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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3079/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3079/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO ROSA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CAVALCANTI N.4, SAN GIOVANNI IN FIORE presso il difensore avv. ROMANO ROSA MARIA
ATTORE/I contro
contumace Controparte_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per le lesioni personali subite in data 21.01.2013, ore 16,40 circa mentre percorreva il marciapiede in via Monginevro in
San Giovanni in Fiore e che a causa di un tombino ivi esistente privo di coperchio e non opportunamente segnalato rendendo così insidiosa la percorribilità per qualsiasi utente, vi finiva con il piede destro;
a seguito di ciò, riportava lesioni diagnosticate dal P.S. del locale nosocomio e poi trasferita per le successive cure del caso presso la casa di Cura a Per_1
pagina 1 di 5 mezzo si 118. Ha quantificato il risarcimento pari ad euro 44.575,00 quale danno biologico/morale, estetico e alla vita di relazione.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda con ogni conseguenziale.
Non si costituiva il di cui veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Svolta l'istruttoria a mezzo prova testimoniale e CTU medico legale, parte attrice precisava le conclusioni e la causa è stata introitata a sentenza assegnando termini di legge.
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 18518 del 08.07.2024, è oramai indiscussa la natura oggettiva della responsabilità da cosa cose in custodia, con conseguente onere in capo al danneggiato di unicamente provare la derivazione causale tra danno e cosa medesima. Incombe, invece, sul custode, la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res”.
La nozione di “caso fortuito”, ai fini della responsabilità in esame, è diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa, e trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite,
(Cass. SS.UU. 20943/22) secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talchè è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile”.
Di conseguenza, se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della responsabilità, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, quella del danneggiato non assume rilievo in quanto tale, ma dovrà sostanziarsi in un fatto o atto che si pone in relazione con l'evento di danno e come causa esclusiva dello stesso ai sensi dell'art. 41 II comma c.p..
Nel caso in esame, la prova per testi espletata ha dato modo di dimostrare il nesso causale tra il danno (lesioni) e la cosa in custodia (marciapiede) ovvero che l'attrice mentre camminava sul marciapiede ove era collocato il tombino, sprovvisto di coperchio e non segnalato, finiva con il piede destro nello stesso subendo lesioni. E' fuor di dubbio che il tombino è in rapporto custodiale nel senso di appartenere all'ente quale custode il quale pagina 2 di 5 avrebbe dovuto dimostrare, ove si fosse costituito, di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione al fine di escludere una qualsiasi situazione di pericolo o danno nei confronti di terzi, così come avrebbe dovuto dimostrare un eventuale caso fortuito ovvero che la situazione di pericolo si sarebbe verificata in via del tutto imprevedibile e inevitabile nonostante il corretto assolvimento degli obblighi di custodia. Invece, l'ente, dal canto suo e nel nostro caso, rimanendo contumace, non ha inteso nemmeno difendersi e/o fornire prova liberatoria del caso fortuito inteso quale fatto diverso da quello della cosa ed estraneo alla relazione custodiale.
Ed invero, i testi escussi, , figlio dell'attrice, ha riferito durante il suo esame Testimone_1
di essere passato dai luoghi di causa con la macchina, ho visto mia madre col piede nel tombino, non ricordo bene se era il destro……………………… . il tombino non era segnalato, né lo è ora……………. Si trova in un luogo privo di illuminazione, non ci sono segnali ed è privo di copertura. Anche l'altro teste escusso, sig.ra , nuora dell'attrice, ha Testimone_2 riferito che trovandosi a passare dal lato opposto ove è avvenuto l'occorso insieme al compagno, ha visto la sig.ra cadere inciampando nel tombino senza coperchio, il luogo Pt_1
era privo di illuminazione e di segnali di pericolo.
Orbene, parte attrice ha assolto all'onere probatorio cui era tenuta, ovvero la prova orale espletata ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito (lesione) e la cosa in custodia (marciapiede/tombino) in regime custodiale in capo al
[...]
; L'ente, invece, quale custode del bene, rimanendo contumace, non ha Controparte_1 inteso contrastare l'assunto, ma di evidenza provato dall'attrice.
Quindi, provato l'an, il quantum debeatur è stato dal CTU dott. così qualificato e Per_2
quantificato.
