Sentenza 1 giugno 2022
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05523/2025REG.PROV.COLL.
N. 07194/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2022, proposto dalla società Azienda agricola S.S. Salvatore di CI LA e EL Soc agr., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Provincia di Barletta – Andria – Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Mazzini 73;
il Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
della Regione Puglia; della ASSET, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, della società RO Infrastrutture S.r.l.; di Italia Nostra – Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione Onlus, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza T.a.r. Puglia, sede di Bari, sez. II, 1 giugno 2022 n.814, che ha accolto il ricorso n. 767/2021 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Andria:
a) della deliberazione 27 aprile 2021 n.28, pubblicata all’albo pretorio dal 4 maggio 2021, con la quale il Consiglio comunale ha espresso diniego all'approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo e alla conseguente variante allo strumento urbanistico generale, per la realizzazione dell'opera costituita da lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria- SP2 dal Km. 43 + 265 al Km. 52+295», così come approvato dalla Giunta della Provincia Barletta-Andria-Trani con deliberazione 5 agosto 2014 n° 80;
di tutti gli atti connessi, e in particolare:
b) della deliberazione 15 aprile 2019 n.21, con la quale il Consiglio comunale ha espresso opposizione all’opera predetta in favore della messa in sicurezza dell'attuale sede stradale;
c) della nota 11 aprile 2019 prot. n.34167 del Sindaco;
d) della nota 5 agosto 2020 prot. n.63259 del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata controllo del territorio del Comune di Andria;
e) della relazione di analisi di fattibilità 20 agosto 2020 prot. n.67705 della ASSET-Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta – Andria – Trani e del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con gli atti di cui meglio in epigrafe, il Comune di Andria si oppone ad un’opera pubblica, costituita dai lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria, S.P. 2, dal Km 43+265 al Km 52+295, opera approvata dalla Provincia di Barletta-Trani-Andria e affidata quanto alla progettazione esecutiva alla RO Infrastrutture.
2. Per chiarezza, va evidenziato che l’opera in questione, in sintesi estrema, consiste in una nuova strada che va a situarsi a sud dell’abitato di Andria - più a sud rispetto all’attuale tracciato della S.P. 2 già denominata S.S. 98- ed è composta da un asse viario della lunghezza di circa 9 km, costituito da due carreggiate con 4 corsie con sezione minima di 22 metri; comprende inoltre tre svincoli complessi, quattro cavalcavia, due viadotti - il primo di 155 metri e quattro campate, il secondo di 30 metri e cinque campate- e tre sottopassi (per tutto ciò, si veda la sentenza della Sezione 11 luglio 2022 n.5783, che ha deciso un contenzioso pure collegato all’opera stessa).
3. Per quanto qui direttamente interessa, l’opera stessa è compresa tra le opere di rilevanza strategica regionale e interregionale, finanziata con risorse assegnate con delibera CIPE 3 agosto 2011, a seguito di un’intesa istituzionale tra la Regione Puglia e il Ministero per i rapporti con le regioni (cfr. sentenza impugnata, p.3, fatto incontestato).
4. Il progetto preliminare dell’opera è stato approvato ancora con deliberazione della Giunta provinciale 6 giugno 2013 n.43.
5. Con atto 10 giugno 2013 prot. n.33825, la Provincia ha richiesto per essa la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale- VIA, cd decreto screening .
6. Successivamente, con determinazione 28 gennaio 2014 n.142, resa al termine del procedimento di verifica, la Provincia ha ritenuto di procedere alla VIA vera e propria.
7. Nel contempo, con determinazione 4 dicembre 2014 n.3234, la Provincia ha aggiudicato definitivamente alla RO l’appalto dei relativi lavori, da eseguire previa acquisizione del progetto definitivo (cfr. sentenza impugnata p.4, fatto storico incontestato).
8. Nell’ambito del procedimento di VIA, la Soprintendenza competente per territorio, con nota 21 febbraio 2018 prot. n.1428, ha espresso parere contrario.
