione delle contraddizioni della sua dichiarazione. Hanno quindi censurato la sentenza nella parte in cui non ha chiarito quale fosse l'interesse al distacco del . Tes_6
Si è costituito nel presente grado di giudizio l' resistendo all'appello e CP_2 chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione del
26 giugno 2025.
Motivi della decisione.
L'appello non è fondato e va respinto.
Per ragioni di ordine logico e giuridico si affronta il secondo motivo di impugnazione. Gli appellanti sostengono che la sentenza di primo grado, dopo 6
aver correttamente annullato l'avviso di addebito, non avrebbe potuto accertare la fondatezza nel merito della pretesa contributiva dell' CP_2
Su punto la sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla natura e ai contenuti del giudizio di opposizione all'avviso di addebito, per cui l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'esame del merito della pretesa.
In questo senso è peraltro la costante giurisprudenza di legittimità, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., per cui “in base alla norma citata [art. 24 d.lgs. n. 46/1999], quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997,
n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis,
Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_1 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)»
(più di recente, Cass. 3360/2023, n. 13843/2023, n. 15016/2023 ex multis).” (cfr.
Cass. 3108/2025). 7
Quanto agli altri motivi d'impugnazione, essi vertono sul merito della controversia e, in particolare, sull'acquisizione e la valutazione delle prove testimoniali acquisite nel diverso giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione.
Il primo motivo di appello è incentrato sulla violazione del diritto di difesa per l'omessa assunzione della prova testimoniale e l'utilizzazione delle prove orali acquisite nel diverso giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione.
Sul punto va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ammette l'utilizzabilità di prove atipiche, raccolte in altro processo, civile o penale, senza che questo comporti una violazione del diritto di difesa, che può esplicarsi a fronte dalla loro produzione in giudizio.
Nel caso in esame, le prove orali formulate dagli appellanti riprendono sostanzialmente le stesse circostanze su cui sono state raccolte le dichiarazioni in sede ispettiva e nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, per cui nessun elemento nuovo o diverso viene offerto per una diversa valutazione del contenuto di quelle dichiarazioni.
In questo senso, la S.C. ha affermato che (cfr. Cass. Ord. 2947/2023 “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.” (cfr. Cass. ord. N. 2957/2023). Nello stesso senso si è espressa Cass. ord. N. 19521/2019, per cui “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se 8
sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità.”.
L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta quindi a ritenere che la sentenza di primo grado abbia correttamente ritenuto la sufficienza degli elementi probatori acquisiti in altro giudizio, del quale peraltro gli appellanti erano parti, e ne abbia correttamente valutato i contenuti, alla luce dei parametri di cui all'art. 2729 c.c.
A questo proposito, occorre fare riferimento alla ricostruzione dei fatti, sulla base di tutti gli elementi probatori acquisiti nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione, costituiti dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e dalle deposizioni testimoniali.
Quel giudizio ha avuto ad oggetto gli stessi fatti su cui si fonda la pretesa contributiva dell' oggetto di questo giudizio, che sono stati ampiamente CP_2 ricostruiti non solo dalla sentenza di primo grado di quel giudizio emessa dal
Tribunale di Venezia con funzioni di giudice del lavoro (sentenza n. 41/2023), ma anche dalla sentenza di questa Corte che ha respinto l'appello proposto dagli attuali appellanti e confermato la lettura degli elementi probatori fatta da quella sentenza (cfr. Corte d'Appello di Venezia n. 643/2024).
