Articolo 2 della Legge 26 giugno 1902, n. 267
Articolo 1
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24 luglio 1902
Art. 2.

La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinati i confini fra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Entrata in vigore il 24 luglio 1902