Articolo 13 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 marzo 1992
Art. 13. 1. L' articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - (Contributi a fondo perduto). - 1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonche' per quelle di cui agli articoli 21 e 22.
2. Con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di societa' di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.
3. Sono altresi' concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1, per:
a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooper- ative della pesca e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.
4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalita' e le garanzie".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992