Art. 2.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinati i confini fra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.
Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinati i confini fra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.
Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.