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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/11/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott.ssa Mariangela Mastro Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 1842/2024, promossa con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23 settembre 2024 da
(C.F.: ), nata a [...], il giorno Parte_1 C.F._1
20 febbraio 1990, residente a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), in via Arturo
Toscanini, n. 5 e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nato ad [...] il giorno 6 novembre 1987, residente in Civitella del Tronto
(TE), in Frazione Cornacchiano, via Principale, n. 30, entrambi elettivamente domiciliati in Civitella del Tronto, in via Piceno Aprutino n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Di Domenico, che li rappresenta e difende entrambi giusta procura allegata al ricorso congiunto.
- ricorrenti ex art. 473-bis.51 c.p.c. - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 CONCLUSIONI: per i ricorrenti, come da ricorso congiunto depositato in data
23 settembre 2024 e da verbale di causa del 4 novembre 2024; il Pubblico
Ministero, “conclude per la separazione consensuale”, come da parere espresso in data 6 novembre 2024.
*.*.*
ESAMINATO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23 settembre 2024, finalizzato alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla prole nata fuori dal matrimonio, e cioè (C.F.: , nata ad [...] Parte_3 C.F._3 il giorno 17 giugno 2022;
CONSIDERATO che la regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti non è in contrasto con gli interessi della prole;
RILEVATO che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intesa fra le stesse raggiunta;
CONSTATATO il parere favorevole espresso dal P.M. in data 6 novembre 2024, che “conclude per la separazione consensuale”;
OSSERVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe con ricorso depositato in data 23 settembre
2024 da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
- in accoglimento della domanda congiunta, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole, così come riportati nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Angela Di Girolamo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott.ssa Mariangela Mastro Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 1842/2024, promossa con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23 settembre 2024 da
(C.F.: ), nata a [...], il giorno Parte_1 C.F._1
20 febbraio 1990, residente a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), in via Arturo
Toscanini, n. 5 e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nato ad [...] il giorno 6 novembre 1987, residente in Civitella del Tronto
(TE), in Frazione Cornacchiano, via Principale, n. 30, entrambi elettivamente domiciliati in Civitella del Tronto, in via Piceno Aprutino n. 90, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Di Domenico, che li rappresenta e difende entrambi giusta procura allegata al ricorso congiunto.
- ricorrenti ex art. 473-bis.51 c.p.c. - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 CONCLUSIONI: per i ricorrenti, come da ricorso congiunto depositato in data
23 settembre 2024 e da verbale di causa del 4 novembre 2024; il Pubblico
Ministero, “conclude per la separazione consensuale”, come da parere espresso in data 6 novembre 2024.
*.*.*
ESAMINATO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23 settembre 2024, finalizzato alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla prole nata fuori dal matrimonio, e cioè (C.F.: , nata ad [...] Parte_3 C.F._3 il giorno 17 giugno 2022;
CONSIDERATO che la regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti non è in contrasto con gli interessi della prole;
RILEVATO che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intesa fra le stesse raggiunta;
CONSTATATO il parere favorevole espresso dal P.M. in data 6 novembre 2024, che “conclude per la separazione consensuale”;
OSSERVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe con ricorso depositato in data 23 settembre
2024 da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
- in accoglimento della domanda congiunta, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole, così come riportati nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Angela Di Girolamo
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