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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1043/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1043 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesco Giglioni
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Eutimio Monaco
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. , premesso: Parte_1
che, con la qualifica di dirigente, aveva lavorato alle dipendenze della (d'ora in avanti, Controparte_1
) dal 1° agosto 2018 sino al 31 agosto 2021; CP_1
che non aveva ricevuto le spettanze retributive e di fine rapporto dovute a norma del CCNL Commercio,
Terziario, Distribuzione e dei Servizi;
tanto premesso, chiedeva ingiungersi alla il pagamento, in proprio favore, delle seguenti somme, CP_1
oltre accessori di legge:
€.34.196,31 a titolo di TFR;
€.33.829,19 per le 14° mensilità non corrisposte e relative agli anni 2019, 2020 e 2021;
€.11.598,58 per la mancata corresponsione della mensilità di agosto 2021;
per un totale di €.79.624,00.
In data 12 settembre 2023 il Tribunale concedeva il provvedimento monitorio (recante il n. 5279/2023).
2. Con ricorso del 10 ottobre 2023 l'ingiunta proponeva opposizione avverso detto provvedimento,
notificato, unitamente ad atto di precetto, il 13 settembre 2023 e deduceva:
che, nell'ambito di un giudizio di impugnativa di licenziamento, <
monitorio le parti oggi in lite hanno concluso una transazione generale relativa a tutti i fatti, atti e/o rapporti tra loro in essere, tra cui tutte le somme dovute dal Sig. a titolo di correspettivo dell'asserito Pt_1
rapporto lavorativo tra di loro intercorso>>;
che < espressamente all'art. 3 rubricato (Rinunce, Pt_1
riconoscimenti ed effetti), a fronte della corresponsione da parte di dell'importo transattivo CP_1
complessivo di Euro 85.000,00 (ottantacinquantamila/00), rinunciava a far valere nei confronti della CP_1
qualunque domanda, diritto, azione e pretesa dedotta, o anche solo deducibile, nei confronti di che CP_1
origini o sia relativa o comunque anche soltanto connessa ai rapporti intercorsi tra le Parti, ai fatti, atti e/o rapporti oggetto dei Contenziosi, nonché ad eventuali ulteriori pretese e/o contestazioni, quand'anche non dedotte nei predetti Contenziosi>>;
che, inoltre, il contratto di lavoro stipulato tra le parti era simulato e dissimulava altro accordo avente ad oggetto la corresponsione in anticipo al , socio della al 20% (insieme a , socio Pt_1 CP_1 Persona_1
al 20%, socio al 40% e , socio al 20%) degli utili derivanti da un Persona_2 Persona_3
particolare affare (“Lamborghini/Oppo”).
Resisteva l'opposto.
3. Con sentenza n. 10764/2024 del 28 ottobre 2024 l'adito Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto,
revocava il d.i. n. 5279/2023.
Affermava il primo giudice:
3.1 che dalla documentazione agli atti risultava che:
1) il aveva promosso dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione XVI Civile - Sezione Pt_1
Specializzata in Materia di Impresa - Volontaria Giurisdizione un giudizio nei confronti del socio della , CP_1
, per sentir nominare un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. con revoca dell'incarico al Persona_1 Per_1
dell'incarico di amministratore unico della società (giudizio dichiarato improcedibile con provvedimento del
16.11.2022 emesso a seguito di rinuncia agli atti e accettazione delle parti);
2) con ricorso iscritto al n. R.G. 5938/2022 il D'NG aveva convenuto in giudizio la per sentir: a) in CP_1
via principale, accertare e dichiarare l'illiceità e/o la nullità del licenziamento intimato dalla Controparte_1
con condanna di quest'ultima alla reintegra nel posto di lavoro, con tutte le relative conseguenze
[...]
risarcitorie; b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del licenziamento, con condanna della società al pagamento, in proprio favore, dell'indennità sostitutiva del preavviso,
dell'indennità supplementare e del TFR (giudizio definito con ordinanza del 19.10.2022 di improponibilità
della domanda); 3) con ricorso iscritto a n. R.G. 25211/2022 la aveva convenuto in giudizio il per sentir CP_1 Pt_1
accertare la natura simulata del contratto di lavoro stipulato in data 1.8.2018 tra la e Controparte_1
il Sig. e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto medesimo e per Parte_1
l'effetto dichiarare l'illegittimità del pagamento degli utili corrisposti al , con condanna di Pt_1
quest'ultimo alla restituzione delle relative somme, pari a €.977.458,19;
3.2 che era documentato che 1l 9.11.2022 aveva ceduto la propria quota della Parte_1 [...]
a ; CP_1 Persona_1
che in data 9 novembre 2022 le parti avevano sottoscritto atto di transazione avente ad oggetto “qualsiasi pretesa e contestazione relativamente ai rapporti intercorsi tra le Parti, personalmente e/o per conto della
, ai fatti, atti e/o rapporti oggetto dei Contenziosi, nonché di eventuali ulteriori pretese e/o CP_1
contestazioni, quand'anche non dedotte nei Contenziosi”;
che a tale accordo le parti avevano dato puntuale esecuzione;
3.3 che <<secondo l'opposto l'atto di transazione sarebbe nullo in quanto avente ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi>>;
che <
lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile”, bensì “ogni reciproca pretesa e contestazione relativamente ai rapporti tra loro intercorsi, personalmente e/o per conto della , ai fatti, atti e/o CP_1
rapporti oggetto dei Contenziosi, nonché eventuali ulteriori pretese e/o contestazioni, quand'anche non dedotte nei predetti Contenziosi”, ovvero la definizione dei tre procedimenti giudiziari instaurati dalle parti presso il Tribunale di Roma: RG n. 19126/2021 instaurato dal sig. , avente ad oggetto presunte Pt_1
irregolarità gestorie compiute dal sig. in qualità di amministratore di RG n. Per_1 CP_1 CP_1
5938/2022 avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato dalla opponente al sig. , Pt_1
con richiesta di quest'ultimo, in via subordinata rispetto alla reintegra, del pagamento, tra l'altro, del trattamento di fine rapporto, richiesto in via monitoria unitamente alla retribuzione di agosto 2021 e alle quattordicesime anni 2019, 2020, 2021; RG n. 25211/RG, instaurato da nei confronti Controparte_1
del sig. , avente ad oggetto la richiesta di accertamento della natura simulata del rapporto di lavoro Pt_1
intercorrente tra la società opponente e l'opposto>>;
che <
parti>>;
che, pertanto, < con il ricorso monitorio risulta preclusa dalla Pt_1
transazione del 9.11.2022>>.
4. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 interponeva appello. Parte_1
La resisteva e avanzava gravame incidentale. CP_1
5. Con il primo motivo l'appellante denuncia “error in iudicando - violazione di legge: violazione dell'art. 2113
c.c. – violazione di norme inderogabili (art. 36 costituzione – art. 2120 c.c.) - omessa, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza”.
Deduce il D'NG:
che la transazione ha avuto ad oggetto, tra l'altro “il trattamento di fine rapporto, richiesto in via monitoria unitamente alla retribuzione di agosto 2021 e alle quattordicesime anni 2019,2020,2021;” sicché <
comprende come possa la transazione non aver avuto ad oggetto diritti indisponibili del prestatore di lavoro coperti dalla declaratoria di invalidità di cui all'art. 2113 c.c.>>;
che <
2113 c.c., il diritto alla retribuzione, garantito dall'art. 36 Cost. ed il diritto al trattamento di fine rapporto>>;
che, come dichiarato dallo stesso Tribunale, la transazione ha avuto ad oggetto il “pagamento, tra l'altro, del trattamento di fine rapporto, richiesto in via monitoria unitamente alla retribuzione di agosto 2021 e alle quattordicesime anni 2019,2020,2021”;
che <
riferimento alle rinunce aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni non corrisposti al lavoratore, avrebbe accertato il diritto di quest'ultimo al pagamento dei relativi importi, confermando il decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, condannando l'opponente al pagamento, anche della minor somma,
ritenuta di giustizia>>.
6. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “error in procedendo: violazione del principio del giusto contraddittorio – violazione degli artt. 416 e 101 comma 2 c.p.c. per illegittima acquisizione di documentazione tardivamente depositata dall'opponente”.
Eccepisce l'appellante:
a) <
decadenza i documenti di cui intende avvalersi>>;
b) <
Giudice di prime cure, dopo aver rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo all'esito dell'udienza di comparizione, acquisito documentazione depositata irritualmente e tardivamente dall'opponente-appellato>>.
7. L'appello è infondato per le seguenti, assorbenti, ragioni.
Riconosce lo stesso che la transazione ha avuto a oggetto il pagamento (tra l'altro) del trattamento Pt_1
di fine rapporto, della retribuzione di agosto 2021 e alle quattordicesime anni 2019, 2020, 2021, ossia proprio di quelle somme richieste dall'appellante con la domanda di ingiunzione, per un ammontare complessivo di
€.79.624,00, oltre accessori.
Orbene, è incontestato che la transazione ha avuto regolare esecuzione e che, per l'effetto, il D'NG ha incassato la complessiva somma di €.85.000,00 per ogni pretesa relativa agli intercorsi rapporti con la società,
nonché l'ulteriore somma di €.4.000,00 per la cessione della quota societaria.
Pertanto, al di là della validità o meno della transazione, ciò che rileva è che l'appellante ha pacificamente ricevuto una somma (€.85.000,00) che va oltre l'importo richiesto, di guisa che, non avendo lo stesso allegato, nel corso del presente giudizio, quale altro titolo di credito egli poteva vantare nei Pt_1 confronti della , ossia quale altra, in tesi diversa, imputazione avrebbe potuto essere data alla somma CP_1
ricevuta in esecuzione della transazione in questione, quand'anche invalida, deve trarsene la conclusione che l'appellante aveva già visto riconosciute e soddisfatte – con l'incasso della somma di €.85.000,00 – tutte le pretese avanzate per TFR, 14^ mensilità arretrate e retribuzione di agosto 2021, sicché null'altro gli era (e gli
è) dovuto.
Considerato che la transazione ha fatto seguito a tre giudizi, di cui soltanto quello avente a oggetto il licenziamento poteva essere fonte dell'insorgenza di (altri e diversi) diritti di credito in favore del , Pt_1
quest'ultimo avrebbe dovuto offrire elementi – quanto meno di tipo indiziario – sulla fondatezza della domanda avanzata in quel giudizio, definito con ordinanza di improcedibilità.
Ma nella presente controversia l'appellante non ha neanche allegato le ragioni poste a fondamento dell'impugnativa di licenziamento né quelle che potevano infirmare l'ordinanza di improcedibilità.
Ne consegue che deve solo prendersi atto, in questa sede, che l'importo ricevuto dal copre Pt_1
abbondantemente la somma ingiunta e che non constano altri titoli di credito vantabili dall'appellante.
Il gravame va, quindi, rigettato.
8. Va rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla , con il quale la società si duole della CP_1
mancata condanna del al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché la domanda attorea si Pt_1
appalesa infondata ma non caratterizzata da malafede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data28 ottobre 2024; Controparte_1
rigetta altresì l'appello incidentale spiegato dalla Controparte_1
Condanna l'appellante principale al pagamento, in favore della società appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1043 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesco Giglioni
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Eutimio Monaco
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. , premesso: Parte_1
che, con la qualifica di dirigente, aveva lavorato alle dipendenze della (d'ora in avanti, Controparte_1
) dal 1° agosto 2018 sino al 31 agosto 2021; CP_1
che non aveva ricevuto le spettanze retributive e di fine rapporto dovute a norma del CCNL Commercio,
Terziario, Distribuzione e dei Servizi;
tanto premesso, chiedeva ingiungersi alla il pagamento, in proprio favore, delle seguenti somme, CP_1
oltre accessori di legge:
€.34.196,31 a titolo di TFR;
€.33.829,19 per le 14° mensilità non corrisposte e relative agli anni 2019, 2020 e 2021;
€.11.598,58 per la mancata corresponsione della mensilità di agosto 2021;
per un totale di €.79.624,00.
In data 12 settembre 2023 il Tribunale concedeva il provvedimento monitorio (recante il n. 5279/2023).
2. Con ricorso del 10 ottobre 2023 l'ingiunta proponeva opposizione avverso detto provvedimento,
notificato, unitamente ad atto di precetto, il 13 settembre 2023 e deduceva:
che, nell'ambito di un giudizio di impugnativa di licenziamento, <
monitorio le parti oggi in lite hanno concluso una transazione generale relativa a tutti i fatti, atti e/o rapporti tra loro in essere, tra cui tutte le somme dovute dal Sig. a titolo di correspettivo dell'asserito Pt_1
rapporto lavorativo tra di loro intercorso>>;
che < espressamente all'art. 3 rubricato (Rinunce, Pt_1
riconoscimenti ed effetti), a fronte della corresponsione da parte di dell'importo transattivo CP_1
complessivo di Euro 85.000,00 (ottantacinquantamila/00), rinunciava a far valere nei confronti della CP_1
qualunque domanda, diritto, azione e pretesa dedotta, o anche solo deducibile, nei confronti di che CP_1
origini o sia relativa o comunque anche soltanto connessa ai rapporti intercorsi tra le Parti, ai fatti, atti e/o rapporti oggetto dei Contenziosi, nonché ad eventuali ulteriori pretese e/o contestazioni, quand'anche non dedotte nei predetti Contenziosi>>;
che, inoltre, il contratto di lavoro stipulato tra le parti era simulato e dissimulava altro accordo avente ad oggetto la corresponsione in anticipo al , socio della al 20% (insieme a , socio Pt_1 CP_1 Persona_1
al 20%, socio al 40% e , socio al 20%) degli utili derivanti da un Persona_2 Persona_3
particolare affare (“Lamborghini/Oppo”).
Resisteva l'opposto.
3. Con sentenza n. 10764/2024 del 28 ottobre 2024 l'adito Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto,
revocava il d.i. n. 5279/2023.
Affermava il primo giudice:
3.1 che dalla documentazione agli atti risultava che:
1) il aveva promosso dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione XVI Civile - Sezione Pt_1
Specializzata in Materia di Impresa - Volontaria Giurisdizione un giudizio nei confronti del socio della , CP_1
, per sentir nominare un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. con revoca dell'incarico al Persona_1 Per_1
dell'incarico di amministratore unico della società (giudizio dichiarato improcedibile con provvedimento del
16.11.2022 emesso a seguito di rinuncia agli atti e accettazione delle parti);
2) con ricorso iscritto al n. R.G. 5938/2022 il D'NG aveva convenuto in giudizio la per sentir: a) in CP_1
via principale, accertare e dichiarare l'illiceità e/o la nullità del licenziamento intimato dalla Controparte_1
con condanna di quest'ultima alla reintegra nel posto di lavoro, con tutte le relative conseguenze
[...]
risarcitorie; b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del licenziamento, con condanna della società al pagamento, in proprio favore, dell'indennità sostitutiva del preavviso,
dell'indennità supplementare e del TFR (giudizio definito con ordinanza del 19.10.2022 di improponibilità
della domanda); 3) con ricorso iscritto a n. R.G. 25211/2022 la aveva convenuto in giudizio il per sentir CP_1 Pt_1
accertare la natura simulata del contratto di lavoro stipulato in data 1.8.2018 tra la e Controparte_1
il Sig. e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto medesimo e per Parte_1
l'effetto dichiarare l'illegittimità del pagamento degli utili corrisposti al , con condanna di Pt_1
quest'ultimo alla restituzione delle relative somme, pari a €.977.458,19;
3.2 che era documentato che 1l 9.11.2022 aveva ceduto la propria quota della Parte_1 [...]
a ; CP_1 Persona_1
che in data 9 novembre 2022 le parti avevano sottoscritto atto di transazione avente ad oggetto “qualsiasi pretesa e contestazione relativamente ai rapporti intercorsi tra le Parti, personalmente e/o per conto della
, ai fatti, atti e/o rapporti oggetto dei Contenziosi, nonché di eventuali ulteriori pretese e/o CP_1
contestazioni, quand'anche non dedotte nei Contenziosi”;
che a tale accordo le parti avevano dato puntuale esecuzione;
3.3 che <<secondo l'opposto l'atto di transazione sarebbe nullo in quanto avente ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi>>;
che <
lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile”, bensì “ogni reciproca pretesa e contestazione relativamente ai rapporti tra loro intercorsi, personalmente e/o per conto della , ai fatti, atti e/o CP_1
rapporti oggetto dei Contenziosi, nonché eventuali ulteriori pretese e/o contestazioni, quand'anche non dedotte nei predetti Contenziosi”, ovvero la definizione dei tre procedimenti giudiziari instaurati dalle parti presso il Tribunale di Roma: RG n. 19126/2021 instaurato dal sig. , avente ad oggetto presunte Pt_1
irregolarità gestorie compiute dal sig. in qualità di amministratore di RG n. Per_1 CP_1 CP_1
5938/2022 avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato dalla opponente al sig. , Pt_1
con richiesta di quest'ultimo, in via subordinata rispetto alla reintegra, del pagamento, tra l'altro, del trattamento di fine rapporto, richiesto in via monitoria unitamente alla retribuzione di agosto 2021 e alle quattordicesime anni 2019, 2020, 2021; RG n. 25211/RG, instaurato da nei confronti Controparte_1
del sig. , avente ad oggetto la richiesta di accertamento della natura simulata del rapporto di lavoro Pt_1
intercorrente tra la società opponente e l'opposto>>;
che <
parti>>;
che, pertanto, < con il ricorso monitorio risulta preclusa dalla Pt_1
transazione del 9.11.2022>>.
4. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 interponeva appello. Parte_1
La resisteva e avanzava gravame incidentale. CP_1
5. Con il primo motivo l'appellante denuncia “error in iudicando - violazione di legge: violazione dell'art. 2113
c.c. – violazione di norme inderogabili (art. 36 costituzione – art. 2120 c.c.) - omessa, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza”.
Deduce il D'NG:
che la transazione ha avuto ad oggetto, tra l'altro “il trattamento di fine rapporto, richiesto in via monitoria unitamente alla retribuzione di agosto 2021 e alle quattordicesime anni 2019,2020,2021;” sicché <
comprende come possa la transazione non aver avuto ad oggetto diritti indisponibili del prestatore di lavoro coperti dalla declaratoria di invalidità di cui all'art. 2113 c.c.>>;
che <
2113 c.c., il diritto alla retribuzione, garantito dall'art. 36 Cost. ed il diritto al trattamento di fine rapporto>>;
che, come dichiarato dallo stesso Tribunale, la transazione ha avuto ad oggetto il “pagamento, tra l'altro, del trattamento di fine rapporto, richiesto in via monitoria unitamente alla retribuzione di agosto 2021 e alle quattordicesime anni 2019,2020,2021”;
che <
riferimento alle rinunce aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni non corrisposti al lavoratore, avrebbe accertato il diritto di quest'ultimo al pagamento dei relativi importi, confermando il decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, condannando l'opponente al pagamento, anche della minor somma,
ritenuta di giustizia>>.
6. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “error in procedendo: violazione del principio del giusto contraddittorio – violazione degli artt. 416 e 101 comma 2 c.p.c. per illegittima acquisizione di documentazione tardivamente depositata dall'opponente”.
Eccepisce l'appellante:
a) <
decadenza i documenti di cui intende avvalersi>>;
b) <
Giudice di prime cure, dopo aver rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo all'esito dell'udienza di comparizione, acquisito documentazione depositata irritualmente e tardivamente dall'opponente-appellato>>.
7. L'appello è infondato per le seguenti, assorbenti, ragioni.
Riconosce lo stesso che la transazione ha avuto a oggetto il pagamento (tra l'altro) del trattamento Pt_1
di fine rapporto, della retribuzione di agosto 2021 e alle quattordicesime anni 2019, 2020, 2021, ossia proprio di quelle somme richieste dall'appellante con la domanda di ingiunzione, per un ammontare complessivo di
€.79.624,00, oltre accessori.
Orbene, è incontestato che la transazione ha avuto regolare esecuzione e che, per l'effetto, il D'NG ha incassato la complessiva somma di €.85.000,00 per ogni pretesa relativa agli intercorsi rapporti con la società,
nonché l'ulteriore somma di €.4.000,00 per la cessione della quota societaria.
Pertanto, al di là della validità o meno della transazione, ciò che rileva è che l'appellante ha pacificamente ricevuto una somma (€.85.000,00) che va oltre l'importo richiesto, di guisa che, non avendo lo stesso allegato, nel corso del presente giudizio, quale altro titolo di credito egli poteva vantare nei Pt_1 confronti della , ossia quale altra, in tesi diversa, imputazione avrebbe potuto essere data alla somma CP_1
ricevuta in esecuzione della transazione in questione, quand'anche invalida, deve trarsene la conclusione che l'appellante aveva già visto riconosciute e soddisfatte – con l'incasso della somma di €.85.000,00 – tutte le pretese avanzate per TFR, 14^ mensilità arretrate e retribuzione di agosto 2021, sicché null'altro gli era (e gli
è) dovuto.
Considerato che la transazione ha fatto seguito a tre giudizi, di cui soltanto quello avente a oggetto il licenziamento poteva essere fonte dell'insorgenza di (altri e diversi) diritti di credito in favore del , Pt_1
quest'ultimo avrebbe dovuto offrire elementi – quanto meno di tipo indiziario – sulla fondatezza della domanda avanzata in quel giudizio, definito con ordinanza di improcedibilità.
Ma nella presente controversia l'appellante non ha neanche allegato le ragioni poste a fondamento dell'impugnativa di licenziamento né quelle che potevano infirmare l'ordinanza di improcedibilità.
Ne consegue che deve solo prendersi atto, in questa sede, che l'importo ricevuto dal copre Pt_1
abbondantemente la somma ingiunta e che non constano altri titoli di credito vantabili dall'appellante.
Il gravame va, quindi, rigettato.
8. Va rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla , con il quale la società si duole della CP_1
mancata condanna del al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché la domanda attorea si Pt_1
appalesa infondata ma non caratterizzata da malafede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data28 ottobre 2024; Controparte_1
rigetta altresì l'appello incidentale spiegato dalla Controparte_1
Condanna l'appellante principale al pagamento, in favore della società appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis