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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5664 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso in data 09/07/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21814 ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Francesco Rosario Vista, presso cui elettivamente domicilia;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di avere lavorato con contratto a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per l'anno scolastico e presso l'istituto specificamente indicati nel CP_1 ricorso, e in particolare per il periodo dall' 11/09/2023 al 30/06/2024.
Tanto premesso, lamentando di non aver ricevuto nella indicate annualità, in quanto precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per l'anno scolastico suindicato, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e tanto nonostante avesse prestato mediante incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato;
evidenziando la discriminazione perpetrata dalla convenuta in danno del personale a tempo determinato, ha concluso chiedendo : “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso per un valore complessivo di € 500,00, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici” Spese vinte.
Il cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituito in giudizio. Ne va quindi CP_1 preliminarmente dichiarata la contumacia.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine.
Conseguentemente, alla luce degli autorevoli precedenti giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto, atteso che la ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per l' anno scolastico dedotto in giudizio e per l'intera durata delle attività didattiche e precisamente dall' 11/09/2023 al 30/06/2024 (cfr. contratto in atti).
In definitiva, nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento … 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti
è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fanno valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…” ( cfr Cass 29961/2023 cit. il neretto è di questo estensore).
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta solo se la supplenza in ragione della quale il beneficio viene invocato si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata.
La suindicata circostanza è riscontrabile nella fattispecie in esame atteso che, per l' annualità indicate in ricorso, la ricorrente ha effettuato una supplenza che si è protratta per l'intera durata dell'attività didattica ( cfr. contratto in atti).
Va pertanto disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 nella parte che circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, e dichiarato il diritto della parte istante a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno l'anno scolastico per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Le ragioni che precedono inducono a ritenere senz'altro sussistente il diritto alla carta elettronica anche per l'anno scolastico 2023/2024, in quanto nulla è mutato per i titolari di supplenza fino al termine dell'attività didattiche ( 30 giugno) con la disposizioni normativa introdotta dal Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano ) che all'art 15 prevede “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
26.”
La norma pertanto ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica solo per i docenti assunti a tempo determinato per supplenze fino al 31 agosto ossia per far fronte alle c.d. vacanze su organico di diritto (art 4 comma 1 cit ) , e unicamente per l'anno 2023. Di contro, come già argomentato, la denunciata disparità di trattamento riguarda l'intera categoria di docenti assunti a tempo determinato, per i quali si rende necessaria una formazione obbligatoria, permanente e strutturale, al pari dei docenti di ruolo, purché si tratti di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, dato fattuale che si riscontra tanto nelle supplenze di cui al comma 1 che in quelle di cui al comma 2 del citato art 4. Ne consegue che la perimetrazione della platea dei destinatari contenuta nella legge, ancora una volta, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione.
Ciò posto, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto “tramite” l'assegnazione materiale della Carta docenti, sicchè solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.)
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e, d'altro canto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finendo con l'accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, realizzando in questo caso una forma di discriminazione alla “rovescia”.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Precisa sul punto la Suprema Corte “…L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali…”
Correttamente, quindi, la parte ricorrente ha chiesto, la condanna del ad un facere CP_1 ossia all'esecuzione in forma specifica del rilascio della Carta Elettronica, e quindi a ricevere la carta docente per l'anno in cui, avendo lavorato con modalità analoghe a quelle dei docenti di ruolo, non ha avuto il medesimo trattamento.
In questi termini va in definitiva accolto il ricorso con la condanna del convenuto CP_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all' anno scolastico indicato in ricorso.
Va infine evidenziato che, risulta dimostrato come la ricorrente non sia 'fuoriuscita' dal sistema scolastico, come comprovato dal successivo contratto a tempo indeterminato stipulato con la convenuta amministrazione in data 02.09.2024 (cfr. contratto in atti)
Pertanto, successivamente all'anno scolastico in cui è maturato il diritto alla Carta, la ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, circostanza sufficiente a giustificare l'esercizio del diritto all'adempimento.
Ed infatti, ancora nel solco delle argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione “ va rilevato che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze
e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno...” ( cfr Cass cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a fruire, nel rispetto dei vincoli di legge e con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/24;
b) condanna il ad assegnare al ricorrente la “Carta Controparte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in relazione all'anno scolastico 2023/24 con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per la predetta annualità;
c) condanna il , al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 321,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli, 09.07.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso in data 09/07/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21814 ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Francesco Rosario Vista, presso cui elettivamente domicilia;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di avere lavorato con contratto a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per l'anno scolastico e presso l'istituto specificamente indicati nel CP_1 ricorso, e in particolare per il periodo dall' 11/09/2023 al 30/06/2024.
Tanto premesso, lamentando di non aver ricevuto nella indicate annualità, in quanto precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per l'anno scolastico suindicato, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e tanto nonostante avesse prestato mediante incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato;
evidenziando la discriminazione perpetrata dalla convenuta in danno del personale a tempo determinato, ha concluso chiedendo : “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso per un valore complessivo di € 500,00, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici” Spese vinte.
Il cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituito in giudizio. Ne va quindi CP_1 preliminarmente dichiarata la contumacia.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine.
Conseguentemente, alla luce degli autorevoli precedenti giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto, atteso che la ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per l' anno scolastico dedotto in giudizio e per l'intera durata delle attività didattiche e precisamente dall' 11/09/2023 al 30/06/2024 (cfr. contratto in atti).
In definitiva, nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento … 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti
è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fanno valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…” ( cfr Cass 29961/2023 cit. il neretto è di questo estensore).
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta solo se la supplenza in ragione della quale il beneficio viene invocato si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata.
La suindicata circostanza è riscontrabile nella fattispecie in esame atteso che, per l' annualità indicate in ricorso, la ricorrente ha effettuato una supplenza che si è protratta per l'intera durata dell'attività didattica ( cfr. contratto in atti).
Va pertanto disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 nella parte che circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, e dichiarato il diritto della parte istante a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno l'anno scolastico per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Le ragioni che precedono inducono a ritenere senz'altro sussistente il diritto alla carta elettronica anche per l'anno scolastico 2023/2024, in quanto nulla è mutato per i titolari di supplenza fino al termine dell'attività didattiche ( 30 giugno) con la disposizioni normativa introdotta dal Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano ) che all'art 15 prevede “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
26.”
La norma pertanto ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica solo per i docenti assunti a tempo determinato per supplenze fino al 31 agosto ossia per far fronte alle c.d. vacanze su organico di diritto (art 4 comma 1 cit ) , e unicamente per l'anno 2023. Di contro, come già argomentato, la denunciata disparità di trattamento riguarda l'intera categoria di docenti assunti a tempo determinato, per i quali si rende necessaria una formazione obbligatoria, permanente e strutturale, al pari dei docenti di ruolo, purché si tratti di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, dato fattuale che si riscontra tanto nelle supplenze di cui al comma 1 che in quelle di cui al comma 2 del citato art 4. Ne consegue che la perimetrazione della platea dei destinatari contenuta nella legge, ancora una volta, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione.
Ciò posto, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto “tramite” l'assegnazione materiale della Carta docenti, sicchè solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.)
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e, d'altro canto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finendo con l'accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, realizzando in questo caso una forma di discriminazione alla “rovescia”.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Precisa sul punto la Suprema Corte “…L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali…”
Correttamente, quindi, la parte ricorrente ha chiesto, la condanna del ad un facere CP_1 ossia all'esecuzione in forma specifica del rilascio della Carta Elettronica, e quindi a ricevere la carta docente per l'anno in cui, avendo lavorato con modalità analoghe a quelle dei docenti di ruolo, non ha avuto il medesimo trattamento.
In questi termini va in definitiva accolto il ricorso con la condanna del convenuto CP_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all' anno scolastico indicato in ricorso.
Va infine evidenziato che, risulta dimostrato come la ricorrente non sia 'fuoriuscita' dal sistema scolastico, come comprovato dal successivo contratto a tempo indeterminato stipulato con la convenuta amministrazione in data 02.09.2024 (cfr. contratto in atti)
Pertanto, successivamente all'anno scolastico in cui è maturato il diritto alla Carta, la ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, circostanza sufficiente a giustificare l'esercizio del diritto all'adempimento.
Ed infatti, ancora nel solco delle argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione “ va rilevato che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze
e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno...” ( cfr Cass cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a fruire, nel rispetto dei vincoli di legge e con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/24;
b) condanna il ad assegnare al ricorrente la “Carta Controparte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in relazione all'anno scolastico 2023/24 con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per la predetta annualità;
c) condanna il , al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 321,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli, 09.07.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)