Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 142/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del lavoro, nella causa iscritta al n. 142/23 R.G.C, all'udienza del 15-10-2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. G. Parte_1
Menciotti ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata come da procura in calce al ricorso;
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OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V. CP_1
Salvati, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 22-3-2024 rep. n. 37875 racc. Per_1
n. 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede dell' in Macerata, via Pt_2
Dante, n. 8;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6-3-2023, conveniva in giudizio l' ed Parte_1 CP_1
esponeva: - il 15.02.2023 gli era stato notificato l'atto di precetto in rinnovazione datato 6.02.2023 ad istanza dell' per un importo complessivo di Controparte_2
€ 2.121,25, che avrebbe tratto asseritamente origine dalla sentenza n. 301 emessa dalla Corte di
Appello di Ancona in data 6.9.2018; - tale atto era stato preceduto, il 17.01.2022, dalla notifica di un pregresso atto di precetto datato 16.11.2021, poi andato perento, del medesimo tenore letterale;
il suddetto atto di precetto in rinnovazione era illegittimo ed affetto da nullità insanabile per i seguenti
1
l'opponente deduceva la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di precetto in rinnovazione datato 6.02.2023 e notificato il 15.02.2023 per omessa notifica del titolo esecutivo in manifesta violazione di quanto disposto dall'art. 480 co. 2 c.p.c.; invero, l' aveva notificato l'atto di precetto in rinnovazione oggetto della presente CP_1 opposizione limitandosi a sostenere che “La Corte d'Appello di Ancona con sentenza 301 del
06/09/2018 ha condannato il sotto nominato debitore al pagamento in favore dell' a titolo di CP_1 spese e compensi di avvocato, della somma di € 2.875,00 di cui € 2.500,00 per compensi professionali ed € 375,00 quale rimborso forfettario al 15%”, senza avere preventivamente o contestualmente notificato l'asserito titolo in forma esecutiva e senza riportare nel corpo del precetto alcuna menzione in ordine alla data di rilascio della formula esecutiva della sentenza richiamata o alla eventuale sua notifica pregressa (circostanza, comunque, mai avvenuta); invero, anche in occasione della notifica del primo atto di precetto datato 16.11.2021, il sedicente creditore aveva omesso di notificare preventivamente e/o contestualmente il titolo esecutivo e/o di indicare qualsivoglia riferimento in ordine ad un'eventuale concessione della formula esecutiva della sentenza meramente richiamata;
una recente pronuncia della Corte di Cassazione, aderendo ad un orientamento già espresso da copiosa giurisprudenza, aveva affermato: “L'omessa notifica del titolo comporta la nullità del precetto, non trattandosi di una mera irregolarità per la quale il debitore deve dedurre una specifica lesione dei diritti di difesa essendo una nullità testuale. In tema di esecuzione forzata, la nullità dell'atto di precetto comminata dall'art. 480, comma 2, c.p.c., esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass. ord. n. 1096/2021; ex multis ordinanza n. 24662 del 31.10.2013; Sez. 3, sentenza n. 15275 del 04.07.2006); alla luce di quanto sopra, stante l'omessa, preventiva o contestuale, notifica del titolo esecutivo, l'atto di precetto datato 6.02.2023 e notificato il 15.02.2023 su istanza dell' doveva essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 480 co. 2 c.p.c.; 2) nel CP_1 merito: abusivo frazionamento del credito;
l'opponente deduceva altresì l'improcedibilità dell'intimazione notificata per abusivo frazionamento del credito;
contestualmente alla notifica dell'atto di precetto oggetto della presente impugnazione, l' in pari data, aveva notificato al CP_1
n ulteriore ed analogo atto di precetto, sempre datato 6.02.2023, con il quale gli era stato Pt_1 ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.800,25 (poi regolarmente corrisposta dall'attuale opponente in data 27/28-2-2023, come da contabile prodotta) in forza della sentenza di primo grado n. 297 del 27.11.2017 emessa dal BU di Macerata, cui poi aveva fatto seguito il giudizio di appello definito con la sentenza n. 301/2018 posta a fondamento del secondo atto di
2 precetto;
ponendo in essere una condotta arbitraria ed illegittima, l' aveva contestualmente CP_1
notificato due atti di precetto relativi al medesimo fatto costitutivo, duplicando la richiesta dei compensi professionali dovuti per detta fase, con conseguente ingiusto aggravio di costi per l'asserito debitore;