Afferma il consulente del giudice che l'attrice ha subìto la frattura bi-malleolare tibia-perone di destra, in un rapporto di causalità diretto;
più precisamente ha affermato il dott. che il Per_2
nesso di causalità vede rispettati i criteri cronologici, topografici e di adeguatezza qualitativa, il criterio modale e quello dell'adeguatezza qualitativa sono compatibili con le lesioni accertate. Report della dinamica dell'incidente sono abbastanza attendibili. I postumi residuati, sono riferibili a sindrome algo-disfunzionale dell'articolazione tibio-tarsica destra, inquadrabili nell'ambito del danno biologico valutando questi nel 6%, mentre ITT 30 giorni,
ITP al 75% 30 giorni, ITP al 50% 30 giorni e ITP al 25% 70 giorni. Le spese mediche pari ad euro 209,00 sono state dal consulente ritenute congrue.
pagina 3 di 5 Secondo le tabelle in uso nel Tribunale di Cosenza che consentono di effettuare il giusto calcolo in termini economici, all'attrice deve riconoscersi a titolo di risarcimento la somma di euro 11.958,00, oltre interessi fino al soddisfo.
Non può riconoscersi il danno morale richiesto in quanto la danneggiata avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale soggettiva. Pertanto, è esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale, atteso che lo stesso va sempre provato, con tutti i necessari mezzi di prova, Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 2462/2022; cass. civ. sez. III, ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023 secondo cui al riconoscimento del danno biologico di lieve entità, come nel nostro caso, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Pertanto, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno nella misura di euro 11.958,00, oltre interessi fino al soddisfo.
Le spese, compresa la CTU che si liquidano con separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e ciò perché il convenuto soccombente, rimasto contumace, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa giacchè la circostanza che viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015, che vi ha dato causa o al suo protrarsi, avendo il convenuto costretto l'avversario ad intraprendere il giudizio per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
La condanna alle spese processuali dovrà dunque essere disposta per il solo fatto di aver perso il giudizio come nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del per Controparte_1
l'occorso subito dall'attrice e per l'effetto condanna lo stesso al risarcimento del danno pari ad euro 11.958,00, oltre interessi fino al soddisfo;
pagina 4 di 5 Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 518,00 per spese vive, spese di CTU liquidate con separato decreto, euro
919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore dell'avv. Rosa Maria Romano che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Cosenza, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3079/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO ROSA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CAVALCANTI N.4, SAN GIOVANNI IN FIORE presso il difensore avv. ROMANO ROSA MARIA
ATTORE/I contro
contumace Controparte_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per le lesioni personali subite in data 21.01.2013, ore 16,40 circa mentre percorreva il marciapiede in via Monginevro in
San Giovanni in Fiore e che a causa di un tombino ivi esistente privo di coperchio e non opportunamente segnalato rendendo così insidiosa la percorribilità per qualsiasi utente, vi finiva con il piede destro;
a seguito di ciò, riportava lesioni diagnosticate dal P.S. del locale nosocomio e poi trasferita per le successive cure del caso presso la casa di Cura a Per_1
pagina 1 di 5 mezzo si 118. Ha quantificato il risarcimento pari ad euro 44.575,00 quale danno biologico/morale, estetico e alla vita di relazione.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda con ogni conseguenziale.
Non si costituiva il di cui veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Svolta l'istruttoria a mezzo prova testimoniale e CTU medico legale, parte attrice precisava le conclusioni e la causa è stata introitata a sentenza assegnando termini di legge.
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 18518 del 08.07.2024, è oramai indiscussa la natura oggettiva della responsabilità da cosa cose in custodia, con conseguente onere in capo al danneggiato di unicamente provare la derivazione causale tra danno e cosa medesima. Incombe, invece, sul custode, la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res”.
La nozione di “caso fortuito”, ai fini della responsabilità in esame, è diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa, e trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite,
(Cass. SS.UU. 20943/22) secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talchè è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile”.
Di conseguenza, se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della responsabilità, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, quella del danneggiato non assume rilievo in quanto tale, ma dovrà sostanziarsi in un fatto o atto che si pone in relazione con l'evento di danno e come causa esclusiva dello stesso ai sensi dell'art. 41 II comma c.p..