9. Per superare il dissenso di quest’amministrazione, è stata attivata la procedura di cui all’art. 14 quater comma 3 prima parte della l. 7 agosto 1990 n.241 nel testo allora vigente, che prevedeva per dirimere il contrasto l’intervento del Consiglio dei Ministri.
10. Il Consiglio dei Ministri, con atto 15 ottobre 2018, pronunciato sulla base di un documento di sintesi 29 maggio 2018 prot. n.20427 ha deliberato di consentire la prosecuzione del procedimento di VIA.
11. Con determinazione 22 novembre 2018 n.1108 e n.27 reg. settore, la Provincia ha quindi rilasciato la VIA.
12. Per inciso, con la sentenza 5783/2022 di cui si è detto, la Sezione ha respinto l’impugnazione di quest’atto proposta da alcuni dei proprietari espropriandi (per tutte queste vicende, cfr. la sentenza stessa).
13. Di seguito, la Provincia, con nota 30 luglio 2019 prot. n. 25130 ha diffidato il Comune di Andria ad adottare la corrispondente variante allo strumento urbanistico comunale, e ad apporre contestualmente il vincolo preordinato all'esproprio sui fondi interessati dall'intervento (fatto storico pacifico).
14. In risposta, il Comune ha invece adottato gli atti di cui in epigrafe, ovvero le deliberazioni del Consiglio 15 aprile 2019 n.21 e 27 aprile 2021 n.28, con le quali rispettivamente ha manifestato opposizione all’opera ed ha negato ai fini urbanistici l’approvazione del progetto definitivo dell’opera e della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
15. Contro queste deliberazioni, sono stati proposti due ricorsi di I grado al T.a.r. Puglia Bari, il n. 767/2021 R.G. proposto dalla Provincia, ovvero quello per cui ora è causa, e il n. 768/2021 R.G., proposto dall’impresa RO. In questo secondo giudizio, l’attuale appellante risulta ritualmente citata e costituita, come da memoria 4 settembre 2021.
16. Nel ricorso n.767/2021, l’attuale appellante ha proposto intervento adesivo ad opponendum, chiedendone la reiezione (cfr. memoria di costituzione Azienda S.S. Salvatore di CI in I grado 4 settembre 2021, ove appunto a p. 3 § 1 ottavo rigo compare l’espressione “ costituzione in giudizio, adesiva rispetto alle posizioni del Comune di Andria ”).
17. Con la sentenze 814/2022 meglio indicata in epigrafe e con la sentenza sez. II 1 giugno 2022 n.815, il T.a.r. ha accolto i ricorsi proposti dalla Provincia e dall’impresa RO contro gli atti suddetti ed ha in particolare stabilito, in entrambe le sentenze, che “in sede conformativa, il Comune di Andria dovrà lealmente adeguarsi al contenuto dell’attività pianificatoria sopra ricordata, nonché all’intendimento espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al disposto della presente sentenza, deliberando una nuova variante allo strumento urbanistico generale strettamente coerente con l’attività procedimentale pregressa e con quanto sin qui esposto”.
18. Contro la sola sentenza 814/2022, l’azienda agricola CI ha proposto impugnazione, con l’appello n.7194/2022 R.G. di questo Consiglio per cui ora è processo, nel quale ha dedotto sette motivi di merito, sostenendo, in sintesi estrema, la legittimità delle delibere comunali impugnate.
19. In questo ricorso n.7194/2022, si è costituita la Provincia, con memoria 31 ottobre 2022, ha chiesto che l’appello dell’azienda CI sia respinto ed ha riproposto i motivi di I grado assorbiti, evidenziando quelli che a suo parere sarebbero comunque profili di illegittimità delle delibere impugnate.
20. Parallelamente, contro queste sentenze 814/2022 e 815/2022 il Comune ha rispettivamente proposto i ricorsi in appello nn. 6875 e 6888/2022 R.G. di questo Consiglio.
21. Questo Consiglio, con le sentenze 21 aprile 2023 nn. 4102 e 4103 della Sezione, ha respinto gli appelli suddetti; queste sentenze non constano impugnate e quindi sono passate in giudicato.
22. Contestualmente, la RO, con il ricorso T.a.r. Puglia Bari n. 1451/2023 e la Provincia, con il ricorso T.a.r. Puglia Bari n. 18/2023, hanno chiesto l’ottemperanza alle sentenze di I grado di cui si è detto, ovvero la prima alla sentenza 815/2022 e la seconda alla sentenza 814/2022, stante l’inerzia del Comune. In entrambi questi procedimenti, l’azienda CI attuale appellante è stata regolarmente citata, e nel procedimento 1451/2023 si è anche costituita, con memoria 20 marzo 2023.
23. Con sentenze sez. II 15 maggio 2023 nn. 768 e 769, di identico contenuto, il T.a.r. Puglia Bari ha accolto questi due ricorsi, ha ordinato al Comune di “ conformarsi lealmente ” alle sentenze da ottemperare ed ha nominato per il caso di persistente inadempienza un Commissario ad acta per provvedere.
24. Queste sentenze non sono state impugnate e sono passate in giudicato (cfr. sentenza della Sezione 22 aprile 2024 n.3635, di cui oltre, fatto non contestato).
25. A fronte di ciò, il Comune ha adottato la deliberazione del Consiglio 10 luglio 2023 n.39 di cui in epigrafe (cfr. sentenza della Sezione 22 aprile 2024 n.3635, cit.), con la quale, in dichiarata esecuzione delle sentenze predette, ha nuovamente espresso diniego all’approvazione del progetto dell’opera e della variante urbanistica ad essa funzionale,
26. A fronte di questa deliberazione, nel ricorso n.18/2023, il Commissario ad acta nominato nei termini di cui si è detto ha presentato un’istanza 20 luglio 2023 nel procedimento 18/2023, per sapere se le sentenze di cui sopra dovessero ritenersi ottemperate e quindi se egli fosse o no tenuto a proseguire il proprio incarico.
27. Sempre a fronte di questa deliberazione, la RO, nel ricorso n.1451/2022, ha presentato, depositandola il giorno 4 ottobre 2023, un’istanza ai sensi dell’art. 114 comma 6 c.p.a., ovvero un reclamo al Giudice dell’ottemperanza “ a valere anche come domanda di annullamento ”, perché ne fosse dichiarata la nullità ovvero pronunciato l’annullamento e perché invece fossero disposti gli adempimenti necessari per avviare l’opera (cfr. sempre sentenza della Sezione 3635/2024, cit.).
28. Con sentenza sez. II, 31 gennaio 2024 n. 117, il T.a.r. ha riunito i due procedimenti e nel merito ha deciso, per quanto qui interessa come segue.
28.1 In primo luogo, il T.a.r. ha ritenuto che il Comune non avesse ottemperato all’ordine impartito con la sentenza 768/2023 sopra ricordata – e per vero anche con la sentenza 769/2023, identica nel contenuto- di lealmente ottemperare al giudicato formatosi sulle sentenze 814 e 815/2023 di cui si tratta, ed ha osservato che “ leale ottemperanza avrebbe significato nulla di più e nulla di meno che rigorosa coerenza fra quanto previamente assentito in fase pianificatoria dal Comune di Andria e gli atti applicativi a valle a emanarsi al fine di concretizzare l’opera pubblica per come pianificata e concordata con tutti i numerosi Enti coinvolti nella sua realizzazione, a cominciare dalla Provincia ” (motivazione, p. 15 quattordicesimo rigo dal basso).
28.2 Di conseguenza, ha dichiarato la nullità della delibera 39/2023 e reso noto al Commissario già nominato, in risposta all’istanza di questi, che “ la detta deliberazione, in quanto nulla, non può in alcun modo considerarsi corretta ottemperanza alle sentenze sopra ricordate e che, conseguentemente ” sarebbe stato suo compito, entro un termine di trenta giorni “ provvedere alla emanazione dei provvedimenti consequenziali ed, in particolare, alla approvazione della variante urbanistica relativamente al progetto definitivo dell’opera pubblica in questione ”.
