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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 18.6.2025, sostituita dal deposito telematico di no-te scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dopo camera di consiglio, la Corte emette dispositivo e contestuale motivazione, depo- sitando il provvedimento telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1571/2021 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Prin- C.F._1
cipe di Belmonte, n. 78 presso lo studio dell'Avv. Bonomo Josè Libero
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende per manda- C.F._2
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.1571/2021
to in atti;
– parte appellante –
CONTRO in persona del procuratore speciale e Controparte_1
amministratore delegato pro tempore, (P.IVA: C.F.: P.IVA_1
, con elezione di domicilio digitale alla PEC P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, per mandato in Email_1
atti, dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il
26.08.2021 non notificata, il Tribunale di Marsala, rigettò il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
diretto a far valere l'illegittimità della segnalazione del suo no-
[...]
minativo a sofferenza nella Centrale Rischi istituita presso la Banca
d'Italia, eseguita da quest'ultima a danno del primo per la lamentata mancata comunicazione preventiva nonché la domanda volta ad otte- nerne la cancellazione e quella ex art. 614-bis c.p.c., di condanna al pa- gamento dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella ese- cuzione dell'invocato provvedimento di condanna;
condannò, per l'effetto, il ricorrente alla refusione, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 1.200,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per
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legge.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello Parte_2
[... (di seguito, per brevità, “ ), chiedendone la riforma inte- Pt_1
grale sull'assunto della sua erroneità sul piano non solo del diritto ma anche della ricostruzione dei fatti di causa.
Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva (di seguito, per brevità, Controparte_1
“ ), la quale, dopo aver eccepito l'inammissibilità del gravame CP_1
di cui all'art. 342 c.p.c. e la sua non ragionevole probabilità di accogli- mento ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rilevava l'infondatezza, nel meri- to, delle censure mosse da controparte. Esponeva infatti che l'effettuata segnalazione, nella specie in continuità, si configurava in realtà quale atto dovuto, poiché, in qualità di cessionaria del credito, era tenuta a confermare in Centrale Rischi le segnalazioni CP_1
dei crediti a sofferenza già effettuate, prima della cessione, da parte della cedente, in ossequio a quanto prescritto dalla Circolare 139 del
11 febbraio 91 nelle ipotesi di crediti ceduti a terzi. La disciplina invo- cata da controparte non poteva, inoltre, trovare applicazione, stante il difetto dei presupposti per la relativa sussunzione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza collegiale del
18.06.2025 tenuta, con modalità “cartolari”, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note conclusive e per il deposito di note scritte la causa è stata posta in decisione.
***
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza per non avere il Tribunale preso atto della necessità del preavviso della segnalazione a sofferenza effettuata dall'intermediario finanziario in danno del cliente anche in ipotesi non contemplate dalla circolare della Banca d'Italia, in particolare ove si tratti di un cliente non consumatore. A sostegno dell'assunto, richiama le previsioni di cui all'art. 125, co. 3, T.U.B. di cui all'art. 4, co. 7 del Co- dice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, nonché alla Circolare 139 del 11.2.1991 della Banca d'Italia, in partico- lare il capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 e la sez, I, par.
1. Osserva, inoltre, che vi è stata la perpetrazione, da parte dell'appellato, della violazione delle regole e delle modalità del trattamento dei dati perso- nali di cui all'art. 11, d.lgs. n.196/03 e degli obblighi di buona fede, che informano il rapporto contrattuale in essere con l'istituto di credito e che impongono di effettuare il preavviso in ordine alla segnalazione a sofferenza anche laddove il cliente non abbia la qualità di consumato- re.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza in punto di rappresentazione dei fatti, ritenuta errata. Ha infatti esposto che già aveva provveduto ad una prima segnalazione nel CP_2
2011, preceduta da alcun avviso tanto che il cliente ne era venuto a
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conoscenza soltanto per il tramite di soggetti terzi, poi seguita dalla segnalazione di aprile 2017 di anche in tal caso senza CP_1
preavviso.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente perché logi- camente connessi, sono rigettati.
Giova, innanzi tutto, effettuare una breve ricostruzione dei fatti per cui è causa. aveva stipulato un contratto di conto corrente con la Pt_1
Banca Intesa S.p.A. nel 2004 (cfr. doc. 2, contenuto nel fascicolo di allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1
in appello). Nel dicembre 2010 tale istituto di credito ha provveduto alla segnalazione in sofferenza del credito, per un importo pari a €
4.416,00, per l'avvenuto sconfinamento (cfr. pag. 36 della visura, pro- dotta in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio).
Come da comunicazione indirizzata al debitore ceduto, il credi- to ha poi formato oggetto del contratto di cessione da parte di CP_2
in favore di con effetto a far data dal 01.01.2011
[...] Controparte_3
(cfr. doc. 3, recante la raccomandata a.r., indirizzata a conte- Pt_1
nuta nel fascicolo di allegato alla comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata in appello).
Dagli atti di causa (si vedano, in proposito, i doc. 7 e 8, entrambi contenuti nel fascicolo di allegato alla comparsa di costitu- CP_1
zione e risposta depositata in appello) emerge che ha formu- Pt_1
lato offerta transattiva a nel luglio 2011, non onorata, Controparte_3
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circostanza questa allegata e non contestata.
è poi confluita, giusta atto di fusione per incor- Controparte_3
porazione, in nel 2014, oggi a seguito di Controparte_4 CP_1
cambio denominazione con decorrenza dal 01.04.2017.
Nel marzo 2017, (sotto la denominazione di CP_1 CP_4
ha effettuato la segnalazione a sofferenza “in continuità” in rela-
[...]
zione al medesimo credito e al medesimo importo, segnalazione poi reiterata dallo stesso istituto sotto la nuova denominazione, di mese in mese, fino al novembre 2020.
Ricostruiti nei termini che precedono i fatti di causa, in primo grado ha adito il Tribunale di Marsala chiedendo, previa de- Pt_1
claratoria dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata da la condanna di quest'ultima alla cancellazione della stessa, CP_1
esponendo che, trattandosi della “prima segnalazione”, l'istituto di credito avrebbe dovuto provvedere al preavviso, con l'effetto che la re- lativa omissione aveva reso illegittima la segnalazione alla Centrale dei
Rischi. Il ricorrente ha, a riguardo, invocato l'applicazione della disci- plina di cui art. 125, co. 3, T.U.B. di cui all'art. 4, co. 7 del Codice in ma- teria di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buo- na condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, nonché alla Circolare 139 del 11.2.1991 della Banca d'Italia, ancora dell'art. 11,
d.lgs. n.196/03 e degli obblighi di buona fede, disciplina che imponeva l'obbligo del preavviso.
In senso opposto, ha dedotto la correttezza del pro- CP_1
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prio operato e osservato, a fondamento della propria prospettazione, che la segnalazione a sofferenza dalla stessa effettuata doveva qualifi- carsi come segnalazione in continuità con quella in precedenza svolta dalla cedente banca con la conseguenza che era un atto CP_2
dovuto, in relazione al quale la Circolare n. 139 del 1991 della Banca
d'Italia non richiedeva alcun preavviso a favore del cliente.
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Marsala ha rigettato le domande formulate dal ricorrente sul presupposto, da un lato, che il quadro normativo di riferimento non richiedesse alcun preavviso, così disattendendo la tesi del cliente che aveva fatto leva sulla disciplina di segno contrario, e che il mero avviso al quale era onerato l'istituto di credito non potesse assurgere a requisito di validità della segnalazione a sofferenza e, dall'altro, che alcuna censura avesse il mosso Pt_1
in ordine al merito della segnalazione.
XXXXX
Tanto premesso in punto di fatto, devono, preliminarmente, ri- gettarsi le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da parte appellata, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Lamenta, in particolare, che l'appellante abbia artico- CP_1
lato il proprio atto di citazione in appello senza la puntuale osservanza dei requisiti stabiliti all'art. 342 c.p.c. e che, comunque, l'avverso appel- lo sia privo della ragionevole probabilità di trovare accoglimento, ri- chiamando sul punto l'art. 348-bis c.p.c.
Del tutto priva di pregio appare, innanzi tutto, la prospettazione secondo cui l'appello sarebbe da dichiarare inammissibile per viola-
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zione della disposizione di cui all'art 342 c.p.c. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità,
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'im- pugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diver- sità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramen- te individuate le statuizioni di cui all'ordinanza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomen- tazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione"
(Cass. n. 2143/15).
Le considerazioni che precedono valgono a giustificare anche il rigetto dell'ulteriore eccezione, sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame
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avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017,
n.7155).
XXXX
Passando al vaglio delle censure mosse da con il pri- Pt_1
mo motivo di gravame parte appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel non considerare che, nonostante il tenore della circolare della Banca d'Italia, controparte fosse in realtà tenuta a ottemperare all'obbligo del preavviso. In particolare, il fonda tale dedu- Pt_1
zione reiterando le argomentazioni, già spese nel precedente grado di giudizio, volte a invocare la disciplina che prevede l'obbligo del preav- viso.
Il motivo è infondato.
Occorre ricordare che l'ordinamento si preoccupa di salvaguar- dare la stabilità e il corretto funzionamento del settore creditizio, affi- dato al potere, anche regolatorio, della Banca d'Italia, che opera in qua- lità di autorità amministrativa indipendente. Proprio il predetto potere impone di avere riguardo non solo al quadro normativo di riferimento ma anche alle prescrizioni di volta in volta impartite, nel rispetto della legge, dall'autorità del settore. Ne consegue che deve, nella specie, ri- chiamarsi quanto stabilito dalla Banca d'Italia nella Circolare n. 139 del 1991, nella formulazione vigente nel 2017.
Occorre premettere che, per realizzare il menzionato scopo di stabilità del settore creditizio, è stata istituita la Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia, definita, ai sensi dell'art. 1 del decreto d'urgenza del Ministro- Presidente del CICR dell'11 luglio 2012, n. 663,
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come “un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia”, con la precisazione, recata al suc- cessivo art. 3, che “I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affida- ti e dei nominativi collegati.” Ed invero, come disposto al Capitolo I, Sez.
I, par. 1 della Circolare n. 139 del 1991 della Banca d'Italia, nella for- mulazione vigente ratione temporis, “Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato “Centrale dei ri- schi”) è disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità dello stesso. Le presenti istruzioni sono state pre- disposte tenendo conto delle best practice e degli standard affermati a livello internazionale. Esse tengono anche conto dell'esigenza di ridurre, ove possibile, l'onerosità degli obblighi segnaletici.”. Il successivo par. 2 afferma che “La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla leg- ge 30 aprile 1999, n.130, OICR) intrattiene con la propria clientela. Rap- presenta un importante strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. La finalità perseguita è quella di contribuire a mi- gliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, per questa via, accrescere la stabilità del sistema finanziario;
è, inoltre, uno strumento di monitoraggio del sovra-indebitamento. Gli intermediari
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partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. “posizione globale di rischio”) dei soggetti segnalati e dei loro collegati;
essi ricevo- no, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.”
Per ciò che rileva nel presente giudizio, giova richiamare il par.
3, il quale, pur riconoscendo il carattere riservato dei dati della Centra- le dei rischi, afferma, tra l'altro, che “Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ri- chiede il consenso espresso degli interessati per il trattamento dei dati personali effettuato da privati ed enti pubblici economici (art. 23, com- ma 1) ad eccezione dei casi in cui (art. 24, comma 1, lett. a) i privati e gli enti pubblici economici effettuino un trattamento “necessario per adem- piere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla nor- mativa comunitaria”. Gli intermediari partecipanti sono dunque esone- rati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare
i dati alla Centrale dei rischi in quanto sono tenuti a fornirli in base ad un obbligo previsto per legge.”
Considerato che, nella specie, si versa nell'ambito di una cessio- ne dei crediti, appare utile altresì richiamare quanto affermato nel par.
5.6 del capitolo 2, sez.
2. Più nel dettaglio, è dato leggere che “Conflui- scono nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di carto- larizzazione ex lege n.130/99 o ad altri soggetti. In particolare,
l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un
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importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione e se: − nella rilevazione precedente il credito ceduto era segnalato tra i crediti per cassa;
− il credito fa parte di un portafo- glio acquisito nell'ordinaria attività di factoring e nella rilevazione pre- cedente era segnalato nella categoria di censimento “crediti acquisiti
(originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”;
− nel mese a cui si riferisce la rilevazione è stata comunicata la classifi- cazione a sofferenza del cliente. Se il cessionario è anch'esso un interme- diario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessio- ne pro solvendo che pro soluto. Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segna- lati in sofferenza”. E ancora, preme evidenziare che, come disposto dal
Cap. II, Sez. V, par. 2, “Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra in- termediari, il cessionario – anche se conferma tale classificazione – non segnala lo stato di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l'“estinzione” dello stato di sofferenza. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sof- ferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione nega- tiva che viene segnalata ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B).”
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Orbene, nel caso di specie emerge che già titolare CP_2
originaria del credito nascente dal contratto di conto corrente stipula- to nel 2004, aveva effettuato la segnalazione a sofferenza nel dicembre
2010 (cfr. la visura, prodotta in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio). Ciò è avvenuto soltanto in quella occasione, perché il successivo gennaio 2011 ha ceduto il credito a Dal- CP_1
la visura in atti si rileva che ulteriori segnalazioni a sofferenza sono state effettuate a decorrere dal marzo 2017 a opera di che CP_1
ha, in data 23.03.2017, provveduto a darne comunicazione al cliente
(cfr. doc. 6, contenuto nel fascicolo di allegato alla comparsa CP_1
di costituzione e risposta depositata in appello).
Alla luce della ricostruzione dei fatti appena svolta, emerge ap- punto che la segnalazione a sofferenza operata, prima, da CP_2
e, poi, da ha avuto ad oggetto il medesimo credito, in rela- CP_1
zione peraltro al medesimo importo. Ciò impone di qualificare la se- gnalazione effettuata da quest'ultima alla stregua di una segnalazione che si pone in linea di continuità con quella, appunto precedente, ope- rata dalla cedente In altri termini, non viene in rilievo una CP_2
prima segnalazione a sofferenza, con la conseguenza che alcun obbligo di preavviso gravava sull'istituto di credito. si è, pertanto, CP_1
limitata, in maniera del tutto corretta, a provvedere all'avviso in favore del cliente, avviso che, come sopra esposto, ben poteva essere succes- sivo rispetto all'effettuazione della segnalazione. L'obbligo di preavvi- so è infatti previsto soltanto in relazione alla prima segnalazione affe- rente a un cliente che abbia la qualità di consumatore, presupposto
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nella specie assente.
Né coglie nel segno l'argomentazione di parte appellante, volta a invocare l'applicazione, nel caso di specie, del regime di cui all'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta, e dell'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, dell'art. 11, d.lgs. n.196/03 e degli obblighi di buona fede.
Quanto all'invocato art. 4, co. 7 del Codice di deontologia e buo- na condotta, come correttamente spiegato dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, va ribadito che non può operare nella vicenda per cui è causa, in quanto, a mente del Preambolo, non rientra nel campo di applicazione del predetto codice il sistema della Centrale dei rischi.
Con riferimento al pure invocato art. 125, co. 3, T.U.B., occorre chiarire che, non venendo in rilievo un contratto di credito al consumo, presupposto di operatività di tale disposizione, essa non si presta a es- sere posta a fondamento della presente decisione.
Ancora, neppure può darsi applicazione alla disciplina dettata ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 esplicitamente esclusa secondo la previ- sione dianzi riportata testualmente (ed anche nel testo attualmente vi- gente ove si legge, sempre al par. 3, “Pertanto, gli intermediari parteci- panti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati”), contenuta nella Circolare
n. 139 del 11.2.1991 della Banca d'Italia.
Pure da disattendere è, infine, il richiamo operato da parte ap- pellante agli obblighi di buona fede che informano il contratto inteso
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come rapporto. Deve infatti ricordarsi che i principi di carattere gene- rale che governano i rapporti negoziali non possono operare sic et simpliciter e vanno, piuttosto, coordinati con il quadro normativo del settore di riferimento, che, in quanto speciale, prevale sui primi.
In applicazione delle coordinate sopra declinate, conforme alle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia deve ritenersi la condotta tenuta da che si è limitata a fornire un riscontro, mediante CP_1
specifico avviso, al cliente in relazione alla segnalazione a sofferenza effettuata a suo danno. Ne consegue che il motivo appena esaminato va rigettato.
Del pari, va rigettato il secondo motivo di gravame con cui parte appellante censura l'ordinanza in punto di rappresentazione dei fatti, ritenuta errata. Osserva che, in realtà, già aveva Pt_1 CP_2
provveduto ad una prima segnalazione nel 2011, preceduta da alcun avviso tanto che ne è venuta a conoscenza soltanto per il tramite di soggetti terzi, poi seguita dalla segnalazione a partire da aprile 2017 di anche in tal caso senza preavviso. CP_1
Deve, a riguardo, preliminarmente rilevarsi che la doglianza re- lativa alla segnalazione operata da nel 2011 non ha Parte_3
formato oggetto di alcuna deduzione nel primo grado avendo, il ricor- rente, solo censurato la segnalazione del 2017 di cui ha dedotto la ille- gittimità e ne ha chiesto la cancellazione, sicché tale censura non solo non è imputabile alla società cessionaria ma è tardiva.
