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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 26/06/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1004/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FIORENTINO ANNA Parte_1
FIORINA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. VALLERIANI MASSIMO, giusta procura in atti
-resistente-
Parte_ avente ad oggetto: impugnazione revoca rapporto convenzionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14;
Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di nullità della revoca della
Convenzione di Continuità Assistenziale ex Guardia medica irrogata dalla con Parte_3 provvedimento prot. U.0021137 del 2.3.2023, nonché la condanna al ripristino del posto di lavoro e ad ogni conseguenza di legge di natura risarcitoria ivi compreso il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data del recesso alla effettiva reintegrazione – è infondata e va rigettata.
3. Il ricorrente, a sostegno della domanda ha eccepito plurimi motivi di doglianza: a) il difetto di motivazione del recesso datoriale;
b) la violazione del principio di tempestività ed immediatezza della contestazione disciplinare;
c) la genericità della contestazione;
d) la violazione del divieto del ne bis in idem;
e) la ritorsività del licenziamento.
Parte 4. Occorre premettere che la sanzione disciplinare è stata disposta dalla a seguito della comunicazione della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di
Latina n. 449/22 del 16.6.2022 con cui il Dr. è stato condannato in continuazione e Parte_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro con riduzione per la scelta del rito, a 5 anni e 4 mesi di reclusione ed € 30.000 di multa nonché alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per violazioni commesse nell'esercizio della sua attività di medico in servizio presso l' con piena conferma dei reati addebitati: Parte_5 traffico illecito di sostanze stupefacenti attraverso migliaia di abusive prescrizioni di farmaci per inveritiere finalità terapeutiche;
truffa in concorso per aver prescritto indebitamente, per finalità non terapeutiche, 872 prescrizioni mediche SSN e 1858 confezioni di farmaco stupefacente, inducendo in errore la circa la natura lecita delle relative prescrizioni, la quale Parte_6 rimborsava il costo dei farmaci alle rispettive farmacie con relativo indebito profitto;
truffa in Parte concorso per aver indotto in errore la nel rimborso alla farmacia della Camporeale somme di denaro di farmaci mai consegnati ai pazienti;
truffa aggravata per indebita prescrizione di 15.841 farmaci con n. 3287 prescrizioni a favore di 891 pazienti che non risultano avere alcuna Parte esenzione, con rimborso indebito da parte della di complessivi € 146.052,89; false attestazioni del diritto all'esenzione sanitaria;
certificati mendaci relativi a visite mai esperite ovvero false attestazioni di patologie incompatibili con il regime carcerario.
4.1 In particolare è stata accertata in capo al dr. una attività di traffico illecito di Parte_1 sostanze stupefacenti attraverso migliaia di abusive prescrizioni, a 222 assistiti di nazionalità indiana impegnati nel settore agricolo, di farmaci contenenti ossicodone per inveritiere finalità Parte terapeutiche;
truffa ai danni della e del SSN, perpetrata nel periodo dal gennaio 2019 all'aprile 2020, il forza della quale il medico ha prescritto a centinaia di cittadini indiani, migliaia di confezioni di farmaci stupefacenti, per finalità non terapeutiche, indirizzati alla farmacia Del
Centro della Camporeale, inducendo in errore la che rimborsava alla farmacia le Parte_6 relative erogazioni;
nonché certificati dal contenuto mendace e false prescrizioni in favore di cittadini extracomunitari richiedenti il permesso di soggiorno, ovvero, in concorso con altri avvocati, finalizzati ad attestare falsamente delle patologie di incompatibilità con il sistema carcerario.
