Sentenza breve 27 marzo 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
Decreto collegiale 31 marzo 2026
Ordinanza cautelare 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocata Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Alessandra Maria Elena Belvedere e Vanessa Quattrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Mariachiara Paone, Maria Lorusso e Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lamezia Terme rispetto alla richiesta di rimodulazione del “ Progetto individuale per la persona disabile ” ex art.14 L. 328/00 in favore del minore -OMISSIS-, formulata con pec dell’11 settembre 2024;
e per il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del progetto di vita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme e Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
Visto l’art.117, co.4, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IC NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n.-OMISSIS- del 27 marzo 2025, questo Tribunale ha accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Lamezia Terme sulla istanza di rimodulazione del “ Progetto individuale per la persona disabile ” ex art.14 L. 328/00 in favore del minore -OMISSIS-, formulata con pec dell’11 settembre 2024, riservando al rito ordinario la trattazione della domanda risarcitoria;
- in data 14 maggio 2025, il Comune resistente ha depositato il progetto di vita, che, tuttavia, risulta già sottoscritto dalle parti in data 5 marzo 2025;
- il Commissario ad acta , insediatosi su istanza della parte ricorrente, con relazione depositata il 21 luglio 2025 ha riferito di aver accertato che il Comune ha predisposto la rimodulazione del piano, per l’appunto, il 5 marzo 2025, chiedendo quindi a questo Tribunale se il proprio incarico potesse considerarsi esaurito;
- cionondimeno, con istanza (formalmente di fissazione udienza) del 9 novembre 2025, la ricorrente ha nuovamente lamentato l’inadempimento dell’amministrazione resistente, riferendo che quella sottoscritta il 5 marzo 2025 sarebbe solo una “bozza”, la quale sarebbe, peraltro, “ priva della proposta sanitaria, nonché della sezione relativa alla terapia in acqua con la presenza dell’educatore, nonché dell’indicazione del budget di progetto anche per l’assistente educativo a scuola che nel presente a.s. è stato fornito per appena un’ora a settimana anziché 12 ”;
- in considerazione di ciò, all’esito dell’udienza camerale del 17 dicembre 2025, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del successivo 22 dicembre, il Collegio, ritenuto necessario che il Commissario ad acta, a fronte delle deduzioni della parte ricorrente, riferisse in ordine allo stato del procedimento oggetto di causa ed alla dedotta incompletezza del progetto sottoscritto il 5 marzo 2025, ha concesso al predetto un termine, fissando udienza per il prosieguo della trattazione in camera di consiglio;
Considerato che:
- in data 3 febbraio 2026, il Commissario ad acta ha riferito che, dato nuovo impulso al procedimento, in data 28 gennaio 2026 “ è stato sottoscritta dalle parti la revisione del progetto di vita, nel quale risulta compreso tra l’altro il budget finanziario ”;
- ciononostante, con memoria del 5 febbraio 2026, la ricorrente ha riferito che il predetto progetto “ risultava privo di budget di progetto e, anche nella struttura, appariva più un verbale di monitoraggio che un progetto di vita vero e proprio ” e che “[a] ncora una volta, tutte le spese – finanche quelle per la terapia – sono state poste a carico della famiglia ”, insistendo, pertanto, affinché il Commissario ad acta nominato provveda alla corretta ottemperanza della sentenza;
Considerato altresì che:
- la difesa del Comune resistente, nel corso dell’udienza camerale dell’11 febbraio 2026, ha eccepito la tardività della memoria e dei documenti depositati dalla ricorrente il 5 febbraio 2026;
Ritenuto che:
- può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività formulata dal Comune resistente, giacché le doglianze della parte ricorrente non possono in ogni caso essere accolte, siccome infondate, oltre che genericamente formulate;
- non corrisponde al vero, in particolare, che tutte le spese siano nuovamente state poste a carico della famiglia, giacché il progetto rimodulato, sottoscritto anche dalla ricorrente il 28 gennaio 2026, risulta comprendere il budget finanziario, prevedendo le spese a carico dell’ente locale, così come, peraltro, confermato dallo stesso Commissario ad acta ;
- pertanto, deve respingersi l’istanza della ricorrente, dovendosi ritenere che l’amministrazione abbia correttamente ottemperato alla sentenza di questo Tribunale ed il Commissario ad acta al proprio incarico, relativamente a ricorso per silentium ;
- le spese della presente fase possono compensarsi, in ragione della natura degli interessi coinvolti nella vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) respinge l’istanza formulata dalla ricorrente.
Spese della presente fase compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER DR, Presidente
IC NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC NT | ER DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.