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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4304/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa IU Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 23/09/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Gaia Franchin (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppina Picelli (C.F. ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del
25/02/2025.
_________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4304/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 23/09/2007 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione nascevano due Controparte_1
figli: IU in data 01/11/1999 e in data 31/03/2022; che venuta mena l'affectio Per_1
coniugalis ricorrevano i presupposti per pronunciare la separazione delle parti.
Ampiamente illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e personali, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, con richiesta cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorsi i termini di legge.
Si costituiva la resistente con atto depositato in data 23/01/2025, mediante Controparte_1
il quale contestava quanto dedotto da controparte.
Esponeva pertanto la propria versione dei fatti, con particolare riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria del ricorrente e rassegnava le proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 25/02/2025 il Giudice proponeva ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi le conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice si riservava pertanto di riferire al Collegio.
1.1 Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
1.2 Considerato, infine, che le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] - Parte_1
AUSTRALIA il 28/06/1964 ed nata a [...] il Controparte_1
_________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4304/2024 17/01/1973, matrimonio contratto il 23/09/2007 e trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno
2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trevignano.
2. Autorizza le parti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
3. Sotto il profilo patrimoniale, dato atto che i coniugi hanno entrambi autonoma attività lavorativa e risorse economiche e dato atto che la signora ha già percepito dal CP_1 signor euro 312.000,00, quest'ultimo si impegna a versare alla stessa a totale Pt_1
soddisfo di ogni pretesa ulteriori euro 400.000,00 (quattrocentomila).
Tale importo sarà corrisposto con due bonifici bancari, il primo di euro 200.000,00 subito dopo il deposito della sentenza di separazione ed i residui euro 200.000,00 subito dopo il deposito della sentenza di divorzio.
4. La signora continuerà ad utilizzare liberamente la casa in Volpago del CP_1
Montello, sita in Via Cesare Battisti 32, ove attualmente risiede sino al 30/04/2026, rilasciando dopo tale data la casa medesima nella piena disponibilità del . Pt_1
Entro il 30/06/2025 il signor si impegna a trasferire la nuda proprietà di tale Pt_1
immobile (la casa in Volpago del Montello, Via Cesare Battisti 32) ai figli IU e a Per_1
sua cura e spese. Il trasferimento avverrà a composizione di questione relativa a rapporto matrimoniale ed è considerata un elemento indispensabile per la soluzione della crisi.
5. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria sulla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4304/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4304/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa IU Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 23/09/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Gaia Franchin (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppina Picelli (C.F. ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del
25/02/2025.
_________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4304/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 23/09/2007 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con;
che dall'unione nascevano due Controparte_1
figli: IU in data 01/11/1999 e in data 31/03/2022; che venuta mena l'affectio Per_1
coniugalis ricorrevano i presupposti per pronunciare la separazione delle parti.
Ampiamente illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e personali, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, con richiesta cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorsi i termini di legge.
Si costituiva la resistente con atto depositato in data 23/01/2025, mediante Controparte_1
il quale contestava quanto dedotto da controparte.
Esponeva pertanto la propria versione dei fatti, con particolare riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria del ricorrente e rassegnava le proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 25/02/2025 il Giudice proponeva ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi le conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice si riservava pertanto di riferire al Collegio.
1.1 Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
1.2 Considerato, infine, che le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] - Parte_1
AUSTRALIA il 28/06/1964 ed nata a [...] il Controparte_1
_________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4304/2024 17/01/1973, matrimonio contratto il 23/09/2007 e trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno
2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trevignano.
2. Autorizza le parti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
3. Sotto il profilo patrimoniale, dato atto che i coniugi hanno entrambi autonoma attività lavorativa e risorse economiche e dato atto che la signora ha già percepito dal CP_1 signor euro 312.000,00, quest'ultimo si impegna a versare alla stessa a totale Pt_1
soddisfo di ogni pretesa ulteriori euro 400.000,00 (quattrocentomila).
Tale importo sarà corrisposto con due bonifici bancari, il primo di euro 200.000,00 subito dopo il deposito della sentenza di separazione ed i residui euro 200.000,00 subito dopo il deposito della sentenza di divorzio.
4. La signora continuerà ad utilizzare liberamente la casa in Volpago del CP_1
Montello, sita in Via Cesare Battisti 32, ove attualmente risiede sino al 30/04/2026, rilasciando dopo tale data la casa medesima nella piena disponibilità del . Pt_1
Entro il 30/06/2025 il signor si impegna a trasferire la nuda proprietà di tale Pt_1
immobile (la casa in Volpago del Montello, Via Cesare Battisti 32) ai figli IU e a Per_1
sua cura e spese. Il trasferimento avverrà a composizione di questione relativa a rapporto matrimoniale ed è considerata un elemento indispensabile per la soluzione della crisi.
5. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria sulla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4304/2024