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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 353/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario ER MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
353/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MARINI CLAUDIA e avv. VINCENZI Parte_1
MASSIMILIANO
RICORRENTE
E
con l'avv. FIORE GIANNA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “al
Tribunale di Cassino, Giudice unico in funzione di Magistrato del lavoro, perché, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia: - Accertare e dichiarare il diritto dell'Istante alla corresponsione della pensione anticipata – lavoratori precoci, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o con la diversa decorrenza che risulterà accertata, ex art. 149 disp att. c.p.c. modificato dalla
L.533/73; - Condannare l' al pagamento di quanto dovuto, oltre CP_1
interessi legali come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti Avv.ti
AS EN e UD RI, che si dichiarano procuratori antistatari.”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere presentato in data
05.09.2022 domanda amministrativa per la pensione anticipata lavoratori precoci, respinta dall'Ente il 08.09.2022 con la seguente motivazione
““…non ha almeno un anno di contribuzione versata ed accreditata prima del compimento del 19° anno di età” .
Instaurato il contraddittorio l' si è costituito in giudizio, ha CP_1
contestato la domanda, riconoscendo che dall'esame dell'estratto contributivo risultava l'anno di contribuzione versata ed accreditata prima del 19° anno di età, ma che non risultavano accreditati tutti i contributi previsti dalla normativa (2.132 contributi settimanali).
Il procedimento è stato istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con la nomina di un CTU.
L'articolo 1, c. 199, L. 232/16 ha stabilito che i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età, possono accedere alla pensione
Pag. 2 di 4 anticipata con il requisito ridotto di 41 anni di contributi;
per fruire del beneficio si deve presentare domanda entro il 1 marzo di ogni anno.
Nel caso di specie la domanda amministrativa è stata presentata dal ricorrente in data 05.09.2022 quando lo stesso aveva tutti i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della pensione anticipata lavoratori precoci.
La dr.ssa esaminata la documentazione Persona_1
depositata dalle parti ha così argomentato “Dalla documentazione esaminata appare che parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa del 05/09/2022, fosse in possesso dell'anzianità contributiva necessaria per il riconoscimento della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci. Difatti, oltre al requisito dell'anno lavorato prima del 19° anno di età, dall'esame dell'estratto contributivo risultano n.
2173 settimane utili al calcolo della pensione” ; rispondendo con un'integrazione di perizia ai quesiti dell' , ha confermato le CP_1
conclusioni già depositate “Si rileva, inoltre, che il Sig. alla data Pt_1
del compimento del diciannovesimo anno di età (12/08/1982), aveva già maturato contributi versati dall'anno 1978. Pertanto, dalla documentazione esaminata appare che parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa del 05/09/2022, fosse in possesso dell'anzianità contributiva necessaria per il riconoscimento della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci. Difatti, oltre al requisito dell'anno lavorato prima del 19° anno di età, dall'esame dell'estratto contributivo risultano n.
2173 settimane utili al calcolo della pensione. La sottoscritta, quindi, conferma quanto già esposto nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 07/08/2024.”.
Pag. 3 di 4 Conclusioni che questo giudice recepisce, essendo prive di vizi e fondate sui documenti di causa.
Ne consegue che il ricorrente già ha diritto alla prestazione rivendicata a far data dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU è posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
dichiara il diritto del ricorrente all'accesso alla pensione anticipata lavoratori precoci con decorrenza dalla domanda amministrativa;
condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei ratei CP_1
maturati, oltre interessi legali e rivalutazione;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.100,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cassa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Cassino 23.07.2025
Il Giudice Onorario
ER MI
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 353/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario ER MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
353/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MARINI CLAUDIA e avv. VINCENZI Parte_1
MASSIMILIANO
RICORRENTE
E
con l'avv. FIORE GIANNA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “al
Tribunale di Cassino, Giudice unico in funzione di Magistrato del lavoro, perché, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia: - Accertare e dichiarare il diritto dell'Istante alla corresponsione della pensione anticipata – lavoratori precoci, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o con la diversa decorrenza che risulterà accertata, ex art. 149 disp att. c.p.c. modificato dalla
L.533/73; - Condannare l' al pagamento di quanto dovuto, oltre CP_1
interessi legali come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti Avv.ti
AS EN e UD RI, che si dichiarano procuratori antistatari.”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere presentato in data
05.09.2022 domanda amministrativa per la pensione anticipata lavoratori precoci, respinta dall'Ente il 08.09.2022 con la seguente motivazione
““…non ha almeno un anno di contribuzione versata ed accreditata prima del compimento del 19° anno di età” .
Instaurato il contraddittorio l' si è costituito in giudizio, ha CP_1
contestato la domanda, riconoscendo che dall'esame dell'estratto contributivo risultava l'anno di contribuzione versata ed accreditata prima del 19° anno di età, ma che non risultavano accreditati tutti i contributi previsti dalla normativa (2.132 contributi settimanali).
Il procedimento è stato istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con la nomina di un CTU.
L'articolo 1, c. 199, L. 232/16 ha stabilito che i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età, possono accedere alla pensione
Pag. 2 di 4 anticipata con il requisito ridotto di 41 anni di contributi;
per fruire del beneficio si deve presentare domanda entro il 1 marzo di ogni anno.
Nel caso di specie la domanda amministrativa è stata presentata dal ricorrente in data 05.09.2022 quando lo stesso aveva tutti i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della pensione anticipata lavoratori precoci.
La dr.ssa esaminata la documentazione Persona_1
depositata dalle parti ha così argomentato “Dalla documentazione esaminata appare che parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa del 05/09/2022, fosse in possesso dell'anzianità contributiva necessaria per il riconoscimento della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci. Difatti, oltre al requisito dell'anno lavorato prima del 19° anno di età, dall'esame dell'estratto contributivo risultano n.
2173 settimane utili al calcolo della pensione” ; rispondendo con un'integrazione di perizia ai quesiti dell' , ha confermato le CP_1
conclusioni già depositate “Si rileva, inoltre, che il Sig. alla data Pt_1
del compimento del diciannovesimo anno di età (12/08/1982), aveva già maturato contributi versati dall'anno 1978. Pertanto, dalla documentazione esaminata appare che parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa del 05/09/2022, fosse in possesso dell'anzianità contributiva necessaria per il riconoscimento della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci. Difatti, oltre al requisito dell'anno lavorato prima del 19° anno di età, dall'esame dell'estratto contributivo risultano n.
2173 settimane utili al calcolo della pensione. La sottoscritta, quindi, conferma quanto già esposto nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 07/08/2024.”.
Pag. 3 di 4 Conclusioni che questo giudice recepisce, essendo prive di vizi e fondate sui documenti di causa.
Ne consegue che il ricorrente già ha diritto alla prestazione rivendicata a far data dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU è posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
dichiara il diritto del ricorrente all'accesso alla pensione anticipata lavoratori precoci con decorrenza dalla domanda amministrativa;
condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei ratei CP_1
maturati, oltre interessi legali e rivalutazione;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.100,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cassa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Cassino 23.07.2025
Il Giudice Onorario
ER MI
Pag. 4 di 4