invero, come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti” (Cass. civ., sez. II, ord., 19-10-2021 n. 28847); in totale aderenza al caso di specie, la Corte di Cassazione aveva statuito che integrava abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante, il quale, dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure, intimasse, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto (Cass. n. 33443 del 14.11.2022); con detta pronuncia, la Suprema Corte aveva definitivamente chiarito che poteva estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito ove ciò comportasse un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito, risultando “evidente l'identità di ratio in ordine all'applicazione, pure in ambito processuale e nel contesto dei canoni costituzionalizzati del giusto processo, del principio di buona fede, allo stato già affermato per il processo di cognizione”; inoltre
“la notifica di ulteriore precetto fondato sullo stesso titolo esecutivo deve, pertanto, ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale, nel caso considerato, bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute” (Cass. Sez. Lav., sent. 15-3-2013, n. 6664); nel caso in esame la condotta posta in essere dall' consistente nella CP_1
contestuale notifica di due atti di precetto relativi alla medesima vicenda giudiziaria, aveva integrato un abusivo ed ingiustificato frazionamento del credito tale da determinare l'improcedibilità della richiesta di pagamento intimata con il secondo atto di precetto oggetto della presente impugnazione;
3 3) in merito alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: fermo quanto sopra, seppur ritenute assorbenti le doglianze in ordine all'omessa notifica del titolo esecutivo, la opponente, in via meramente prudenziale, insisteva per la declaratoria dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, laddove esistente, avendo l'opponente fornito prova documentale della fondatezza dell'opposizione spiegata (fumus boni iuris) e sussistendo il grave e concreto pericolo, per un dipendente e padre di famiglia, di dover subire il pregiudizio derivante da un'eventuale illegittima esecuzione.
Tutto ciò premesso, il proponeva formale opposizione ex artt. 615, co. 1, e 618 bis c.p.c. Pt_1 all'atto di precetto in rinnovazione datato 6.02.2023 e notificato il 15.02.2023 ad istanza dell' CP_1
in forza della sentenza n. 301/2018 della Corte di Appello di Ancona e, conseguentemente chiedeva:
“… accogliere la presente opposizione ex art. 615 co.1 e 618 bis c.p.c. e per l'effetto, previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia del titolo esecutivo (asseritamente) azionato,
“In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione datato 6.02.2023 e notificato il 15.02.2023 ad istanza dell' con conseguenziale declaratoria di inefficacia e/o CP_1 improduttività di effetti giuridici dell'atto di precetto ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso;
“Nel merito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione per ricorso all'abusivo frazionamento del credito e per l'effetto, adottare tutti i più opportuni provvedimenti di legge.
“Con vittoria delle competenze e spese di lite.”.
Costituitosi ritualmente, l' come sopra rappresentato, eccepiva: il era risultato CP_1 Pt_1
soccombente in due gradi di giudizio ed era stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell' previdenziale;
in particolare, il medesimo era stato condannato al pagamento di Pt_2 complessivi € 2.645,00 con sentenza del BU di Macerata - Sez. Lavoro n. 297/2017 e di ulteriori
€ 2.875,00 totali con sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 301/2018; il a seguito Pt_1
della richiesta dell'ente, aveva pagato soltanto le spese del procedimento di primo grado;
in difetto di spontaneo pagamento, il 17/01/2022, l' aveva notificato atto di precetto per il pagamento delle CP_1
spese della causa di secondo grado, al quale il veva dato riscontro con comunicazione pec Pt_1 del 24/01/2022, in cui, pur lamentando vizi formali dell'intimazione notificata dall' , aveva CP_1
manifestato comunque la volontà di adempiere il debito e chiesto a tal fine di essere ammesso ad una rateizzazione, con versamenti mensili di € 300,00; con riscontro del 25/01/2022, l' aveva CP_1
accordato il beneficio richiesto, consentendo il pagamento in 10 rate mensili, raccomandandone la puntualità; il Romani aveva pagato soltanto le prime tre rate e, pertanto, l' il 15-2-2023 aveva CP_1 rinnovato la notifica del precetto per il residuo credito insoluto, pari a € 2.121,24, al netto di quanto già versato;
per mero disguido, trattandosi di precetto in rinnovazione dopo due anni da quello
4 precedente (in realtà notificato il 17-1-2022) ed in presenza di espresso riconoscimento di debito e di parziale pagamento da parte del debitore, l' non si era avveduto di non aver provveduto alla CP_1
previa notifica della sentenza della Corte di Appello in forma esecutiva, circostanza che risultava comunque irrilevante nella fattispecie in esame.
