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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1138/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1138/2023 avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. MONTINARO COSIMO e dall'Avv. LONGO LUCIO GIUSEPPE
ATTORE
E
(C.F. non in proprio ma quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
AR SA e dall'Avv. Alberto SA
(C.F. ), non in proprio ma nella qualità di CP_3 Parte_2 P.IVA_3 mandataria di (C.F. ), Parte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Vietti del foro di Torino.
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di non in proprio ma nella qualità di mandataria di Parte_4 [...] in persona del legale rappr. p.t., per non aver dato Parte_3 prova della titolarità dell'asserito credito per cui è causa e, comunque, per ogni altra ragione e/o motivo esposto in premessa e che dovesse sorgere nel corso del presente giudizio e, per l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, conclusasi con la vendita forzata dell'immobile di proprietà dell'esponente, è stata illegittimamente promossa e proseguita in assenza dei relativi presupposti di legge e in
1 violazione dei diritti del debitore, e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, conseguenti all'illegittima procedura esecutiva, determinati in € 265.500,00 a titolo di danno patrimoniale, pari alla differenza tra il valore effettivo dell'immobile di € 300.000,00 (come stimato dalla stessa in sede CP_2 di erogazione del mutuo) e il prezzo di aggiudicazione di € 34.500,00, oltre a €
100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita dell'abitazione e, quindi, per il grave pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito all'abitazione, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
quale mandataria di nonché di quest'ultima in Controparte_1 Controparte_2 proprio, per aver proseguito l'esecuzione dopo la cessione del credito ad e, per Pt_3
l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già conclusasi con trasferimento del bene, è stata coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
nel merito e in subordine, accertare e dichiarare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. con riferimento all'atto di transazione, atteso che il debitore ha tempestivamente adempiuto mediante pagamento da parte del terzo preventivamente autorizzato dalla ex art. 1180 c.c., reiterando altresì il tentativo di pagamento in CP_2 data 15.09.2022, con conseguente illegittimità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine e della riassunta procedura esecutiva ormai conclusasi, e per l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già conclusasi con trasferimento del bene, è stata intrapresa coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
accertare e dichiarare che la clausola vessatoria dell'atto di transazione che prevede la decadenza dal beneficio del termine è nulla per tutti i motivi esposti e, per l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già conclusasi con trasferimento del bene, è stata intrapresa coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
accertare e dichiarare l'illegittimo rifiuto della in ordine all'adempimento CP_2 del terzo con riferimento al bonifico del 12.08.2022 e, per l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già
2 conclusasi con trasferimento del bene, è stata intrapresa coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario per Notar
del 10.05.2010 (Rep. n. 20362 raccolta n. 2712), registrato a Persona_1
NO (CN) il 19.05.2010 al n. 572 serie 1T, iscritto a SA (CN) il 20.05.2010 ai nn. 3430/494, sia per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, sia perché finalizzato a estinguere pregresse posizioni mutuante che per aver coperto comportamenti illeciti della per l'effetto CP_2
accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già conclusasi con trasferimento del bene, è stata intrapresa coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
in ogni caso, accertare e dichiarare i comportamenti illeciti della ed in CP_2 particolare la nullità delle clausole relative agli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB e della Delibera CICR del 9.2.2000, come analiticamente dimostrato nella perizia econometrica in atti, che ha rilevato l'indebita applicazione di interessi anatocistici, usurari e moratori, oltre il tasso soglia, nonché l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per il complessivo importo di € 31.941,64 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, per l'effetto condannare i convenuti, in solido, alla restituzione in favore del sig. Pt_1
delle predette somme, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di
[...] ciascun addebito al saldo;
in ogni caso, per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione conclusasi con la vendita forzata dell'immobile e condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni come quantificati sub c).
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, anche con riferimento al giudizio di opposizione intrapreso in sede esecutiva e di reclamo.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle avanzate domande risarcitorie,
l'esponente si riserva espressamente di agire in separato giudizio per il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza dell'illegittima procedura esecutiva e dei comportamenti illeciti posti in essere dalle società convenute.
CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria;
IN VIA PREGIUDIZIALE
3 accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
e, per l'effetto, dichiararla inammissibile.
IN VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza opponente di sospensione della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. n. 170/2021 pendente avanti il Tribunale di Cuneo – G.E. Dott. Rodolfo MAGRI'.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE vista la cessione del credito in oggetto da ad Controparte_2 [...]
e dato atto di quanto sopra, disporre l'estromissione Parte_3 dal giudizio della cedente Controparte_4
[...] rigettare in ogni caso le domande tutte proposte dall'opponente Sig. Pt_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti,
[...] mandando assolta l'esponente e Controparte_1 CP_2 da ogni pretesa avversaria e, conseguentemente, confermare il diritto del
[...] creditore istante a procedere con l'esecuzione forzata.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%.
Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione proposta dal signor e, per Pt_1
l'effetto, dichiararla inammissibile;
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
Nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle Pt_3 domande restitutorie/risarcitorie formulate dall'opponente e, in ogni caso, respingere le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 mandando assolta da ogni pretesa avversaria e, conseguentemente, confermare Pt_3 il diritto del creditore istante a procedere con l'esecuzione forzata;
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 10.05.2010 Cassa di Risparmio di SA S.P.A concedeva ad Parte_1
il mutuo fondiario a rogito del Notaio dott. rep. n. 20362,
[...] Persona_1 racc. n. 2712, dell'importo di euro 240.000,00, garantito da ipoteca volontaria
4 sull'immobile sito a SA di proprietà del mutuatario. Successivamente con atto di fusione a rogito del Notaio Dott. del 22/7/2020, rep. n. 48393, racc. n. Persona_2
14627, Cassa di Risparmio di SA S.P.A., e Controparte_5 [...] si sono fuse mediante incorporazione delle prime due nella terza, per cui CP_2 da quella data (di seguito la o ”) è succeduta in tutti i Controparte_2 CP_2 CP_2 rapporti già in capo all'originaria Banca con cui era sorto il contratto di mutuo fondiario.
2. In data 24.11.2021 notificava atto di pignoramento Controparte_1 immobiliare al debitore, radicando davanti al Tribunale di Cuneo la procedura esecutiva
RGE 170/2021. La Banca depositava regolarmente la documentazione richiesta ai fini della procedura ed il G.E. con ordinanza nominava l'esperto per la stima dei beni e fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 11.05.2022.
3. Nelle more, le parti raggiungevano un accordo che prevedeva il pagamento a saldo e stralcio da parte del debitore della somma complessiva di euro 63.000,00 in tre rate con scadenza il 10.05.22 – 10.08.22 e 10.10.22; su istanza congiunta ex art. 624 bis c.p.c. il
Tribunale sospendeva la procedura esecutiva per cinque mesi.
4. Con ricorso del 03.09.22 , dato atto che il debitore non aveva rispettato i termini CP_2 dell'accordo transattivo, chiedeva al G.E. di fissare udienza per la prosecuzione della procedura. Il G.E. fissava udienza di comparizione parti al 05.10.22, in esito alla quale veniva disponeva la vendita del bene pignorato con delega al Professionista.
5. Con ricorso del 10.02.23 il debitore proponeva opposizione all'esecuzione, chiedendo al Tribunale: in via preliminare di sospendere la procedura esecutiva immobiliare
“nonché il titolo esecutivo posto a fondamento della stessa”; nel merito di dichiarare
“nulla la procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta” allegando ed eccependo: i) il difetto di legittimazione attiva di;
ii) l'inapplicabilità CP_2 dell'art. 1186 cod. civ.; iii) la vessatorietà della clausola della transazione che prevedeva la decadenza dal beneficio del termine;
iv) illegittimità del rifiuto della ad CP_2 accettare l'adempimento del terzo in relazione al bonifico del 12/8/2022; v) la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB e l'indebito incasso di euro
95.000,00, con condanna della alla restituzione di questa somma. CP_2
Con ordinanza del 30.03.2023 il G.E. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da;
visto l'art. 616 c.p.c. fissava il termine perentorio di Parte_1 giorni trenta dalla comunicazione della ordinanza per l'inizio del giudizio di merito secondo gli artt. 163 e segg. c.p.c., previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà; dichiarava tenuto e condannava al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da e che liquidava in complessivi Controparte_2 Parte_4 euro 3.453,00, per ciascuno dei predetti, oltre rimborso spese del 15%, IVA e CPA.
Riteneva il G.E. che l'opposizione all'esecuzione fosse inammissibile in quanto
5 tardivamente proposta rispetto all'ordinanza di vendita (trattasi di decadenza rilevabile
d'ufficio e che, nel caso in esame, l'opposizione non è fondata su fatti sopravvenuti, ma su questioni di legittimazione del creditore rilevabili fin dall'inizio della procedura, e
l'esecutato non ha neppure dedotto di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile (essendosi tra l'altro costituito fin dal 24.05.2022 senza nulla eccepire)
6. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo;
costituitisi i reclamati, Parte_1 il Tribunale di Cuneo con ordinanza del 08.06.23 respingeva il reclamo proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data Parte_1
30.3.2023; condannava al pagamento delle spese processuali della Parte_1 fase di reclamo sia sostenute da (liquidate in complessivi Controparte_1 euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%), sia sostenute da mandataria di Parte_4 Parte_5
(liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso spese del 15%); dichiarava la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002, n. 115, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente causa. Il Tribunale condivideva la valutazione di tardività espressa dal
G.E. aggiungendo che l'eccezione sollevata in relazione all'intervento di a Pt_3 seguito della cessione del credito dell'originario procedente, con eccepita perdita del diritto di agire esecutivamente da parte del cedente era infondata alla luce del disposto dell'art. 111 c.p.c.
7. Con atto di citazione notificato in data 28.04.2023 introduceva il Parte_6 giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni:
a) in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte (…) la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 170/2021 pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, nonché il titolo esecutivo posto a fondamento della stessa;
b) nel merito e sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in persona del legale CP_6 rappr. p.t., nonché di quest'ultimo, in proprio, nella procedura esecutiva per cui è causa
e, per l'effetto c) dichiarare nulla la procedura esecutiva immobiliare per essere stata iniziata e/o proseguita da creditore privo di titolo esecutivo e, così, così dichiarandola improcedibile e/o estinta;
d) in subordine, accertare e dichiarare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. con riferimento all'atto di transazione di cui in narrativa e, per
l'effetto e) dichiarare nulla la procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta, consentendo al debitore di riprendere il pagamento rateale del debito residuo, così come concordato;
f) accertare e dichiarare che la clausola vessatoria dell'atto di transazione di cui in narrativa che prevede la decadenza dal beneficio del termine è nulla per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto g) dichiarare nulla la
6 procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta;
h) accertare e dichiarare l'illegittimo rifiuto della in ordine all'adempimento del terzo CP_2 con riferimento al bonifico del 12.08.2022 e, per l'effetto i) dichiarare nulla la procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta, consentendo al debitore di riprendere il pagamento rateale del debito residuo, così come concordato;
j) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario (…) sia per violazione dell'art. 38 TUB che per aver coperto comportamenti illeciti della , per l'effetto k) CP_2 dichiarare nulla la procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta;
l) accertare e dichiarare i comportamenti illeciti della che hanno CP_2 determinato un indebito incasso di somme da parte della stessa per € 40.000,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, per l'effetto m) condannare i convenuti, in solido, alla restituzione di detta somma in favore del sig.
”. Parte_1
7.1. In data 19.06.2023 si costituiva quale mandataria di Parte_4 [...] concludendo come in premessa. Pt_3
7.2. Con decreto 21.06.2023 il Giudice disponeva il mutamento del rito (da “Cartabia” a vecchio rito ordinario) e, visto l'art. 164 comma 2 c.p.c., disponeva la rinnovazione della citazione nei confronti di e entro il Controparte_1 Controparte_2 termine perentorio del 4.07.2023; efissava nuova udienza in data 5.10.2023 ore 9:45 ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nella formulazione vigente ante riforma Cartabia.
7.3. In data 13.09.2023 si costituiva quale mandataria Controparte_1 di concludendo come in premessa. Controparte_2
8. in data 5.10.2023 in esito alla prima udienza, il Giudice assegnatario rimetteva gli atti al Presidente di Sezione rilevando che, trattandosi di giudizio di merito di causa di opposizione all'esecuzione, non era tabellarmente competente;
il Presidente assegnava la causa alla dott. Natalia Fiorello che si asteneva avendo presieduto il collegio che aveva respinto il reclamo;
così come si asteneva il dott. componente del CP_7 medesimo collegio (dopo aver concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza 26.06.2024 respinto le istanze istruttorie e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.)
8.1. Con decreto 21.01.2025 il Presidente di sezione designava se stessa per la trattazione del giudizio, rilevando che l'esecuzione immobiliare nel corso della quale era stata presentata l'opposizione era stata estinta e archiviata in data 13.09.2024 dal dott.
CP_8
8.2. All'udienza del 06.02.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. fino al 20.03.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 09.04.2025 per le memorie di replica.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito della novella introdotta con D.L.
3.05.2016 n. 59 convertito con modificazioni nella legge n. 119/2016, l'art. 615 comma 2 c.p.c. prevede che Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile
Nel caso di specie, l'opposizione veniva proposta in data 10.02.2023 e quindi successivamente al provvedimento ex art. 569 c.p.c. emesso in data 05.10.2022, con cui
è stata disposta la vendita. Sulla scorta di tale considerazione, il G.E. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'opponente.
1.1. In sede di reclamo, rinnovava la contestazione circa il difetto di Parte_1 legittimazione ad agire di quale mandataria di Controparte_1 [...]
in particolare, deduceva che a seguito della cessione del credito a CP_2 Pt_3
(a lui comunicata il 10.1.23) e non essendo a tale data ancora
[...] Pt_3 intervenuta in giudizio (lo sarà il 21.03.2023), difettava la legittimazione ad agire del creditore cedente, “privato “ di titolo esecutivo a seguito della cessione;
assumeva che tale circostanza costituiva “fatto sopravvenuto” che rendeva il ricorso ammissibile, con conseguente legittima formulazione della doglianza circa la nullità del contratto di mutuo 10.05.2010 e conseguentemente il difetto del diritto della banca di agire esecutivamente.
1.3. Come già valutato dal collegio, la eccezione di difetto di legittimazione del creditore cedente in difetto di tempestivo intervento del cessionario è infondata.
Deve infatti osservarsi che, in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga (vedi Cass. n. 15622 del 22/06/2017 secondo cui in diritto, è orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo, mai smentito da questa Corte, quello secondo cui «In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha
8 effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) [...]>> (così già Cass. n. 9727/95, ma cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 4985/04, n. 14096/05, ord. n. 1552/11, n. 23992/11, n. 8936/13 e, da ultimo, n. 7780/16); in particolare, va qui ribadito il corollario che dal principio di cui sopra è stato tratto da Cass. n. 4985/04 (precedente, richiamato anche nella sentenza impugnata), secondo cui «[...] quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato e, in accordo con il cessionario, è l'originario creditore a proseguirlo, da un canto, il debitore deve rivolgere le sue opposizioni contro la parte che procede;
d'altro canto, dovendo i principi evincibili dall'art. 111 cod. proc. civ. essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell'ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l'estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta
(essendo all'epoca il processo esecutivo già iniziato); si deve perciò concludere che, quando si tratti di successione nel diritto di credito per il quale è stato iniziato un processo esecutivo per espropriazione -come è nel caso di specie-, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione, a meno che il cessionario non si opponga).