4.2 A seguito della comunicazione della motivazione della predetta sentenza avvenuta nei Parte confronti dell' a mezzo PEC in data 29/09/2022, l' in persona del Direttore del CP_1
Distretto Dr.ssa con pec del 4/10/2022 Prot. U0091314, ha comunicato Controparte_2 all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari del personale medico convenzionato, al Dr. , Parte_1 alla UOC Personale ed alla Direzione generale una “Segnalazione ex art. 25 Vigente ACN”, proponendo l'avvio del procedimento disciplinare (cfr. doc 10 all.to sub fasc.lo ric.te)
4.3 Con successiva pec del 3.11.2022 Prot. n. 0100598, la di ha notificato al Pt_3 CP_1 ricorrente la contestazione di addebito secondo cui “Dall'esame della documentazione agli atti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di questo ufficio, è emerso che la S.V. è stato condannato con la Sentenza n. 499 del 2022 dal
Tribunale di Latina per avere commesso fatti illeciti di rilevanza penale di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l' e da non consentire la CP_1 prosecuzione del rapporto di lavoro, neppure in via provvisoria. E' emerso quindi, che la SV sia incorso nell'infrazione di cui all'art. 72 comma 10 numero 2 lettere b) e c) del CCNL Area
Sanità 2016/2018, per aver commesso illeciti di rilevanza penale e per essere poi stato condannato per gravi delitti commessi in servizio. Si rileva che la sanzione prevista nel caso di specie, è quella di cui all'art. 25 comma 11 lettera d) dell'ACN del 28.4.2022, come riportata dall'art. 6 comma 3 lettera d) dell'appendice al Regolamento di Disciplina per il personale del comparto sanità e dell'Area Dirigenza , che, per la commissione di fatti illeciti di Parte_3 rilevanza penale di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con
l' e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, neppure in via provvisoria, CP_1 prevede la sanzione disciplinare della revoca senza preavviso” (cfr doc. n. 11 all.to fasc.lo ric.te)
4.4 Il procedimento disciplinare, in esito anche all'audizione del medico e alla valutazione delle contestazioni avanzate dal procuratore dello stesso sia oralmente in data 30.11.2022 che con memorie scritte del 6.12.2022, si è concluso con la delibera n. 282 del 2.03.2023 mediante la quale l' – facendo proprie le determinazioni dell'UPDC di cui alla seduta del 27.2.2023 CP_1 di comminazione in capo al della revoca dell'incarico, senza preavviso, di continuità Parte_1 assistenziale - ha irrogato la predetta sanzione ai sensi dell'art. 25, comma 11, lett. d) CP_3 del 28.4.2022 (cfr all. 2, 15, 16 sub fasc.lo ric.te)
[...]
5. Tanto premesso, la prima doglianza inerente al difetto di motivazione del provvedimento di revoca del rapporto convenzionale è infondata.
Occorre infatti osservare che la delibera n. 282 del 2.3.2023 con cui è stata comunicata al l'irrogazione della sanzione qui impugnata fa proprie le determinazioni adottate Parte_1 dall'UPDC nella seduta del 27.3.2023 di comminazione della revoca dell'incarico, con ciò rinviando ai verbali redatti dal predetto Ufficio alla presenza sia del che del suo Parte_1 difensore in relazione all'ampia istruttoria svolta in seno al procedimento disciplinare avviato a suo carico.
Tali verbali risultando dettagliatamente motivati (cfr verbale n. 2 del 30.11.2022) ed in particolare con il verbale n. 3 del 27.3.2023, l'UPDC in termini chiari e precisi ha motivato specificamente su tutte le doglianze espresse dall'incolpato (le medesime poi eccepite e trasfuse nel presente ricorso giurisdizionale) chiarendo le ragioni in fatto e in diritto che hanno
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro determinato l'Ufficio alla comminazione della sanzione in parola (cfr. doc.ti all.ti alla memoria Pa
D'altronde non vi è dubbio che il fosse pienamente consapevole del fatto che le Parte_1 ragioni della revoca risedessero nelle gravissime condotte perpetrate ai danni dei suoi assistiti, della e del SSN, come accertate nella sentenza di condanna n. 449/2022 (peraltro Parte_6 confermata in sede di appello ma con rimodulazione delle pene in esito alla richiesta di pena concordata avanzata dal ), a fronte della quale emerge che il sanitario ha prescritto ad Parte_1 assistiti di nazionalità indiana, senza alcuna indicazione terapeutica, a carico del SSN, il medicinale a base di ossicodone, con l'obiettivo di far sopportare loro turni di lavoro Per_1 massacranti e lunghissimi nei campi e nelle aziende agricole della zona. Nella sentenza, al fine di escludere la concessione delle attenuanti generiche, viene rilevata la “spregiudicatezza della condotta tenuta dal medico, il quale con il suo comportamento ha dato dimostrazione di professionalità e sistematicità nell'agire al di fuori dalle regole, prescrivendo farmaci come fossero caramelle ed avvalendosi ora di un tipo di ricetta ora di un altro in ragione della necessità di consentire l'acquisto di più confezioni di medicinale. La condotta ha assunto particolare disvalore anche in considerazione del contesto socio-economico nel quale i fatti sono maturati, il territorio di noto alle cronache per il fenomeno del caporalato, le cui CP_1 conseguenze sulla salute dei lavoratori emergono compiutamente dai fatti oggetto del procedimento penale. I dolori dovuti allo sfruttamento cui sono soggetti i braccianti agricoli, prevalentemente ma non solo di origine indiana, sono alla base delle richieste di farmaci al dr.
il quale pienamente consapevole del motivo sottostante ne ha assecondato di fatto Parte_1
l'abuso, noncurante delle conseguenze e dei pericoli connessi all'uso prolungato del farmaco”
(testualmente sent. penale n. 449/2022).
