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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.941 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.VINCENZO PECORARIO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AR IL, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/03/2025 Parte_1
esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito
[...] sanitario utile alla percezione dell'indennità di acompagnamento e disabilità art.3 co.3 L.n.104\92 ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP e il CTU riconosceva la disabilità art.3 co.3 L.n.104\92 dalla data della visita ma non anche l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della vita;
che la relazione di consulenza era nulla non avendo il CTU comunicato alle parti la bozza;
che, nel merito, le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che
1 non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità, parte ricorrente eccepisce la nullità della relazione di consulenza per mancato invio alle parti della bozza, come evincibile dalla mancata allegazione alla relazione delle ricevute di invio e ricezione.
Effettivamente, non si rinviene in allegato alla relazione, documentazione comprovante l'avvenuta notifica alle parti della bozza.
In merito la Suprema Corte ha ritenuto nulla la consulenza tecnica d'ufficio quando il medico abbia trascurato di comunicare l'elaborato peritale alle parti, sempre che l'eccezione sia stata formulata nella prima difesa utile (cfr. Cass. 21984 del 2018);
Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha anche chiarito che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.” (Cass. 23493/2017).
Nella specie non può pronunciarsi la nullità della relazione peritale per mancata trasmissione della bozza peritale atteso che questa non risulta rilevata nella prima difesa utile, qual è l'atto di dissenso depositato nel fascicolo di accertamento tecnico preventivo e, comunque, considerando che il contraddittorio è recuperato nella successiva fase di opposizione ex art. 445, co. 6 c.p.c. ove, in ricorso, devono essere indicati gli specifici motivi di contestazione alla relazione peritale espletata in via preventiva.
Né la parte (sul punto vedi Cassazione civile sez. lav., 20/02/2024, (ud. 20/10/2023, dep. 20/02/2024), n.4498) ha allegato e documentato il concreto pregiudizio che la mancata trasmissione della bozza dell'elaborato peritale gli ha arrecato.
2 Tale onere di allegare e dimostrare il vulnus alle prerogative difensive si deve intendere in senso ancor più pregnante, tenuto conto delle compiute deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, che contiene puntuali osservazioni in ordine all'elaborato peritale e alle conclusioni cui il consulente tecnico d'ufficio è giunto.
Nel caso in esame la parte ha avuto la facoltà d'interloquire e ha concretamente interloquito sulle valutazioni espresse dal consulente, nella pienezza del contraddittorio che si è dispiegato dopo il deposito della relazione definitiva, sottoponendo al vaglio del giudice i pertinenti elementi critici.
Ne consegue che l'eccezione dev'essere rigettata.
Nel merito, com'è noto, le contestazioni alla relazione peritale devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi la parte limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione della patologie E' noto che, quanto alla valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza), secondo la giurisprudenza della Suprema Corte per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e L. n. 508 del 1988, art. 1, con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (Cass. n. 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999). In dettaglio la contestazione si fonda sulla certificazione geriatrica ASL NA 1 del 23.09.2024, che dichiara la ricorrente non in grado di attendere alle occupazioni quotidiane e abbisognevole di accompagnatore, sulle patologie refertate (parkinsoniscmo e severa
3 coxartrosi), sulla mancata somministrazione dei test di autosufficienza ed assenza di elencazione della documentazione medica prodotta e sull'autorizzazione a visita domicliare redatta dall'ASL NA 1, U.O.S.D. Cure Palliative Domiciliari di epoca di poco antecedente alla visita. Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che anche nel certificato ASL NA 1 in data 23.09.2024, si legge “Defict della deambulazione che avviene a piccoli passi e\o con appoggio” ovvero una diagnosi non dissimile da quella indicata dal CTU nella relazione (“Passaggi posturali cauti;
