Art. 3.
Il personale docente e non docente delle universita' e degli istituti di istruzione superiore, per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea ai fini sindacali e interessanti la vita universitaria, si avvale delle disposizioni di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.
Il personale docente e non docente delle universita' e degli istituti di istruzione superiore, per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea ai fini sindacali e interessanti la vita universitaria, si avvale delle disposizioni di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.