29. Contro questa sentenza, il Comune di Andria ha proposto impugnazione, con il ricorso in appello n.1279/2024 R.G. di questo Consiglio.
30. Con la più volte citata sentenza 3635/2024, questo Consiglio ha respinto l’appello e confermato la sentenza di I grado con diversa motivazione; ha quindi annullato la delibera 39/2023 e prescritto che il commissario ad acta tuttora in carica provvedesse entro un breve termine a deliberare sul progetto definitivo e sulla variante urbanistica ad esso pertinente. Questa sentenza non consta impugnata ed è quindi passata in giudicato.
31. Pertanto il commissario ha emesso la deliberazione 11 aprile 2024 n.2, assunta esplicitamente con i poteri del Consiglio comunale, con la quale ha approvato “ ai soli fini urbanistici, ai sensi dell'art. 19, comma 2 e seguenti, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 e s.m.i., il progetto definitivo riguardante la S.P. n.2 (ex S.P. n.231) - Lavori di completamento della tangenziale ovest dì Andria dal Km. 43+265 al Km. 52+295 con conseguente approvazione definitiva della variante al P.R.G. vigente e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, illustrato dagli elaborati riportati in premessa ” (doc. 2 in appello Provincia foliario 6 settembre 2024). Questa delibera, nonostante la contraria allegazione dell’attuale appellante (memoria 17 settembre 2024 p. 5 in fine) non risulta sia stata impugnata, e infatti la Provincia (replica 26 settembre 2024 p. 2 §2) lo ha contestato in modo esplicito.
32. Con memoria 13 settembre 2024, la Provincia ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
32.1 La Provincia ha dedotto in primo luogo che gli atti qui impugnati lo erano stati, come si è detto, anche nel procedimento T.a.r. Puglia Bari n.768/2021 R.G. di cui l’attuale appellante era parte e che la relativa sentenza 815/2022 è passata in giudicato perché confermata con la sentenza della Sezione pure sopra citata 4103/2023. Pertanto, a dire della Provincia stessa, nessuna utilità potrebbe venire alla parte dall’accoglimento di questo ricorso, in appello, dato che il provvedimento oggetto della sentenza appellata è già stato annullato con sentenza passata in giudicato (p. 9 memoria citata).
32.2 La Provincia ha ancora dedotto che, in ogni caso, i provvedimenti impugnati sono stati sostituiti dapprima con la delibera del Consiglio comunale 39/2023 sopra citata e poi, dopo l’annullamento di questa, dalla delibera del commissario 2/2024, nessuna delle quali l’azienda CI ha ritenuto di impugnare. Pertanto, l’interesse manca anche sotto questo profilo, perché le delibere impugnate con questo ricorso comunque non potrebbero mai rivivere.
33. Con memoria 17 settembre 2024, la parte appellante ha insistito sulle proprie tesi.
34. Con replica 26 settembre 2024, infine, la Provincia ha insistito sulle proprie tesi ed eccepito l’inutilizzabilità della memoria 17 settembre 2024 suddetta perché depositata fuori termine.
35. Alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2024, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cpa, ha rilevato la possibile inammissibilità dell'appello in quanto proposto dall'interveniente in primo grado per capi diversi da quelli che direttamente lo riguardano; su richiesta delle parti presenti, ha poi disposto il rinvio della trattazione per consentire la difesa sul punto.
36. Con successivo atto notificato il 7 aprile 2025 a tutte le parti evocate in giudizio- ovvero alla Regione Puglia, al Comune di Andria, alla Asset, alla Provincia, alla RO e a Italia Nostra- e depositato il successivo 18 aprile, la parte appellante ha poi dichiarato di rinunciare all’appello.
37. Trattenuto il ricorso in decisione alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025, la Sezione osserva che sono integrati i requisiti della rinuncia di cui all’art. 84 commi 1 e 3 c.p.a. e in particolare non consta alcuna opposizione delle parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio; si deve quindi pronunciare così come in dispositivo, sussistendo comunque giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.7194/2021 R.G.), dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera c) c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO