Art. 1.
Il limite massimo di lire 2300 milioni stabilito dall' art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294 , per il corrispettivo di concessione relativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Male e' elevato a lire 2.754.600.000.
E' autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.
E' data facolta' ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una volta determinato con' proprio decreto il definitivo corrispettivo da assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite, anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall' art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294 .
Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.
Il limite massimo di lire 2300 milioni stabilito dall' art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294 , per il corrispettivo di concessione relativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Male e' elevato a lire 2.754.600.000.
E' autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.
E' data facolta' ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una volta determinato con' proprio decreto il definitivo corrispettivo da assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite, anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall' art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294 .
Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.