CA
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1109/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1109/2018 R.G. vertente tra
C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AR UI IN;
appellante
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore; appellata non costituita
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Crotone
n. 607/2018, depositata l'08.05.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decidere: - in parziale riforma della ordinanza appellata del Tribunale di Crotone n.607/2018 del 08.05.2018, pubblicata in pari data, resa nel giudizio iscritto al n.1812/2016 r.g. e non notificata, accertare e dichiarare come
1 dovuti gli interessi moratori commerciali ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal 31.12.2014 sino al soddisfo sulla somma accertata come dovuta dalla CP_1 in favore di pari ad €49.116,57; condannare conseguentemente
[...] Parte_1 la al pagamento, oltre che della sorte capitale già riconosciuta pari CP_1 ad €49.116,57, anche degli interessi moratori commerciali ex D.lgs.231/2002 maturati dal 31.12.2014 sulla predetta somma e sino al soddisfo effettivo in favore di con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Parte_1
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., Parte_1 conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento della somma CP_1 di euro 49.116,57, a titolo di credito residuo per le prestazioni rese nell'anno 2014.
Deduceva di avere sottoscritto in data 05.11.2014 con la resistente accordo contrattuale ex art 8-quinquies D.lgs 502/1991, avente ad oggetto l'acquisizione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per la branca specialistica di
“laboratorio analisi”, con budget complessivo assegnato al ricorrente, al Parte_1 netto della somma di euro 51.623,00, di euro 507.473,70. Allegava l'inesatto adempimento dell'azienda resistente per l'importo sopra indicato, a fronte di un credito complessivo per le prestazioni rese nell'anno 2014, pari ad euro 507.473,00
e solo in parte saldato.
Si costituiva in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
In particolare l'azienda convenuta riteneva non dovuto l'importo richiesto in quanto corrispondente al recupero effettuato per saldi passivi 2007/2010, stante l'inchiesta della Guardia di Finanza sulle prestazioni erogate negli anni suddetti.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza dell'08.05.2018 il Tribunale così statuiva: “Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di euro 49.116,57, oltre interessi Parte_1 legali al saggio ordinario dalla data di messa in mora (31.12.2014) alla data di deposito del ricorso (26.09.2016) e al saggio previsto dall'art 1284, IV co. C.c. dal
26.09.2016 al saldo;
- Condanna l' di a rifondere a parte ricorrente CP_1 CP_1 le spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (euro 286,00)”.
1.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
07.06.2018, la lamentando la erronea e Parte_1
2 contraddittoria motivazione sulla applicazione della disciplina degli interessi moratori commerciali ex d.lgs.231/2002. Deduceva l'appellante che nella specie, trattandosi di credito commerciale, ovvero maturato da un'impresa nell'esercizio della propria attività nei confronti di altra impresa ovvero di una pubblica amministrazione, il creditore aveva diritto al riconoscimento degli interessi moratori di cui al d.lgs.231/2002 ab origine, ovvero dalla data di maturazione del diritto
(31.12.2014) sino al soddisfo, e senza necessità di costituzione in mora. Chiedeva, quindi, in parziale riforma dell'ordinanza appellata, “accertare e dichiarare come dovuti gli interessi moratori commerciali ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal 31.12.2014 sino al soddisfo sulla somma accertata come dovuta dalla CP_1 in favore di pari ad €49.116,57; condannare conseguentemente
[...] Parte_1 la al pagamento oltre che della sorte capitale già riconosciuta pari CP_1 ad €49.116,57, anche degli interessi moratori commerciali ex D.lgs.231/2002 per come sopra maturati in favore di con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 onorari di giudizio”.
L benchè regolarmente citata, non si costituiva. CP_1
All'esito della prima udienza di trattazione dell'11.12.2018 la causa veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Con sentenza n. 35092 del 14.12.2023 la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni
Unite, ha enunciato il principio di diritto secondo cui le prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti dalle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in base ad un contratto (accessivo all'accreditamento) concluso in forma
3 scritta con la Pubblica Amministrazione dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 231 del 2002, in quanto rese in esecuzione di un atto avente natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata, e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. cit. (cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/
2023, n. 35092).