Nel caso in esame, la prova per testi espletata ha dato modo di dimostrare il nesso causale tra il danno (lesioni) e la cosa in custodia (marciapiede) ovvero che l'attrice mentre camminava sul marciapiede ove era collocato il tombino, sprovvisto di coperchio e non segnalato, finiva con il piede destro nello stesso subendo lesioni. E' fuor di dubbio che il tombino è in rapporto custodiale nel senso di appartenere all'ente quale custode il quale pagina 2 di 5 avrebbe dovuto dimostrare, ove si fosse costituito, di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione al fine di escludere una qualsiasi situazione di pericolo o danno nei confronti di terzi, così come avrebbe dovuto dimostrare un eventuale caso fortuito ovvero che la situazione di pericolo si sarebbe verificata in via del tutto imprevedibile e inevitabile nonostante il corretto assolvimento degli obblighi di custodia. Invece, l'ente, dal canto suo e nel nostro caso, rimanendo contumace, non ha inteso nemmeno difendersi e/o fornire prova liberatoria del caso fortuito inteso quale fatto diverso da quello della cosa ed estraneo alla relazione custodiale.
Ed invero, i testi escussi, , figlio dell'attrice, ha riferito durante il suo esame Testimone_1
di essere passato dai luoghi di causa con la macchina, ho visto mia madre col piede nel tombino, non ricordo bene se era il destro……………………… . il tombino non era segnalato, né lo è ora……………. Si trova in un luogo privo di illuminazione, non ci sono segnali ed è privo di copertura. Anche l'altro teste escusso, sig.ra , nuora dell'attrice, ha Testimone_2 riferito che trovandosi a passare dal lato opposto ove è avvenuto l'occorso insieme al compagno, ha visto la sig.ra cadere inciampando nel tombino senza coperchio, il luogo Pt_1
era privo di illuminazione e di segnali di pericolo.
Orbene, parte attrice ha assolto all'onere probatorio cui era tenuta, ovvero la prova orale espletata ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito (lesione) e la cosa in custodia (marciapiede/tombino) in regime custodiale in capo al
[...]
; L'ente, invece, quale custode del bene, rimanendo contumace, non ha Controparte_1 inteso contrastare l'assunto, ma di evidenza provato dall'attrice.
Quindi, provato l'an, il quantum debeatur è stato dal CTU dott. così qualificato e Per_2
quantificato.
Afferma il consulente del giudice che l'attrice ha subìto la frattura bi-malleolare tibia-perone di destra, in un rapporto di causalità diretto;
più precisamente ha affermato il dott. che il Per_2
nesso di causalità vede rispettati i criteri cronologici, topografici e di adeguatezza qualitativa, il criterio modale e quello dell'adeguatezza qualitativa sono compatibili con le lesioni accertate. Report della dinamica dell'incidente sono abbastanza attendibili. I postumi residuati, sono riferibili a sindrome algo-disfunzionale dell'articolazione tibio-tarsica destra, inquadrabili nell'ambito del danno biologico valutando questi nel 6%, mentre ITT 30 giorni,
ITP al 75% 30 giorni, ITP al 50% 30 giorni e ITP al 25% 70 giorni. Le spese mediche pari ad euro 209,00 sono state dal consulente ritenute congrue.
pagina 3 di 5 Secondo le tabelle in uso nel Tribunale di Cosenza che consentono di effettuare il giusto calcolo in termini economici, all'attrice deve riconoscersi a titolo di risarcimento la somma di euro 11.958,00, oltre interessi fino al soddisfo.
Non può riconoscersi il danno morale richiesto in quanto la danneggiata avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale soggettiva. Pertanto, è esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale, atteso che lo stesso va sempre provato, con tutti i necessari mezzi di prova, Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 2462/2022; cass. civ. sez. III, ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023 secondo cui al riconoscimento del danno biologico di lieve entità, come nel nostro caso, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Pertanto, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno nella misura di euro 11.958,00, oltre interessi fino al soddisfo.
Le spese, compresa la CTU che si liquidano con separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e ciò perché il convenuto soccombente, rimasto contumace, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa giacchè la circostanza che viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015, che vi ha dato causa o al suo protrarsi, avendo il convenuto costretto l'avversario ad intraprendere il giudizio per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
La condanna alle spese processuali dovrà dunque essere disposta per il solo fatto di aver perso il giudizio come nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del per Controparte_1
l'occorso subito dall'attrice e per l'effetto condanna lo stesso al risarcimento del danno pari ad euro 11.958,00, oltre interessi fino al soddisfo;
pagina 4 di 5 Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 518,00 per spese vive, spese di CTU liquidate con separato decreto, euro
919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore dell'avv. Rosa Maria Romano che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Cosenza, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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