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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1587/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/01/1988 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barresi Patrizia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del
pagina 1 di 3 matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativamente al figlio , nato a [...] Per_1
Monferrato (AL) in data 30/01/2017, ancora minore.
A seguito dello scioglimento della convivenza more uxorio tra le parti, il Tribunale di Vercelli con decreto cron. 188/2021 pronunciato in data 19/01/2021 a definizione del procedimento iscritto al n. 1530/2019 R.G. ha disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa dell'ex casa famigliare. Il Tribunale ha inoltre stabilito che “il padre stia con il figlio a fine settimana alternati, dalle
18.30 del venerdì alla domenica sera dopo cena, oltre a un giorno infrasettimanale nel quale il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze del minore, previo preavviso alla madre, preleverà il minore all'uscita dalla scuola materna e lo terrà con sé fino a dopo cena. Le vacanze natalizie saranno trascorse con ogni genitore ad anni alterni (periodi dal
25 dicembre al 31 dicembre un anno e dal 1° gennaio al 6 gennaio l'anno successivo); le vacanze pasquali i ponti e le altre festività ad an ni alterni;
durante l'estate il padre potrà inoltre tenere il minore con sé per quindici giorni consecutivi, previo accordo con la madre per le date, che dovranno essere comunicate entro il mese di maggio”, disponendo, infine, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di mantenimento indiretto del figlio Pt_1
l'importo di euro 200 mensili rivalutabile ex indice ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli.
Dal momento che ad oggi il minore ha iniziato a passare più tempo presso il padre, le parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di ottenere la modifica del calendario di incontri padre-figlio attualmente in essere, adottando un regime paritario e prevedendo che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del minore nei giorni di competenza, facendosi direttamente carico di tutte le relative spese ordinarie.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
pagina 2 di 3 - RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui al decreto cron.
188/2021 pronunciato in data 19/01/2021 dal Tribunale di Vercelli, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. CONFERMA l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre;
2. DISPONE che a settimane alterne il figlio trascorrerà con uno dei genitori dall'uscita da scuola il lunedì all'ingresso a scuola il mercoledì e dall'uscita da scuola il venerdì all'ingresso a scuola il lunedì della settimana seguente e con altro dall'uscita da scuola il mercoledì all'ingresso a scuola il venerdì mattina;
3. CONFERMA che durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre e con l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio;
4. CONFERMA che il bambino trascorrerà in via alternata con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze pasquali, i ponti e le altre festività;
5. CONFERMA che il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con indicazione delle relative date entro il 28 febbraio di ogni anno;
6. DISPONE che nei giorni di competenza ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio facendosi carico di tutte le relative spese ordinarie, nessuna esclusa;
7. DISPONE che l'assegno unico sarà incassato dalle parti in misura paritaria;
CP_1
8. DISPONE che ciascuno dei genitori provvederà al pagamento della metà delle spese straordinarie relative al figlio minore, con applicazione del protocollo d'intesa adottato dall'intestato Tribunale.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1587/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/01/1988 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barresi Patrizia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del
pagina 1 di 3 matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativamente al figlio , nato a [...] Per_1
Monferrato (AL) in data 30/01/2017, ancora minore.
A seguito dello scioglimento della convivenza more uxorio tra le parti, il Tribunale di Vercelli con decreto cron. 188/2021 pronunciato in data 19/01/2021 a definizione del procedimento iscritto al n. 1530/2019 R.G. ha disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa dell'ex casa famigliare. Il Tribunale ha inoltre stabilito che “il padre stia con il figlio a fine settimana alternati, dalle
18.30 del venerdì alla domenica sera dopo cena, oltre a un giorno infrasettimanale nel quale il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze del minore, previo preavviso alla madre, preleverà il minore all'uscita dalla scuola materna e lo terrà con sé fino a dopo cena. Le vacanze natalizie saranno trascorse con ogni genitore ad anni alterni (periodi dal
25 dicembre al 31 dicembre un anno e dal 1° gennaio al 6 gennaio l'anno successivo); le vacanze pasquali i ponti e le altre festività ad an ni alterni;
durante l'estate il padre potrà inoltre tenere il minore con sé per quindici giorni consecutivi, previo accordo con la madre per le date, che dovranno essere comunicate entro il mese di maggio”, disponendo, infine, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di mantenimento indiretto del figlio Pt_1
l'importo di euro 200 mensili rivalutabile ex indice ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli.
Dal momento che ad oggi il minore ha iniziato a passare più tempo presso il padre, le parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di ottenere la modifica del calendario di incontri padre-figlio attualmente in essere, adottando un regime paritario e prevedendo che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del minore nei giorni di competenza, facendosi direttamente carico di tutte le relative spese ordinarie.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
pagina 2 di 3 - RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui al decreto cron.
188/2021 pronunciato in data 19/01/2021 dal Tribunale di Vercelli, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. CONFERMA l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre;
2. DISPONE che a settimane alterne il figlio trascorrerà con uno dei genitori dall'uscita da scuola il lunedì all'ingresso a scuola il mercoledì e dall'uscita da scuola il venerdì all'ingresso a scuola il lunedì della settimana seguente e con altro dall'uscita da scuola il mercoledì all'ingresso a scuola il venerdì mattina;
3. CONFERMA che durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre e con l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio;
4. CONFERMA che il bambino trascorrerà in via alternata con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze pasquali, i ponti e le altre festività;
5. CONFERMA che il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con indicazione delle relative date entro il 28 febbraio di ogni anno;
6. DISPONE che nei giorni di competenza ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio facendosi carico di tutte le relative spese ordinarie, nessuna esclusa;
7. DISPONE che l'assegno unico sarà incassato dalle parti in misura paritaria;
CP_1
8. DISPONE che ciascuno dei genitori provvederà al pagamento della metà delle spese straordinarie relative al figlio minore, con applicazione del protocollo d'intesa adottato dall'intestato Tribunale.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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