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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2248/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/03/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. SALVIATO FRANCESCA MARTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. VERGA LUCA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 22/11/2024).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio - accordo”.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo all'udienza di prima comparizione ex ar.t 473bis.21
c.p.c., del seguente tenore:
“- affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
- frequentazione tra genitore non collocatario e minore secondo il seguente calendario, salvi migliori accordi dei genitori, nell'interesse della prole e delle rispettive esigenze lavorative, a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal
31.12 ore 10.00 al 06.01 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di
Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
prevedere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, per le ferie estive di da passare con il padre, da Per_1
concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di € 700,00 oltre rivalutazione Per_1
ISTAT annuale, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida
01.02.2018 presso il Tribunale di Varese;
- reciproco consenso dei genitori per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 la sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di regolamentazione degli aspetti patrimoniali e personali inerenti il figlio nato dalla loro unione, (Terni, 30/10/2019). Per_1
Attivato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente sig. CP_1
eccependo in via preliminare la nullità della notifica operata, per violazione del
[...]
termine libero a comparire, essendo la notifica stata operata in Germania presso la residenza.
Con Decreto n. 08/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione 04/03/2025 le parti hanno rappresentato di avere medio tempore raggiunto un accordo circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia, con rinuncia alle diverse domande ed eccezioni.
Pertanto, le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.21 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce dell'esito congiunto della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del minore, peraltro infra-dodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso l'esito bonario del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra Pt_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
10/10/1985, in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio
(Terni, 30/10/2019), alle condizioni stabilite dalle parti, come Persona_2
indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 2) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 06 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2248/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/03/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. SALVIATO FRANCESCA MARTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. VERGA LUCA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 22/11/2024).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio - accordo”.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo all'udienza di prima comparizione ex ar.t 473bis.21
c.p.c., del seguente tenore:
“- affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
- frequentazione tra genitore non collocatario e minore secondo il seguente calendario, salvi migliori accordi dei genitori, nell'interesse della prole e delle rispettive esigenze lavorative, a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal
31.12 ore 10.00 al 06.01 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di
Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
prevedere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, per le ferie estive di da passare con il padre, da Per_1
concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di € 700,00 oltre rivalutazione Per_1
ISTAT annuale, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida
01.02.2018 presso il Tribunale di Varese;
- reciproco consenso dei genitori per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 la sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di regolamentazione degli aspetti patrimoniali e personali inerenti il figlio nato dalla loro unione, (Terni, 30/10/2019). Per_1
Attivato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente sig. CP_1
eccependo in via preliminare la nullità della notifica operata, per violazione del
[...]
termine libero a comparire, essendo la notifica stata operata in Germania presso la residenza.
Con Decreto n. 08/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione 04/03/2025 le parti hanno rappresentato di avere medio tempore raggiunto un accordo circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia, con rinuncia alle diverse domande ed eccezioni.
Pertanto, le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.21 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce dell'esito congiunto della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del minore, peraltro infra-dodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso l'esito bonario del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra Pt_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
10/10/1985, in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio
(Terni, 30/10/2019), alle condizioni stabilite dalle parti, come Persona_2
indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 2) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 06 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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