Premesso infatti che, per poter erogare prestazioni in favore degli utenti del
Servizio sanitario nazionale con corrispettivo a carico dell'Amministrazione
Pubblica, le strutture private devono essere dotate di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, rilasciata in base al rispetto di requisiti minimi per la tutela della sicurezza del paziente e degli operatori, accreditamento istituzionale, riconducibile al genus della concessione di pubblico servizio, e accordi contrattuali, finalizzati alla specificazione di volumi e tipologia delle prestazioni ed a fissare l'ammontare complessivo della remunerazione, è stato chiarito innanzitutto che, nell'ambito della predetta sequenza, la fase dell'accordo, avente la sua fonte normativa nell'art.
8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti. È stata inoltre richiamata la nozione di transazione commerciale emergente dalle direttive 2000/35/CE e 2011/07/ UE, così come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui la stessa, oltre a non coincidere con quella di contratto (cfr. sent. 1 dicembre 2022, in causa C-419/21, Sad dla m.st. Warszawy), prescinde dalla natura pubblica o privata dei soggetti Per_1 coinvolti (cfr. sent. 18 novembre 2020, in causa C-299/19, Techbau Spa), trovando applicazione anche nel settore sanitario, nell'ambito del quale i ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni determinano costi ingiustificati per le imprese, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria (cfr. sent. 28 gennaio 2020, in causa C-122/18, Commissione c. Italia).
Sulla base di tali considerazioni, è stato escluso che la posizione delle strutture sanitarie accreditate sia assimilabile a quella delle farmacie, concludendosi che sia la fonte che le caratteristiche della loro attività sono pienamente riconducibili all'ambito applicativo del D.Lgs. n. 231 del 2002, giacché, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e sulla base di accordi normativizzati, le strutture accreditate erogano un servizio
4 pubblico, mantenendo però la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico degli utenti del Servizio sanitario nazionale sulla base di specifici accordi contrattuali.
Alla stregua di tali principi, il contratto tra le strutture private e l'Amministrazione
Pubblica va qualificato come transazione commerciale, con la conseguenza che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo maturato a favore delle strutture Part accreditate, l' tenuta al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
L'applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2002 comporta anche l'operatività della disposizione di cui all'art. 4, secondo cui gl'interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto manifestazione di un'evoluzione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, tale disciplina è applicabile a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del D.Lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (cfr. Cass., Sez. I,
2/05/2024, n. 11721; Cass., Sez. III, 15/10/2019, n. 25924; Cass., Sez. II,
10/08/2023, n. 24390; 27/02/2019, n. 5734). Cont Va, quindi, affermato il diritto dell'appellante a vedersi corrispondere dall' gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di maturazione del credito (31.12.2014).
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Al riguardo occorre rilevare che le S.U. del 2023, sopra citate, hanno evidenziato che la Suprema Corte sin dal 2016 si era orientata a ricondurre le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato nell'ambito della nozione di "transazione commerciale" di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, affermando che le strutture private accreditate hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal medesimo D.Lgs.
5 n. 231 del 2002 (Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del 2016) e che l'espressione di posizioni non del tutto sintoniche rispetto a questi principi era stata espressa solo riguardo allo specifico - e distinto - settore delle farmacie, concludendo che “Non sembra quindi che nel panorama giurisprudenziale di legittimità esista alcun contrasto sulla riconducibilità dell'attività svolta dalle strutture sanitarie accreditate in favore degli utenti del SSN alla nozione di transazione commerciale, né alla loro qualificabilità soggettiva in termini di imprenditore, e quindi all'assoggettamento del rapporto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2022”. Non vi sono, pertanto, ragioni che consentano di derogare al principio della soccombenza.
