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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/07/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 634/2024
promossa da
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, sig. , rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Cristiano Canuti e Giuseppe Gaggiotti
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Carotti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n.1789/23 del 18/12/2023 emessa dal Tribunale di Ancona
1 CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1789/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, … accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano 'Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria eccezione e/o domanda disattesa, accertare
e dichiarare che il … è responsabile dei danni patiti Controparte_1 dalla quantificati in € 27.336,29 oltre iva (per complessivi € Parte_3
33.350,27), o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del presente procedimento e, per l'effetto, condannare il
[...]
… a pagare in favore della … quale Controparte_1 Parte_1 cessionaria del credito risarcitorio come in atti, l'importo di € 27.336,29 oltre iva (per complessivi € 33.350,27), o quello maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente procedimento. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento' e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Ancona, e quelle che dovesse sollevare costituendosi nel presente appello, per i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti già in primo grado e non ammessi dal
Tribunale di Ancona, insistendo, qualora la Ecc.ma Corte adita la ritenesse necessaria, nella richiesta di CTU finalizzata a verificare, in base alla documentazione prodotta ed a quella che vorrà eventualmente acquisire il nominando CTU, l'entità dei danni subiti dal mezzo targato FN865AV in ragione dei fatti di cui in narrativa e quantificare economicamente il valore delle riparazioni e/o sostituzioni, del soccorso stradale e del noleggio del mezzo sostitutivo effettuati dalla in favore della Parte_1 Pt_3
si chiede di essere autorizzati a depositare fisicamente presso la
[...]
Cancelleria competente i documenti che in primo grado sono stati depositati
2 in formato fisico, tenuto conto della loro estensione e/o dimensione che ne impediscono la produzione in modalità telematica”;
Di parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere i motivi di appello perché inammissibili e/o infondati, e rigettare l'appello per le ragioni sopra illustrate, nonché anche per le eccezioni riproposte ex art
346 cpc. Con vittoria di spese. Ci si oppone alle reiterate richieste istruttorie non ammesse dal primo Giudice e alla ctu in quanto inammissibili per le ragioni esposte, e ci si oppone ad ogni e qualsiasi altra richiesta istruttoria avversaria e alla produzione di nuovi documenti e nuove istanze istruttorie in quanto inammissibili”.
FATTI DI CAUSA
La in qualità di cessionaria del credito della citava Parte_1 Parte_3 il al fine di sentirlo dichiarare responsabile, ai sensi Controparte_1 dell'art.2051 c.c., dei danni subiti dal trattore stradale marca Iveco, modello
Stralis, targato FN865AV unitamente al semirimorchio, marca CP_2 targato XA662MT, utilizzati dalla società che, in corso di manovra Parte_3 di distacco dalla motrice, a causa del cedimento del manto stradale sottostante al piede stabilizzatore anteriore sinistro, si inclinava pericolosamente riportando ingenti danni.
Il si costituiva allegando l'esclusiva imputabilità del Controparte_1 sinistro al conducente ed alla con conseguente interruzione del Parte_3 nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso;
contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno operata dall' attrice.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1 sostenendo che il giudice di primo grado ha mal applicato la disciplina di cui all'art.2051 c.c., ed erroneamente valutato le risultanze istruttorie emerse in primo grado.
Il , costituitosi, eccepisce in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., in
3 quanto si sarebbe limitata a riproporre le medesime difese Parte_1 già svolte davanti al Tribunale e chiede in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il appellato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
1.1.L'eccezione è infondata.
L'atto di gravame contiene specifiche censure dirette a confutare le statuizioni della sentenza impugnata: l'appellante ha contestato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando in modo chiaro ed univoco i motivi dell'evidenziato dissenso, ed ha pertanto consentito al il CP_1 pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
2.Passando al merito, con il primo, articolato, motivo di appello, la
[...] sostiene che lo stato dei luoghi abbia rappresentato una Parte_1 condizione necessaria e sufficiente alla causazione dell'evento, poiché se non vi fosse stato un cedimento della strada, il semi-rimorchio non si sarebbe inclinato e di conseguenza non si sarebbe prodotto il danno.
In particolare, l'appellante sostiene che, se il fondo stradale fosse stato adeguatamente compattato e livellato, il semi-rimorchio non si sarebbe inclinato e quindi non si sarebbero prodotti i danni al trattore stradale.
Ciò sarebbe desumibile dalle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali (verbale dei Vigili del Fuoco, annotazione di servizio dei
Carabinieri di Castelplanio, fotografie fascicolo primo grado parte attrice, prova per testi).
Il giudice di prime cure avrebbe dunque errato, ignorando che l'onere probatorio in capo all'appellante doveva ritenersi assolto mentre spettava al , onde andare esente da responsabilità, Controparte_1 dimostrare la sopravvenienza di un evento tale da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno.