In proposito va considerato che gli appellanti hanno sostanzialmente riproposto le stesse censure in merito alla valutazione delle prove orali svolte in quel giudizio, incentrate sulla carenza di motivazione della ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori dai signori e e dell'inattendibilità delle Tes_1 Tes_4 testimonianze rese nel corso del giudizio dai sigg. Tes_5 Tes_4 Tes_2 Tes_6
e . Parimenti, gli appellanti hanno riproposto le stesse considerazioni in CP_4 merito alla contestazioni dello svolgimento dell'attività lavorativa presso il ristorante dei signori e e all'affermazione della posizione di Tes_1 CP_4 distacco del signor e la stessa eccezione di incapacità a testimoniare Tes_6 del signor . Tes_1
Nel presente giudizio le censure alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove sono sostanzialmente identiche, per cui la Corte non può che fare riferimento alla valutazione già compiuta nella propria sentenza n. 643/2024. 9
In questo senso, come già messo in evidenza in quella sentenza, “, il primo giudice ha riportato nella motivazione della sentenza sia il contenuto delle deposizioni testimoniali, sia (v. note a piè di pagina), il contenuto delle dichiarazioni rese agli
Ispettori e ha motivato circa la ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese agli Ispettori, trattandosi di dichiarazioni “rese nell'imminenza dei fatti e sul luogo di lavoro” (pag. 6 sentenza), secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio. Le dichiarazioni rese nell'imminenza dei fatti o comunque in contiguità temporale sono verosimilmente più genuine e, dunque, attendibili, in quanto meno soggette a condizionamenti. In questa prospettiva, nel contrasto tra le dichiarazioni rese agli Ispettori da un lavoratore e la sua deposizione in udienza, è ragionevole ritenere maggiormente attendibile la dichiarazione resa agli Ispettori. Del resto, nel caso di specie, i testi e Tes_5 Tes_4
(non coinvolti dall'accertamento) e il teste (che ha dato avvio, con la sua Tes_1 richiesta di intervento, all'accertamento ispettivo, ma non ha un diretto interesse in giudizio, vertendosi in materia di sanzioni amministrative, sicchè ha la capacità di testimoniare) hanno confermato espressamente in sede di deposizione testimoniale, dopo averle rilette, le dichiarazioni rese agli Ispettori (v. testi). Si conferma, dunque, anche base a tale circostanza, la maggiore attendibilità delle dichiarazioni in questione… Quanto alla posizione del lavoratore Tes_6
in sede di dichiarazione agli Ispettori, dipendente della
[...] Persona_3 società ricorrente con mansioni di cuoco, ha confermato: “Il sig. invece è Tes_6 il responsabile del ristorante. È presente 5 volte alla settimana ed è lui che fa i turni e ci dice quello che dobbiamo fare”, confermando, dunque, che il ha prestato attività lavorativa presso la società appellante nel periodo Tes_6 di riferimento. Tali dichiarazioni sono riscontrate da anch'egli Tes_4 dipendente della società appellante, il quale ha dichiarato agli Ispettori: Tes_6 di cui non so il cognome, è il mio responsabile. Con lui ho fatto il colloquio di lavoro. E' qui tutti i giorni, tranne la domenica. A lui chiedo permessi o ferie se ho bisogno di assentarmi”. Tuttavia, è pacifico che era Testimone_6 formalmente assunto dalla società e correttamente il primo Tes_2 Parte_5 giudice ha ritenuto che non siano stati provati i presupposti del distacco, in particolare, l'interesse del distaccante ex art. 30, co. 5, d.lgs. 276/2003. Tes_2 10
amministratore della società EN e Co. OU SR (che gestiva il Tes_2 ristorante “Da Bruno”), ma, altresì, dipendente della società appellante “con mansioni direttive” (v. sua testimonianza), deponendo in giudizio ha dichiarato che lavorava “stabilmente” in distacco presso la società appellante che Tes_6 gestiva il Ristorante “Il Trovatore”. Tuttavia, non ha illustrato il profilo di interesse, per la società datrice di lavoro EN e Co. OU SR (da lui amministrata), a distaccare (peraltro “stabilmente”, ovverosia secondo una modalità temporale in contrasto con la necessaria temporaneità ex art. 30 cit.) il presso una società operante nel medesimo settore della ristorazione Tes_6
(e di cui, peraltro, lui stesso è dipendente). Del resto, proprio per questa duplicità di ruoli del teste (amministratore della società “distaccante” e dipendente Tes_2
“con mansioni direttive” nella società distaccataria), la sua deposizione non è pienamente attendibile, anche perché presenta profili di contrasto rispetto alle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori e per quanto precede Tes_5 Tes_4 da ritenersi maggiormente genuine. Oltretutto, il teste a deposto anche in Tes_2 modo generico laddove, peraltro riferendosi alla posizione di , ha Controparte_4 dichiarato: “c'erano frequenti contatti organizzativi in quanto sia il ristorante Il
Trovatore che trattoria da Bruno gestita dalla società e co facevano Tes_2 riferimento alle stesse agenzie e quindi agli stessi gruppi di turisti”: se le due società
“distaccante” e “distaccataria”, oltre a operare nel medesimo settore della ristorazione, facevano anche riferimento alle “stesse agenzie” e “quindi agli stessi gruppi di clienti”, non si comprende, in difetto di specifiche allegazioni, l'interesse della “distaccante” a far lavorare un proprio dipendente presso la “distaccataria”, in concorrenza. Non è, a tal fine, sufficiente, la comunanza, totale o parziale, degli assetti proprietari (pag. 17 dell'appello). Anche , pur essendo Controparte_4 pacificamente assunta dalla società EN e Co. OU SR, lavorava abitualmente presso la società appellante. Un tanto emerge già dalla deposizione del che, Tes_2 tuttavia, ha cercato di “minimizzare” la presenza della lavoratrice presso i locali della società appellante al momento dell'accesso ispettivo, richiamando genericamente non meglio precisati “contatti organizzativi” tra le due società).
Viceversa, dalle dichiarazioni del (“La signora , che non so cosa Tes_5 CP_4 faccia, la vedo circa due volte alla settimana”) e del “La signora la Tes_4 CP_4 11
vedo dietro alla reception, non so cosa faccia. Viene ogni tanto”) è emerso che la prestava attività lavorativa, ancorchè non continuativa, presso i locali CP_4 della società appellante. Del resto, la stessa ha dichiarato agli Ispettori, CP_4 dunque, per quanto precede, con dichiarazione senz'altro maggiormente attendibile di quella resa in giudizio, che il giorno dell'ispezione era stato il suo datore di lavoro impartirle la direttiva di recarsi a lavorare presso la società Tes_2 appellante (in cui il come detto, svolgeva “mansioni direttive”) e che tale Tes_2 situazione era frequente (“Oggi sono qui al Trovatore perché il titolare della EN
OU, mi ha detto di venire qui con mio marito, Testimone_2 [...]
. Sono venuta a consegnare dei documenti. Quando voi siete arrivati Tes_6 ero dietro al banco della reception e stavo portando i documenti. Mi capita di venire a lavorare al trovatore per aiutare nello svolgimento di Testimone_2 compiti amministrativi. Infatti è dipendente a part-time presso il Testimone_2
Trovatore. Da quando sono assunta da EN and Co OU gli do una mano anche al Trovatore. Non so dire con che frequenza vengo a lavorare qui, anzi a dare una mano.”), anche se tale lavoratrice ha cercato di “minimizzare” la sua presenza presso la società appellante ripetendo più volte che non si trattava di
“lavorare” ma di “dare una mano”, puntualizzazione irrilevante trattandosi comunque di svolgere una prestazione lavorativa eterodiretta.
6.3. Quanto alla posizione di LA EE, va innanzitutto rilevato che tale lavoratore ha effettuato una circostanziata richiesta di intervento dell'ITL, confermata in sede di deposizione testimoniale : “Ho lavorato presso il ristorante Trovatore di
Venezia in qualità di lavapiatti per alcuni giorni al mese come extra a partire dal mese di Febbraio 2017. Mi chiamava per telefono il sig. o in sua assenza il Pt_6 sig. che sono quelli che controllano il personale del ristorante. Quando Per_4 lavoravo iniziavo a lavorare la mattina alle 09:00 e terminavo la sera verso le
23:00/23:30, non facevo pausa [ma] consumavo il pasto nel ristorante in cucina lavoravo con il cuoco che trovavo già [al] lavoro la mattina quando CP_3 arrivavo alle 09:00; lavoravo anche con , un aiuto cuoco bengalese;
per un Per_5 periodo ho lavorato anche con un cuoco albanese di nome In sala Per_6 lavoravano invece . Preciso che oltre a queste persone che Per_7 Tes_6 Per_4 ho indicato c'erano altri lavoratori soprattutto in sala, spesso gente nuova che 12
vedevo per poco tempo. Preciso che i titolari hanno anche un ristorante a Cervia, dove io e abbiamo lavorato a Giugno e Luglio con regolare contratto. Per Per_6 questo lavoro non ho mai ricevuto un contratto di lavoro né buste paga. Venivo pagato a fine giornata con 35 € nel mese di Febbraio;
dopo ho chiesto più soldi e mi hanno dato 40 € in contanti fino al mese di maggio. Quando sono tornato da
Cervia e mi hanno richiamato mi davano 45 € al giorno. Allego la presente richiesta una copia del calendario con indicazione fatta con una croce su ciascuna giornata di lavoro effettivo”. In sede di deposizione testimoniale, EE LA ha dichiarato di riconoscere il e la che avevano deposto prima Tes_6 CP_4 di lui: “Conosco le due persone che sono entrate prima di me. Uno è e Tes_6
l'altra non so se è la sua fidanzata o moglie. Ho visto anche loro al ristorante Il
Trovatore. era quello che organizzava il ristorante e alla fine della giornata Tes_6 mi pagava in nero, la signora non so bene come dire si occupava di carte e conti.
ADR: ho visto sempre quella signora nel ristorante lei lavorava nel ristorante. La vedevo alla reception e qualche volta veniva anche in cucina per portare i piatti in talvolta questo però solo qualche volta. ADR: la reception era attaccata alla cucina, per cui io vedevo la signora lavorare alla reception. Io lavoravo alla macchina che lavava i piatti e poi li portavo [al] cuoco ma ripeto cucina e reception erano attaccati per cui io vedevo bene chi era alla reception”. Dal verbale dell'udienza del 3.11.2022, a cui tale teste ha deposto, non emergono difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte del e, anzi, il giudice ha dato Tes_1 atto di aver riletto la deposizione al teste e che “il teste dichiara di aver compreso la verbalizzazione e di condividerne il contenuto”. Si tratta di dichiarazioni precise, riscontrate dalle dichiarazioni in particolare del laddove ha Tes_4 riconosciuto il nella foto rammostratagli in sede di dichiarazioni agli Tes_1
Ispettori: “Riconosco il signore dalla foto che mi mostrate. L'ho visto lavorare in cucina ad agosto quando c'erano tanti gruppi. L'ho visto per quattro o 5 volte e faceva il lavapiatti arrivava verso mezzogiorno (...) sicuramente fino alle 15:00, poi io me ne andavo”. Proprio per la maggior attendibilità delle dichiarazioni rese agli
Ispettori e tenuto conto del complessivo contenuto di tutte le dichiarazioni raccolte, non risulta decisiva la circostanza che in sede di deposizione in giudizio il abbia dichiarato di non ricordare nulla “del ragazzo che mi è stato oggi Tes_4 13
mostrato in foto”, dichiarazione che si spiega con il significativo lasso temporale decorso dalla cessazione del rapporto di lavoro del teste (agosto 2019) e il momento della deposizione in giudizio (14.7.2022). In tale prospettiva, non è dirimente nemmeno che il abbia dichiarato in giudizio di non conoscere Tes_5
EE LA, posto che il ha comunque confermato le dichiarazioni rese Tes_5 agli Ispettori, sede in cui, pur non ricordando le generalità del e non Tes_1 essendo stato in grado di identificarlo nella foto rammostratagli, ha confermato l'esistenza di un lavoratore con mansioni di lavapiatti di origine extracomunitaria:
“Oltre a me in cucina ci sono un ragazzo bengalese fa il cuoco, l'altro l'aiuto cuoco e un lavapiatti dello Sri Lanka. In cucina oggi ci sono un cuoco, , un aiuto Tes_4 cuoco,(...) un lavapiatti”, così riscontrando le dichiarazioni del che, Tes_4 viceversa, ha riconosciuto in fotografia il lavoratore con mansioni di lavapiatti, fotografia pacificamente ritraente il In definitiva, in base agli elementi che Tes_1 precedono, correttamente il primo giudice ha confermato l'operato degli
. CP_7
La Corte non può pertanto che richiamarsi all'ampia motivazione della propria sentenza n. 643/2024, riportata per relationem, che esamina tutte le argomentazioni che gli appellanti hanno riproposto nel presente giudizio.
Le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere l'infondatezza dell'appello e a confermare la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13
– data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l.
228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell delle CP_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.579,00 per 14
compensi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n.
2014 n.55, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2026.
Il Consigliere relatore La Presidente