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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/08/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 215/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26.3.2025 e promossa d a
(Codice Fiscale e Partita Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1
proprio legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico sig. Pt_2
(Codice Fiscale ), con sede legale in 20900 Monza
[...] CodiceFiscale_1
(MB), via Felice Cavallotti n°45, rappresentata e difesa, per delega a margine del presente atto, dall'Aw. Andrea Zimbaldi del Foro di Monza (Codice Fiscale
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in 20900 C.F._2
Monza (MB), via San Giovanni Bosco n° 5 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni previste dal codice di procedura civile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA-CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Quarta Sezione Civile,
pubblicata in data 29.12.2022 con il n.°2815/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“nel merito ed in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le necessarie declaratorie di rito e non del caso concreto;
1) accertato e dichiarato che la società si è resa gravemente Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte con i contratti di sub-appalto sottoscritti con la società in data 7/10/2020 ed, in particolare, per avere la convenuta Parte_1
affidato, a propria volta, i lavori ad altra impresa/imprese senza alcuna autorizzazione,
nemmeno implicita, della odierna deducente (nella sua qualità di sub-committente) e/o per avere consentito che queste imprese utilizzassero manodopera non indicata nel
Piano Operativo per la Sicurezza e/o nella documentazione di legge, ciò in violazione agli obblighi retributivi e contributivi;
2) accertato e dichiarato che in conseguenza di tali condotte gravemente inadempienti la committente principale ha sospeso Controparte_2
i pagamenti, in favore dell'odierna appellante, delle fatture n°170 del 30/04/2021 di € 7.610,11 e n°171 del 30/04/2021 di € 3.249,47, per un totale di € 10.859,58;
3) per l'effetto condannare la società in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore della
[...]
dei danni subiti pari ad € 10.859,58 corrispondenti al complessivo delle Parte_1
fatture nn°170 e 171 del 30/04/2021 non incassate dall'odierna deducente (docc.11 e
12 fascicolo attoreo), il tutto oltre interessi di legge dalla data del dovuto al saldo effettivo, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o diversamente determinata dall'Ill.ma Corte adita.
4) per i motivi dedotti in atti, condannare, altresì, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore della
[...]
della somma di € 69.628,60 pari alla somma dei due preventivi prodotti in Parte_1
atti (docc.39 e 40 fascicolo attoreo), a titolo di lucro cessante a causa della perdita irreversibile del cliente ovvero in quella somma Controparte_2
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o diversamente determinata dall'Ill.ma Corte adita.
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% nonchè IVA, CPA ed accessori.
in via istruttoria
Si insiste nella richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della e per testimoni sulle seguenti circostanze Controparte_1
di fatto:
1. vero che in data 25/09/2020 ed in data 28/09/2020 la società Parte_1 sottoscriveva con la società tre distinti contratti Controparte_2
con i quali le veniva affidata in appalto la realizzazione degli intonaci interni e del cappotto esterno d'isolamento dell'edificio residenziale denominato “lotto C” sito nel
Comune di Albiolo (CO) via Monterosa n°9, come risulta dai docc.2,3 e 4 che si rammostrano al teste;
2. vero che in relazione ai suddetti contratti, la committente Controparte_2
provvedeva a corrispondere alla appaltatrice l'importo delle seguenti Parte_1
fatture; - fattura n°269 del 30/11/2020 di € 60.880,00; - fattura n°309 del 31/12/2020
di € 7.610,00; - fattura n°311 del 31/12/2020 di € 21.380,00; - fattura n°28 del
30/01/2021 di € 14.300,00; - fattura n°54 del 27/02/2021 di € 23.030,00;
- fattura n°99 del 31/03/2021 di € 4.681,60; come risulta dai docc. 5,6,7,8,9 e 10 che si rammostrano al teste;
3. vero che, tuttavia, la committente sospendeva il Controparte_2
pagamento delle seguenti fatture: - fattura n°170 del 30/04/2021 di € 7.610,11; - fattura n°171 del 30/04/2021 di € 3.249,47, per un totale di € 10.859,58, come risulta dai docc.
11 e 12 che si rammostrano al teste;
4. vero che la società sempre in relazione alla realizzazione Parte_1
degli intonaci interni e del cappotto esterno d'isolamento dell'edificio residenziale denominato “lotto C” sito nel Comune di Albiolo (CO) via Monterosa n°9, affidava, in sub-appalto, l'esecuzione delle predette opere alla società Controparte_1
con sede legale in Seriate (BG) via Andrea Fantoni n°9, il tutto come risulta dai due distinti contratti di sub-appalto sottoscritti in data 7/10/2020 che si rammostrano al teste quali docc.13 e 14; 5. vero che la società provvedeva a corrispondere alla Parte_1 [...]
l'intero corrispettivo del sub-appalto risultante dalle seguenti fatture Controparte_1
tutte saldate: - fattura n°39 del 31/10/2020 di € 10.000,00; - fattura n°48 del 30/11/2020
di € 15.000,00; - fattura n°52 del 28/12/2020 di € 15.000,00; - fattura n°1 del 7/01/2021
di € 6.080,00; - fattura n°7 del 8/02/2021 di € 2.993,94, come risulta dai docc. 15,16,17,
18 e 19 che si rammostrano al teste;
6. vero che la società al momento della sottoscrizione dei Controparte_1
due contratti di sub-appalto di cui sopra, consegnava, in adempimento agli obblighi di legge, il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) con l'indicazione dei seguenti nominativi,
quali “lavoratori dell'impresa assegnati al cantiere”: Sig. , preposto della Parte_3
Sig.ra amministratrice unica e socia della Controparte_3 Parte_4 [...]
Sig. ET NE;
Sig. il tutto Controparte_3 Persona_1
come risulta dal doc.20 che si rammostra al teste;
7. vero che la società al momento della sottoscrizione dei Controparte_1
due contratti di sub-appalto di cui sopra, consegnava, in adempimento agli obblighi di legge le comunicazioni, presso gli uffici competenti, di assunzione dei sigg.ri Sig.
[...]
, Sig. ET NE e Sig. come risulta dai Pt_3 Persona_1
docc.21,22 e 23 che si rammostrano al teste;
8. vero che la società al momento della sottoscrizione dei Controparte_1
due contratti di sub-appalto di cui sopra, consegnava gli attestati di frequenza ai corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro relativamente al Sig. ET NE e al Sig. come risulta dai docc. 24 e 25 che si Persona_1
rammostrano al teste;
9. vero che con p.e.c in data 19/04/2021 la committente “principale”
[...]
comunicava alla appaltatrice società di Controparte_2 Parte_1
avere ricevuto una contestazione scritta da parte dell'Avv. Domenico Tambasco per conto del sig. , come da doc.26 che si rammostra Persona_2 Persona_3
al teste;
10. vero che la società aveva intrapreso con la società Parte_1 [...]
un fattivo e redditizio percorso commerciale che le aveva Controparte_2
consentito, sino alle vicende di cui è causa, un importante fatturato;
11. vero che, in particolare, la società in data Controparte_2 Controparte_2
9/03/2020 aveva già affidato all'odierna deducente l'incarico per la realizzazione di intonaci interni e di altre lavorazioni in riferimento al cantiere sito in AL (CO)
via Don Tocchetti 5 Lotto 5, come si evince dal preventivo n°P20 – 037 seguito dai contratti di appalto sottoscritti in data 9/03/2020, documenti 35,36 e 37 che si rammostrano al teste;
12. vero che per la realizzazione di intonaci interni e di altre lavorazioni in riferimento al cantiere sito in AL (CO) via Don Tocchetti 5 Lotto 5, la
[...]
incassava, da parte della la somma di Parte_1 Controparte_2
€ 8.690,00 come da fattura n°71 del 29/05/2020 (doc.38 che si rammostra al teste);
13. vero che la e la si era instaurato Parte_1 Controparte_2
un ottimo rapporto di collaborazione e di fiducia in quanto quest'ultima era rimasta molto soddisfatta dell'operato dell'attrice presso i cantieri di AL e Albiolo, così
intendendo proseguire la relazione;
14. vero che, infatti, mentre erano in corso le lavorazioni nel cantiere di Albiolo (CO), la chiese alla due Controparte_2 Parte_1
preventivi per altre lavorazioni da svolgere in altri e diversi cantieri;
15. vero che, in particolare, la chiese alla Controparte_2 [...]
il preventivo n°P21 – 06 in data 16/02/2021 in relazione all'esecuzione di Parte_1
lavorazioni (rasatura armate) da svolgere presso un cantiere di Como via dei Mille, il tutto per un corrispettivo di € 11.632,60 iva esclusa, così come indicate nel dettaglio nel documento prodotto quale doc.39 che si rammostra al teste;
16. vero che, in particolare, la chiese alla Controparte_2 [...]
il preventivo n°P21 – 053 in data 19/04/2021 in relazione all'esecuzione di Parte_1
lavorazioni (cappotto termico) da svolgere presso un cantiere di Oliveto Lario (LC), il tutto per un corrispettivo di € 57.996,00 iva esclusa così come indicate nel dettaglio nel documento prodotto quale doc.40 che si rammostra al teste;
17. vero che i due suddetti preventivi venivano inviati via mail alla Controparte_2
nelle persone del Geom. e dell'Ing. ;
[...] CP_4 CP_5
18. vero che la oltre a sospendere il pagamento delle fatture Controparte_2
n°170 del 30/04/2021 di € 7.610,11 e n°171 del 30/04/2021 di € 3.249,47, non dava più
seguito ai due preventivi citati nei capitoli di prova nn°15, 16 e 17 e, di conseguenza,
all'odierna deducente non venne successivamente affidato più alcun incarico da parte della medesima.
Si indicano a testimoni:
1) Sig. c/o con sede in 20900 Monza (MB) via Testimone_1 Parte_1
Felice Cavallotti n°45;
2) Sig. c/o con sede in AL Testimone_2 Controparte_2 (CO) via Civati n°4, escluso il capitolo 18 sul quale ha già riferito;
3) Ing. Dott. Responsabile per la sicurezza c/o Testimone_3 [...]
con sede in AL (CO) via Civati n°4; Controparte_2
4) Ing. c/o con sede in AL CP_5 Controparte_2
(CO) via Civati n°4 escluso il capitolo 18 sul quale ha già riferito;
5) Geom. c/o con sede in CP_4 Controparte_2
AL (CO) via Civati n°4 escluso il capitolo 18 sul quale ha già riferito;
6) Sig.ra c/o con sede in 20900 Monza (MB) Parte_5 Parte_1
via Felice Cavallotti n°45;
7) Sig. . Persona_4
§§§§§§
Sempre in via istruttoria si chiede che venga disposta l'ammissione di CTU contabile al fine della determinazione del risarcimento dei danni a titolo di lucro cessante a causa della perdita irreversibile del cliente società così Controparte_2
come dedotto in atti da parte appellante sulla base della corposa documentazione prodotta nella memoria ex art. 183 VI° comma, n.2 c.p.c. depositata il 31.03.2022 nel primo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
avanti il Tribunale di Bergamo, Controparte_1
A sostegno della domanda la società attrice, premesso di aver ottenuto un appalto da avente ad oggetto la realizzazione degli intonaci e Controparte_2
del cappotto di un edificio sito ad Albiolo (CO) e premesso di aver affidato in subappalto alla convenuta, la realizzazione del cappotto, esponeva che la committente aveva sospeso il pagamento di due fatture per l'importo di complessivi € 10.859,58 in quanto era emerso che sul cantiere in questione, avevano operato imprese non autorizzate e manodopera non segnalata nel piano operativo di sicurezza, oltre che non regolarmente assunta e, nemmeno, retribuita;
che tanto configurava un inadempimento del subappaltatore;
che la vicenda le aveva, altresì, cagionato un danno, sia all'immagine che per lucro cessante.
Ciò posto, chiedeva, il risarcimento del danno nella misura di € Parte_1
10.859,58 corrispondenti al complessivo portato in fattura e degli ulteriori danni per lucro cessante, per perdita di reputazione ed immagine.
. regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e veniva Controparte_6
dichiarata contumace.
La causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova testimoniale.
Con sentenza n.° 2815/2022 il Tribunale rigettava la domanda, nulla disponendo sulle spese.
La sentenza veniva gravata da mentre restava Parte_1 Controparte_1
ancora contumace.
All'udienza del 26.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per il mancato riconoscimento della domanda di pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 10.859,58,
pari alla sommatoria delle fatture nn. °170 e 171 del 30.4.2021 e per la violazione degli articoli 1218, 1123 c.c.. Secondo l'appellante, la predetta società mai ha autorizzato, né per iscritto, né
implicitamente, l'affido in sub-appalto dei lavori, da parte di alle Controparte_7
imprese e né ha mai autorizzato Parte_6 CP_8 Controparte_9
l'utilizzo di manodopera, non regolarmente assunta e retribuita.
Pertanto, la si è resa gravemente inadempiente alle pattuizioni Controparte_1
contrattuali derivanti dal contratto di sub-appalto violando, inoltre, il disposto di cui all'art. 1656 c.c. secondo cui, l'appaltatore non può affidare in sub-appalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente nella specie
[...]
quale sub-committente. Parte_1
In ragione dell'affidamento dei lavori a imprese non autorizzate, Controparte_1
ha consentito, di conseguenza, alle medesime di avvalersi di manodopera non segnalata nel piano operativo per la sicurezza consegnato e, comunque, di personale non regolarmente assunto e, peraltro, nemmeno retribuito, come è emerso dalla missiva dell'Avv. Tambasco del 16.4.2021 per conto del lavoratore Persona_5
e non inviata alla società appellata.
[...]
Si tratta di evidenze documentali di fronte alle quali il ragionamento del Tribunale risulta anche contraddittorio, laddove, da un lato, afferma la mancanza di un "accertamento giudiziale" sull'impiego illecito di manodopera e, dall'altro lato, afferma la "non sufficienza" della transazione tra il lavoratore e la committente Per_2 [...]
essendo evidente che in presenza di una transazione manca di Controparte_2
conseguenza e necessariamente, un "accertamento giudiziale".
Con il secondo motivo contesta la pronuncia per mancato riconoscimento del danno da lucro cessante, da perdita di chance e la violazione degli articoli 1218,1223,1226, 2043 c.c..
Secondo parte appellante la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata anche, laddove, non ha accolto la domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante e/o da perdita di chance derivanti dall'interruzione, da parte della
[...]
dei rapporti commerciali in essere con l'odierna appellante, Controparte_2
interruzione provocata, dalla vicenda inerente al cantiere di Albiano
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, risulta chiaro il nesso causale tra la vicenda del cantiere di Albiolo e la perdita di occasioni contrattuali future;
ciò, a prescindere dal fatto che i rapporti commerciali tra Controparte_2
e fossero o meno, consolidati. Parte_1
……
I motivi possono essere esaminati, congiuntamente, perché attengono alla medesima ratio decidendi e sono infondati.
Ad avviso del Collegio, le censure dell'appellante, non colgono nel segno nel senso che difetta, nel caso di specie, la dimostrazione dei fatti costitutivi della responsabilità
contrattuale di Controparte_10
Invero, come esattamente ritenuto dal Tribunale, non vi è prova che l'impiego del lavoratore di sia dovuta al comportamento/intervento illecito di parte Parte_6
appellata.
Quanto alle fatture impagate, l'appaltatore non ha nemmeno tentato di recuperare il proprio credito, arrestandosi di fronte alla mera "sospensione" operata dal committente,
e dirottando subito la propria richiesta - in termini "risarcitori" - nei confronti del subappaltatore. In ipotesi, nell'ambito del contenzioso del lavoro, la Controparte_2
avrebbe potuto subire una condanna, ovvero, sostenere degli esborsi per un importo inferiore a quello delle fatture impagate: con la conseguenza di dover corrispondere la differenza alla Parte_1
Ad oggi l'unica prova, peraltro, sorretta unicamente dalle sole parole del teste in assenza di qualsiasi supporto documentale, che abbia Controparte_2
transatto con uno dei due lavoratori, pagando la somma di € 3.000,00.
Non è, neppure, dato conoscere la vicenda giuslavoristica;
pertanto, non è possibile esprimere alcuna valutazione intorno alla bontà o meno, della transazione siglata dal committente.
In mancanza di altri elementi probatori, il mancato pagamento delle fatture da parte del debitore, a dir il vero neppure escusso, non può essere elevato, di per sé solo, a fatto costitutivo di una pretesa di danni.
Alla luce di ciò, il secondo motivo e assorbito.
In conclusione, l'appello di è rigettato, così confermando la sentenza Parte_1
appellata.
Atteso l'esito del giudizio e la contumacia dell'appellata, nulla la Corte dispone in ordine alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Parte_1
pubblicata in data 29.12.2022 con il n.°2815/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante, Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
[...]
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 215/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26.3.2025 e promossa d a
(Codice Fiscale e Partita Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1
proprio legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico sig. Pt_2
(Codice Fiscale ), con sede legale in 20900 Monza
[...] CodiceFiscale_1
(MB), via Felice Cavallotti n°45, rappresentata e difesa, per delega a margine del presente atto, dall'Aw. Andrea Zimbaldi del Foro di Monza (Codice Fiscale
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in 20900 C.F._2
Monza (MB), via San Giovanni Bosco n° 5 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni previste dal codice di procedura civile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA-CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Quarta Sezione Civile,
pubblicata in data 29.12.2022 con il n.°2815/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“nel merito ed in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le necessarie declaratorie di rito e non del caso concreto;
1) accertato e dichiarato che la società si è resa gravemente Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte con i contratti di sub-appalto sottoscritti con la società in data 7/10/2020 ed, in particolare, per avere la convenuta Parte_1
affidato, a propria volta, i lavori ad altra impresa/imprese senza alcuna autorizzazione,
nemmeno implicita, della odierna deducente (nella sua qualità di sub-committente) e/o per avere consentito che queste imprese utilizzassero manodopera non indicata nel
Piano Operativo per la Sicurezza e/o nella documentazione di legge, ciò in violazione agli obblighi retributivi e contributivi;
2) accertato e dichiarato che in conseguenza di tali condotte gravemente inadempienti la committente principale ha sospeso Controparte_2
i pagamenti, in favore dell'odierna appellante, delle fatture n°170 del 30/04/2021 di € 7.610,11 e n°171 del 30/04/2021 di € 3.249,47, per un totale di € 10.859,58;
3) per l'effetto condannare la società in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore della
[...]
dei danni subiti pari ad € 10.859,58 corrispondenti al complessivo delle Parte_1
fatture nn°170 e 171 del 30/04/2021 non incassate dall'odierna deducente (docc.11 e
12 fascicolo attoreo), il tutto oltre interessi di legge dalla data del dovuto al saldo effettivo, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o diversamente determinata dall'Ill.ma Corte adita.
4) per i motivi dedotti in atti, condannare, altresì, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore della
[...]
della somma di € 69.628,60 pari alla somma dei due preventivi prodotti in Parte_1
atti (docc.39 e 40 fascicolo attoreo), a titolo di lucro cessante a causa della perdita irreversibile del cliente ovvero in quella somma Controparte_2
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o diversamente determinata dall'Ill.ma Corte adita.
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% nonchè IVA, CPA ed accessori.
in via istruttoria
Si insiste nella richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della e per testimoni sulle seguenti circostanze Controparte_1
di fatto:
1. vero che in data 25/09/2020 ed in data 28/09/2020 la società Parte_1 sottoscriveva con la società tre distinti contratti Controparte_2
con i quali le veniva affidata in appalto la realizzazione degli intonaci interni e del cappotto esterno d'isolamento dell'edificio residenziale denominato “lotto C” sito nel
Comune di Albiolo (CO) via Monterosa n°9, come risulta dai docc.2,3 e 4 che si rammostrano al teste;
2. vero che in relazione ai suddetti contratti, la committente Controparte_2
provvedeva a corrispondere alla appaltatrice l'importo delle seguenti Parte_1
fatture; - fattura n°269 del 30/11/2020 di € 60.880,00; - fattura n°309 del 31/12/2020
di € 7.610,00; - fattura n°311 del 31/12/2020 di € 21.380,00; - fattura n°28 del
30/01/2021 di € 14.300,00; - fattura n°54 del 27/02/2021 di € 23.030,00;
- fattura n°99 del 31/03/2021 di € 4.681,60; come risulta dai docc. 5,6,7,8,9 e 10 che si rammostrano al teste;
3. vero che, tuttavia, la committente sospendeva il Controparte_2
pagamento delle seguenti fatture: - fattura n°170 del 30/04/2021 di € 7.610,11; - fattura n°171 del 30/04/2021 di € 3.249,47, per un totale di € 10.859,58, come risulta dai docc.
11 e 12 che si rammostrano al teste;
4. vero che la società sempre in relazione alla realizzazione Parte_1
degli intonaci interni e del cappotto esterno d'isolamento dell'edificio residenziale denominato “lotto C” sito nel Comune di Albiolo (CO) via Monterosa n°9, affidava, in sub-appalto, l'esecuzione delle predette opere alla società Controparte_1
con sede legale in Seriate (BG) via Andrea Fantoni n°9, il tutto come risulta dai due distinti contratti di sub-appalto sottoscritti in data 7/10/2020 che si rammostrano al teste quali docc.13 e 14; 5. vero che la società provvedeva a corrispondere alla Parte_1 [...]
l'intero corrispettivo del sub-appalto risultante dalle seguenti fatture Controparte_1
tutte saldate: - fattura n°39 del 31/10/2020 di € 10.000,00; - fattura n°48 del 30/11/2020
di € 15.000,00; - fattura n°52 del 28/12/2020 di € 15.000,00; - fattura n°1 del 7/01/2021
di € 6.080,00; - fattura n°7 del 8/02/2021 di € 2.993,94, come risulta dai docc. 15,16,17,
18 e 19 che si rammostrano al teste;
6. vero che la società al momento della sottoscrizione dei Controparte_1
due contratti di sub-appalto di cui sopra, consegnava, in adempimento agli obblighi di legge, il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) con l'indicazione dei seguenti nominativi,
quali “lavoratori dell'impresa assegnati al cantiere”: Sig. , preposto della Parte_3
Sig.ra amministratrice unica e socia della Controparte_3 Parte_4 [...]
Sig. ET NE;
Sig. il tutto Controparte_3 Persona_1
come risulta dal doc.20 che si rammostra al teste;
7. vero che la società al momento della sottoscrizione dei Controparte_1
due contratti di sub-appalto di cui sopra, consegnava, in adempimento agli obblighi di legge le comunicazioni, presso gli uffici competenti, di assunzione dei sigg.ri Sig.
[...]
, Sig. ET NE e Sig. come risulta dai Pt_3 Persona_1
docc.21,22 e 23 che si rammostrano al teste;
8. vero che la società al momento della sottoscrizione dei Controparte_1
due contratti di sub-appalto di cui sopra, consegnava gli attestati di frequenza ai corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro relativamente al Sig. ET NE e al Sig. come risulta dai docc. 24 e 25 che si Persona_1
rammostrano al teste;
9. vero che con p.e.c in data 19/04/2021 la committente “principale”
[...]
comunicava alla appaltatrice società di Controparte_2 Parte_1
avere ricevuto una contestazione scritta da parte dell'Avv. Domenico Tambasco per conto del sig. , come da doc.26 che si rammostra Persona_2 Persona_3
al teste;
10. vero che la società aveva intrapreso con la società Parte_1 [...]
un fattivo e redditizio percorso commerciale che le aveva Controparte_2
consentito, sino alle vicende di cui è causa, un importante fatturato;
11. vero che, in particolare, la società in data Controparte_2 Controparte_2
9/03/2020 aveva già affidato all'odierna deducente l'incarico per la realizzazione di intonaci interni e di altre lavorazioni in riferimento al cantiere sito in AL (CO)
via Don Tocchetti 5 Lotto 5, come si evince dal preventivo n°P20 – 037 seguito dai contratti di appalto sottoscritti in data 9/03/2020, documenti 35,36 e 37 che si rammostrano al teste;
12. vero che per la realizzazione di intonaci interni e di altre lavorazioni in riferimento al cantiere sito in AL (CO) via Don Tocchetti 5 Lotto 5, la
[...]
incassava, da parte della la somma di Parte_1 Controparte_2
€ 8.690,00 come da fattura n°71 del 29/05/2020 (doc.38 che si rammostra al teste);
13. vero che la e la si era instaurato Parte_1 Controparte_2
un ottimo rapporto di collaborazione e di fiducia in quanto quest'ultima era rimasta molto soddisfatta dell'operato dell'attrice presso i cantieri di AL e Albiolo, così
intendendo proseguire la relazione;
14. vero che, infatti, mentre erano in corso le lavorazioni nel cantiere di Albiolo (CO), la chiese alla due Controparte_2 Parte_1
preventivi per altre lavorazioni da svolgere in altri e diversi cantieri;
15. vero che, in particolare, la chiese alla Controparte_2 [...]
il preventivo n°P21 – 06 in data 16/02/2021 in relazione all'esecuzione di Parte_1
lavorazioni (rasatura armate) da svolgere presso un cantiere di Como via dei Mille, il tutto per un corrispettivo di € 11.632,60 iva esclusa, così come indicate nel dettaglio nel documento prodotto quale doc.39 che si rammostra al teste;
16. vero che, in particolare, la chiese alla Controparte_2 [...]
il preventivo n°P21 – 053 in data 19/04/2021 in relazione all'esecuzione di Parte_1
lavorazioni (cappotto termico) da svolgere presso un cantiere di Oliveto Lario (LC), il tutto per un corrispettivo di € 57.996,00 iva esclusa così come indicate nel dettaglio nel documento prodotto quale doc.40 che si rammostra al teste;
17. vero che i due suddetti preventivi venivano inviati via mail alla Controparte_2
nelle persone del Geom. e dell'Ing. ;
[...] CP_4 CP_5
18. vero che la oltre a sospendere il pagamento delle fatture Controparte_2
n°170 del 30/04/2021 di € 7.610,11 e n°171 del 30/04/2021 di € 3.249,47, non dava più
seguito ai due preventivi citati nei capitoli di prova nn°15, 16 e 17 e, di conseguenza,
all'odierna deducente non venne successivamente affidato più alcun incarico da parte della medesima.
Si indicano a testimoni:
1) Sig. c/o con sede in 20900 Monza (MB) via Testimone_1 Parte_1
Felice Cavallotti n°45;
2) Sig. c/o con sede in AL Testimone_2 Controparte_2 (CO) via Civati n°4, escluso il capitolo 18 sul quale ha già riferito;
3) Ing. Dott. Responsabile per la sicurezza c/o Testimone_3 [...]
con sede in AL (CO) via Civati n°4; Controparte_2
4) Ing. c/o con sede in AL CP_5 Controparte_2
(CO) via Civati n°4 escluso il capitolo 18 sul quale ha già riferito;
5) Geom. c/o con sede in CP_4 Controparte_2
AL (CO) via Civati n°4 escluso il capitolo 18 sul quale ha già riferito;
6) Sig.ra c/o con sede in 20900 Monza (MB) Parte_5 Parte_1
via Felice Cavallotti n°45;
7) Sig. . Persona_4
§§§§§§
Sempre in via istruttoria si chiede che venga disposta l'ammissione di CTU contabile al fine della determinazione del risarcimento dei danni a titolo di lucro cessante a causa della perdita irreversibile del cliente società così Controparte_2
come dedotto in atti da parte appellante sulla base della corposa documentazione prodotta nella memoria ex art. 183 VI° comma, n.2 c.p.c. depositata il 31.03.2022 nel primo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
avanti il Tribunale di Bergamo, Controparte_1
A sostegno della domanda la società attrice, premesso di aver ottenuto un appalto da avente ad oggetto la realizzazione degli intonaci e Controparte_2
del cappotto di un edificio sito ad Albiolo (CO) e premesso di aver affidato in subappalto alla convenuta, la realizzazione del cappotto, esponeva che la committente aveva sospeso il pagamento di due fatture per l'importo di complessivi € 10.859,58 in quanto era emerso che sul cantiere in questione, avevano operato imprese non autorizzate e manodopera non segnalata nel piano operativo di sicurezza, oltre che non regolarmente assunta e, nemmeno, retribuita;
che tanto configurava un inadempimento del subappaltatore;
che la vicenda le aveva, altresì, cagionato un danno, sia all'immagine che per lucro cessante.
Ciò posto, chiedeva, il risarcimento del danno nella misura di € Parte_1
10.859,58 corrispondenti al complessivo portato in fattura e degli ulteriori danni per lucro cessante, per perdita di reputazione ed immagine.
. regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e veniva Controparte_6
dichiarata contumace.
La causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova testimoniale.
Con sentenza n.° 2815/2022 il Tribunale rigettava la domanda, nulla disponendo sulle spese.
La sentenza veniva gravata da mentre restava Parte_1 Controparte_1
ancora contumace.
All'udienza del 26.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per il mancato riconoscimento della domanda di pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 10.859,58,
pari alla sommatoria delle fatture nn. °170 e 171 del 30.4.2021 e per la violazione degli articoli 1218, 1123 c.c.. Secondo l'appellante, la predetta società mai ha autorizzato, né per iscritto, né
implicitamente, l'affido in sub-appalto dei lavori, da parte di alle Controparte_7
imprese e né ha mai autorizzato Parte_6 CP_8 Controparte_9
l'utilizzo di manodopera, non regolarmente assunta e retribuita.
Pertanto, la si è resa gravemente inadempiente alle pattuizioni Controparte_1
contrattuali derivanti dal contratto di sub-appalto violando, inoltre, il disposto di cui all'art. 1656 c.c. secondo cui, l'appaltatore non può affidare in sub-appalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente nella specie
[...]
quale sub-committente. Parte_1
In ragione dell'affidamento dei lavori a imprese non autorizzate, Controparte_1
ha consentito, di conseguenza, alle medesime di avvalersi di manodopera non segnalata nel piano operativo per la sicurezza consegnato e, comunque, di personale non regolarmente assunto e, peraltro, nemmeno retribuito, come è emerso dalla missiva dell'Avv. Tambasco del 16.4.2021 per conto del lavoratore Persona_5
e non inviata alla società appellata.
[...]
Si tratta di evidenze documentali di fronte alle quali il ragionamento del Tribunale risulta anche contraddittorio, laddove, da un lato, afferma la mancanza di un "accertamento giudiziale" sull'impiego illecito di manodopera e, dall'altro lato, afferma la "non sufficienza" della transazione tra il lavoratore e la committente Per_2 [...]
essendo evidente che in presenza di una transazione manca di Controparte_2
conseguenza e necessariamente, un "accertamento giudiziale".
Con il secondo motivo contesta la pronuncia per mancato riconoscimento del danno da lucro cessante, da perdita di chance e la violazione degli articoli 1218,1223,1226, 2043 c.c..
Secondo parte appellante la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata anche, laddove, non ha accolto la domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante e/o da perdita di chance derivanti dall'interruzione, da parte della
[...]
dei rapporti commerciali in essere con l'odierna appellante, Controparte_2
interruzione provocata, dalla vicenda inerente al cantiere di Albiano
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, risulta chiaro il nesso causale tra la vicenda del cantiere di Albiolo e la perdita di occasioni contrattuali future;
ciò, a prescindere dal fatto che i rapporti commerciali tra Controparte_2
e fossero o meno, consolidati. Parte_1
……
I motivi possono essere esaminati, congiuntamente, perché attengono alla medesima ratio decidendi e sono infondati.
Ad avviso del Collegio, le censure dell'appellante, non colgono nel segno nel senso che difetta, nel caso di specie, la dimostrazione dei fatti costitutivi della responsabilità
contrattuale di Controparte_10
Invero, come esattamente ritenuto dal Tribunale, non vi è prova che l'impiego del lavoratore di sia dovuta al comportamento/intervento illecito di parte Parte_6
appellata.
Quanto alle fatture impagate, l'appaltatore non ha nemmeno tentato di recuperare il proprio credito, arrestandosi di fronte alla mera "sospensione" operata dal committente,
e dirottando subito la propria richiesta - in termini "risarcitori" - nei confronti del subappaltatore. In ipotesi, nell'ambito del contenzioso del lavoro, la Controparte_2
avrebbe potuto subire una condanna, ovvero, sostenere degli esborsi per un importo inferiore a quello delle fatture impagate: con la conseguenza di dover corrispondere la differenza alla Parte_1
Ad oggi l'unica prova, peraltro, sorretta unicamente dalle sole parole del teste in assenza di qualsiasi supporto documentale, che abbia Controparte_2
transatto con uno dei due lavoratori, pagando la somma di € 3.000,00.
Non è, neppure, dato conoscere la vicenda giuslavoristica;
pertanto, non è possibile esprimere alcuna valutazione intorno alla bontà o meno, della transazione siglata dal committente.
In mancanza di altri elementi probatori, il mancato pagamento delle fatture da parte del debitore, a dir il vero neppure escusso, non può essere elevato, di per sé solo, a fatto costitutivo di una pretesa di danni.
Alla luce di ciò, il secondo motivo e assorbito.
In conclusione, l'appello di è rigettato, così confermando la sentenza Parte_1
appellata.
Atteso l'esito del giudizio e la contumacia dell'appellata, nulla la Corte dispone in ordine alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Parte_1
pubblicata in data 29.12.2022 con il n.°2815/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante, Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
[...]
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao