TRIBACQUE
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 26/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:
dr. Antonio Pietro M. LAMORGESE - Presidente
dr. Mauro CRISCUOLO - Cons. di Cassazione
dr.ssa RO GIANNACCARI - Cons. di Cassazione- Rel.
dr.ssa Cecilia ALTAVISTA - Cons. di Stato
dr. Ing. Adriano DE VITO - Esperto
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite, in sede di appello, iscritte ai numeri 12 e 22 del Ruolo
Generale dell'anno 2024, vertite
Nella causa n. R.G. 12/2024
TRA
, (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Tesoro, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. – P.IVA Controparte_1
), in persona del pro tempore, P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sfravara, con domicilio digitale come 2
da PEC registri di giustizia;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
- (C.F. ); CP_3 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ); (C.F. CP_4 CodiceFiscale_2 Parte_2
) e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Amaddeo, con domicilio
[...]
digitale come da PEC registri di giustizia;
- Controparte_5
(C.F. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_3
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC
registri di giustizia;
- (C.F. , in Controparte_6 P.IVA_4
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Natale
Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
APPELLATI
- (C.F. ) CP_7 CodiceFiscale_5
- (C.F. ) Controparte_8 CodiceFiscale_6
NON COSTITUITI IN GIUDIZIO
Nel ricorso n. R.G. 22/2024
TRA
- (C.F. , in Controparte_6 P.IVA_4
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Natale
Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
3
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. – P.IVA Controparte_1
), in persona del pro tempore, P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sfravara, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
- Controparte_5
(C.F. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_3
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC
registri di giustizia;
- (C.F. ); CP_3 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ); (C.F. CP_4 CodiceFiscale_2 Parte_2
) e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Amaddeo, con domicilio
[...]
digitale come da PEC registri di giustizia;
, (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Cami, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
APPELLATI
- (C.F. ) CP_7 CodiceFiscale_5
- (C.F. ) Controparte_8 CodiceFiscale_6
NON COSTITUITI IN GIUDIZIO
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 2101/2023 del TRAP di
Palermo, notificata il 18/12/2023 (R.G. 877/2020). 4
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 5 febbraio 2025, hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.
FATTI DI CAUSA
1. , e in qualità di proprietari di CP_3 CP_4 Pt_2 Pt_3
un fondo rustico, sito nel Comune di , contrada Padura, Parte_1
agirono innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione
Distaccata di Milazzo per chiedere la condanna del Controparte_6
al risarcimento dei danni subiti per l'allagamento della loro azienda
[...]
agricola, nonché per il danneggiamento delle colture e delle infrastrutture aziendali, a seguito degli eventi metereologici verificatisi in data 2 novembre
2010 e 22 novembre 2011.
I ricorrenti sostennero, sulla base delle conclusioni del CTP, che i danni derivassero principalmente dall'esondazione del canale di scolo a cielo aperto , le cui acque avrebbero attraversato la via Padura- Parte_4
Botteghelle e invaso il terreno, nonché a causa di interventi antropici eseguiti sul torrente Baiamonte-San FO.
1.1. Il si costituì in giudizio per resistere Controparte_6
alla domanda;
eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che sia il canale che la strada ricadevano nel territorio del Comune di Parte_1
.
[...]
1.2. Furono chiamati in causa il , la Provincia Parte_1
di ES - oggi Città Metropolitana di ES -, in qualità di ente responsabile della manutenzione della strada, e l'Assessorato alle 5
Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, quale custode degli alvei torrentizi isolani.
Tutti i resistenti sostennero il carattere eccezionale degli eventi atmosferici occorsi, idonei ad integrare il caso fortuito e, di conseguenza, a escludere la propria responsabilità.
1.3. Spiegarono intervento volontario , conduttore di un fondo CP_7
rustico di proprietà di nella zona interessata, e CP_3 CP_8
, titolare di un fondo rustico situato nel medesimo Comune.
[...]
2. Con ordinanza del 2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto –
Sezione Distaccata di Milazzo dichiarò la propria incompetenza a favore del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di
Palermo.
2.1. Il TRAP, disposta CTU, con sentenza del 15.12.2023, accolse la domanda;
accertò la responsabilità del , del Parte_1
e della Provincia , condividendo Controparte_6 CP_1
le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, secondo cui gli allagamenti e i conseguenti danni erano imputabili principalmente all'esondazione delle acque meteoriche defluite nel NE ON per la sua non corretta regimentazione.
Il rilevò gravi inadempienze degli obblighi di custodia da parte dei Pt_5
diversi enti;
ritenne, in particolare, che il Parte_1
non avesse proceduto alla regimentazione del NE ON, che la
Provincia di ES non avesse dotato la via Padura-Botteghelle (SP 66/B)
di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane perché
era presente una sola caditoia di dimensioni inidonee e la strada era stata 6
realizzata su un impluvio naturale;
inoltre, il di CP_6 Controparte_6
aveva, mediante interventi antropici - tra cui un terrapieno che ospita la sede operativa della Venumer s.r.l.-, acconsentito o alterato il corso del torrente
Baiamonte-San FO e la . Detto bacino, a causa di tali Parte_4
alterazioni e della costruzione della strada provinciale, non riceveva più le acque del torrente ed era stata abbandonata e infestata da vegetazione spontanea.
I CTU accertarono che il tempo di ritorno dell'evento del 2 novembre 2010
era pari a cento anni mentre quello dell'evento del 22 novembre 2011 era pari a cinquanta anni;
il non ritenne, però, che tali parametri fossero Pt_5
decisivi ai fini della qualificazione del caso fortuito, sul rilievo che, per escludere la responsabilità del custode, l'evento meteorico deve interrompere in modo autonomo il nesso causale e deve gravare sull'ente preposto l'onere di dimostrare di aver eseguito una manutenzione scrupolosa del sistema di raccolta e smaltimento delle acque.
Sulla base di tali accertamenti, il dichiarò la responsabilità Pt_5
concorrente del , del Parte_1 Controparte_6
e della Provincia di ES e li condannò, in solido tra loro, al
[...]
risarcimento dei danni nella misura di € 229.184,39.
Il rigettò la domanda nei confronti dell'Assessorato Infrastrutture e Pt_5
Mobilità della Regione.
3. Il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del TRAP innanzi a questo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di
Palermo sulla base di cinque motivi.
3.1. , e e l'Assessorato Regionale CP_3 CP_4 Pt_2 Pt_3 7
delle Infrastrutture e della Mobilità hanno resistito con comparsa di costituzione.
3.2. La Città Metropolitana di ES ha proposto appello incidentale sulla base di cinque motivi.
3.3. Il è rimasto intimato. Controparte_6
3.1. Il procedimento è stato iscritto al N.RG 12/2024.
4. Avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo appello il
[...]
sulla base di cinque motivi. Controparte_6
4.1. Si sono costituiti , e il CP_3 CP_4 Pt_2 Pt_3
la Città Metropolitana di ES e Parte_1
l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per resistere al gravame.
4.2. In entrambi i giudizi e sono rimasti CP_7 Controparte_8
contumaci.
5. Il procedimento, iscritto al N. 22/2024, è stato riunito dal consigliere delegato al proc. N. 12/2024 per connessione soggettiva ed oggettiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di priorità logico-giuridica, deve essere esaminato il primo motivo d'appello proposto dal , con il quale Controparte_6
denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 301 e 302 c.p.c. e l'omessa percezione di un fatto decisivo per il giudizio,
costituito dall'avvenuta cancellazione, in data 13.07.2023, del proprio difensore, Avv. Guido Genovese, dall'albo degli avvocati di Barcellona
Pozzo di Gotto.
L'appellante sostiene che la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati 8
sia causa di interruzione del giudizio e determini la nullità degli atti successivi e della decisione emessa.
Nel caso di specie, la cancellazione volontaria dall'albo dell'Avv. Guido
Genovese era avvenuta il 13.7.2023 prima dell'udienza di discussione del
21.9.2023 dinanzi al con la conseguenza che il Pt_5 Controparte_6
sarebbe rimasto sprovvisto di difensore e non avrebbe potuto
[...]
depositare le note di precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
1.1. Il motivo è fondato in diritto con conseguente annullamento della sentenza impugnata in parte qua in relazione al solo rapporto tra i danneggiati e il , trattandosi di cause scindibili. Controparte_6
1.2. La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo (Cass. Sez. Un.
n.3702/2017; Cass. Sez. lav., n.30616/2014).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte o della cancellazione del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito.
Nel caso di specie, la cancellazione dell'Avv. Genovese, difensore del si era verificata il 13.7.2023, in data Controparte_6
antecedente all'udienza di discussione del 21.9.2023, determinando 9
l'interruzione automatica del giudizio (Cass. n.10912/2021; Cass.
n.3546/2016).
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità della sentenza del TRAP di
Palermo relativamente al solo rapporto processuale tra il Controparte_6
ed i ricorrenti, trattandosi di cause scindibili (Cass.
[...]
4684/2020, 21514/2019), senza, tuttavia, che il vizio di nullità comporti la regressione degli atti al primo giudice (Cass. n.6137/25; Cass. n.
29195/2024; Cass. n. 6838/2016).
In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure,
il giudice di appello è, quindi, tenuto ad esaminare nel merito la domanda,
comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass. N.
23132/2021).
I motivi d'appello svolti dal devono essere, Controparte_6
quindi, valutati alla stregua delle difese sulle domande svolte dai danneggiati e degli altri enti, che hanno chiesto di escludere la loro responsabilità in relazione all'evento dannoso.
2. Sempre in via preliminare , e CP_3 CP_4 Pt_2 Parte_3
hanno sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal per tardività, osservando che la sentenza Controparte_6 Pt_6
impugnata è stata comunicata dalla cancelleria in data 15.12.2023 mentre l'appello è stato notificato in data 19.01.2024, oltre il termine perentorio di trenta giorni. 10
2.1. Anche questa eccezione è infondata perché la comunicazione telematica della sentenza è stata effettuata dalla cancelleria presso l'indirizzo dell'Avv.
Genovese, che si era cancellato dall'albo, sicché detta comunicazione non era idonea a far decorrere i termini di impugnazione.
3. Con riguardo al gravame proposto dal Parte_1
, e hanno sollevato eccezione di CP_3 CP_4 Pt_2 Parte_3
inammissibilità dell'appello per tardività, deducendo che la sentenza impugnata era stata notificata dalla cancelleria in data 15.12.2023 e l'appello era stato notificato in data 15.01.2024, oltre il termine perentorio di 30 giorni.
3.1. L'eccezione è infondata.
3.2. Il termine di trenta giorni per la proposizione dell'appello scadeva di domenica, in data 14.1.2024, sicché, ex art. 155, comma 4, c.p.c., andava prorogato al primo giorno seguente non festivo, ossia lunedì 15.1.24.
L'appello del è stato, pertanto, Parte_7
tempestivamente proposto.
4. Vanno, quindi, esaminati i motivi di appello con i quali il CP_9
di e della Città Metropolitana di
[...] Parte_1
ES hanno contestato la loro responsabilità.
5. Con il secondo motivo di appello (da considerare quale mera difesa), il deduce l'erroneità della sentenza del TRAP Controparte_6
di Palermo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.,
per difetto di motivazione e per erronea percezione delle conclusioni del
CTU, oltre che per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. L'appellante lamenta che il si sia discostato, senza Pt_5
fornire adeguata motivazione, dalle conclusioni del CTU, che non avrebbe 11
ravvisato alcuna responsabilità in capo al , Controparte_6
avendo individuato, quale causa esclusiva del sinistro,, l'omessa regimentazione del NE ON, ricadente nel territorio del Comune
di Parte_1
5. Con il terzo motivo di appello, proposto in via subordinata, il
[...]
lamenta l'erroneità della sentenza per violazione e/o Controparte_6
falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., per difetto di motivazione e per erronea percezione dei fatti esposti dal CTU a supporto delle conclusioni raggiunte con l'elaborato peritale, oltre alla violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.; l'appellante deduce la propria assenza di responsabilità, ex art. 2051 c.c., difettando la titolarità della cosa in custodia, atteso che il NE ON e l'impianto della Venumer s.r.l.
ricadrebbero nel . L'appellante si duole, Parte_1 Parte_1
altresì, del mancato riconoscimento, da parte del del carattere Pt_5
eccezionale degli eventi meteorici, conclusione cui sarebbero pervenuti gli stessi CTU, ribadendo che, ricorrendo il caso fortuito, si sarebbe interrotto il nesso causale tra il fatto e l'evento.
6. Anche il , con il primo motivo di gravame, Parte_1
deduce l'inesistenza del nesso causale, attesa la natura eccezionale degli eventi meteorici. A sostegno di tale tesi, il Parte_1
richiama l'ordinanza del Sindaco di chiusura delle scuole e la richiesta di intervento alla Prefettura per calamità naturale, oltre alla documentazione della Protezione civile e della Prefettura, che attesterebbero la situazione di calamità naturale ed il carattere eccezionale dell'evento del 2.11.2010. In
riferimento all'evento del 22.11.2011, il Comune di Parte_1 12
invoca il contenuto della deliberazione della Giunta Regionale n.334 del
24.11.2011, con la quale era stato dichiarato lo stato di emergenza.
7. In via subordinata, ove mai si ritenesse insussistente la causa di forza maggiore, con il quarto motivo di appello, il Parte_1
insiste nel sostenere l'assenza di responsabilità, attribuendola esclusivamente alla Città Metropolitana di ES, in relazione alla manutenzione della strada provinciale 66/B, ed al per la Controparte_6
mancata canalizzazione delle acque provenienti dal suo territorio che si sono riversate a valle.
8.Analoghe censure sono state dedotte dalla Città Metropolitana di ES
con il primo motivo, che ha ribadito l'erroneità della decisione del in Pt_5
ordine all'omesso riconoscimento del caso fortuito in relazione ad entrambi gli eventi.
Anche la Città Metropolitana di ES deduce che il carattere eccezionale dell'evento era stato riconosciuto sia dalla Giunta Regionale che dai CTU, le cui conclusioni si fonderebbero non solo sui tempi di ritorno, ma anche sulla quantità di pioggia caduta, che avrebbe inciso in modo straordinario sul regolare funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
9. Con il quinto motivo dell'appello incidentale, la Città Metropolitana di
ES lamenta la violazione degli artt. 132, 115 c.p.c., dell'art. 118 disp.
att. c.p.c., degli artt. 2043 e 2051 c.c., per essere stata ritenuta responsabile dal unicamente in quanto proprietaria della SP 66/B, pur non avendo Pt_5
avuto alcun ruolo causale nella determinazione dei danni, essendo essa stessa
“vittima” dell'allagamento. Il avrebbe deciso con approssimazione, Pt_5
condannando in solido i due Comuni e la Città Metropolitana senza tenere 13
conto della differente responsabilità di ciascun ente.
In particolare, osserva che la porzione del fondo dei ricorrenti in corrispondenza del muro di confine crollato sul lato della SP 66/B si trovava a un livello superiore rispetto alla strada, perciò sarebbe impossibile che l'acqua fosse risalita attraverso la breccia e si fosse riversata sul fondo dei come ritenuto dal TRAP, per la presenza di un'unica caditoia. La SP CP_3
66/B sarebbe stata essa stessa “vittima” dell'allagamento dovuto all'esondazione del torrente Baiamonte, provocata dalla presenza del terrapieno della Venumer s.r.l., che avrebbe interrotto il naturale corso delle acque e ne avrebbe determinato il riversamento sulla strada, rendendola impraticabile per alcuni giorni. L'appellante incidentale sostiene che le acque
- non potendo fisicamente risalire - si erano riversate sui fondi sottostanti,
posti a quota inferiore rispetto al fondo dei CP_3
Pertanto, la responsabilità sarebbe imputabile ai due Comuni per l'esondazione del NE ON, la cui ondata di fango avrebbe invaso con forza devastante il fondo e distrutto le colture.
10. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
10.1. Il ha correttamente riconosciuto la responsabilità solidale, ex Pt_5
art. 2051 c.c., del , di Parte_1 Controparte_6
e della Città Metropolitana di ES.
I CTU hanno accertato che entrambi gli eventi alluvionali sono riconducibili a una serie di fatti concomitanti, tra cui rientra l'inidoneità del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ricadenti nell'ambito dei
Comuni di e di , sia della SP 66/B, Controparte_6 Parte_1 14
insufficiente a frenare il deflusso delle acque provenienti dal torrente
Baiamonte-San FO, alle quali si sono unite quelle provenienti dal
NE ON.
Le cause dei danni sono state rinvenute nell'irruzione delle acque provenienti dal NE ON, a causa della inadeguata regimentazione dello stesso.
Il NE ON, ricadente nel Comune di , ove Parte_1
si trovava l'azienda agricola dei ricorrenti, aveva un sistema di raccolta delle acque non regimentato dall'ente territoriale, ragione per la quale, in occasione dei due eventi, le acque avevano invaso con violenza la strada provinciale ed i fondi dei ricorrenti.
Sia l'evento calamitoso del 2 novembre 2010 che del 21 novembre 2011
avevano causato il crollo del muro al confine nord-est della proprietà degli appellanti e di un considerevole tratto del muro di cinta posto lungo la strada
Padura-Botteghelle; l'acqua, non potendo defluire lungo l'arteria viaria, la quale era contemporaneamente inondata dalle acque del torrente Baiamonte-
San FO, aveva invaso il fondo dei ricorrenti.
L'alveo naturale del torrente risultava, peraltro, ostruito dalla presenza di un impianto della Venumer s.r.l., con la conseguenza che le acque defluivano verso la strada e verso la , la quale, priva di un idoneo sistema di Parte_4
smaltimento delle acque meteoriche, era esondata.
Dal punto di vista del presidio idraulico i CTU hanno accertato che la strada era priva di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque di pioggia;
essa presentava, lungo il tracciato, una sola caditoia, che riversava le acque nel terreno confinante e di dimensione del tutto non idonea ad 15
intercettare le acque di pioggia anche al verificarsi di eventi di ordinaria entità.
I CTU hanno, altresì, evidenziato che il Comune di ha Controparte_6
consentito o realizzato rilevanti interventi antropici - tra cui la costruzione di un terrapieno che ospita la sede operativa della Venumer s.r.l.- tali da modificare in modo sostanziale l'alveo originario.
Inoltre, con la costruzione della strada provinciale, la è stata Parte_4
alterata, non ricevendo più le acque del torrente, ed è stata infestata da vegetazione spontanea.
Tali alterazioni hanno ostacolato il regolare deflusso delle acque meteoriche,
provocando l'accumulo sul versante della proprietà attorea e la conseguente esondazione dannosa.
La dinamica degli eventi è stata correttamente ricostruita dal TRAP, sulla base delle condivisibili conclusioni dei CTU, che si sono avvalsi della documentazione acquisita dai pubblici uffici, dai rilievi fotografici e dai rilevamenti in loco.
In definitiva, in entrambi gli eventi calamitosi, le acque meteoriche raccolte nel vallone ON fecero irruzione nei terreni sottostanti con una violenza tale da abbattere, nel novembre 2010, una parte della recinzione del limite orientale del fondo per poi giungere sino al confine del predetto con la strada provinciale, senza riuscire a defluire sulla arteria viaria, che, a sua volte, era stata inondata dalle acque che scendevano dal torrente Baiamonte
San Cristofaro;
le acque, ostacolate nel deflusso per le alterazioni del tracciato originario dell'alveo, si erano riversate in modo incontrollato sia direttamente sulla sede viaria sia sulla . Parte_4 16
Il TRAP ha, pertanto, correttamente riconosciuta la responsabilità
concorrente dei e Controparte_10 Parte_1
della Città Metropolitana di ES (già Provincia di ES) per il mancato adempimento degli obblighi di custodia.
10.2. Come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 30.6.2022,
n.20943, per la configurazione della responsabilità del custode, è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. n.12760/2024; Cass. n 5877/16 ha chiarito che l'ente preposto può andare esente da responsabilità solo ove dimostri che i danni si sarebbero verificati nella stessa misura anche se avesse provveduto a predisporre e manutenere tutte le opere necessarie a contenere la furia delle acque, in base alle norme di settore ed alle regole di comune diligenza e prudenza). 17
In merito al carattere di eccezionalità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che la natura eccezionale degli eventi, che esonera il custode da responsabilità, non può essere invocata in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali,
allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (Cass. n. 8466/2020; n. 26545/2014).
Difatti, l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cass.
5868/2016; Cass. 18877/2015).
Deve quindi escludersi che il solo verificarsi di una calamità naturale integri di per sé un evento imprevedibile tale da esonerare il custode da responsabilità, dovendo procedersi invece ad una ben più approfondita analisi delle caratteristiche intrinseche dell'evento (Cass., SS.UU., sent. n.
8588/97).
Il danneggiato che agisca ex art. 2051 c.c. deve dimostrare la sola ricorrenza del nesso causale tra l'alveo esondato oggetto di custodia e le conseguenze dannose della relativa esondazione (Cass. SS.UU. n. 8588/97).
In altri termini, nel caso in cui si possa ritenere dimostrata l'omessa manutenzione dell'alveo, il custode dovrà dimostrare che l'eccezionalità
dell'evento atmosferico avrebbe comunque potuto cagionare un evento dannoso di uguale entità anche ove l'alveo fosse stato regolarmente manutenuto (Cass. 8466/2020; Cass. 26545/2014; Cass. 5868/2016; Cass. 18
18877/2015).
In particolare, le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, rilevante ai sensi dell'art.2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. «tempi di ritorno» molto elevati (Cass.
N. 30521/2019; Cass. N.4588/2022).
È stato precisato che per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche (v. TSAP n. 108/2025; Cass.
n.30521/2019).
Tale tempo di ritorno è stato stimato, orientativamente, in un tempo superiore a 200 anni (TSAP n. 95 e 96/2024).
10.3. Nel caso di specie, i CTU hanno riconosciuto l'importanza di entrambi gli eventi atmosferici con tempi di ritorno, rispettivamente, di cento anni per l'evento del 2 novembre 2010 e di cinquanta anni per l'evento del 22
novembre 2011.
Tali tempi di ritorno, per quanto indicativi di precipitazioni di significativa intensità, non consentono di affermarne le caratteristiche di evento fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità, al fine dell'esclusione della 19
responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
10.4. Non può, altresì, costituire prova del caso fortuito, contrariamente a quanto dedotto dal il fatto che in alcuni Parte_1
provvedimenti sia stato decretato lo stato di emergenza dalla Protezione
civile (v. TSAP 95/24).
La Corte di cassazione ha infatti chiarito che in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità
degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di “calamità naturale” espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa (cfr.
Cass. n. 2482/2018; conf. Cass. n. 14861/2019).