In ogni caso, non vi è alcuna prova delle modalità di operatività della segnalazione operata dalla Banca cedente, estranea al giudizio,
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1571/2021
risulta provata la situazione debitoria per sconfinamento in conto cor- rente, mai contestata che rende legittima la segnalazione trattandosi, come allegato dallo stesso appellante, di soggetto non avente la qualità di consumatore.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello è da rigettare.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM
55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co- me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del procuratore speciale e am- Controparte_1
ministratore delegato pro tempore, avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Marsala il 26.08.2021; condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in € 2470,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1571/2021
modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di
Palermo in data 19.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1571/2021 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Prin- C.F._1
cipe di Belmonte, n. 78 presso lo studio dell'Avv. Bonomo Josè Libero
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende per manda- C.F._2
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.1571/2021
to in atti;
– parte appellante –
CONTRO in persona del procuratore speciale e Controparte_1
amministratore delegato pro tempore, (P.IVA: C.F.: P.IVA_1
, con elezione di domicilio digitale alla PEC P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, per mandato in Email_1
atti, dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il
26.08.2021 non notificata, il Tribunale di Marsala, rigettò il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
diretto a far valere l'illegittimità della segnalazione del suo no-
[...]
minativo a sofferenza nella Centrale Rischi istituita presso la Banca
d'Italia, eseguita da quest'ultima a danno del primo per la lamentata mancata comunicazione preventiva nonché la domanda volta ad otte- nerne la cancellazione e quella ex art. 614-bis c.p.c., di condanna al pa- gamento dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella ese- cuzione dell'invocato provvedimento di condanna;
condannò, per l'effetto, il ricorrente alla refusione, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 1.200,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per
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legge.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello Parte_2
[... (di seguito, per brevità, “ ), chiedendone la riforma inte- Pt_1
grale sull'assunto della sua erroneità sul piano non solo del diritto ma anche della ricostruzione dei fatti di causa.
Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva (di seguito, per brevità, Controparte_1
“ ), la quale, dopo aver eccepito l'inammissibilità del gravame CP_1
di cui all'art. 342 c.p.c. e la sua non ragionevole probabilità di accogli- mento ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rilevava l'infondatezza, nel meri- to, delle censure mosse da controparte. Esponeva infatti che l'effettuata segnalazione, nella specie in continuità, si configurava in realtà quale atto dovuto, poiché, in qualità di cessionaria del credito, era tenuta a confermare in Centrale Rischi le segnalazioni CP_1
dei crediti a sofferenza già effettuate, prima della cessione, da parte della cedente, in ossequio a quanto prescritto dalla Circolare 139 del
11 febbraio 91 nelle ipotesi di crediti ceduti a terzi. La disciplina invo- cata da controparte non poteva, inoltre, trovare applicazione, stante il difetto dei presupposti per la relativa sussunzione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza collegiale del
18.06.2025 tenuta, con modalità “cartolari”, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note conclusive e per il deposito di note scritte la causa è stata posta in decisione.
***
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza per non avere il Tribunale preso atto della necessità del preavviso della segnalazione a sofferenza effettuata dall'intermediario finanziario in danno del cliente anche in ipotesi non contemplate dalla circolare della Banca d'Italia, in particolare ove si tratti di un cliente non consumatore. A sostegno dell'assunto, richiama le previsioni di cui all'art. 125, co. 3, T.U.B. di cui all'art. 4, co. 7 del Co- dice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, nonché alla Circolare 139 del 11.2.1991 della Banca d'Italia, in partico- lare il capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 e la sez, I, par.
1. Osserva, inoltre, che vi è stata la perpetrazione, da parte dell'appellato, della violazione delle regole e delle modalità del trattamento dei dati perso- nali di cui all'art. 11, d.lgs. n.196/03 e degli obblighi di buona fede, che informano il rapporto contrattuale in essere con l'istituto di credito e che impongono di effettuare il preavviso in ordine alla segnalazione a sofferenza anche laddove il cliente non abbia la qualità di consumato- re.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza in punto di rappresentazione dei fatti, ritenuta errata. Ha infatti esposto che già aveva provveduto ad una prima segnalazione nel CP_2
2011, preceduta da alcun avviso tanto che il cliente ne era venuto a
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conoscenza soltanto per il tramite di soggetti terzi, poi seguita dalla segnalazione di aprile 2017 di anche in tal caso senza CP_1
preavviso.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente perché logi- camente connessi, sono rigettati.
Giova, innanzi tutto, effettuare una breve ricostruzione dei fatti per cui è causa. aveva stipulato un contratto di conto corrente con la Pt_1
Banca Intesa S.p.A. nel 2004 (cfr. doc. 2, contenuto nel fascicolo di allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1
in appello). Nel dicembre 2010 tale istituto di credito ha provveduto alla segnalazione in sofferenza del credito, per un importo pari a €
4.416,00, per l'avvenuto sconfinamento (cfr. pag. 36 della visura, pro- dotta in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio).
Come da comunicazione indirizzata al debitore ceduto, il credi- to ha poi formato oggetto del contratto di cessione da parte di CP_2
in favore di con effetto a far data dal 01.01.2011
[...] Controparte_3
(cfr. doc. 3, recante la raccomandata a.r., indirizzata a conte- Pt_1
nuta nel fascicolo di allegato alla comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata in appello).
Dagli atti di causa (si vedano, in proposito, i doc. 7 e 8, entrambi contenuti nel fascicolo di allegato alla comparsa di costitu- CP_1
zione e risposta depositata in appello) emerge che ha formu- Pt_1
lato offerta transattiva a nel luglio 2011, non onorata, Controparte_3
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circostanza questa allegata e non contestata.
è poi confluita, giusta atto di fusione per incor- Controparte_3
porazione, in nel 2014, oggi a seguito di Controparte_4 CP_1
cambio denominazione con decorrenza dal 01.04.2017.
Nel marzo 2017, (sotto la denominazione di CP_1 CP_4
ha effettuato la segnalazione a sofferenza “in continuità” in rela-
[...]
zione al medesimo credito e al medesimo importo, segnalazione poi reiterata dallo stesso istituto sotto la nuova denominazione, di mese in mese, fino al novembre 2020.
Ricostruiti nei termini che precedono i fatti di causa, in primo grado ha adito il Tribunale di Marsala chiedendo, previa de- Pt_1
claratoria dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata da la condanna di quest'ultima alla cancellazione della stessa, CP_1
esponendo che, trattandosi della “prima segnalazione”, l'istituto di credito avrebbe dovuto provvedere al preavviso, con l'effetto che la re- lativa omissione aveva reso illegittima la segnalazione alla Centrale dei
Rischi. Il ricorrente ha, a riguardo, invocato l'applicazione della disci- plina di cui art. 125, co. 3, T.U.B. di cui all'art. 4, co. 7 del Codice in ma- teria di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buo- na condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, nonché alla Circolare 139 del 11.2.1991 della Banca d'Italia, ancora dell'art. 11,
d.lgs. n.196/03 e degli obblighi di buona fede, disciplina che imponeva l'obbligo del preavviso.
In senso opposto, ha dedotto la correttezza del pro- CP_1
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prio operato e osservato, a fondamento della propria prospettazione, che la segnalazione a sofferenza dalla stessa effettuata doveva qualifi- carsi come segnalazione in continuità con quella in precedenza svolta dalla cedente banca con la conseguenza che era un atto CP_2
dovuto, in relazione al quale la Circolare n. 139 del 1991 della Banca
d'Italia non richiedeva alcun preavviso a favore del cliente.
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Marsala ha rigettato le domande formulate dal ricorrente sul presupposto, da un lato, che il quadro normativo di riferimento non richiedesse alcun preavviso, così disattendendo la tesi del cliente che aveva fatto leva sulla disciplina di segno contrario, e che il mero avviso al quale era onerato l'istituto di credito non potesse assurgere a requisito di validità della segnalazione a sofferenza e, dall'altro, che alcuna censura avesse il mosso Pt_1
in ordine al merito della segnalazione.
XXXXX
Tanto premesso in punto di fatto, devono, preliminarmente, ri- gettarsi le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da parte appellata, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Lamenta, in particolare, che l'appellante abbia artico- CP_1
lato il proprio atto di citazione in appello senza la puntuale osservanza dei requisiti stabiliti all'art. 342 c.p.c. e che, comunque, l'avverso appel- lo sia privo della ragionevole probabilità di trovare accoglimento, ri- chiamando sul punto l'art. 348-bis c.p.c.
Del tutto priva di pregio appare, innanzi tutto, la prospettazione secondo cui l'appello sarebbe da dichiarare inammissibile per viola-
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zione della disposizione di cui all'art 342 c.p.c. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità,
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'im- pugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diver- sità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramen- te individuate le statuizioni di cui all'ordinanza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomen- tazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione"
(Cass. n. 2143/15).
Le considerazioni che precedono valgono a giustificare anche il rigetto dell'ulteriore eccezione, sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame
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avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017,
n.7155).
XXXX
Passando al vaglio delle censure mosse da con il pri- Pt_1
mo motivo di gravame parte appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel non considerare che, nonostante il tenore della circolare della Banca d'Italia, controparte fosse in realtà tenuta a ottemperare all'obbligo del preavviso. In particolare, il fonda tale dedu- Pt_1
zione reiterando le argomentazioni, già spese nel precedente grado di giudizio, volte a invocare la disciplina che prevede l'obbligo del preav- viso.
Il motivo è infondato.