2.1.Il motivo è infondato.
4 2.2. Risulta dalla stessa prospettazione dell'attrice appellante e dai documenti in atti che, in conseguenza di un difetto di funzionamento, il conducente del trattore con rimorchio, abbia accostato ed intrapreso una manovra di distacco del rimorchio.
Una volta fissati gli stabilizzatori, peraltro, uno di essi era sprofondato nel manto stradale, sotto il peso del semirimorchio su cui gravava anche il non trascurabile carico dei materiali trasportati.
Nessun teste è stato peraltro escusso in ordine alla precisa dinamica dell'evento, né, in particolare, sulle modalità concrete con cui la manovra di sgancio è stata posta in essere dal conducente.
Il ha peraltro provato documentalmente che la sede stradale era CP_1 stata sottoposta a lavori di rifacimento della pavimentazione in epoca di poco antecedente (10.7.2020) l'evento di cui è causa (9.3.21) e, dalla certificazione di collaudo prodotta, risulta la regolare esecuzione di detti lavori di manutenzione straordinaria, anche all'esito delle effettuate prove di “tenuta” dell'asfalto.
Ciò posto, deve ritenersi che la anomala manovra del conducente abbia interrotto il nesso causale tra res in custodia ed evento, ponendosi come causa esclusiva del danno.
Ed invero, in una strada urbana, unicamente destinata al transito dei veicoli, che non risulta presentare alcuna anomalia e soggetta a recenti lavori di manutenzione, il conducente ha, in contrasto con le ordinarie regolare di prudenza, collocato gli stabilizzatori e sganciato da sè medesimo il semi- rimorchio, gravato dal rilevante carico dei materiali, piuttosto che avvalersi di apposita assistenza tecnica;
non risulta inoltre accertato se nell'eseguire tale manovra di sgancio egli abbia adottato tutte le cautele del caso ed eseguito dette operazioni con la perizia e la diligenza richieste.
Il rigetto del gravame assorbe la censura sulla regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
Valutata la peculiarità della vicenda e la controvertibilità delle questioni trattate, si dispone la compensazione delle spese di lite anche per il presente grado.
5 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti del , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Ancona n.1789/23 del 18/12/2023, così dispone:
Rigetta l'appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, lì 9 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 634/2024
promossa da
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, sig. , rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Cristiano Canuti e Giuseppe Gaggiotti
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Carotti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n.1789/23 del 18/12/2023 emessa dal Tribunale di Ancona
1 CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1789/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, … accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano 'Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria eccezione e/o domanda disattesa, accertare
e dichiarare che il … è responsabile dei danni patiti Controparte_1 dalla quantificati in € 27.336,29 oltre iva (per complessivi € Parte_3
33.350,27), o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del presente procedimento e, per l'effetto, condannare il
[...]
… a pagare in favore della … quale Controparte_1 Parte_1 cessionaria del credito risarcitorio come in atti, l'importo di € 27.336,29 oltre iva (per complessivi € 33.350,27), o quello maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente procedimento. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento' e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Ancona, e quelle che dovesse sollevare costituendosi nel presente appello, per i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti già in primo grado e non ammessi dal
Tribunale di Ancona, insistendo, qualora la Ecc.ma Corte adita la ritenesse necessaria, nella richiesta di CTU finalizzata a verificare, in base alla documentazione prodotta ed a quella che vorrà eventualmente acquisire il nominando CTU, l'entità dei danni subiti dal mezzo targato FN865AV in ragione dei fatti di cui in narrativa e quantificare economicamente il valore delle riparazioni e/o sostituzioni, del soccorso stradale e del noleggio del mezzo sostitutivo effettuati dalla in favore della Parte_1 Pt_3
si chiede di essere autorizzati a depositare fisicamente presso la
[...]
Cancelleria competente i documenti che in primo grado sono stati depositati
2 in formato fisico, tenuto conto della loro estensione e/o dimensione che ne impediscono la produzione in modalità telematica”;
Di parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere i motivi di appello perché inammissibili e/o infondati, e rigettare l'appello per le ragioni sopra illustrate, nonché anche per le eccezioni riproposte ex art
346 cpc. Con vittoria di spese. Ci si oppone alle reiterate richieste istruttorie non ammesse dal primo Giudice e alla ctu in quanto inammissibili per le ragioni esposte, e ci si oppone ad ogni e qualsiasi altra richiesta istruttoria avversaria e alla produzione di nuovi documenti e nuove istanze istruttorie in quanto inammissibili”.
