Versione
24 luglio 1902
24 luglio 1902
Art. 2.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinati i confini fra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.
Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinati i confini fra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.
Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.