2. Nell'atto di citazione introduttivo della fase del merito oppositivo, Parte_1 deduce che il G.E. ha errato nel ritenere che “i motivi addotti per la sospensione dell'esecuzione nonché del titolo esecutivo fossero tardivi”, sia perché (i) “In materia di esecuzione forzata, i motivi di invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme del processo di espropriazione devono essere fatti valere come opposizione agli atti esecutivi nell'ambito di quel processo …” (Cass. civ., Sez. III,
26/04/2004, n. 7922); quindi, riesce difficile intuire perché l'ordinanza di vendita dovrebbe essere un impedimento a valutare la violazione di norme del processo esecutivo che pure erano state dettagliatamente indicate nell'opposizione proposta
(vedi pag. 53), sia perché (ii) la giurisprudenza è granitica avendo statuito che il Giudice dell'Esecuzione è titolare del potere-dovere di verificazione dell'idoneità del titolo
9 esecutivo azionato, nonché nella correttezza della quantificazione del credito, come operato dal procedente (pag. 53)
In sede di comparsa conclusionale (pag. 8) l'attore assume poi che è stato correttamente instaurato un autonomo giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., procedimento che, come costantemente e univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, riveste natura di ordinario giudizio di cognizione, dotato di piena autonomia strutturale e funzionale rispetto alla fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente integrale applicabilità delle ordinarie regole processuali
e sostanziali che disciplinano il processo ordinario di cognizione. L'autonomia strutturale
e funzionale del presente giudizio comporta, quale ineludibile corollario, che in questa sede possano e debbano essere compiutamente valutate tutte le questioni attinenti alla legittimità sostanziale e processuale del credito azionato, ivi incluse le contestazioni relative alla nullità del contratto di mutuo fondiario e all'illegittima applicazione di tassi usurari, scientificamente e analiticamente documentate nella consulenza tecnica di parte ritualmente versata in atti
Tali difese appaiono infondate.
2.1. I motivi di opposizione fatti valere dal sig. attengono tutti al diritto del Pt_1 creditore procedente ( ) di procedere ad esecuzione forzata Controparte_9 sulla base del mutuo fondiario (difetto di prova della cessione del credito a Pt_3 difetto di legittimazione attiva di dopo la cessione del credito a , CP_2 Pt_3 illegittimità della decadenza dal beneficio del termine di cui alla transazione stipulata in corso di procedura esecutiva, illegittimo rifiuto della Banca di accettare il pagamento da parte del terzo, nullità del mutuo sotto diversi profili). L'opposizione è quindi stata correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. atteso che non è stata dedotta la violazione di norme del processo esecutivo. (Cass. n.
20989 del 27/11/2012: Oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che investe, invece, il
"quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto).
2.2. È pur vero che il giudice dell'esecuzione è tenuto, anche di ufficio, a verificare la sussistenza originaria del titolo esecutivo e la sua permanenza nel corso della procedura esecutiva, giungendo alla chiusura della procedura nel caso in cui detto titolo venga meno. Nel caso di specie, tuttavia, il mutuo fondiario posto a fondamento della procedura esecutiva costituisce valido titolo ex art. 474 c.p.c. e non si ravvisa alcuna causa di nullità del contratto che possa essere rilevata e pronunciata di ufficio: -non il lamentato superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB (SSUU n. 33718
10 del 16/11/2022: In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma
2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere); -non l'allegata applicazione di un ammortamento diverso da quello pattuito, che al più (come infatti esposto nella perizia econometrica allegata) avrebbe determinato l'annullamento per vizio del consenso ma non certo la nullità del contratto e soprattutto il venire meno dell'obbligo di restituzione del capitale;
-non l'allegata ed eccepita nullità di singole clausole contrattuali che non privano il mutuo della sua idoneità a fondare l'azione esecutiva.
2.3. Non è poi affatto corretto ritenere che il presente giudizio sia autonomo e prescinda dall'esecuzione e dalla opposizione proposta avanti al G.E. (tardivamente).
Infatti, non solo è pacifico che l'opposizione all'esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento (Cass. n. 9352 del 12/04/2017; vedi anche n. 17913 del 01/06/2022 Il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo; vedi anche n. 26116 del 27/09/2021: Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e
619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse), ma nella fase di merito non è ammessa la formulazione di domande nuove né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo (che è il ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione)
11 anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. n. 9226 del 22/03/2022)
Va dunque dichiarata l'inammissibilità della opposizione perché tardivamente proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della causa ex art. 17 c.p.c., dell'attività processuale svolta (tutte e quattro le fasi, anche quella istruttoria pur limitata al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.), della complessità delle questioni sollevate, della nota spese depositata da , le spese si liquidano per ciascuna delle CP_2 parti convenute in complessivi euro 14.103,00 di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria, euro
4.253,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1 avverso l'esecuzione immobiliare iniziata dalla con Controparte_1 atto di pignoramento notificato in data 24.11.2021;
2) condanna al rimborso delle spese processuali delle parti convenute Parte_1 che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Cuneo il 14/08/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1138/2023 avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. MONTINARO COSIMO e dall'Avv. LONGO LUCIO GIUSEPPE
ATTORE
E
(C.F. non in proprio ma quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
AR SA e dall'Avv. Alberto SA
(C.F. ), non in proprio ma nella qualità di CP_3 Parte_2 P.IVA_3 mandataria di (C.F. ), Parte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Vietti del foro di Torino.
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di non in proprio ma nella qualità di mandataria di Parte_4 [...] in persona del legale rappr. p.t., per non aver dato Parte_3 prova della titolarità dell'asserito credito per cui è causa e, comunque, per ogni altra ragione e/o motivo esposto in premessa e che dovesse sorgere nel corso del presente giudizio e, per l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, conclusasi con la vendita forzata dell'immobile di proprietà dell'esponente, è stata illegittimamente promossa e proseguita in assenza dei relativi presupposti di legge e in
1 violazione dei diritti del debitore, e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, conseguenti all'illegittima procedura esecutiva, determinati in € 265.500,00 a titolo di danno patrimoniale, pari alla differenza tra il valore effettivo dell'immobile di € 300.000,00 (come stimato dalla stessa in sede CP_2 di erogazione del mutuo) e il prezzo di aggiudicazione di € 34.500,00, oltre a €
100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita dell'abitazione e, quindi, per il grave pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito all'abitazione, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
quale mandataria di nonché di quest'ultima in Controparte_1 Controparte_2 proprio, per aver proseguito l'esecuzione dopo la cessione del credito ad e, per Pt_3
l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già conclusasi con trasferimento del bene, è stata coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
nel merito e in subordine, accertare e dichiarare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. con riferimento all'atto di transazione, atteso che il debitore ha tempestivamente adempiuto mediante pagamento da parte del terzo preventivamente autorizzato dalla ex art. 1180 c.c., reiterando altresì il tentativo di pagamento in CP_2 data 15.09.2022, con conseguente illegittimità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine e della riassunta procedura esecutiva ormai conclusasi, e per l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già conclusasi con trasferimento del bene, è stata intrapresa coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
accertare e dichiarare che la clausola vessatoria dell'atto di transazione che prevede la decadenza dal beneficio del termine è nulla per tutti i motivi esposti e, per l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già conclusasi con trasferimento del bene, è stata intrapresa coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
accertare e dichiarare l'illegittimo rifiuto della in ordine all'adempimento CP_2 del terzo con riferimento al bonifico del 12.08.2022 e, per l'effetto accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già
2 conclusasi con trasferimento del bene, è stata intrapresa coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario per Notar
del 10.05.2010 (Rep. n. 20362 raccolta n. 2712), registrato a Persona_1
NO (CN) il 19.05.2010 al n. 572 serie 1T, iscritto a SA (CN) il 20.05.2010 ai nn. 3430/494, sia per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, sia perché finalizzato a estinguere pregresse posizioni mutuante che per aver coperto comportamenti illeciti della per l'effetto CP_2
accertare e dichiarare che l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 170/2021, già conclusasi con trasferimento del bene, è stata intrapresa coltivata in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui alla superiore lettera c);
in ogni caso, accertare e dichiarare i comportamenti illeciti della ed in CP_2 particolare la nullità delle clausole relative agli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB e della Delibera CICR del 9.2.2000, come analiticamente dimostrato nella perizia econometrica in atti, che ha rilevato l'indebita applicazione di interessi anatocistici, usurari e moratori, oltre il tasso soglia, nonché l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per il complessivo importo di € 31.941,64 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, per l'effetto condannare i convenuti, in solido, alla restituzione in favore del sig. Pt_1
delle predette somme, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di
[...] ciascun addebito al saldo;
in ogni caso, per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione conclusasi con la vendita forzata dell'immobile e condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni come quantificati sub c).
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, anche con riferimento al giudizio di opposizione intrapreso in sede esecutiva e di reclamo.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle avanzate domande risarcitorie,
l'esponente si riserva espressamente di agire in separato giudizio per il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza dell'illegittima procedura esecutiva e dei comportamenti illeciti posti in essere dalle società convenute.
CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria;
IN VIA PREGIUDIZIALE
3 accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
e, per l'effetto, dichiararla inammissibile.
IN VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza opponente di sospensione della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. n. 170/2021 pendente avanti il Tribunale di Cuneo – G.E. Dott. Rodolfo MAGRI'.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE vista la cessione del credito in oggetto da ad Controparte_2 [...]
e dato atto di quanto sopra, disporre l'estromissione Parte_3 dal giudizio della cedente Controparte_4
[...] rigettare in ogni caso le domande tutte proposte dall'opponente Sig. Pt_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti,
[...] mandando assolta l'esponente e Controparte_1 CP_2 da ogni pretesa avversaria e, conseguentemente, confermare il diritto del
[...] creditore istante a procedere con l'esecuzione forzata.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%.
Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione proposta dal signor e, per Pt_1
l'effetto, dichiararla inammissibile;
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
Nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle Pt_3 domande restitutorie/risarcitorie formulate dall'opponente e, in ogni caso, respingere le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 mandando assolta da ogni pretesa avversaria e, conseguentemente, confermare Pt_3 il diritto del creditore istante a procedere con l'esecuzione forzata;
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 10.05.2010 Cassa di Risparmio di SA S.P.A concedeva ad Parte_1
il mutuo fondiario a rogito del Notaio dott. rep. n. 20362,
[...] Persona_1 racc. n. 2712, dell'importo di euro 240.000,00, garantito da ipoteca volontaria
4 sull'immobile sito a SA di proprietà del mutuatario. Successivamente con atto di fusione a rogito del Notaio Dott. del 22/7/2020, rep. n. 48393, racc. n. Persona_2
14627, Cassa di Risparmio di SA S.P.A., e Controparte_5 [...] si sono fuse mediante incorporazione delle prime due nella terza, per cui CP_2 da quella data (di seguito la o ”) è succeduta in tutti i Controparte_2 CP_2 CP_2 rapporti già in capo all'originaria Banca con cui era sorto il contratto di mutuo fondiario.
2. In data 24.11.2021 notificava atto di pignoramento Controparte_1 immobiliare al debitore, radicando davanti al Tribunale di Cuneo la procedura esecutiva
RGE 170/2021. La Banca depositava regolarmente la documentazione richiesta ai fini della procedura ed il G.E. con ordinanza nominava l'esperto per la stima dei beni e fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 11.05.2022.
3. Nelle more, le parti raggiungevano un accordo che prevedeva il pagamento a saldo e stralcio da parte del debitore della somma complessiva di euro 63.000,00 in tre rate con scadenza il 10.05.22 – 10.08.22 e 10.10.22; su istanza congiunta ex art. 624 bis c.p.c. il
Tribunale sospendeva la procedura esecutiva per cinque mesi.
4. Con ricorso del 03.09.22 , dato atto che il debitore non aveva rispettato i termini CP_2 dell'accordo transattivo, chiedeva al G.E. di fissare udienza per la prosecuzione della procedura. Il G.E. fissava udienza di comparizione parti al 05.10.22, in esito alla quale veniva disponeva la vendita del bene pignorato con delega al Professionista.
5. Con ricorso del 10.02.23 il debitore proponeva opposizione all'esecuzione, chiedendo al Tribunale: in via preliminare di sospendere la procedura esecutiva immobiliare
“nonché il titolo esecutivo posto a fondamento della stessa”; nel merito di dichiarare
“nulla la procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta” allegando ed eccependo: i) il difetto di legittimazione attiva di;
ii) l'inapplicabilità CP_2 dell'art. 1186 cod. civ.; iii) la vessatorietà della clausola della transazione che prevedeva la decadenza dal beneficio del termine;
iv) illegittimità del rifiuto della ad CP_2 accettare l'adempimento del terzo in relazione al bonifico del 12/8/2022; v) la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB e l'indebito incasso di euro
95.000,00, con condanna della alla restituzione di questa somma. CP_2
Con ordinanza del 30.03.2023 il G.E. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da;
visto l'art. 616 c.p.c. fissava il termine perentorio di Parte_1 giorni trenta dalla comunicazione della ordinanza per l'inizio del giudizio di merito secondo gli artt. 163 e segg. c.p.c., previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà; dichiarava tenuto e condannava al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da e che liquidava in complessivi Controparte_2 Parte_4 euro 3.453,00, per ciascuno dei predetti, oltre rimborso spese del 15%, IVA e CPA.
Riteneva il G.E. che l'opposizione all'esecuzione fosse inammissibile in quanto
5 tardivamente proposta rispetto all'ordinanza di vendita (trattasi di decadenza rilevabile
d'ufficio e che, nel caso in esame, l'opposizione non è fondata su fatti sopravvenuti, ma su questioni di legittimazione del creditore rilevabili fin dall'inizio della procedura, e
l'esecutato non ha neppure dedotto di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile (essendosi tra l'altro costituito fin dal 24.05.2022 senza nulla eccepire)
6. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo;
costituitisi i reclamati, Parte_1 il Tribunale di Cuneo con ordinanza del 08.06.23 respingeva il reclamo proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data Parte_1
30.3.2023; condannava al pagamento delle spese processuali della Parte_1 fase di reclamo sia sostenute da (liquidate in complessivi Controparte_1 euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%), sia sostenute da mandataria di Parte_4 Parte_5
(liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso spese del 15%); dichiarava la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002, n. 115, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente causa. Il Tribunale condivideva la valutazione di tardività espressa dal
G.E. aggiungendo che l'eccezione sollevata in relazione all'intervento di a Pt_3 seguito della cessione del credito dell'originario procedente, con eccepita perdita del diritto di agire esecutivamente da parte del cedente era infondata alla luce del disposto dell'art. 111 c.p.c.
7. Con atto di citazione notificato in data 28.04.2023 introduceva il Parte_6 giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni:
a) in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte (…) la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 170/2021 pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, nonché il titolo esecutivo posto a fondamento della stessa;
b) nel merito e sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in persona del legale CP_6 rappr. p.t., nonché di quest'ultimo, in proprio, nella procedura esecutiva per cui è causa
e, per l'effetto c) dichiarare nulla la procedura esecutiva immobiliare per essere stata iniziata e/o proseguita da creditore privo di titolo esecutivo e, così, così dichiarandola improcedibile e/o estinta;
d) in subordine, accertare e dichiarare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. con riferimento all'atto di transazione di cui in narrativa e, per
l'effetto e) dichiarare nulla la procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta, consentendo al debitore di riprendere il pagamento rateale del debito residuo, così come concordato;
f) accertare e dichiarare che la clausola vessatoria dell'atto di transazione di cui in narrativa che prevede la decadenza dal beneficio del termine è nulla per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto g) dichiarare nulla la
6 procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta;
h) accertare e dichiarare l'illegittimo rifiuto della in ordine all'adempimento del terzo CP_2 con riferimento al bonifico del 12.08.2022 e, per l'effetto i) dichiarare nulla la procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta, consentendo al debitore di riprendere il pagamento rateale del debito residuo, così come concordato;
j) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario (…) sia per violazione dell'art. 38 TUB che per aver coperto comportamenti illeciti della , per l'effetto k) CP_2 dichiarare nulla la procedura esecutiva immobiliare così dichiarandola improcedibile e/o estinta;
l) accertare e dichiarare i comportamenti illeciti della che hanno CP_2 determinato un indebito incasso di somme da parte della stessa per € 40.000,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, per l'effetto m) condannare i convenuti, in solido, alla restituzione di detta somma in favore del sig.
”. Parte_1
7.1. In data 19.06.2023 si costituiva quale mandataria di Parte_4 [...] concludendo come in premessa. Pt_3
7.2. Con decreto 21.06.2023 il Giudice disponeva il mutamento del rito (da “Cartabia” a vecchio rito ordinario) e, visto l'art. 164 comma 2 c.p.c., disponeva la rinnovazione della citazione nei confronti di e entro il Controparte_1 Controparte_2 termine perentorio del 4.07.2023; efissava nuova udienza in data 5.10.2023 ore 9:45 ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nella formulazione vigente ante riforma Cartabia.
7.3. In data 13.09.2023 si costituiva quale mandataria Controparte_1 di concludendo come in premessa. Controparte_2
8. in data 5.10.2023 in esito alla prima udienza, il Giudice assegnatario rimetteva gli atti al Presidente di Sezione rilevando che, trattandosi di giudizio di merito di causa di opposizione all'esecuzione, non era tabellarmente competente;
il Presidente assegnava la causa alla dott. Natalia Fiorello che si asteneva avendo presieduto il collegio che aveva respinto il reclamo;
così come si asteneva il dott. componente del CP_7 medesimo collegio (dopo aver concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza 26.06.2024 respinto le istanze istruttorie e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.)
8.1. Con decreto 21.01.2025 il Presidente di sezione designava se stessa per la trattazione del giudizio, rilevando che l'esecuzione immobiliare nel corso della quale era stata presentata l'opposizione era stata estinta e archiviata in data 13.09.2024 dal dott.
CP_8
8.2. All'udienza del 06.02.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. fino al 20.03.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 09.04.2025 per le memorie di replica.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito della novella introdotta con D.L.
3.05.2016 n. 59 convertito con modificazioni nella legge n. 119/2016, l'art. 615 comma 2 c.p.c. prevede che Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile
Nel caso di specie, l'opposizione veniva proposta in data 10.02.2023 e quindi successivamente al provvedimento ex art. 569 c.p.c. emesso in data 05.10.2022, con cui
è stata disposta la vendita. Sulla scorta di tale considerazione, il G.E. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'opponente.
1.1. In sede di reclamo, rinnovava la contestazione circa il difetto di Parte_1 legittimazione ad agire di quale mandataria di Controparte_1 [...]
in particolare, deduceva che a seguito della cessione del credito a CP_2 Pt_3
(a lui comunicata il 10.1.23) e non essendo a tale data ancora
[...] Pt_3 intervenuta in giudizio (lo sarà il 21.03.2023), difettava la legittimazione ad agire del creditore cedente, “privato “ di titolo esecutivo a seguito della cessione;
assumeva che tale circostanza costituiva “fatto sopravvenuto” che rendeva il ricorso ammissibile, con conseguente legittima formulazione della doglianza circa la nullità del contratto di mutuo 10.05.2010 e conseguentemente il difetto del diritto della banca di agire esecutivamente.
1.3. Come già valutato dal collegio, la eccezione di difetto di legittimazione del creditore cedente in difetto di tempestivo intervento del cessionario è infondata.
Deve infatti osservarsi che, in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga (vedi Cass. n. 15622 del 22/06/2017 secondo cui in diritto, è orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo, mai smentito da questa Corte, quello secondo cui «In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha
8 effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) [...]>> (così già Cass. n. 9727/95, ma cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 4985/04, n. 14096/05, ord. n. 1552/11, n. 23992/11, n. 8936/13 e, da ultimo, n. 7780/16); in particolare, va qui ribadito il corollario che dal principio di cui sopra è stato tratto da Cass. n. 4985/04 (precedente, richiamato anche nella sentenza impugnata), secondo cui «[...] quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato e, in accordo con il cessionario, è l'originario creditore a proseguirlo, da un canto, il debitore deve rivolgere le sue opposizioni contro la parte che procede;
d'altro canto, dovendo i principi evincibili dall'art. 111 cod. proc. civ. essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell'ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l'estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta
(essendo all'epoca il processo esecutivo già iniziato); si deve perciò concludere che, quando si tratti di successione nel diritto di credito per il quale è stato iniziato un processo esecutivo per espropriazione -come è nel caso di specie-, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione, a meno che il cessionario non si opponga).
2. Nell'atto di citazione introduttivo della fase del merito oppositivo, Parte_1 deduce che il G.E. ha errato nel ritenere che “i motivi addotti per la sospensione dell'esecuzione nonché del titolo esecutivo fossero tardivi”, sia perché (i) “In materia di esecuzione forzata, i motivi di invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme del processo di espropriazione devono essere fatti valere come opposizione agli atti esecutivi nell'ambito di quel processo …” (Cass. civ., Sez. III,
26/04/2004, n. 7922); quindi, riesce difficile intuire perché l'ordinanza di vendita dovrebbe essere un impedimento a valutare la violazione di norme del processo esecutivo che pure erano state dettagliatamente indicate nell'opposizione proposta
(vedi pag. 53), sia perché (ii) la giurisprudenza è granitica avendo statuito che il Giudice dell'Esecuzione è titolare del potere-dovere di verificazione dell'idoneità del titolo
9 esecutivo azionato, nonché nella correttezza della quantificazione del credito, come operato dal procedente (pag. 53)
In sede di comparsa conclusionale (pag. 8) l'attore assume poi che è stato correttamente instaurato un autonomo giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., procedimento che, come costantemente e univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, riveste natura di ordinario giudizio di cognizione, dotato di piena autonomia strutturale e funzionale rispetto alla fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente integrale applicabilità delle ordinarie regole processuali
e sostanziali che disciplinano il processo ordinario di cognizione. L'autonomia strutturale
e funzionale del presente giudizio comporta, quale ineludibile corollario, che in questa sede possano e debbano essere compiutamente valutate tutte le questioni attinenti alla legittimità sostanziale e processuale del credito azionato, ivi incluse le contestazioni relative alla nullità del contratto di mutuo fondiario e all'illegittima applicazione di tassi usurari, scientificamente e analiticamente documentate nella consulenza tecnica di parte ritualmente versata in atti
Tali difese appaiono infondate.
2.1. I motivi di opposizione fatti valere dal sig. attengono tutti al diritto del Pt_1 creditore procedente ( ) di procedere ad esecuzione forzata Controparte_9 sulla base del mutuo fondiario (difetto di prova della cessione del credito a Pt_3 difetto di legittimazione attiva di dopo la cessione del credito a , CP_2 Pt_3 illegittimità della decadenza dal beneficio del termine di cui alla transazione stipulata in corso di procedura esecutiva, illegittimo rifiuto della Banca di accettare il pagamento da parte del terzo, nullità del mutuo sotto diversi profili). L'opposizione è quindi stata correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. atteso che non è stata dedotta la violazione di norme del processo esecutivo. (Cass. n.
20989 del 27/11/2012: Oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che investe, invece, il
"quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto).
2.2. È pur vero che il giudice dell'esecuzione è tenuto, anche di ufficio, a verificare la sussistenza originaria del titolo esecutivo e la sua permanenza nel corso della procedura esecutiva, giungendo alla chiusura della procedura nel caso in cui detto titolo venga meno. Nel caso di specie, tuttavia, il mutuo fondiario posto a fondamento della procedura esecutiva costituisce valido titolo ex art. 474 c.p.c. e non si ravvisa alcuna causa di nullità del contratto che possa essere rilevata e pronunciata di ufficio: -non il lamentato superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB (SSUU n. 33718
10 del 16/11/2022: In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma
2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere); -non l'allegata applicazione di un ammortamento diverso da quello pattuito, che al più (come infatti esposto nella perizia econometrica allegata) avrebbe determinato l'annullamento per vizio del consenso ma non certo la nullità del contratto e soprattutto il venire meno dell'obbligo di restituzione del capitale;
-non l'allegata ed eccepita nullità di singole clausole contrattuali che non privano il mutuo della sua idoneità a fondare l'azione esecutiva.
2.3. Non è poi affatto corretto ritenere che il presente giudizio sia autonomo e prescinda dall'esecuzione e dalla opposizione proposta avanti al G.E. (tardivamente).
Infatti, non solo è pacifico che l'opposizione all'esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento (Cass. n. 9352 del 12/04/2017; vedi anche n. 17913 del 01/06/2022 Il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo; vedi anche n. 26116 del 27/09/2021: Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e
619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse), ma nella fase di merito non è ammessa la formulazione di domande nuove né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo (che è il ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione)
11 anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. n. 9226 del 22/03/2022)
Va dunque dichiarata l'inammissibilità della opposizione perché tardivamente proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della causa ex art. 17 c.p.c., dell'attività processuale svolta (tutte e quattro le fasi, anche quella istruttoria pur limitata al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.), della complessità delle questioni sollevate, della nota spese depositata da , le spese si liquidano per ciascuna delle CP_2 parti convenute in complessivi euro 14.103,00 di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria, euro
4.253,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1 avverso l'esecuzione immobiliare iniziata dalla con Controparte_1 atto di pignoramento notificato in data 24.11.2021;
2) condanna al rimborso delle spese processuali delle parti convenute Parte_1 che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Cuneo il 14/08/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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