Occorre ricordare che l'ordinamento si preoccupa di salvaguar- dare la stabilità e il corretto funzionamento del settore creditizio, affi- dato al potere, anche regolatorio, della Banca d'Italia, che opera in qua- lità di autorità amministrativa indipendente. Proprio il predetto potere impone di avere riguardo non solo al quadro normativo di riferimento ma anche alle prescrizioni di volta in volta impartite, nel rispetto della legge, dall'autorità del settore. Ne consegue che deve, nella specie, ri- chiamarsi quanto stabilito dalla Banca d'Italia nella Circolare n. 139 del 1991, nella formulazione vigente nel 2017.
Occorre premettere che, per realizzare il menzionato scopo di stabilità del settore creditizio, è stata istituita la Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia, definita, ai sensi dell'art. 1 del decreto d'urgenza del Ministro- Presidente del CICR dell'11 luglio 2012, n. 663,
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come “un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia”, con la precisazione, recata al suc- cessivo art. 3, che “I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affida- ti e dei nominativi collegati.” Ed invero, come disposto al Capitolo I, Sez.
I, par. 1 della Circolare n. 139 del 1991 della Banca d'Italia, nella for- mulazione vigente ratione temporis, “Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato “Centrale dei ri- schi”) è disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità dello stesso. Le presenti istruzioni sono state pre- disposte tenendo conto delle best practice e degli standard affermati a livello internazionale. Esse tengono anche conto dell'esigenza di ridurre, ove possibile, l'onerosità degli obblighi segnaletici.”. Il successivo par. 2 afferma che “La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla leg- ge 30 aprile 1999, n.130, OICR) intrattiene con la propria clientela. Rap- presenta un importante strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. La finalità perseguita è quella di contribuire a mi- gliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, per questa via, accrescere la stabilità del sistema finanziario;
è, inoltre, uno strumento di monitoraggio del sovra-indebitamento. Gli intermediari
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partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. “posizione globale di rischio”) dei soggetti segnalati e dei loro collegati;
essi ricevo- no, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.”
Per ciò che rileva nel presente giudizio, giova richiamare il par.
3, il quale, pur riconoscendo il carattere riservato dei dati della Centra- le dei rischi, afferma, tra l'altro, che “Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ri- chiede il consenso espresso degli interessati per il trattamento dei dati personali effettuato da privati ed enti pubblici economici (art. 23, com- ma 1) ad eccezione dei casi in cui (art. 24, comma 1, lett. a) i privati e gli enti pubblici economici effettuino un trattamento “necessario per adem- piere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla nor- mativa comunitaria”. Gli intermediari partecipanti sono dunque esone- rati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare
i dati alla Centrale dei rischi in quanto sono tenuti a fornirli in base ad un obbligo previsto per legge.”
Considerato che, nella specie, si versa nell'ambito di una cessio- ne dei crediti, appare utile altresì richiamare quanto affermato nel par.
5.6 del capitolo 2, sez.
2. Più nel dettaglio, è dato leggere che “Conflui- scono nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di carto- larizzazione ex lege n.130/99 o ad altri soggetti. In particolare,
l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un
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importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione e se: − nella rilevazione precedente il credito ceduto era segnalato tra i crediti per cassa;
− il credito fa parte di un portafo- glio acquisito nell'ordinaria attività di factoring e nella rilevazione pre- cedente era segnalato nella categoria di censimento “crediti acquisiti
(originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”;
− nel mese a cui si riferisce la rilevazione è stata comunicata la classifi- cazione a sofferenza del cliente. Se il cessionario è anch'esso un interme- diario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessio- ne pro solvendo che pro soluto. Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segna- lati in sofferenza”. E ancora, preme evidenziare che, come disposto dal
Cap. II, Sez. V, par. 2, “Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra in- termediari, il cessionario – anche se conferma tale classificazione – non segnala lo stato di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l'“estinzione” dello stato di sofferenza. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sof- ferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione nega- tiva che viene segnalata ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B).”
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Orbene, nel caso di specie emerge che già titolare CP_2
originaria del credito nascente dal contratto di conto corrente stipula- to nel 2004, aveva effettuato la segnalazione a sofferenza nel dicembre
2010 (cfr. la visura, prodotta in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio). Ciò è avvenuto soltanto in quella occasione, perché il successivo gennaio 2011 ha ceduto il credito a Dal- CP_1
la visura in atti si rileva che ulteriori segnalazioni a sofferenza sono state effettuate a decorrere dal marzo 2017 a opera di che CP_1
ha, in data 23.03.2017, provveduto a darne comunicazione al cliente
(cfr. doc. 6, contenuto nel fascicolo di allegato alla comparsa CP_1
di costituzione e risposta depositata in appello).
Alla luce della ricostruzione dei fatti appena svolta, emerge ap- punto che la segnalazione a sofferenza operata, prima, da CP_2
e, poi, da ha avuto ad oggetto il medesimo credito, in rela- CP_1
zione peraltro al medesimo importo. Ciò impone di qualificare la se- gnalazione effettuata da quest'ultima alla stregua di una segnalazione che si pone in linea di continuità con quella, appunto precedente, ope- rata dalla cedente In altri termini, non viene in rilievo una CP_2
prima segnalazione a sofferenza, con la conseguenza che alcun obbligo di preavviso gravava sull'istituto di credito. si è, pertanto, CP_1
limitata, in maniera del tutto corretta, a provvedere all'avviso in favore del cliente, avviso che, come sopra esposto, ben poteva essere succes- sivo rispetto all'effettuazione della segnalazione. L'obbligo di preavvi- so è infatti previsto soltanto in relazione alla prima segnalazione affe- rente a un cliente che abbia la qualità di consumatore, presupposto
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nella specie assente.
Né coglie nel segno l'argomentazione di parte appellante, volta a invocare l'applicazione, nel caso di specie, del regime di cui all'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta, e dell'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, dell'art. 11, d.lgs. n.196/03 e degli obblighi di buona fede.
Quanto all'invocato art. 4, co. 7 del Codice di deontologia e buo- na condotta, come correttamente spiegato dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, va ribadito che non può operare nella vicenda per cui è causa, in quanto, a mente del Preambolo, non rientra nel campo di applicazione del predetto codice il sistema della Centrale dei rischi.
Con riferimento al pure invocato art. 125, co. 3, T.U.B., occorre chiarire che, non venendo in rilievo un contratto di credito al consumo, presupposto di operatività di tale disposizione, essa non si presta a es- sere posta a fondamento della presente decisione.
Ancora, neppure può darsi applicazione alla disciplina dettata ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 esplicitamente esclusa secondo la previ- sione dianzi riportata testualmente (ed anche nel testo attualmente vi- gente ove si legge, sempre al par. 3, “Pertanto, gli intermediari parteci- panti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati”), contenuta nella Circolare
n. 139 del 11.2.1991 della Banca d'Italia.
Pure da disattendere è, infine, il richiamo operato da parte ap- pellante agli obblighi di buona fede che informano il contratto inteso
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come rapporto. Deve infatti ricordarsi che i principi di carattere gene- rale che governano i rapporti negoziali non possono operare sic et simpliciter e vanno, piuttosto, coordinati con il quadro normativo del settore di riferimento, che, in quanto speciale, prevale sui primi.
In applicazione delle coordinate sopra declinate, conforme alle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia deve ritenersi la condotta tenuta da che si è limitata a fornire un riscontro, mediante CP_1
specifico avviso, al cliente in relazione alla segnalazione a sofferenza effettuata a suo danno. Ne consegue che il motivo appena esaminato va rigettato.
Del pari, va rigettato il secondo motivo di gravame con cui parte appellante censura l'ordinanza in punto di rappresentazione dei fatti, ritenuta errata. Osserva che, in realtà, già aveva Pt_1 CP_2
provveduto ad una prima segnalazione nel 2011, preceduta da alcun avviso tanto che ne è venuta a conoscenza soltanto per il tramite di soggetti terzi, poi seguita dalla segnalazione a partire da aprile 2017 di anche in tal caso senza preavviso. CP_1
Deve, a riguardo, preliminarmente rilevarsi che la doglianza re- lativa alla segnalazione operata da nel 2011 non ha Parte_3
formato oggetto di alcuna deduzione nel primo grado avendo, il ricor- rente, solo censurato la segnalazione del 2017 di cui ha dedotto la ille- gittimità e ne ha chiesto la cancellazione, sicché tale censura non solo non è imputabile alla società cessionaria ma è tardiva.
In ogni caso, non vi è alcuna prova delle modalità di operatività della segnalazione operata dalla Banca cedente, estranea al giudizio,
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risulta provata la situazione debitoria per sconfinamento in conto cor- rente, mai contestata che rende legittima la segnalazione trattandosi, come allegato dallo stesso appellante, di soggetto non avente la qualità di consumatore.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello è da rigettare.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM
55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co- me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del procuratore speciale e am- Controparte_1
ministratore delegato pro tempore, avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Marsala il 26.08.2021; condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in € 2470,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come
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modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di
Palermo in data 19.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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