TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/08/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione. promossa
DA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
1, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Carmelo Gallo del Foro di Tivoli, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Monterotondo (RM), via Salaria n. 223 C;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via Eleonora CP_1 P.IVA_1
Duse n. 53 e, per essa, (C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, giusta procura speciale a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Roma del 23.07.2018 (rep. 57150, racc. 28911), rappresentata da
[...] [...]
(C.F. , con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, in forza di Controparte_3 P.IVA_3 procura speciale del 20.5.2019, a rogito del Notaio di Milano (Rep. 140491 - Racc. Persona_2
35379), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Milano, via San Barnaba n. 39;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 28.1.2025 con lo scambio di note di trattazione scritta, le parti ha precisato le conclusioni come segue:
- l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, previa revoca e annullamento del decreto ingiuntivo n. 226/2021, R.G. 560/2021 emesso dal Tribunale di Biella, Giudice Dott. Carli: - In via principale: dichiarare il difetto di titolarità attiva del rapporto e di legittimazione della e/o della CP_1 CP_2
pagina1 di 6 e/o della , le ultime due sia in proprio che rispettivamente in qualità di CP_2 Controparte_3 mandataria e subdelegata nei confronti del Sig. - In subordine: dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria Pt_1 della perché non provata in fatto ed in diritto nei confronti del Sig. - In ulteriore e gradato CP_1 Controparte_4 subordine: accertare e dichiarare, in relazione alle argomentazioni sviluppate in narrativa, in applicazione della Legge
108/96 e art. 644 c.p., la presenza nel contratto di conto corrente n. 14115051 e di apertura di credito, delle anomalie denunciate in narrativa e, per l'effetto, applicare la gratuità ai sensi dell'art. 1815 c.c. e dichiarare non dovuti gli interessi sia corrispettivi che moratori nella misura pattuita. In via subordinata, per l'ipotesi che non ricorra l'usura, con applicazione, senza capitalizzazione, dei soli interessi ex art.117, settimo comma, TUB;
conseguentemente, dichiarare
l'illegittimità di quanto a tal titolo annotato in dare nel contratto di conto corrente a titolo di commissioni, anatocismo e spese, rideterminando il saldo a partire dall'apertura del conto corrente fino alla sua chiusura;
e per l'effetto rideterminare all'attualità l'esatto dare\avere tra le parti, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato, e delle somme riscosse dalla Banca dagli altri terzi datori di ipoteca e per l'effetto limitare l'importo garantito da ipoteca del Sig. all'effettivo debito. - Con vittoria di spese e competenze di causa con Controparte_4 dichiarazione di antistatarietà riferita anche alla fase cautelare di sospensiva del decreto”;
- l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di interesse ad agire da parte del Sig. per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda attorea;
in via preliminare in ragione di tutto quanto sopra, revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 226/2021 autorizzando la prosecuzione dell'azione esecutiva quantomeno per il recupero del credito non contestato di euro 124.689,86. Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi già esposti in narrativa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle eccezioni sollevate dalla difesa avversaria, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti della (C.F./P.IVA ), con sede in Biella, Via Torino n. 45, in Controparte_5 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, per la complessiva somma di €. 414.069,60, oltre interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto accertare il diritto dell'opposta a procedere in sede esecutiva contro il terzo datore di ipoteca
Sig. per il recupero del proprio credito. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, modificare o Pt_1 precisare la domanda, formulare eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti nei prefiggendi termini di cui all'art. 183 c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione al precetto, Parte_1 notificatogli ai sensi dell'art. 603 c.p.c. in data 30.11.2021 unitamente al decreto ingiuntivo n. 226/2021
pagina2 di 6 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Biella in data 18.5.2021 nei confronti della
(cfr. doc. 1 citazione) per il pagamento della somma di €. 414.069,60 (per capitale ed Controparte_6 interessi al 15.7.2018), oltre interessi e spese, dovuta in forza del contratto di apertura di credito, stipulato dalla ridetta società con la in Controparte_7 data 25.3.2002 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio) e regolato sul conto corrente n. 59/141150/9, acceso dalla medesima società presso la filiale di Valdengo del ridetto istituto di credito in data 5.2.2002 (cfr. doc. 2 citazione). A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni aventi fonte in tale contratto, il sig. Pt_1 aveva volontariamente concesso ipoteca su beni di sua proprietà.
A sostegno della propria opposizione, premessa la sussistenza di un proprio interesse ad agire in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2870 e 2859 c.c., il sig. ha posto i seguenti motivi: 1) Pt_1 difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a quale asserita cessionaria del credito CP_1 oggetto d'ingiunzione, e difetto di legittimazione processuale della e, Controparte_2 quindi, della (in capo alla quale difetta, comunque, il potere di Controparte_3 rappresentanza processuale della prima); 2) difetto di prova scritta del credito ingiunto;
3) usurarietà oggettiva ed originaria del contratto di conto corrente n. 141150 del 05/02/2002; 4) nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per difetto di specificità; 5) illegittima capitalizzazione di interessi, c.m.s. e spese;
6) omessa indicazione del TAEG nel contratto di apertura di credito con conseguente nullità parziale dello stesso ed applicazione della sanzione prevista dall'art. 117, co. 7, lett.
a) TUB.
In forza di tali motivi, l'opponente ha richiesto, in via preliminare, anche con provvedimento da adottarsi inaudita altera parte - la sospensione – per un verso – della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 649 e 650 c.p.c. e – per altro verso– dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c..
Tempestivamente costituitasi, prima, nel sub procedimento cautelare avente ad oggetto le ridette richieste di sospensione e, quindi, nel giudizio di merito, – e, per essa, la procuratrice CP_1 speciale rappresentata da – ha, in via Controparte_2 Controparte_3 pregiudiziale, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'opponente, nonché dell'istanza ex art. 649 c.p.c.; quindi, ha specificamente contestato quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza dell'8.3.2022, dichiarata inammissibile l'istanza proposta ex artt. 649 e 650 c.p.c., è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, costituito dal ridetto decreto ingiuntivo n. 226/2021 emesso dal
Tribunale di Biella in data 18.5.2021.
Tutto ciò premesso, per un verso, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al ridetto decreto ingiuntivo proposta dal sig. non rivestendo quest'ultimo la qualità di ingiunto Pt_1 ed essendo, quindi, del tutto privo della necessaria legittimazione ad agire;
per altro verso, deve essere pagina3 di 6 accolta l'opposizione al precetto, risultando in particolare fondata l'eccezione di difetto di liquidità del credito ingiunto.
L'evidente fondatezza di detto motivo di opposizione attinente al merito consente, in applicazione del noto principio processuale della cd. ragione più liquida, di addivenire subito alla definizione della causa senza esaminare l'eccezione pregiudiziale posta dallo stesso opponente relativamente alla legittimazione, sostanziale e processuale, di della sua procuratrice speciale e della rappresentante di CP_1 quest'ultima. Come noto, infatti, in virtù di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale in senso lato;
ciò in una prospettiva rispondente ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consente, per l'appunto, di fondare la decisione di una causa su di una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime (in tal senso, ex multis Cass. civ., sent. 11458 del 2018; Cass. SS.UU., n. 9936 del 2014; Cass. civ. n. 12002 del 2014).
Ciò posto, la disamina del ridetto motivo di opposizione richiede un'ulteriore precisazione in apertura di motivazione.