La liquidazione avviene secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022
(scaglione da €26.001 a €52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone n. 607/2018 pubblicata l'08.05.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, degli interessi CP_1 moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, sulla sorte capitale già riconosciuta pari ad
€49.116,57, dal 31.12.2014 al saldo;
b) conferma nel resto;
c) condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1 del presente grado, che liquida in euro 415,5 per esborsi ed euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1109/2018 R.G. vertente tra
C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AR UI IN;
appellante
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore; appellata non costituita
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Crotone
n. 607/2018, depositata l'08.05.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decidere: - in parziale riforma della ordinanza appellata del Tribunale di Crotone n.607/2018 del 08.05.2018, pubblicata in pari data, resa nel giudizio iscritto al n.1812/2016 r.g. e non notificata, accertare e dichiarare come
1 dovuti gli interessi moratori commerciali ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal 31.12.2014 sino al soddisfo sulla somma accertata come dovuta dalla CP_1 in favore di pari ad €49.116,57; condannare conseguentemente
[...] Parte_1 la al pagamento, oltre che della sorte capitale già riconosciuta pari CP_1 ad €49.116,57, anche degli interessi moratori commerciali ex D.lgs.231/2002 maturati dal 31.12.2014 sulla predetta somma e sino al soddisfo effettivo in favore di con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Parte_1
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., Parte_1 conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento della somma CP_1 di euro 49.116,57, a titolo di credito residuo per le prestazioni rese nell'anno 2014.
Deduceva di avere sottoscritto in data 05.11.2014 con la resistente accordo contrattuale ex art 8-quinquies D.lgs 502/1991, avente ad oggetto l'acquisizione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per la branca specialistica di
“laboratorio analisi”, con budget complessivo assegnato al ricorrente, al Parte_1 netto della somma di euro 51.623,00, di euro 507.473,70. Allegava l'inesatto adempimento dell'azienda resistente per l'importo sopra indicato, a fronte di un credito complessivo per le prestazioni rese nell'anno 2014, pari ad euro 507.473,00
e solo in parte saldato.
Si costituiva in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
In particolare l'azienda convenuta riteneva non dovuto l'importo richiesto in quanto corrispondente al recupero effettuato per saldi passivi 2007/2010, stante l'inchiesta della Guardia di Finanza sulle prestazioni erogate negli anni suddetti.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza dell'08.05.2018 il Tribunale così statuiva: “Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di euro 49.116,57, oltre interessi Parte_1 legali al saggio ordinario dalla data di messa in mora (31.12.2014) alla data di deposito del ricorso (26.09.2016) e al saggio previsto dall'art 1284, IV co. C.c. dal
26.09.2016 al saldo;
- Condanna l' di a rifondere a parte ricorrente CP_1 CP_1 le spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (euro 286,00)”.
1.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
07.06.2018, la lamentando la erronea e Parte_1
2 contraddittoria motivazione sulla applicazione della disciplina degli interessi moratori commerciali ex d.lgs.231/2002. Deduceva l'appellante che nella specie, trattandosi di credito commerciale, ovvero maturato da un'impresa nell'esercizio della propria attività nei confronti di altra impresa ovvero di una pubblica amministrazione, il creditore aveva diritto al riconoscimento degli interessi moratori di cui al d.lgs.231/2002 ab origine, ovvero dalla data di maturazione del diritto
(31.12.2014) sino al soddisfo, e senza necessità di costituzione in mora. Chiedeva, quindi, in parziale riforma dell'ordinanza appellata, “accertare e dichiarare come dovuti gli interessi moratori commerciali ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal 31.12.2014 sino al soddisfo sulla somma accertata come dovuta dalla CP_1 in favore di pari ad €49.116,57; condannare conseguentemente
[...] Parte_1 la al pagamento oltre che della sorte capitale già riconosciuta pari CP_1 ad €49.116,57, anche degli interessi moratori commerciali ex D.lgs.231/2002 per come sopra maturati in favore di con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 onorari di giudizio”.
L benchè regolarmente citata, non si costituiva. CP_1
All'esito della prima udienza di trattazione dell'11.12.2018 la causa veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Con sentenza n. 35092 del 14.12.2023 la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni
Unite, ha enunciato il principio di diritto secondo cui le prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti dalle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in base ad un contratto (accessivo all'accreditamento) concluso in forma
3 scritta con la Pubblica Amministrazione dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 231 del 2002, in quanto rese in esecuzione di un atto avente natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata, e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. cit. (cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/
2023, n. 35092).
Premesso infatti che, per poter erogare prestazioni in favore degli utenti del
Servizio sanitario nazionale con corrispettivo a carico dell'Amministrazione
Pubblica, le strutture private devono essere dotate di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, rilasciata in base al rispetto di requisiti minimi per la tutela della sicurezza del paziente e degli operatori, accreditamento istituzionale, riconducibile al genus della concessione di pubblico servizio, e accordi contrattuali, finalizzati alla specificazione di volumi e tipologia delle prestazioni ed a fissare l'ammontare complessivo della remunerazione, è stato chiarito innanzitutto che, nell'ambito della predetta sequenza, la fase dell'accordo, avente la sua fonte normativa nell'art.
8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti. È stata inoltre richiamata la nozione di transazione commerciale emergente dalle direttive 2000/35/CE e 2011/07/ UE, così come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui la stessa, oltre a non coincidere con quella di contratto (cfr. sent. 1 dicembre 2022, in causa C-419/21, Sad dla m.st. Warszawy), prescinde dalla natura pubblica o privata dei soggetti Per_1 coinvolti (cfr. sent. 18 novembre 2020, in causa C-299/19, Techbau Spa), trovando applicazione anche nel settore sanitario, nell'ambito del quale i ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni determinano costi ingiustificati per le imprese, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria (cfr. sent. 28 gennaio 2020, in causa C-122/18, Commissione c. Italia).
Sulla base di tali considerazioni, è stato escluso che la posizione delle strutture sanitarie accreditate sia assimilabile a quella delle farmacie, concludendosi che sia la fonte che le caratteristiche della loro attività sono pienamente riconducibili all'ambito applicativo del D.Lgs. n. 231 del 2002, giacché, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e sulla base di accordi normativizzati, le strutture accreditate erogano un servizio
4 pubblico, mantenendo però la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico degli utenti del Servizio sanitario nazionale sulla base di specifici accordi contrattuali.
Alla stregua di tali principi, il contratto tra le strutture private e l'Amministrazione
Pubblica va qualificato come transazione commerciale, con la conseguenza che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo maturato a favore delle strutture Part accreditate, l' tenuta al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
L'applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2002 comporta anche l'operatività della disposizione di cui all'art. 4, secondo cui gl'interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto manifestazione di un'evoluzione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, tale disciplina è applicabile a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del D.Lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (cfr. Cass., Sez. I,
2/05/2024, n. 11721; Cass., Sez. III, 15/10/2019, n. 25924; Cass., Sez. II,
10/08/2023, n. 24390; 27/02/2019, n. 5734). Cont Va, quindi, affermato il diritto dell'appellante a vedersi corrispondere dall' gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di maturazione del credito (31.12.2014).
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Al riguardo occorre rilevare che le S.U. del 2023, sopra citate, hanno evidenziato che la Suprema Corte sin dal 2016 si era orientata a ricondurre le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato nell'ambito della nozione di "transazione commerciale" di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, affermando che le strutture private accreditate hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal medesimo D.Lgs.
5 n. 231 del 2002 (Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del 2016) e che l'espressione di posizioni non del tutto sintoniche rispetto a questi principi era stata espressa solo riguardo allo specifico - e distinto - settore delle farmacie, concludendo che “Non sembra quindi che nel panorama giurisprudenziale di legittimità esista alcun contrasto sulla riconducibilità dell'attività svolta dalle strutture sanitarie accreditate in favore degli utenti del SSN alla nozione di transazione commerciale, né alla loro qualificabilità soggettiva in termini di imprenditore, e quindi all'assoggettamento del rapporto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2022”. Non vi sono, pertanto, ragioni che consentano di derogare al principio della soccombenza.
La liquidazione avviene secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022
(scaglione da €26.001 a €52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone n. 607/2018 pubblicata l'08.05.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, degli interessi CP_1 moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, sulla sorte capitale già riconosciuta pari ad
€49.116,57, dal 31.12.2014 al saldo;
b) conferma nel resto;
c) condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1 del presente grado, che liquida in euro 415,5 per esborsi ed euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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