L' contestava quindi il contenuto del ricorso avversario ed eccepiva: a) l'inammissibilità e/o CP_1 comunque infondatezza dell'opposizione avversaria per avvenuta sanatoria dei vizi del precetto per raggiungimento dello scopo;
il ricorso avversario aveva prospettato la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, co. 2, c.p.c. per omessa indicazione nel medesimo della data di notifica del titolo esecutivo ed era, quindi, pacificamente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, co. 2 c.p.c.; la giurisprudenza sia di legittimità che di merito era costante nell'affermare:
“La nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (ex multis, Cass. civ. sez. VI, 18/07/2018 n.19105); come già affermato da Cass. civ. n. 25900/2016, "La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u. c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617 c.p.c., comma 2, attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c."; l'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo in virtù della proposizione dell'opposizione a precetto era stato ammesso dalla Cassazione già con sentenza n. 700/1971, secondo la quale l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sanava la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non poteva essere pronunciata se l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato;
l'opponente non sosteneva, né poteva sostenere, di avere subito un particolare pregiudizio, a seguito della irregolarità formale dell'atto, ed in particolare di aver riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione
5 dell'opposizione, quale poteva, in ipotesi, essere quello di non poter disporre di un congruo termine per adempiere, tra la notifica del precetto e l'inizio dell'opposizione; infatti, il Romani non soltanto era perfettamente a conoscenza del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto (sentenza esecutiva n. 301/2018 della Corte d'Appello di Ancona), ma aveva già espressamente riconosciuto il debito formulando all' istanza di rateizzazione tramite pec del 24/01/2022 ed effettuando CP_1
altresì un parziale pagamento;
già in passato la Suprema Corte aveva più volte affermato che la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo non comportava nullità del precetto, se da questo risultavano altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intendeva procedere esecutivamente (Cass. civ. n. 8506/1991 e n. 3321/1992); “Può di conseguenza affermarsi che la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, … conseguente alla irregolarità stessa” (Cass. civ. sez.
VI, 18/07/2018 n.19105); la giurisprudenza era uniforme nel ribadire che lo scopo della notificazione del titolo esecutivo, prevista dall'art. 479 c.p.c., era quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il titolo stesso, al fine di consentirgli di effettuare tempestivamente il pagamento ed evitare l'eventuale esecuzione;
conseguentemente, la sanatoria della nullità conseguente all'omessa o irregolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. poteva operare nel caso in cui la proposizione dell'opposizione dimostrasse comunque che lo scopo della disposizione era stato raggiunto, nel senso che, anche al di là della regolarità del relativo procedimento notificatorio, risultava che il titolo esecutivo fosse comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore;
la sanatoria doveva affermarsi nel caso in esame, in cui l'opposizione al precetto era stata tempestivamente proposta dal debitore ed il titolo esecutivo sotteso al precetto era incontrovertibilmente già stato conosciuto dallo stesso, come comprovato dall'avvenuto riconoscimento del debito in esso portato e dal parziale pagamento del medesimo;
anche la giurisprudenza di merito ribadiva il principio della sanatoria del precetto nullo in virtù dell'opposizione proposta: richiamando, ex multis, Trib. sez. IV - Roma, 18/07/2019, n.15120, secondo cui “In tema di omessa notifica del titolo esecutivo, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u. c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione
6 forzata in suo danno. Né in contrario vale invocare il disposto dell'art. 617 c.p.c., comma 2, attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirsi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c..”; BU Cassino sez. I, 08/09/2023, n. 1079, secondo cui “Ad ogni modo, anche a voler considerare nulla la notificazione del titolo esecutivo, non potrebbe comunque riconoscersi la nullità del precetto, avendo esso raggiunto il suo fisiologico scopo, ovvero quello di invitare l'opponente ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (da ultimo Cass., sez. VI-III, ordinanza 15 dicembre 2016, n.
25900)”; il BU di Asti, con sentenza del 23/03/2023, n. 192: “Sul punto, è sufficiente richiamare l'opinione espressa dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente – formalmente riferita all'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, ma pienamente aderente al caso di specie – secondo cui: "In tema di omessa notifica del titolo esecutivo, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u. c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.”; b) l'infondatezza dell'eccezione avversaria di abusivo frazionamento del credito;
l' non aveva affatto frazionato il credito, essendosi limitato a CP_1
rinnovare il precetto per il medesimo credito (spese legali su sentenza di secondo grado) dopo l'inadempimento della rateazione richiesta dallo stesso debitore/opponente; ciò risultava dimostrato dall'importo del secondo precetto (in rinnovazione), oggetto del presente giudizio, che era inferiore a quello precedente notificato nel gennaio 2022, proprio perché decurtato delle somme (pari a tre rate) già versate dal in parziale adempimento della rateizzazione richiesta;
l' resistente Pt_1 Pt_2 concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo BU adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato per tutte le ragioni di cui in premessa, con vittoria delle spese di lite”.
Con provvedimento del 18-4-2023, instaurato il contraddittorio tra le parti, veniva confermata la sospensione dell'esecuzione già disposta, inaudita altera parte ed in via provvisoria, il 21-3-2023.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali effettuate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante dispositivo, di cui era data lettura, con
7 fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Preliminarmente deve considerarsi che l'odierno opponente, soccombente in due gradi di giudizio, era stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell' rispettivamente per CP_1 complessivi € 2.645,00 con sentenza del BU di Macerata - Sez. Lavoro n. 297/2017 e per complessivi € 2.875,00 con sentenza della Corte di Appello di Ancona – Sez. Lavoro n. 301/2018; il a seguito della richiesta dell'ente, aveva pagato esclusivamente l'importo corrispondente Pt_1 alle spese del procedimento di primo grado;
conseguentemente il 17-1-2022, l' aveva notificato CP_1
l'atto di precetto per il pagamento delle spese della causa di secondo grado, al quale il Romani aveva dato riscontro con comunicazione pec del 24-1-2022, in cui, pur lamentando vizi formali dell'intimazione notificata dall' , aveva manifestato comunque la volontà di adempiere il debito CP_1
e chiesto a tal fine di essere ammesso ad una rateizzazione, con versamenti mensili di € 300,00; con risposta del 25/01/2022, l' aveva accordato il beneficio richiesto, consentendo il pagamento in CP_1
10 rate mensili;
avendo l'opponente versato soltanto le prime tre rate, l' aveva proceduto alla CP_1 rinnovazione della notifica del precetto, dopo 13 mesi dalla notifica del precetto precedente, all'esito dell'espresso riconoscimento di debito e del pagamento parziale, per tre rate di € 303,00 ciascuna, e quindi per complessivi € 909,00, da parte del debitore, esclusivamente per il residuo credito insoluto, pari a € 2.121,24, già detratti i pagamenti effettuati;
l' per errore non aver provveduto alla previa CP_1
notifica della sentenza della Corte di Appello in forma esecutiva.
Detta ultima circostanza risultava irrilevante nella fattispecie in esame.
Infatti, con nota inviata a mezzo pec il 24-1-2022 , il procuratore dell'opponente, “… con riferimento all'atto di precetto datato 16-1-2021 e notificato in data 17-1-2022,” avente ad oggetto il credito per spese di lite riconosciuto in favore dell' ed a carico del on la sentenza n. 301 del 6-9- CP_1 Pt_1
2018, “… in nome e per conto del sig. al fine di evitare l'instaurazione di una Parte_3 procedura esecutiva e/o di un giudizio di opposizione a precetto…, tenuto conto dell'importo precettato, dello stipendio percepito dal lavoratore e del nucleo familiare dello stesso (il a Pt_1
infatti un figlio piccolo ed un altro in arrivo), sono a richiedere la possibilità di corrispondere quanto dovuto mediante rate mensili di € 300,00 cadauna” (doc. -------el fascicolo di parte opposta).
Il giorno successivo, 25-1-2022, il procuratore dell' ha così risposto, sempre a mezzo pec: “… CP_1 in merito alla richiesta del sig. l'Istituto è favorevole all'estinzione del debito con Pt_1 versamento di n. 10 rate di importo pari ad € 303,02 a partire dal mese di febbraio … . Si confida nella puntualità dei versamenti e in caso contrario l'Istituto si riterrà libero di agire a tutela del proprio credito. …” (doc. del fascicolo di parte opposta).
8 Il ha versato correttamente € 303,00 rispettivamente il 2-3-2022, il 12-4-2022 ed il 30-5- Pt_1
2022, imputando i singoli pagamenti a “rata 1/10”, “rata 2/10” e “rata 3/10” (ancora doc. del fascicolo di parte opposta).
“In tema di principio di raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.” (Cass. civ. Sez. III , sent.
n. 3967 del 12-2-2019).
“La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c. .” (Cass. civ. Sez.
VI-III, ordinanza 15-12-2016, n. 25900).
Ancora “La nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva. (Nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata).” (Cass. civ. Sez. VI - III, ordinanza n. 19105 del 18-7-2018).
“… il BU … accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi, rilevando che la copia notificata dell'atto di precetto era priva della indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi e quindi
9 nulla per violazione dell'art. 480 c.p.c., nullità non sanata con il raggiungimento dello scopo, in quanto lo scopo sarebbe stato il pagamento della somma precettata, e non la proposizione della opposizione, proposta proprio per far rilevare la nullità stessa.
“Con il primo motivo di ricorso, enuncia la violazione dell'art. 156 ult. comma c.p.c. in Pt_4
quanto i titoli esecutivi erano stati regolarmente notificati, prima della notifica del precetto, e la proposizione dell'opposizione ex art. 617 era idonea a produrre l'effetto di sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Richiama Cass. n. 25900 del 2016 e sostiene che, in questo caso, la stessa proposizione dell'opposizione a precetto consente di ricostruire che, benché esistesse il vizio formale della mancata indicazione nella copia notificata del precetto della data di notifica dei titoli, la notifica precedente fosse avvenuta, e non era stata minimamente messa in discussione, e pertanto che lo scopo di dare al debitore la possibilità di pagare spontaneamente dopo la notifica del titolo era stato comunque raggiunto, come pure era stata data conoscenza al debitore della volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
“Il motivo è fondato.
“Come già affermato da Cass. n. 25900 del 2016, "La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2,
c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c. p. c.".
“L'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione della opposizione a precetto è stato ammesso, da questa Corte fin da Cass. n. 700 del
1971, secondo la quale l'opposizione al precetto, ex art 617 cod. proc. civ., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art 156 cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (nella fattispecie, la sussistenza della nullità del precetto era stata anche esclusa, giacche nel contesto
10 del precetto risultava individuato il titolo, sentenza esecutiva regolarmente notificata, in base al quale si era proceduto alla esecuzione).
“Si aggiunga che l'opponente non lamenta neppure di aver subito un particolare pregiudizio, a seguito della irregolarità formale dell'atto, ed in particolare di aver riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell'opposizione, quale avrebbe potuto, in ipotesi, essere quello di non poter disporre di un congruo termine per adempiere, tra la notifica del precetto e l'inizio dell'opposizione. Nel caso in esame, infatti, il debitore ha ricevuto la notifica dei titoli
(perché non lo contesta) precedentemente al precetto.
“Si è già in passato più volte affermato che l'omessa o inesatta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente (Cass. n. 8506 del 1991 e Cass. n. 3321 del 1992).
“Può di conseguenza affermarsi che la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa (nel caso di specie, l'opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che la precedente notifica fosse stata effettuata, e neppure di averla ricevuta, e quindi di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata).
“Il secondo motivo formalmente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. ma in realtà non lamenta la violazione del principio della soccombenza ma l'esito a sé negativo della causa, in conseguenza del quale - ed in corretta applicazione del principio della soccombenza - è stata condannata a pagare. Esso è comunque assorbito dall'accoglimento del primo.
“Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, assorbito il successivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al BU … in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. …” (ancora Cass. civ. Sez. VI - III, ordinanza n. 19105 del 18-7-2018).
“… La mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, di per sé, non produce la nullità del precetto laddove, dal contenuto complessivo di esso, sia consentito identificare senza incertezza il titolo esecutivo e la sua avvenuta notifica, precedente alla notifica del precetto stesso, al fine di consentire al debitore esecutato di poter provvedere spontaneamente al pagamento
11 dell'importo precettato. Tanto si desume dai seguenti precedenti di legittimità: L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, secondo comma, cod. proc. civ., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (consistente, nelle specie, nel pronto pagamento dell'importo precettato, Cass. n. 25433 del 2014, che si riferisce alla omessa indicazione degli estremi dello stesso titolo esecutivo, e non solo della sua notifica); …” (Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 15316 del 20-6-2017).
L'opposizione va quindi respinta, salvo per € 155,25 quali spese di precetto cui il creditore procedente ha espressamente rinunciato, come da dichiarazione contenuta nel verbale dell'odierna udienza di discussione (si veda il verbale dell'udienza del 15-10-2024), considerato che non può esservi alcun dubbio circa la conoscenza da parte del debitore, qui opponente, del titolo esecutivo e del conseguente credito da esso derivante in favore dell'Istituto creditore, qui opposto.
La specifica novità della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 6-3-2023, nel CP_1
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta, salvo per € 155,25 quali spese di precetto cui il creditore procedente ha rinunciato;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 15-10-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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