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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'NT Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. IO NA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dell'Avv. Paola Mirto C.F._1
( ; Email_1 appellante contro
nato a [...] il [...], (C.F.: ), rapp.to e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giuseppe Sirchia ( Email_2
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“In via preliminare, sospendere immediatamente l'esecuzione della sentenza impugnata, in relazione ai capi oggetto di impugnazione.
– In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4804/2025 emessa in data 14/16.05.2025 dal Tribunale di Palermo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14301/2021, notificata il 16.05.2025, riconfermare l'onere di contribuzione a carico del padre per il mantenimento (ordinario e straordinario) della figlia maggiorenne non ancora autonoma
1 , nonchè l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi Parte_2
alla madre con la stessa convivente.
- In via subordinata ed ancora nel merito, ove non ritenesse di dovere riconfermare l'onere di contribuzione ordinaria al mantenimento della figlia minore , ritenere e dichiarare Pt_2 comunque dovute nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia ancora non autonoma economicamente, in particolare, per quelle di natura universitaria e sanitaria, come regolamentate in via generale dal protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Palermo del 2.07.2019.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per l'appellato:
“confermare, con qualsivoglia statuizione, la sentenza n. 2071/2025, pubblicata il
14.05.2025, emessa dal Tribunale di Palermo/Sez. I Civile, nel procedimento portante il R.G.
14301/2021 e, per l'effetto, confermare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di
e confermare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
Parte_2
Con vittoria di spese, e competenze professionali, oltre l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero di tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione
e la fruizione del fascicolo, cosi come previsto dal D.M. 37/2018, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2071/2025 del 14 maggio 2025, il Tribunale di Palermo, ha:
- dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
; CP_1
- revocato, a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza, l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
600,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni Per_1
nata il [...], e nata il [...]; Pt_2
- revocato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della
; Pt_1
- rigettato la domanda di assegno divorzile proposta da Parte_1
2 Avverso la menzionata sentenza, ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale revocato l'obbligo a carico di
[...]
di corrispondere all'appellante un contributo a titolo di mantenimento della figlia CP_1 maggiorenne Pt_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, si è costituito l'appellato.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del giorno 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono. ha dedotto che la figlia vive una situazione di disagio Parte_1 Pt_2 psicologico dovuta al proprio vissuto, in quanto fin da tenera età avrebbe assistito alle condotte violente e maltrattanti poste in essere dal padre, odierno appellato, all'interno del nucleo familiare.
All'uopo ha depositato una consulenza psicologica a firma della dottoressa . Persona_2
Ha affermato, inoltre, che dopo aver conseguito la laurea triennale in psicologia, sta Pt_2
completando il proprio percorso formativo-universitario frequentando il corso di laurea magistrale in psicologia clinica.
Ciò posto, è opportuno premettere che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (ex plurimis, cfr. Cass. Civ. ord. n. 8630/2024).
3 Alla luce del principio di autoresponsabilità dei soggetti, non è necessaria una prescrizione legislativa che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della c.d. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato;
essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto), salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis, comma 4,
c.c., di «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito (v. Cass. Civ. ord. n.
17183/2020).
Nel caso di specie, è nata il [...] per cui è in procinto di compiere 30 Parte_2
anni ed è priva di occupazione lavorativa.
Con riferimento al suo percorso di studi, può ritenersi provato che ella ha conseguito nell'autunno 2023 la laurea triennale in psicologia.
Non è stata, invece, fornita prova univoca circa il proseguimento del suo percorso universitario ed il fatto che - come affermato in ricorso – stia attualmente frequentando il corso di laurea magistrale in psicologia clinica.
Al riguardo sono state prodotte unicamente delle schermate di messaggi inviati con l'applicativo Whatsapp da al padre con cui la prima informava il genitore di essere Pt_2 rientrata nella graduatoria per il corso di psicologia clinica e chiedeva del denaro per l'acquisto di libri di testo.
4 Manca, dunque, la prova del fatto che sia effettivamente iscritta al corso di laurea, Parte_2
quale ad esempio un certificato di iscrizione all'università o una attestazione degli esami sostenuti o una ricevuta di pagamento di tasse universitarie.
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, l'età raggiunta da Parte_2 la quale nel prossimo febbraio compirà 30 anni, e la circostanza che la stessa nell'ottobre
2023 ha conseguito la laurea triennale (seppur con notevole ritardo rispetto ai tempi ordinariamente previsti), non consentono di giustificare ulteriormente la prosecuzione dell'obbligo di contribuzione genitoriale.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è nel senso che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 17813 del 14/08/2020); ed ancora “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Infine, la Corte di Cassazione ha distinto tra il figlio “neomaggiorenne” ed il figlio “adulto” ed ha richiamato il principio di autoresponsabilità, precisando che “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso
5 di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, parte appellante non ha dimostrato la sussistenza di circostanze oggettive ed esterne tali da giustificare il mancato raggiungimento di un'indipendenza economica da parte della figlia oramai adulta. Pt_2
Non può assumere rilievo in tal senso la situazione psicologica di quest'ultima per come risulta dalla consulenza di parte a firma della dott.ssa prodotta dall'appellante, Per_2
secondo cui la ragazza sarebbe affetta da sindrome ansioso-depressiva reattiva riconducibile ad un quadro generale assimilabile e compatibile con disturbo post traumatico da stress.
Tale situazione non impedirebbe alla ragazza di reperire un'occupazione lavorativa o di proseguire negli studi universitari.
Non risulta, tra l'altro, che sia o sia stata in passato in cura psichiatrica e/o che Parte_2
segua un percorso di psicoterapia.
In virtù del principio di autoresponsabilità ed avuto riguardo all'avanzata età della figlia quasi trentenne, al conseguimento di un titolo di studio, spendibile sul mercato (laurea Pt_2 triennale) ed all'assenza di situazioni incidenti sulla capacità lavorativa, ricorrono le condizioni per ritenere che la figlia debba provvedere oramai da sé al proprio mantenimento, non essendo più giustificabile una prosecuzione della contribuzione genitoriale.
Dal mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne deriva il rigetto della richiesta di assegnazione della Parte_2 casa coniugale e di quella, posta in via subordinata, tesa a far dichiarare CP_1
tenuto a contribuire per la misura del 50% alle spese straordinarie in favore della figlia Pt_2
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello proposto deve essere respinto.
Le spese, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e si liquidano come in parte dispositiva (valore della causa indeterminabile di complessità bassa - importi minimi - fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
6
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
la sentenza n. 2071/2025 emessa dal Tribunale di Palermo il 14 maggio 2025;
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che si liquidano nella misura di euro 3.473,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Sirchia dichiaratosi antistatario;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO NA GI D'NT
7
Dott. GI D'NT Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. IO NA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dell'Avv. Paola Mirto C.F._1
( ; Email_1 appellante contro
nato a [...] il [...], (C.F.: ), rapp.to e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giuseppe Sirchia ( Email_2
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“In via preliminare, sospendere immediatamente l'esecuzione della sentenza impugnata, in relazione ai capi oggetto di impugnazione.
– In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4804/2025 emessa in data 14/16.05.2025 dal Tribunale di Palermo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14301/2021, notificata il 16.05.2025, riconfermare l'onere di contribuzione a carico del padre per il mantenimento (ordinario e straordinario) della figlia maggiorenne non ancora autonoma
1 , nonchè l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi Parte_2
alla madre con la stessa convivente.
- In via subordinata ed ancora nel merito, ove non ritenesse di dovere riconfermare l'onere di contribuzione ordinaria al mantenimento della figlia minore , ritenere e dichiarare Pt_2 comunque dovute nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia ancora non autonoma economicamente, in particolare, per quelle di natura universitaria e sanitaria, come regolamentate in via generale dal protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Palermo del 2.07.2019.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per l'appellato:
“confermare, con qualsivoglia statuizione, la sentenza n. 2071/2025, pubblicata il
14.05.2025, emessa dal Tribunale di Palermo/Sez. I Civile, nel procedimento portante il R.G.
14301/2021 e, per l'effetto, confermare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di
e confermare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
Parte_2
Con vittoria di spese, e competenze professionali, oltre l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero di tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione
e la fruizione del fascicolo, cosi come previsto dal D.M. 37/2018, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2071/2025 del 14 maggio 2025, il Tribunale di Palermo, ha:
- dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
; CP_1
- revocato, a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza, l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
600,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni Per_1
nata il [...], e nata il [...]; Pt_2
- revocato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della
; Pt_1
- rigettato la domanda di assegno divorzile proposta da Parte_1
2 Avverso la menzionata sentenza, ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale revocato l'obbligo a carico di
[...]
di corrispondere all'appellante un contributo a titolo di mantenimento della figlia CP_1 maggiorenne Pt_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, si è costituito l'appellato.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del giorno 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono. ha dedotto che la figlia vive una situazione di disagio Parte_1 Pt_2 psicologico dovuta al proprio vissuto, in quanto fin da tenera età avrebbe assistito alle condotte violente e maltrattanti poste in essere dal padre, odierno appellato, all'interno del nucleo familiare.
All'uopo ha depositato una consulenza psicologica a firma della dottoressa . Persona_2
Ha affermato, inoltre, che dopo aver conseguito la laurea triennale in psicologia, sta Pt_2
completando il proprio percorso formativo-universitario frequentando il corso di laurea magistrale in psicologia clinica.
Ciò posto, è opportuno premettere che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (ex plurimis, cfr. Cass. Civ. ord. n. 8630/2024).
3 Alla luce del principio di autoresponsabilità dei soggetti, non è necessaria una prescrizione legislativa che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della c.d. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato;
essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto), salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis, comma 4,
c.c., di «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito (v. Cass. Civ. ord. n.
17183/2020).
Nel caso di specie, è nata il [...] per cui è in procinto di compiere 30 Parte_2
anni ed è priva di occupazione lavorativa.
Con riferimento al suo percorso di studi, può ritenersi provato che ella ha conseguito nell'autunno 2023 la laurea triennale in psicologia.
Non è stata, invece, fornita prova univoca circa il proseguimento del suo percorso universitario ed il fatto che - come affermato in ricorso – stia attualmente frequentando il corso di laurea magistrale in psicologia clinica.
Al riguardo sono state prodotte unicamente delle schermate di messaggi inviati con l'applicativo Whatsapp da al padre con cui la prima informava il genitore di essere Pt_2 rientrata nella graduatoria per il corso di psicologia clinica e chiedeva del denaro per l'acquisto di libri di testo.
4 Manca, dunque, la prova del fatto che sia effettivamente iscritta al corso di laurea, Parte_2
quale ad esempio un certificato di iscrizione all'università o una attestazione degli esami sostenuti o una ricevuta di pagamento di tasse universitarie.
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, l'età raggiunta da Parte_2 la quale nel prossimo febbraio compirà 30 anni, e la circostanza che la stessa nell'ottobre
2023 ha conseguito la laurea triennale (seppur con notevole ritardo rispetto ai tempi ordinariamente previsti), non consentono di giustificare ulteriormente la prosecuzione dell'obbligo di contribuzione genitoriale.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è nel senso che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 17813 del 14/08/2020); ed ancora “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Infine, la Corte di Cassazione ha distinto tra il figlio “neomaggiorenne” ed il figlio “adulto” ed ha richiamato il principio di autoresponsabilità, precisando che “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso
5 di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, parte appellante non ha dimostrato la sussistenza di circostanze oggettive ed esterne tali da giustificare il mancato raggiungimento di un'indipendenza economica da parte della figlia oramai adulta. Pt_2
Non può assumere rilievo in tal senso la situazione psicologica di quest'ultima per come risulta dalla consulenza di parte a firma della dott.ssa prodotta dall'appellante, Per_2
secondo cui la ragazza sarebbe affetta da sindrome ansioso-depressiva reattiva riconducibile ad un quadro generale assimilabile e compatibile con disturbo post traumatico da stress.
Tale situazione non impedirebbe alla ragazza di reperire un'occupazione lavorativa o di proseguire negli studi universitari.
Non risulta, tra l'altro, che sia o sia stata in passato in cura psichiatrica e/o che Parte_2
segua un percorso di psicoterapia.
In virtù del principio di autoresponsabilità ed avuto riguardo all'avanzata età della figlia quasi trentenne, al conseguimento di un titolo di studio, spendibile sul mercato (laurea Pt_2 triennale) ed all'assenza di situazioni incidenti sulla capacità lavorativa, ricorrono le condizioni per ritenere che la figlia debba provvedere oramai da sé al proprio mantenimento, non essendo più giustificabile una prosecuzione della contribuzione genitoriale.
Dal mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne deriva il rigetto della richiesta di assegnazione della Parte_2 casa coniugale e di quella, posta in via subordinata, tesa a far dichiarare CP_1
tenuto a contribuire per la misura del 50% alle spese straordinarie in favore della figlia Pt_2
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello proposto deve essere respinto.
Le spese, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e si liquidano come in parte dispositiva (valore della causa indeterminabile di complessità bassa - importi minimi - fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
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P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
la sentenza n. 2071/2025 emessa dal Tribunale di Palermo il 14 maggio 2025;
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che si liquidano nella misura di euro 3.473,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Sirchia dichiaratosi antistatario;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO NA GI D'NT
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