TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA all'udienza ex art. 127-ter del 23.4.2025, nell'ambito del procedimento n. 1330/2023
R.G. avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1
tempore, con sede in Francavilla Fontana (BR) alla via per Grottaglie Km 2
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione del 10.9.2023, dagli avv.ti Giovanna ROSSO e Marisa CIRACI'
-ricorrente- contro
Controparte_1
– Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Sezione
[...]
Operativa territoriale di Potenza – Sezione distaccata di Matera (c.f. ), in P.IVA_1
persona del Direttore pro tempore, con sede in Matera alla p.zza Matteotti 18
-resistente-
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:”…Si insiste nell'accoglimento della proposta opposizione con conseguente annullamento/revoca dell'ordinanza - ingiunzione N. prot. 51893 del 13.07.2023 notificata in pari data e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ovvero, in subordine, nella rideterminazione in via riduttiva della sanzione applicata in forza dell'art. 1 comma 644 lett. f) L. 19 0/14. Con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Nella denegata e contestata ipotesi di rigetto della proposta opposizione, questa difesa chiede che l'Ill.mo sig. G.U. del Tribunale di Matera voglia disporre la co mpensazione integrale delle spese di lite, essendosi controparte avvalsa dell'assistenza difensiva di un proprio dipendente
(Cass. ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021 )…”
Per l' ”… Dichiarare legittima Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione; condannare il ric orrente alle spese di giudizio…”
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 10.9.2023, impugnava l'ordinanza –ingiunzione n. Parte_1
51893 del 13.7.2023, notificatagli in pari data dall' Controparte_1
all'esito dell'accesso effettuato dalla Guardia di Finanza-Tenenza di
[...]
Metaponto in data 14.6.2018 presso la sede di “Internet cafè di e Parte_2
Alfredo PLATI' s.n.c.” in Bernalda (MT) al c.so Umberto I n. 294.
Deduceva, segnatamente, l'opponente che, alla stregua di quanto contestato nel verbale di sequestro e delle operazioni compiute del 15.6.2018, era stata rinvenuta dai militi operanti la presenza in detto locale di “7 apparecchi e congegni di cui all'art. 110 commi 6 lett. a) in assenza delle prescritte autorizzazioni, con conseguente CP_2
applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, i
Contr Funzionari verificavano che presso l'esercizio “Internet Cafè”, per come si aveva modo di apprendere dalla lettura del verbale poi notificato all'odierna ricorrente,
pag. 2/8 veniva esercitata l'attività di raccolta delle scommesse in assenza di licenza ex art. 88
in funzione di tanto, i predetti Funzionari ritenevano di sanzionare la ricorrente CP_2
poiché all'interno del citato esercizio pubblico avevano rinvenuto n.7 apparecchi di gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 lett. a del di proprietà della CP_2 Parte_1
nonostante la titolare dell'esercizio non fosse provvista di licenza ex art. 88 . CP_2
Quindi, con il provvedimento amministrativo oggetto dell'odierna opposizione era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 10.500,00 in relazione alla contestata violazione degli artt. 110, co.9 lett. f-bis TULPS ed 1, co. 644, lett. f l. n.190/2014.
Eccepiva, preliminarmente, la società ricorrente “l'intervenuta prescrizione del diritto di parte resistente a pretendere il pagamento della sanzione ingiunta, stante il decorso di anni 5 dal giorno in cui sarebbe stata commessa la violazione”, ai sensi dell'art. 28 l. n.
689/1981 e, nel merito, rilevava che, all'atto della conclusione del contratto relativo all'installazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro all'interno degli esercizi pubblici ex art. 110, co. 6 da parte della l'esercizio “Internet CP_2 Parte_1
cafè” fosse “in possesso di regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande datata 16.05.2012
(rectius autorizzazione ex art. 86 la quale, sulla base di una interpretazione CP_2
letterale e sistematica dell'art. 110 co. 3 era ed è titolo idoneo e bastevole ad CP_2
abilitare la raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento”.
Eccepiva, quindi, che la previsione sanzionatoria di cui all'art. 110, co. 9 lett. f-bis) del citato Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza afferisce esclusivamente agli apparecchi e congegni di gioco oggetto dell'originaria installazione, dovendosi, ex
adverso escludere che sia richiesta al gestore la verifica costante, anche successivamente alla installazione dei dispositivi, circa la conformità dell'esercizio nel suo complesso alla disciplina delle autorizzazioni “anche per l'esercizio di attività estranee a quella
propria del Gestore di awp”.
L'attività di raccolta delle scommesse, in altri termini, non avrebbe alcuna attinenza pag. 3/8 rispetto a quella esercitata dalla ricorrente, relativa alla raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi con vincita in denaro, regolarmente collegati alla rete telematica del concessionario per il controllo in tempo reale della regolarità delle giocate ed ubicati in una saletta separata ed adiacente rispetto al locale presso cui veniva riscontrata la menzionata attività di scommessa, sicché, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, non sarebbe postulabile alcun profilo colposo nella condotta della proprietaria dei menzionati apparecchi di gioco.
Nel costituirsi in giudizio, l'Autorità amministrativa ingiungente rilevava che “il possesso della per l'installazione di apparecchi per i giochi leciti al Comune è CP_4
inefficace in presenza di locali ove si accettano scommesse sportive, per la cui attività è richiesto il possesso della licenza ex art. 88 del e che pertanto il titolo di CP_2
responsabilità di risiede nella condotta di installazione degli Parte_1
apparecchi da intrattenimento in un locale in cui effettuavano scommesse in difetto della prescritta autorizzazione amministrativa.
Deduceva, inoltre, con riferimento all'avversa eccezione di prescrizione, che l'illecito era stato accertato in data 14.6.2018 ma contestato formalmente, mediante notifica a mezzo p.e.c., il successivo 13.7.2018, dovendo peraltro applicarsi la sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza da Coronavirus.
Argomentava, infine, che il dovere di vigilanza idoneo a fondare i divisati profili di responsabilità in capo al gestore ed installatore degli apparecchi da gioco, ribadito dall'art. 1, co. 644, lett. f TULPS, non può essere limitato alla fase dell'installazione degli apparecchi da gioco, estendendosi, invece, a tutto il periodo di utilizzo degli stessi e postula una conoscibilità da parte dell'operatore dell'attività di scommessa effettivamente esercitata nel locale pubblico desumibile, nella fattispecie, dalla circostanza che la raccolta delle scommesse fosse “ pubblicizzata sia all'esterno che all'interno dell'esercizio e quindi era facilmente individuabile nel corso dei periodici e costanti accessi che la società ricorrente o chi per lei, effettuava nei locali, per la
pag. 4/8 manutenzione degli apparecchi e/o per il c.d. scassettamento cioè la raccolta fisica delle
monete, in quanto gli apparecchi di cui trattasi possiedono due differenti contenitori di monete, non collegati, uno destinato agli incassi e l'altro ai pagamenti, che, come tali, richiedono periodici e costanti interventi”.
Venivano, quindi, escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
, così come indicati da parte ricorrente e la causa transitava infine
[...]
nella fase decisionale, sulle conclusioni rassegnate rispettivamente dalle parti ed all'esito del deposito di sintetiche note conclusive autorizzate.
Così sintetizzate le rispettive posizioni delle parti, va rilevato come la domanda del ricorrente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Va, tuttavia, disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata nel ricorso,
poiché, in forza dell'art. 14 l. 689/1981, la contestazione della violazione (non anche la irrogazione della sanzione relativa, ciò che configura un evidente posterius logico e cronologico) nei confronti della è avvenuta in un momento successivo Parte_1
a quello del suo accertamento (laddove, invece, nei confronti della società gestrice dell'Internet cafè, era stata elevata contestualmente) ma comunque entro il limite dei 90 giorni ivi previsto ed, ai fini della eccepita prescrizione, nei 5 anni dalla data della notificazione a mezzo p.e.c. della relativa contestazione (13.7.2018), tenuto altresì conto della sospensione disposta dall'art. 103, c. 1 d. l. n. 18/2020.
Nel merito, ad ogni modo, si appalesano condivisibili le argomentazioni sviluppate dal ricorrente in punto di conoscibilità da parte del gestore e proprietario degli apparecchi di gioco della collaterale attività di raccolta delle scommesse nell'esercizio pubblico
“Internet cafè”.
Ed invero, nel difetto di pregressi verbali di accertamento di analoghe violazioni od ulteriori diversi elementi probatori, deve ritenersi in via di premessa che all'atto della installazione degli apparecchi da gioco lecito di proprietà dell'odierna società ricorrente presso l'Internet Cafè gestito da venisse esercitata soltanto Parte_2
pag. 5/8 l'attività debitamente autorizzata di cui all'art. 110. Co. 6 lett. a) (cfr. allegati CP_2
sub 3 e 5 del ricorso in opposizione).
Quanto, poi, alla situazione fattuale constatata dalla polizia giudiziaria verbalizzante all'atto dell'accesso del 14.6.2018, non può ragionevolmente inferirsi, sulla scorta dello stato dei luoghi riportato nel medesimo verbale di sequestro, ritratto nella documentazione fotografica ad esso allegata e ricostruito sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio, che il gestore Parte_1
conoscesse o dovesse conoscere l'esercizio dell'attività di scommesse nell'altra sala del locale pubblico, distinta da quella in cui erano state installate le apparecchiature da gioco lecito (cfr. segnatamente, fotografie sub nn. 1 e 17 allegate al verbale delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria).
Si rileva, infatti, dal complesso di tali risultanze che l'ingresso alla sala scommesse si presentasse autonomo e distinto rispetto a quello dell'Internet point, ove erano collocati i dispositivi di gioco installati dall'odierna ricorrente e che i periodici controlli effettuati dagli incaricati della venissero espletati, per un principio di pertinenza, Parte_1
soltanto all'interno di tale locale, non anche nella attigua saletta (convergenti, in tal senso, risultano anche le dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1 [...]
). Testimone_2
Né può condividersi l'assunto dell'Agenzia opposta secondo cui l'attività di raccolta delle scommesse fosse pubblicizzata sia all'interno che all'esterno dell'esercizio commerciale, posto che il logo Stanley bet, senza alcun'altra indicazione neppure nell'insegna, non afferiva in alcun modo alla diversa attività lecita di gioco connessa agli apparecchi installati dalla esercitata esclusivamente nella diversa sala Parte_1
dedicata, sicché anche in punto di affidamento dei tecnici di volta in volta incaricati dei controlli della manutenzione dei dispositivi da gioco, non si ravvisano profili colposi.
Se ne deve, pertanto, inferire l'assenza dell'ineludibile elemento soggettivo in capo all'odierna ricorrente, avendo quest'ultima fornito adeguata prova, mediante la pag. 6/8 escussione dei testi sopra richiamati, idonea a vincere la presunzione di legge, alla luce delle menzionate evidenze fattuali legate alla separazione, anche fisica, con riferimento ai rispettivi luoghi di esercizio, delle attività di scommessa e di gioco (cfr., ex plurimis,
Cass., II, n. 11777/2020, secondo cui “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del
1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in
capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”).
Merita, pertanto, accoglimento la spiegata opposizione, con conseguente revoca dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'odierna ricorrente.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e secondo valori prossimi ai minimi data la non particolare complessità della vicenda, nella somma complessiva di € 2.700,00 (dei quali € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per quella introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 900,00 per quella decisionale), oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta, con ricorso depositato in data 10.9.2023, da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore contro l' Controparte_1
Sezione operativa territoriale di Potenza – Sede distaccata di Matera, in
[...]
persona del Direttore p.t., così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione n. 51893 del
13.7.2023,
- condanna l in persona del Direttore pro tempore Controparte_1
pag. 7/8 alla rifusione in favore della società opponente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre al rimborso per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 23.4.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 8/8