FATTI DI CAUSA
La in qualità di cessionaria del credito della citava Parte_1 Parte_3 il al fine di sentirlo dichiarare responsabile, ai sensi Controparte_1 dell'art.2051 c.c., dei danni subiti dal trattore stradale marca Iveco, modello
Stralis, targato FN865AV unitamente al semirimorchio, marca CP_2 targato XA662MT, utilizzati dalla società che, in corso di manovra Parte_3 di distacco dalla motrice, a causa del cedimento del manto stradale sottostante al piede stabilizzatore anteriore sinistro, si inclinava pericolosamente riportando ingenti danni.
Il si costituiva allegando l'esclusiva imputabilità del Controparte_1 sinistro al conducente ed alla con conseguente interruzione del Parte_3 nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso;
contestava, in ogni caso, la quantificazione del danno operata dall' attrice.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1 sostenendo che il giudice di primo grado ha mal applicato la disciplina di cui all'art.2051 c.c., ed erroneamente valutato le risultanze istruttorie emerse in primo grado.
Il , costituitosi, eccepisce in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., in
3 quanto si sarebbe limitata a riproporre le medesime difese Parte_1 già svolte davanti al Tribunale e chiede in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il appellato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
1.1.L'eccezione è infondata.
L'atto di gravame contiene specifiche censure dirette a confutare le statuizioni della sentenza impugnata: l'appellante ha contestato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando in modo chiaro ed univoco i motivi dell'evidenziato dissenso, ed ha pertanto consentito al il CP_1 pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
2.Passando al merito, con il primo, articolato, motivo di appello, la
[...] sostiene che lo stato dei luoghi abbia rappresentato una Parte_1 condizione necessaria e sufficiente alla causazione dell'evento, poiché se non vi fosse stato un cedimento della strada, il semi-rimorchio non si sarebbe inclinato e di conseguenza non si sarebbe prodotto il danno.
In particolare, l'appellante sostiene che, se il fondo stradale fosse stato adeguatamente compattato e livellato, il semi-rimorchio non si sarebbe inclinato e quindi non si sarebbero prodotti i danni al trattore stradale.
Ciò sarebbe desumibile dalle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali (verbale dei Vigili del Fuoco, annotazione di servizio dei
Carabinieri di Castelplanio, fotografie fascicolo primo grado parte attrice, prova per testi).
Il giudice di prime cure avrebbe dunque errato, ignorando che l'onere probatorio in capo all'appellante doveva ritenersi assolto mentre spettava al , onde andare esente da responsabilità, Controparte_1 dimostrare la sopravvenienza di un evento tale da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno.
2.1.Il motivo è infondato.
4 2.2. Risulta dalla stessa prospettazione dell'attrice appellante e dai documenti in atti che, in conseguenza di un difetto di funzionamento, il conducente del trattore con rimorchio, abbia accostato ed intrapreso una manovra di distacco del rimorchio.
Una volta fissati gli stabilizzatori, peraltro, uno di essi era sprofondato nel manto stradale, sotto il peso del semirimorchio su cui gravava anche il non trascurabile carico dei materiali trasportati.
Nessun teste è stato peraltro escusso in ordine alla precisa dinamica dell'evento, né, in particolare, sulle modalità concrete con cui la manovra di sgancio è stata posta in essere dal conducente.
Il ha peraltro provato documentalmente che la sede stradale era CP_1 stata sottoposta a lavori di rifacimento della pavimentazione in epoca di poco antecedente (10.7.2020) l'evento di cui è causa (9.3.21) e, dalla certificazione di collaudo prodotta, risulta la regolare esecuzione di detti lavori di manutenzione straordinaria, anche all'esito delle effettuate prove di “tenuta” dell'asfalto.
Ciò posto, deve ritenersi che la anomala manovra del conducente abbia interrotto il nesso causale tra res in custodia ed evento, ponendosi come causa esclusiva del danno.
Ed invero, in una strada urbana, unicamente destinata al transito dei veicoli, che non risulta presentare alcuna anomalia e soggetta a recenti lavori di manutenzione, il conducente ha, in contrasto con le ordinarie regolare di prudenza, collocato gli stabilizzatori e sganciato da sè medesimo il semi- rimorchio, gravato dal rilevante carico dei materiali, piuttosto che avvalersi di apposita assistenza tecnica;
non risulta inoltre accertato se nell'eseguire tale manovra di sgancio egli abbia adottato tutte le cautele del caso ed eseguito dette operazioni con la perizia e la diligenza richieste.
Il rigetto del gravame assorbe la censura sulla regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
Valutata la peculiarità della vicenda e la controvertibilità delle questioni trattate, si dispone la compensazione delle spese di lite anche per il presente grado.
5 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti del , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Ancona n.1789/23 del 18/12/2023, così dispone:
Rigetta l'appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, lì 9 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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