possibilità di camminare per brevi tratti, con appoggio”), non è indicata la malattia di Parkinson. Né evidentemente, le conclusioni cui il medico certificatore dell'Asl perviene, quanto alla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni della , sono vincolanti per il CTU che deve pervenire a Pt_1 proprie conclusioni sulla scorta dell'esame obiettivo, della clinica e della documentazione medica in atti. Allo stesso modo non appare dirimente il certificato d'intrasportabilità del 17.11.2024 che parla di paziente affetta da deficit deambulatorio ed allettata, potendo trattarsi di uno stato transitorio. Quanto agli altri rilievi (somministrazione dei test di autosufficienza ed assenza di elencazione della documentazione medica prodotta), non appaiono idonei e sufficienti a smentire le conclusioni cui il CTU è pervenuto o a giustificarne il rinnovo. In realtà, dunque, la parte, alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, ha solo contrapposto un mero diverso apprezzamento, senza evidenziare alcuna erronea affermazione scientifica. Tali censure esprimono una mera valutazione difforme ovvero un dissenso diagnostico. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, invece, convincenti e condivisibili. Il CTU ha escluso il diritto al beneficio richiesto evidenziando che la deambulazione è autonoma, a piccoli passi, non sono presenti disturbi dell'equilibrio, della postura, della motilità autonoma, che la periziata è orientata nel tempo e nello spazio e autosufficiente Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Deve disporsi l'omologa con riferimento alla prestazione riconosciuta dal CTU in fase di ATP, ovvero la disabilità ex art.3 co. 3 l.n.104\92 con decorrenza dalla data della visita peritale (29.11.2024).. Per il principio della soccombenza parte ricorrente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo nella misura minima limitatamente al presente giudizio in
4 assenza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., relativa al godimento nell'anno precedente alla pronunzia di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76 commi 1 e 3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al D.P.R. 10.05.2002 n.115 (in atti è stata depositata solo la dichiarazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato) . Quanto al giudizio per ATP, ricorrono gravi motivi per compensare le spese, attesa la reciproca soccombenza e il riconoscimento del beneficio a decorrere da epoca ben successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
07/03/2025 così provvede:
1) rigetta il ricorso e omologa l'accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto affetta da Parte_1 patologie tali da determinare disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 a decorrere dal novembre 2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio per ATP.
3) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dell' che liquida in complessivi CP_1
€2697 oltre rimb.forf., IVA e CPA. Così deciso in Benevento il 12/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.941 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.VINCENZO PECORARIO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AR IL, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/03/2025 Parte_1
esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito
[...] sanitario utile alla percezione dell'indennità di acompagnamento e disabilità art.3 co.3 L.n.104\92 ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP e il CTU riconosceva la disabilità art.3 co.3 L.n.104\92 dalla data della visita ma non anche l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della vita;
che la relazione di consulenza era nulla non avendo il CTU comunicato alle parti la bozza;
che, nel merito, le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che
1 non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità, parte ricorrente eccepisce la nullità della relazione di consulenza per mancato invio alle parti della bozza, come evincibile dalla mancata allegazione alla relazione delle ricevute di invio e ricezione.
Effettivamente, non si rinviene in allegato alla relazione, documentazione comprovante l'avvenuta notifica alle parti della bozza.
In merito la Suprema Corte ha ritenuto nulla la consulenza tecnica d'ufficio quando il medico abbia trascurato di comunicare l'elaborato peritale alle parti, sempre che l'eccezione sia stata formulata nella prima difesa utile (cfr. Cass. 21984 del 2018);
Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha anche chiarito che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.” (Cass. 23493/2017).
Nella specie non può pronunciarsi la nullità della relazione peritale per mancata trasmissione della bozza peritale atteso che questa non risulta rilevata nella prima difesa utile, qual è l'atto di dissenso depositato nel fascicolo di accertamento tecnico preventivo e, comunque, considerando che il contraddittorio è recuperato nella successiva fase di opposizione ex art. 445, co. 6 c.p.c. ove, in ricorso, devono essere indicati gli specifici motivi di contestazione alla relazione peritale espletata in via preventiva.
Né la parte (sul punto vedi Cassazione civile sez. lav., 20/02/2024, (ud. 20/10/2023, dep. 20/02/2024), n.4498) ha allegato e documentato il concreto pregiudizio che la mancata trasmissione della bozza dell'elaborato peritale gli ha arrecato.
2 Tale onere di allegare e dimostrare il vulnus alle prerogative difensive si deve intendere in senso ancor più pregnante, tenuto conto delle compiute deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, che contiene puntuali osservazioni in ordine all'elaborato peritale e alle conclusioni cui il consulente tecnico d'ufficio è giunto.
Nel caso in esame la parte ha avuto la facoltà d'interloquire e ha concretamente interloquito sulle valutazioni espresse dal consulente, nella pienezza del contraddittorio che si è dispiegato dopo il deposito della relazione definitiva, sottoponendo al vaglio del giudice i pertinenti elementi critici.
Ne consegue che l'eccezione dev'essere rigettata.
Nel merito, com'è noto, le contestazioni alla relazione peritale devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi la parte limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione della patologie E' noto che, quanto alla valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza), secondo la giurisprudenza della Suprema Corte per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e L. n. 508 del 1988, art. 1, con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (Cass. n. 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999). In dettaglio la contestazione si fonda sulla certificazione geriatrica ASL NA 1 del 23.09.2024, che dichiara la ricorrente non in grado di attendere alle occupazioni quotidiane e abbisognevole di accompagnatore, sulle patologie refertate (parkinsoniscmo e severa
3 coxartrosi), sulla mancata somministrazione dei test di autosufficienza ed assenza di elencazione della documentazione medica prodotta e sull'autorizzazione a visita domicliare redatta dall'ASL NA 1, U.O.S.D. Cure Palliative Domiciliari di epoca di poco antecedente alla visita. Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che anche nel certificato ASL NA 1 in data 23.09.2024, si legge “Defict della deambulazione che avviene a piccoli passi e\o con appoggio” ovvero una diagnosi non dissimile da quella indicata dal CTU nella relazione (“Passaggi posturali cauti;
possibilità di camminare per brevi tratti, con appoggio”), non è indicata la malattia di Parkinson. Né evidentemente, le conclusioni cui il medico certificatore dell'Asl perviene, quanto alla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni della , sono vincolanti per il CTU che deve pervenire a Pt_1 proprie conclusioni sulla scorta dell'esame obiettivo, della clinica e della documentazione medica in atti. Allo stesso modo non appare dirimente il certificato d'intrasportabilità del 17.11.2024 che parla di paziente affetta da deficit deambulatorio ed allettata, potendo trattarsi di uno stato transitorio. Quanto agli altri rilievi (somministrazione dei test di autosufficienza ed assenza di elencazione della documentazione medica prodotta), non appaiono idonei e sufficienti a smentire le conclusioni cui il CTU è pervenuto o a giustificarne il rinnovo. In realtà, dunque, la parte, alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, ha solo contrapposto un mero diverso apprezzamento, senza evidenziare alcuna erronea affermazione scientifica. Tali censure esprimono una mera valutazione difforme ovvero un dissenso diagnostico. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, invece, convincenti e condivisibili. Il CTU ha escluso il diritto al beneficio richiesto evidenziando che la deambulazione è autonoma, a piccoli passi, non sono presenti disturbi dell'equilibrio, della postura, della motilità autonoma, che la periziata è orientata nel tempo e nello spazio e autosufficiente Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Deve disporsi l'omologa con riferimento alla prestazione riconosciuta dal CTU in fase di ATP, ovvero la disabilità ex art.3 co. 3 l.n.104\92 con decorrenza dalla data della visita peritale (29.11.2024).. Per il principio della soccombenza parte ricorrente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo nella misura minima limitatamente al presente giudizio in
4 assenza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., relativa al godimento nell'anno precedente alla pronunzia di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76 commi 1 e 3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al D.P.R. 10.05.2002 n.115 (in atti è stata depositata solo la dichiarazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato) . Quanto al giudizio per ATP, ricorrono gravi motivi per compensare le spese, attesa la reciproca soccombenza e il riconoscimento del beneficio a decorrere da epoca ben successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
07/03/2025 così provvede:
1) rigetta il ricorso e omologa l'accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto affetta da Parte_1 patologie tali da determinare disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 a decorrere dal novembre 2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio per ATP.
3) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dell' che liquida in complessivi CP_1
€2697 oltre rimb.forf., IVA e CPA. Così deciso in Benevento il 12/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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