Già con l'ordinanza sopra citata depositata in data 8.3.2022, lo scrivente Giudice ha statuito in ordine alla piena ammissibilità dell'opposizione a precetto proposta dal sig. in qualità di terzo datore Pt_1
d'ipoteca, la cui legittimazione ad agire si trae evidentemente dal rilievo per cui “[…] nel presente giudizio
l'odierno opponente – cui il decreto ingiuntivo anzidetto è stato notificato unitamente al precetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 603 e ss. c.p.c. – non si duole dell'essere obbligato in forza della garanzia reale prestata quanto piuttosto contesta “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione”, facendo valere l'insussistenza della legittimazione attiva del creditore agente e ragioni di merito idonee a contestare la liquidità del credito stesso”. Più precisamente, si è altresì rilevato “[…] che anche attraverso il summenzionato strumento l'ordinamento appresta la tutela per il soggetto che non ha potuto essere parte del giudizio di condanna del debitore (sia esso di cognizione ordinaria o monitorio), attesa la terzietà della sua posizione giuridica, appunto quale terzo datore di ipoteca, riconoscendogli la possibilità di poter opporre al creditore tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle che gli spetterebbero dopo la pronuncia, in forza del combinato disposto degli artt. 2870 e 2859 c.c.” e che “[…] che secondo l'univoca dottrina, tale mezzo di tutela speciale è esperibile anche contro un titolo divenuto definitivo, come nel caso di specie, risultando il decreto ingiuntivo non opposto dalla società ingiunta”.
Espressamente riportate e ribadite le suddette motivazioni, che sono decisive al fine di decidere, analogamente si ribadisce la non pertinenza al caso concreto dei principi di diritto enunciati nelle pronunce menzionate dalla difesa della cessionaria opposta a sostegno dell'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'odierno opponente.
A tale proposito e con maggior impegno motivazionale, si intende ulteriormente evidenziare che quando un terzo costituisce un'ipoteca su propri beni a garanzia di un debito altrui (art. 2868 c.c.), il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato (art. 2808 c.c.) ed ai fini dell'esercizio di questo pagina4 di 6 diritto egli deve notificare il titolo esecutivo ed il precetto, in base all'art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, perché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento. La notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto ha, infatti, la funzione di consentirgli, se lo vuole, di evitare l'espropriazione pagando lui il creditore, cosa alla quale non è però obbligato.
Nel precetto, che, per l'appunto, ha la funzione di avvisare dell'imminente espropriazione, in particolare, deve essere contenuta l'intimazione ad adempiere rivolta non al terzo bensì al debitore e deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare. Nel caso di specie, dall'esame del precetto notificato all'odierno opponente si rinvengono entrambe queste indicazioni.
Posto tutto quanto sopra, qualora il terzo datore di ipoteca proponesse opposizione al precetto allo scopo di far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, correttamente e condivisibilmente l'opposizione andrebbe rigettata per difetto d'interesse.
Ma tale non è il petitum immediato oggetto del presente giudizio, giacché mediante la proposta opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. il sig. – incontestatamente terzo datore di ipoteca a garanzia Pt_1 del debito della – ha richiesto piuttosto, e come già detto, accertarsi l'insussistenza del Controparte_5 diritto del creditore di agire in via esecutiva;
tale essendo, infatti, l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione: attraverso tale forma di opposizione, infatti, si esercita un'azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo esecutivo o durante il suo svolgimento. In particolare, con lo strumento di cui all'art. 615 c.p.c.
è possibile far valere – tra gli altri motivi e per quanto qui di specifico interesse – la mancanza dei requisiti di liquidità o di esigibilità del diritto pur indicato nel titolo.
Nel presente giudizio, l'opponente si duole del difetto di liquidità del credito ingiunto, non avendo la cessionaria opposta prodotto copia degli estratti conto analitici del conto corrente n. 59/141150/9 dall'apertura fino alla sua revoca.
Sotto tale profilo, l'opposizione è fondata.
Dall'esame del documento n. 6 compiegato dalla cessionaria, odierna opposta, al ricorso per decreto ingiuntivo (e versato agli atti anche del presente giudizio) emerge con ogni evidenza che trattasi di un mero estratto di cd. saldaconto, con cui la banca cedente, la Controparte_7
ha attestato che alla data ivi riportata (contabile 10.6.2014, con valuta
[...]
27.5.2014) il saldo debitorio del ridetto conto era pari ad €. 414.069,60.
Benché con la seconda memoria istruttoria, la cessionaria ha versato in atti copia degli estratti conto relativi al periodo dal I trimestre 2010 al II trimestre 2014, “comprovanti l'ammontare dell'esposizione di conto corrente al momento della risoluzione contrattuale” (cfr. pag. 5 mem. 183, co. 6 n. 2 opposto e doc. 15), resta insuperabile impossibilità di stabilire come il saldo debitorio risultante al 1° gennaio 2010 si sia formato,
pagina5 di 6 giacché alcun estratto conto analitico è stato depositato a far data dall'apertura del rapporto di conto corrente de quo.
Chi scrive non ignora che secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità che: “Per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell'art. 1243 cod. civ., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo” e che “[…] la liquidità attiene all'oggetto della prestazione” (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 23225 del 15/11/2016, pag. 5 motivazione).
Allorquando, quindi, come nel caso di specie, sia specificamente contestato l'ammontare della prestazione dovuta, rilevando che, a causa della mancata produzione degli estratti conto analitici integrali dall'apertura del rapporto, non è possibile stabilire con chiarezza il saldo finale;
e, a fronte di tale contestazione, la parte onerata non ottemperi, fornendo la dimostrazione analitica dei movimenti che hanno determinato come risultato finale proprio quel saldo, non può che concludersi per la mancanza di liquidità del credito stesso.
La fondatezza di tale motivo di opposizione consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi proposti a suo fondamento.
Con riferimento alle spese di lite, anche quelle relative al sub procedimento cautelare, si ritiene che la particolarità della questione giuridica posta a fondamento della decisione, rispetto alla quale non si sono neppure rinvenuti precedenti specifici, costituisca un'eccezionale ragione per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara che – e, per essa, CP_1 la procuratrice speciale rappresentata da – Controparte_2 Controparte_3 non ha diritto di agire in executivis in forza del precetto notificato in data 30.11.2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 12.8.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione. promossa
DA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
1, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Carmelo Gallo del Foro di Tivoli, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Monterotondo (RM), via Salaria n. 223 C;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via Eleonora CP_1 P.IVA_1
Duse n. 53 e, per essa, (C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, giusta procura speciale a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Roma del 23.07.2018 (rep. 57150, racc. 28911), rappresentata da
[...] [...]
(C.F. , con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, in forza di Controparte_3 P.IVA_3 procura speciale del 20.5.2019, a rogito del Notaio di Milano (Rep. 140491 - Racc. Persona_2
35379), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Milano, via San Barnaba n. 39;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 28.1.2025 con lo scambio di note di trattazione scritta, le parti ha precisato le conclusioni come segue:
- l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, previa revoca e annullamento del decreto ingiuntivo n. 226/2021, R.G. 560/2021 emesso dal Tribunale di Biella, Giudice Dott. Carli: - In via principale: dichiarare il difetto di titolarità attiva del rapporto e di legittimazione della e/o della CP_1 CP_2
pagina1 di 6 e/o della , le ultime due sia in proprio che rispettivamente in qualità di CP_2 Controparte_3 mandataria e subdelegata nei confronti del Sig. - In subordine: dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria Pt_1 della perché non provata in fatto ed in diritto nei confronti del Sig. - In ulteriore e gradato CP_1 Controparte_4 subordine: accertare e dichiarare, in relazione alle argomentazioni sviluppate in narrativa, in applicazione della Legge
108/96 e art. 644 c.p., la presenza nel contratto di conto corrente n. 14115051 e di apertura di credito, delle anomalie denunciate in narrativa e, per l'effetto, applicare la gratuità ai sensi dell'art. 1815 c.c. e dichiarare non dovuti gli interessi sia corrispettivi che moratori nella misura pattuita. In via subordinata, per l'ipotesi che non ricorra l'usura, con applicazione, senza capitalizzazione, dei soli interessi ex art.117, settimo comma, TUB;
conseguentemente, dichiarare
l'illegittimità di quanto a tal titolo annotato in dare nel contratto di conto corrente a titolo di commissioni, anatocismo e spese, rideterminando il saldo a partire dall'apertura del conto corrente fino alla sua chiusura;
e per l'effetto rideterminare all'attualità l'esatto dare\avere tra le parti, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato, e delle somme riscosse dalla Banca dagli altri terzi datori di ipoteca e per l'effetto limitare l'importo garantito da ipoteca del Sig. all'effettivo debito. - Con vittoria di spese e competenze di causa con Controparte_4 dichiarazione di antistatarietà riferita anche alla fase cautelare di sospensiva del decreto”;
- l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di interesse ad agire da parte del Sig. per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda attorea;
in via preliminare in ragione di tutto quanto sopra, revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 226/2021 autorizzando la prosecuzione dell'azione esecutiva quantomeno per il recupero del credito non contestato di euro 124.689,86. Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi già esposti in narrativa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle eccezioni sollevate dalla difesa avversaria, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti della (C.F./P.IVA ), con sede in Biella, Via Torino n. 45, in Controparte_5 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, per la complessiva somma di €. 414.069,60, oltre interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto accertare il diritto dell'opposta a procedere in sede esecutiva contro il terzo datore di ipoteca
Sig. per il recupero del proprio credito. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, modificare o Pt_1 precisare la domanda, formulare eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti nei prefiggendi termini di cui all'art. 183 c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione al precetto, Parte_1 notificatogli ai sensi dell'art. 603 c.p.c. in data 30.11.2021 unitamente al decreto ingiuntivo n. 226/2021
pagina2 di 6 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Biella in data 18.5.2021 nei confronti della
(cfr. doc. 1 citazione) per il pagamento della somma di €. 414.069,60 (per capitale ed Controparte_6 interessi al 15.7.2018), oltre interessi e spese, dovuta in forza del contratto di apertura di credito, stipulato dalla ridetta società con la in Controparte_7 data 25.3.2002 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio) e regolato sul conto corrente n. 59/141150/9, acceso dalla medesima società presso la filiale di Valdengo del ridetto istituto di credito in data 5.2.2002 (cfr. doc. 2 citazione). A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni aventi fonte in tale contratto, il sig. Pt_1 aveva volontariamente concesso ipoteca su beni di sua proprietà.
A sostegno della propria opposizione, premessa la sussistenza di un proprio interesse ad agire in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2870 e 2859 c.c., il sig. ha posto i seguenti motivi: 1) Pt_1 difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a quale asserita cessionaria del credito CP_1 oggetto d'ingiunzione, e difetto di legittimazione processuale della e, Controparte_2 quindi, della (in capo alla quale difetta, comunque, il potere di Controparte_3 rappresentanza processuale della prima); 2) difetto di prova scritta del credito ingiunto;
3) usurarietà oggettiva ed originaria del contratto di conto corrente n. 141150 del 05/02/2002; 4) nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per difetto di specificità; 5) illegittima capitalizzazione di interessi, c.m.s. e spese;
6) omessa indicazione del TAEG nel contratto di apertura di credito con conseguente nullità parziale dello stesso ed applicazione della sanzione prevista dall'art. 117, co. 7, lett.
a) TUB.
In forza di tali motivi, l'opponente ha richiesto, in via preliminare, anche con provvedimento da adottarsi inaudita altera parte - la sospensione – per un verso – della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 649 e 650 c.p.c. e – per altro verso– dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c..
Tempestivamente costituitasi, prima, nel sub procedimento cautelare avente ad oggetto le ridette richieste di sospensione e, quindi, nel giudizio di merito, – e, per essa, la procuratrice CP_1 speciale rappresentata da – ha, in via Controparte_2 Controparte_3 pregiudiziale, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'opponente, nonché dell'istanza ex art. 649 c.p.c.; quindi, ha specificamente contestato quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza dell'8.3.2022, dichiarata inammissibile l'istanza proposta ex artt. 649 e 650 c.p.c., è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, costituito dal ridetto decreto ingiuntivo n. 226/2021 emesso dal
Tribunale di Biella in data 18.5.2021.
Tutto ciò premesso, per un verso, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al ridetto decreto ingiuntivo proposta dal sig. non rivestendo quest'ultimo la qualità di ingiunto Pt_1 ed essendo, quindi, del tutto privo della necessaria legittimazione ad agire;
per altro verso, deve essere pagina3 di 6 accolta l'opposizione al precetto, risultando in particolare fondata l'eccezione di difetto di liquidità del credito ingiunto.
L'evidente fondatezza di detto motivo di opposizione attinente al merito consente, in applicazione del noto principio processuale della cd. ragione più liquida, di addivenire subito alla definizione della causa senza esaminare l'eccezione pregiudiziale posta dallo stesso opponente relativamente alla legittimazione, sostanziale e processuale, di della sua procuratrice speciale e della rappresentante di CP_1 quest'ultima. Come noto, infatti, in virtù di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale in senso lato;
ciò in una prospettiva rispondente ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consente, per l'appunto, di fondare la decisione di una causa su di una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime (in tal senso, ex multis Cass. civ., sent. 11458 del 2018; Cass. SS.UU., n. 9936 del 2014; Cass. civ. n. 12002 del 2014).
Ciò posto, la disamina del ridetto motivo di opposizione richiede un'ulteriore precisazione in apertura di motivazione.
Già con l'ordinanza sopra citata depositata in data 8.3.2022, lo scrivente Giudice ha statuito in ordine alla piena ammissibilità dell'opposizione a precetto proposta dal sig. in qualità di terzo datore Pt_1
d'ipoteca, la cui legittimazione ad agire si trae evidentemente dal rilievo per cui “[…] nel presente giudizio
l'odierno opponente – cui il decreto ingiuntivo anzidetto è stato notificato unitamente al precetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 603 e ss. c.p.c. – non si duole dell'essere obbligato in forza della garanzia reale prestata quanto piuttosto contesta “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione”, facendo valere l'insussistenza della legittimazione attiva del creditore agente e ragioni di merito idonee a contestare la liquidità del credito stesso”. Più precisamente, si è altresì rilevato “[…] che anche attraverso il summenzionato strumento l'ordinamento appresta la tutela per il soggetto che non ha potuto essere parte del giudizio di condanna del debitore (sia esso di cognizione ordinaria o monitorio), attesa la terzietà della sua posizione giuridica, appunto quale terzo datore di ipoteca, riconoscendogli la possibilità di poter opporre al creditore tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle che gli spetterebbero dopo la pronuncia, in forza del combinato disposto degli artt. 2870 e 2859 c.c.” e che “[…] che secondo l'univoca dottrina, tale mezzo di tutela speciale è esperibile anche contro un titolo divenuto definitivo, come nel caso di specie, risultando il decreto ingiuntivo non opposto dalla società ingiunta”.
Espressamente riportate e ribadite le suddette motivazioni, che sono decisive al fine di decidere, analogamente si ribadisce la non pertinenza al caso concreto dei principi di diritto enunciati nelle pronunce menzionate dalla difesa della cessionaria opposta a sostegno dell'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'odierno opponente.
A tale proposito e con maggior impegno motivazionale, si intende ulteriormente evidenziare che quando un terzo costituisce un'ipoteca su propri beni a garanzia di un debito altrui (art. 2868 c.c.), il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato (art. 2808 c.c.) ed ai fini dell'esercizio di questo pagina4 di 6 diritto egli deve notificare il titolo esecutivo ed il precetto, in base all'art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, perché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento. La notificazione al terzo del titolo esecutivo e del precetto ha, infatti, la funzione di consentirgli, se lo vuole, di evitare l'espropriazione pagando lui il creditore, cosa alla quale non è però obbligato.
Nel precetto, che, per l'appunto, ha la funzione di avvisare dell'imminente espropriazione, in particolare, deve essere contenuta l'intimazione ad adempiere rivolta non al terzo bensì al debitore e deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare. Nel caso di specie, dall'esame del precetto notificato all'odierno opponente si rinvengono entrambe queste indicazioni.
Posto tutto quanto sopra, qualora il terzo datore di ipoteca proponesse opposizione al precetto allo scopo di far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, correttamente e condivisibilmente l'opposizione andrebbe rigettata per difetto d'interesse.
Ma tale non è il petitum immediato oggetto del presente giudizio, giacché mediante la proposta opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. il sig. – incontestatamente terzo datore di ipoteca a garanzia Pt_1 del debito della – ha richiesto piuttosto, e come già detto, accertarsi l'insussistenza del Controparte_5 diritto del creditore di agire in via esecutiva;
tale essendo, infatti, l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione: attraverso tale forma di opposizione, infatti, si esercita un'azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo esecutivo o durante il suo svolgimento. In particolare, con lo strumento di cui all'art. 615 c.p.c.
è possibile far valere – tra gli altri motivi e per quanto qui di specifico interesse – la mancanza dei requisiti di liquidità o di esigibilità del diritto pur indicato nel titolo.
Nel presente giudizio, l'opponente si duole del difetto di liquidità del credito ingiunto, non avendo la cessionaria opposta prodotto copia degli estratti conto analitici del conto corrente n. 59/141150/9 dall'apertura fino alla sua revoca.
Sotto tale profilo, l'opposizione è fondata.
Dall'esame del documento n. 6 compiegato dalla cessionaria, odierna opposta, al ricorso per decreto ingiuntivo (e versato agli atti anche del presente giudizio) emerge con ogni evidenza che trattasi di un mero estratto di cd. saldaconto, con cui la banca cedente, la Controparte_7
ha attestato che alla data ivi riportata (contabile 10.6.2014, con valuta
[...]
27.5.2014) il saldo debitorio del ridetto conto era pari ad €. 414.069,60.
Benché con la seconda memoria istruttoria, la cessionaria ha versato in atti copia degli estratti conto relativi al periodo dal I trimestre 2010 al II trimestre 2014, “comprovanti l'ammontare dell'esposizione di conto corrente al momento della risoluzione contrattuale” (cfr. pag. 5 mem. 183, co. 6 n. 2 opposto e doc. 15), resta insuperabile impossibilità di stabilire come il saldo debitorio risultante al 1° gennaio 2010 si sia formato,
pagina5 di 6 giacché alcun estratto conto analitico è stato depositato a far data dall'apertura del rapporto di conto corrente de quo.
Chi scrive non ignora che secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità che: “Per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell'art. 1243 cod. civ., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo” e che “[…] la liquidità attiene all'oggetto della prestazione” (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 23225 del 15/11/2016, pag. 5 motivazione).
Allorquando, quindi, come nel caso di specie, sia specificamente contestato l'ammontare della prestazione dovuta, rilevando che, a causa della mancata produzione degli estratti conto analitici integrali dall'apertura del rapporto, non è possibile stabilire con chiarezza il saldo finale;
e, a fronte di tale contestazione, la parte onerata non ottemperi, fornendo la dimostrazione analitica dei movimenti che hanno determinato come risultato finale proprio quel saldo, non può che concludersi per la mancanza di liquidità del credito stesso.
La fondatezza di tale motivo di opposizione consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi proposti a suo fondamento.
Con riferimento alle spese di lite, anche quelle relative al sub procedimento cautelare, si ritiene che la particolarità della questione giuridica posta a fondamento della decisione, rispetto alla quale non si sono neppure rinvenuti precedenti specifici, costituisca un'eccezionale ragione per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara che – e, per essa, CP_1 la procuratrice speciale rappresentata da – Controparte_2 Controparte_3 non ha diritto di agire in executivis in forza del precetto notificato in data 30.11.2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 12.8.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina6 di 6