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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1440/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F.: ) nata in [...] Parte_1 C.F._1
(SA) il 28/7/1966 ed ivi residente a[...] (doc. 3) ed elettivamente domiciliata in Angri (SA) alla Piazza San Giovanni, 7 presso lo studio dell'Avv.
Gerardo La Mura (C.F.: ) dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura in atti;
(P.E.C. . Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pasquale Ruotolo.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Vizi di notifica o prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Sono preliminarmente infondati i vizi concernenti la notifica degli atti (Cass.
S.U. 15979/22, Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022, Cass. S.U. 23620/2018,
Cass. 2961/2021). E' ormai consolidato il principio di diritto secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (indipendentemente dall'"estensione.doc" o in "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. S.U. n. 7665 del 18/04/2016; Cass. n. 20625 del 31/08/2017; Cass.
n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 24568 del 05/10/2018).
La Suprema Corte, a SS.UU, con sentenza n.7665 del 18.04.16 ha precisato che “il principio sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”.
Sotto altro profilo poi la Cassazione (v. sent. n. 30922/2024) ha affermato che
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
Difatti già le Sezioni Unite avevano cristallizzato il principio “a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018).
L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”. Tant'è che la Corte regolatrice si è espressa nel senso che
“l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo
l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024).
Quanto alla prescrizione ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 (cfr Cass. S.U.
2339/2016) la stessa non può dirsi decorsa neppure per gli avvisi di addebito più risalenti in relazione alla legislazione emergenziale che ne ha disposto la sospensione di durante il periodo Covid. Ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve, difatti, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza cli avvisi di addebito oggetto di causa non possono ritenersi prescritti poiché, in conseguenza della suddetta sospensione dei termini, il termine quinquennale non era ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento.
Le resistenti, inoltre, hanno dato prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, ii cui termini non sono in ogni caso quindi decorsi, nonché della notifica degli atti presupposti sottesi all'intimazione di pagamento.
L'opposizione deve essere dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo per intero.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento delle spese nei confronti dell , liquidandole in € 1.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso CP_1
forfettario, compensandole tra le altre parti.
Nocera Inferiore, 18.09.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F.: ) nata in [...] Parte_1 C.F._1
(SA) il 28/7/1966 ed ivi residente a[...] (doc. 3) ed elettivamente domiciliata in Angri (SA) alla Piazza San Giovanni, 7 presso lo studio dell'Avv.
Gerardo La Mura (C.F.: ) dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura in atti;
(P.E.C. . Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pasquale Ruotolo.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Vizi di notifica o prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Sono preliminarmente infondati i vizi concernenti la notifica degli atti (Cass.
S.U. 15979/22, Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022, Cass. S.U. 23620/2018,
Cass. 2961/2021). E' ormai consolidato il principio di diritto secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (indipendentemente dall'"estensione.doc" o in "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. S.U. n. 7665 del 18/04/2016; Cass. n. 20625 del 31/08/2017; Cass.
n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 24568 del 05/10/2018).
La Suprema Corte, a SS.UU, con sentenza n.7665 del 18.04.16 ha precisato che “il principio sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”.
Sotto altro profilo poi la Cassazione (v. sent. n. 30922/2024) ha affermato che
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
Difatti già le Sezioni Unite avevano cristallizzato il principio “a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018).
L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”. Tant'è che la Corte regolatrice si è espressa nel senso che
“l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo
l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024).
Quanto alla prescrizione ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 (cfr Cass. S.U.
2339/2016) la stessa non può dirsi decorsa neppure per gli avvisi di addebito più risalenti in relazione alla legislazione emergenziale che ne ha disposto la sospensione di durante il periodo Covid. Ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve, difatti, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza cli avvisi di addebito oggetto di causa non possono ritenersi prescritti poiché, in conseguenza della suddetta sospensione dei termini, il termine quinquennale non era ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento.
Le resistenti, inoltre, hanno dato prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, ii cui termini non sono in ogni caso quindi decorsi, nonché della notifica degli atti presupposti sottesi all'intimazione di pagamento.
L'opposizione deve essere dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo per intero.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento delle spese nei confronti dell , liquidandole in € 1.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso CP_1
forfettario, compensandole tra le altre parti.
Nocera Inferiore, 18.09.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)