11. Con il terzo motivo di appello, il deduce CP_6 Parte_1
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., per non avere il ravvisato il concorso di colpa in capo ai danneggiati, avendo omesso Pt_5
di erigere muretti di recinzione sulla loro proprietà, considerando che il crollo del muro del 2.11.2010 avrebbe ostruito il libero deflusso delle acque;
inoltre, i ricorrenti avrebbero realizzato serre che, impermeabilizzando il terreno, avrebbero determinato il ristagno di acqua piovana e,
conseguentemente, l'aggravamento dei danni. Tali interventi di alterazione dello stato naturale dei luoghi avrebbero significativamente contribuito alla verificazione dei danni. 20
12. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, la Città Metropolitana di
ES lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c., 115 e 118 disp. att. c.p.c.,
oltre che dell'art. 1227 c.c., sostenendo l'esistenza di un concorso di colpa in capo agli attori nella causazione dei danni per l'inefficacia del sistema di smaltimento delle acque del fondo privato e chiede, di conseguenza, la proporzionale riduzione della misura del risarcimento e delle spese di lite.
13. Il terzo motivo di appello del e il Parte_1
secondo motivo di appello incidentale della Città Metropolitana di ES,
che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
13.1. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. N. 8588/97; Cass. N.
30521/2019) ha chiarito, con orientamento condiviso dal collegio, che i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità
amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 523/1904, provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
13.2. Come risulta dalla CTU, le cause dei danni non sono riconducibili a carenze di manutenzioni dei fondi ma all'inadeguata regimentazione delle acque, ovvero a cause strutturali non derivanti dalla condotta dei proprietari dei fondi danneggiati. Tanto di evince dalle conclusioni dei CTU, che hanno dato atto della regolare manutenzione dei canali dell'azienda dei ricorrenti,
che subirono una forzatura per l'intensità delle piogge e per l'afflusso dei detriti portati dalle acque.
13.3. Con il quarto motivo di appello, il Controparte_6
censura la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il TRAP aveva 21
liquidato il danno in mancanza di prova, facendo rinvio alla ricostruzione operata dai ctu, i quali, a loro volta, si sarebbero basati sulle stime dei ctp,
senza disporre un congruo accertamento tecnico preventivo in grado di quantificare i danni nell'immediatezza dell'evento.
12. La contestazione relativa all'entità del risarcimento è stata avanzata, con il secondo motivo di appello, anche dal Parte_1
che, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha chiesto la rinnovazione della ctu, per non avere i periti tenuto in considerazione le osservazioni del ctp;
il Comune di Parte_1
ha evidenziato la necessità di un accertamento tecnico preventivo, ex art. 696
c.p.c., per fotografare lo stato dei luoghi e dei danni esistenti nell'immediatezza dell'evento.
12.1. Il quarto motivo di appello del e il Controparte_6
secondo motivo di appello del , da trattare Parte_1
congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
12.2. Il TRAP, pur avendo valorizzato le risultanze della consulenza tecnica di parte (pag.19 della sentenza), ha fondato la quantificazione del danno su una pluralità di parametri oggettivi desumibili dalla documentazione in atti,
quali le immagini satellitari dei luoghi risalenti all'epoca dei fatti, il rapporto della Protezione Civile sull'evento meteorico che aveva provocato l'alluvione di tutta la zona del messinese, i rilievi fotografici riproducenti lo stato dei luoghi poco dopo le alluvioni, la corrispondenza tra la perimetrazione dell'area danneggiata e la superficie dedicata ad attività
vivaistica, i danneggiamenti ancora visibili dei manufatti, la verifica di adeguatezza degli interventi ripristinatori addotti rispetto alle dimensioni e 22
alle specifiche caratteristiche dell'azienda agricola.
La valutazione del danno è avvenuta, pertanto, sulla base di parametri oggettivi, relativi allo stato dei luoghi antecedente al sinistro, alle colture praticate, ai danni subiti dalle serre e ai costi di riparazione, né i criteri utilizzati dai consulenti sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli appellanti.
13.Vanno, infine, esaminati i motivi con i quali si censura la regolamentazione delle spese di lite.
13. Con il quinto motivo, il invoca un Parte_1
diverso regolamento delle spese processuali in suo favore, per effetto della riforma della sentenza all'esito della impugnazione. Chiede, altresì, la condanna alle spese degli interventori volontari - e CP_7 CP_8
- nel giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo
[...]
di Gotto-Sezione Distaccata di Milazzo, che si era concluso con la dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario in favore del TRAP. Gli
interventori si erano costituiti nel giudizio innanzi al ma l'intervento Pt_5
era stato dichiarato inammissibile per tardività; nonostante la loro soccombenza, il TRAP non avrebbe regolato le spese di lite.
14. Con il terzo motivo di appello, la Città Metropolitana di ES
denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per effetto della riforma della sentenza all'esito della impugnazione.
14.1. I motivi sono inammissibili perché gli appellanti non censurano l'erroneità della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata ma invocano un diverso regolamento delle spese come mera conseguenza della invocata riforma della sentenza che non c'è stata. 23
15. In relazione alla mancata pronuncia sulle spese nel rapporto con i terzi intervenienti, soccombenti innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
va ricordato che, nel regime di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c.,
comma 1, nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui. Il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ., è da intendere in senso ampio con riferimento al provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. n.23359/2011; Cass, n. 7010/2017).
Nel caso di specie, il non ha impugnato, in Parte_1 Parte_1
relazione al profilo delle spese, l'ordinanza del Tribunale di Barcellona di
Pozzo di Gotto, che aveva natura decisoria.
16. In definitiva, la domanda proposta da , e CP_3 CP_4 Pt_2
nei confronti del deve essere Parte_3 Controparte_6
accolta per quanto di ragione;
per l'effetto, il citato va condannato, CP_6
in solido con il e della Città Metropolitana Parte_1
di ES, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti nella misura di
€ 202.203,00, cui vanno aggiunti gli interessi su detta somma devalutata al momento dell'illecito e rivalutata anno per anno fino alla decisione,
trattandosi di debito di valore. Da tale data, il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi sulla somma rivalutata dalla decisione al soddisfo.
17. Le spese di lite del giudizio di primo grado nel rapporto tra i ricorrenti ed il devono essere compensate in ragione Controparte_6 24
della peculiarità della decisione in rito di nullità della sentenza.
18. Le spese di lite del giudizio d'appello seguono la soccombenza del
, del e della Parte_1 Controparte_6
Città Metropolitana di ES e sono liquidate in dispositivo in favore dei danneggiati appellati.
19. Le spese sono compensate nei rapporti interni tra l'Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità e il che CP_6 Controparte_6
lo chiamò in giudizio.
20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e Città Metropolitana di ES di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, decidendo sugli appelli proposti dal , dal Controparte_6 Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dalla Città Metropolitana di ES
[...]
nei confronti di , e e CP_3 CP_4 Pt_2 Parte_3
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità avverso la sentenza del TRAP di Palermo del 15.12.2023, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda proposta da , e CP_3 CP_4 Pt_2 Parte_3
nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_6
condanna il , in solido con il Controparte_6 [...]
e la Città Metropolitana di ES, al Parte_1 25
risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti nella misura di €
202.203,00, oltre interessi su detta somma devalutata al momento dell'illecito e rivalutata anno per anno fino alla decisione, e oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla decisione al soddisfo;
- rigetta gli appelli proposti in causa e, per l'effetto, condanna in solido il il Parte_1 Controparte_6
e la Città Metropolitana di ES alle spese del giudizio di
[...]
appello in favore dei danneggiati, che liquida in € 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
- compensa le spese nei rapporti interni tra l'Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità e il CP_6 Controparte_6
[...]
- compensa le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra
, e e il CP_3 CP_4 Pt_2 Parte_3 Controparte_6
.
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e Città Metropolitana di ES, di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche in data 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
RO AR Antonio Pietro M. SE