6. Anche la doglianza inerente al difetto di tempestività ed immediatezza della contestazione disciplinare è infondata.
6.1 Sul punto, è necessario preliminarmente richiamare la disciplina dettata dall'art. 25 CP_3
(in atti) rubricato “procedimento di contestazione” in relazione al quale, al comma 3 è
[...] previsto:
“Per le contestazioni relative a fatti di maggiore gravità di cui al seguente comma 7, lettera b)
l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda, assume la denominazione di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato
(UPDC) (...)”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il successivo comma 7, lett. b, punto I) stabilisce i termini del procedimento di contestazione disciplinare prevedendo che “l'UPDC con immediatezza, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione da parte del Direttore del Distretto, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto comunicazione formale dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di propria competenza, sentito il Direttore di Distretto sul grado di gravità della violazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato”.
6.2 Dall'esame della documentazione in atti emerge chiaramente che a fronte della conoscenza Parte integrale da parte dell' avvenuta il 29.9.2022 della motivazione della sentenza n. 449/2022 di condanna emessa a carico del , l' in persona del Direttore del Distretto ed in Parte_1 Pt_3 applicazione della disposizione innanzi trascritta, ha correttamente e tempestivamente provveduto in data 4.10.2022 a comunicare all'UPDC la “segnalazione ex art. 25 ACN”
Ritiene il Tribunale che il momento della completa conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione, nei termini di cui alla contestazione poi mossa al ricorrente, deve ravvisarsi nel momento in cui l'UPDC -a seguito della segnalazione da parte del Direttore del
Distretto- ha acquisito in data 4.10.2022 copia integrale della sentenza di condanna completa di motivazione e dispositivo.
6.3 Deve pertanto ritenersi comprovato in giudizio che soltanto in tale data l'UPDC ebbe conoscenza qualificata e completa dei reati accertati giudizialmente in capo al ricorrente così venendo posta nelle condizioni di formulare la contestazione disciplinare come poi effettivamente eseguita, risultando irrilevante, ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare, la costituzione dell' quale parte civile nel predetto giudizio penale. Pt_3
Poiché quindi la contestazione di addebito è stata emessa nei confronti del ricorrente il successivo
3/11/2022 risulta pienamente rispettato il termine di 30 giorni di cui all'art. 25 ACN innanzi trascritto.
7. Sul divieto del ne bis idem e sulla ritorsività della sanzione.
7.1 Parte ricorrente, premesso di essere titolare di due convezioni con la una Parte_3 quale medico di assistenza primaria (ex medico di famiglia) e l'altra quale medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), deduce che poiché era stato destinatario già della revoca del primo rapporto convenzionale per i fatti posti in essere nell'ambito della sua attività professionale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di medico di famiglia ed oggetto della sentenza penale n. 449/2022, l' non Parte_5 poteva, per gli stessi fatti, revocare anche il secondo rapporto convenzionale di continuità assistenziale.
Deduce, pertanto, la violazione del principio del ne bis in idem rappresentando la ritorsività della revoca dal suddetto rapporto.
7.2 Sulla questione occorre premettere che l' a seguito della comunicazione da parte della Pt_3
Autorità Giudiziaria dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in data 25.5.2021
(con cui sono stati contestati al medico i gravi fatti di reato innanzi indicati) e della misura cautelare personale interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per la durata di un anno, ha avviato nei confronti del il procedimento disciplinare ai sensi dell'art.30 ACN Parte_1 esitato nella revoca dalla convenzione di medico di assistenza primaria disposta con provvedimento prot. n. 111361 del 22.12.2021 (cfr. doc. n. 6 e 7). Tale revoca è stata oggetto di impugnazione davanti all'intestato Tribunale il cui giudizio (rg. 576/2022) si è definito con sentenza di rigetto del ricorso. Part Successivamente, in esito alla pubblicazione della sentenza emessa dal GIP n. 449/2022 l' ha ritenuto di avviare a carico del , un altro procedimento disciplinare ma in relazione al Parte_1 rapporto convenzionale di continuità assistenziale ritenendo che, a fronte dell'accertamento giudiziale dei gravissimi reati commessi da un proprio medico in servizio, fosse definitivamente reciso il vincolo fiduciario, sì da comminare la revoca anche di tale convenzione.
Ebbene, la circostanza che il procedimento disciplinare per cui è causa sia stato esercitato in relazione al diverso rapporto convenzionale di continuità assistenziale fa sì che – rispetto a tale convenzione – il potere disciplinare in capo all' non possa ritenersi consunto dalla revoca CP_1 precedentemente disposta in relazione all'altro rapporto in convenzione di assistenza primaria.
Ritiene, infatti, il Tribunale che stante la duplicità dei rapporti intercorsi tra le parti siccome regolati da due convenzioni differenti con oggetto prestazionale diverso e distinto ambito territoriale, non possa discorrersi, nella specie, di abusiva reiterazione per i medesimi fatti del potere disciplinare.
Ne discende che non appare violato il principio del ne bis in idem.
Tanto assorbe l'ulteriore doglianza in merito alla ritorsività della revoca per cui è causa.
7.3 Parte ricorrente, sulla premessa che i fatti oggetto di condanna in sede penale risultano commessi nell'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria, deduce altresì la violazione dell'art. 25, comma 6, ACN secondo cui “in caso di medico titolare di più rapporti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro convenzionali, la sanzione riguarda il solo incarico nell'esercizio del quale si è verificata la violazione”
7.4 La doglianza, seppur suggestiva, non appare fondata.
Mette conto evidenziare – come già detto -che la revoca del rapporto convenzionale di medico di continuità assistenziale risulta comminata ai sensi dell'art. 25 comma 11 lett d) ACN per i gravissimi reati commessi dal nell'esercizio della professione di medico ed accertati Parte_1 penalmente con sentenza n. 449/2022, peraltro confermata in grado di appello (come dedotto Parte dalla difesa dell' all'udienza del 22.11.2023). Contr 7.5 L'art 25 comma 11 lett. d) dell' prevede espressamente che: “Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni da parte dell'UPDC: … d) revoca dell'incarico senza preavviso per infrazioni relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.”
Appare dunque evidente che in virtù dell'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui all'art 25 dell'Accordo collettivo, il comma 6 richiamato dalla difesa ricorrente è necessariamente recessivo rispetto al trascritto comma 11.
In altre parole, i gravi fatti illeciti di rilevanza penale commessi dal medico in convenzione appaiono di per sé soli idonei a travolgere definitivamente ogni e qualsiasi rapporto convenzionale venendo meno quei requisiti minimi richiesti per l'esercizio della professione a nulla rilevando la circostanza che tali reati siano stati commessi nell'ambito di uno o di un altro rapporto convenzionale.
Ed invero, accedere all'interpretazione suggerita dalla difesa attorea, comporterebbe la possibilità per i medici, autori di gravissimi reati commessi nell'esercizio di un rapporto convenzionale, di continuare a lavorare per la pubblica amministrazione ma nell'ambito di diverso rapporto in convenzione. Tale approdo ermeneutico si appalesa non solo irragionevole e aberrante ma è in netto contrasto con il principio cardine secondo cui il datore di lavoro pubblico, nell'esercizio del potere disciplinare ed in virtù di presupposti positivizzati (come nella specie), è tenuto a garantire la piena attuazione dell'interesse pubblico, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'Amministrazione non intervenga sul rapporto di lavoro in presenza di illeciti penali che lo interessino in via diretta od indiretta.
Sul punto occorre ulteriormente osservare che sebbene il rapporto in convenzione dei Medici di
Medica generale sia pacificamente riconducibile nell'alveo della parasubordinazione è anche
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro vero che tramite l'erogazione delle prestazioni e dei servizi assistenziali il medico partecipa in via diretta alla soddisfazione dello scopo istituzionale del SSN in funzione della tutela della salute pubblica, onde appaiono senz'altro applicabili i principi innanzi richiamati in tema di tutela da Parte parte dell' di soddisfazione dell'interesse pubblico.
Sempre sotto tale profilo, non è di secondario rilievo, ricordare che il servizio di continuità assistenziale garantisce l'assistenza medica di base ai cittadini in caso di esigenze sanitarie indifferibili, ovvero situazioni per le quali non si può attendere fino all'apertura dell'ambulatorio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e che tale servizio configura uno dei livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA).
7.6 Tali argomentazioni trovano ulteriore conferma nel disposto dell'art 72 comma 10, n. 2 lett.
c) e d) del CCNL Area Sanità 2016/2018 (richiamato nella contestazione di addebito) secondo cui “10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: (…)
2. senza preavviso, per: (...)
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna, anche non passata in giudicato, per: - per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e
8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012; - per i delitti indicati dall'art.12, commi 1, 2 e 3 della legge
11 gennaio 2018 n.3; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- gravi delitti commessi in servizio; - delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001”
È dunque evidente che, ai fini della comminazione del licenziamento senza preavviso (rectius: revoca della convenzione), ciò che viene in rilievo secondo la norma pattizia sono (per quel che qui è di interesse) i “gravi fatti illeciti di rilevanza penale” e la “condanna anche non passata in giudicato per gravi delitti commessi in servizio”, là dove il termine “in servizio” suggerisce una nozione ampia ed unitaria di rapporto lavorativo che prescinde dai singoli rapporti convenzionali.
8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal DM 147/2022
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in considerazione del valore della causa (indeterminabile complessità media) e con applicazione dei valori tariffari medi con riferimento alla fase di studio e di quelli minimi per le restanti fasi in cui il processo si è sviluppato
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente alla refusione nei confronti della di delle spese di lite CP_1 CP_1 che si liquidano in complessive €7.670,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Latina,11/07/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 26/06/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1004/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FIORENTINO ANNA Parte_1
FIORINA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. VALLERIANI MASSIMO, giusta procura in atti
-resistente-
Parte_ avente ad oggetto: impugnazione revoca rapporto convenzionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14;
Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di nullità della revoca della
Convenzione di Continuità Assistenziale ex Guardia medica irrogata dalla con Parte_3 provvedimento prot. U.0021137 del 2.3.2023, nonché la condanna al ripristino del posto di lavoro e ad ogni conseguenza di legge di natura risarcitoria ivi compreso il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data del recesso alla effettiva reintegrazione – è infondata e va rigettata.
3. Il ricorrente, a sostegno della domanda ha eccepito plurimi motivi di doglianza: a) il difetto di motivazione del recesso datoriale;
b) la violazione del principio di tempestività ed immediatezza della contestazione disciplinare;
c) la genericità della contestazione;
d) la violazione del divieto del ne bis in idem;
e) la ritorsività del licenziamento.
Parte 4. Occorre premettere che la sanzione disciplinare è stata disposta dalla a seguito della comunicazione della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di
Latina n. 449/22 del 16.6.2022 con cui il Dr. è stato condannato in continuazione e Parte_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro con riduzione per la scelta del rito, a 5 anni e 4 mesi di reclusione ed € 30.000 di multa nonché alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per violazioni commesse nell'esercizio della sua attività di medico in servizio presso l' con piena conferma dei reati addebitati: Parte_5 traffico illecito di sostanze stupefacenti attraverso migliaia di abusive prescrizioni di farmaci per inveritiere finalità terapeutiche;
truffa in concorso per aver prescritto indebitamente, per finalità non terapeutiche, 872 prescrizioni mediche SSN e 1858 confezioni di farmaco stupefacente, inducendo in errore la circa la natura lecita delle relative prescrizioni, la quale Parte_6 rimborsava il costo dei farmaci alle rispettive farmacie con relativo indebito profitto;
truffa in Parte concorso per aver indotto in errore la nel rimborso alla farmacia della Camporeale somme di denaro di farmaci mai consegnati ai pazienti;
truffa aggravata per indebita prescrizione di 15.841 farmaci con n. 3287 prescrizioni a favore di 891 pazienti che non risultano avere alcuna Parte esenzione, con rimborso indebito da parte della di complessivi € 146.052,89; false attestazioni del diritto all'esenzione sanitaria;
certificati mendaci relativi a visite mai esperite ovvero false attestazioni di patologie incompatibili con il regime carcerario.
4.1 In particolare è stata accertata in capo al dr. una attività di traffico illecito di Parte_1 sostanze stupefacenti attraverso migliaia di abusive prescrizioni, a 222 assistiti di nazionalità indiana impegnati nel settore agricolo, di farmaci contenenti ossicodone per inveritiere finalità Parte terapeutiche;
truffa ai danni della e del SSN, perpetrata nel periodo dal gennaio 2019 all'aprile 2020, il forza della quale il medico ha prescritto a centinaia di cittadini indiani, migliaia di confezioni di farmaci stupefacenti, per finalità non terapeutiche, indirizzati alla farmacia Del
Centro della Camporeale, inducendo in errore la che rimborsava alla farmacia le Parte_6 relative erogazioni;
nonché certificati dal contenuto mendace e false prescrizioni in favore di cittadini extracomunitari richiedenti il permesso di soggiorno, ovvero, in concorso con altri avvocati, finalizzati ad attestare falsamente delle patologie di incompatibilità con il sistema carcerario.
4.2 A seguito della comunicazione della motivazione della predetta sentenza avvenuta nei Parte confronti dell' a mezzo PEC in data 29/09/2022, l' in persona del Direttore del CP_1
Distretto Dr.ssa con pec del 4/10/2022 Prot. U0091314, ha comunicato Controparte_2 all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari del personale medico convenzionato, al Dr. , Parte_1 alla UOC Personale ed alla Direzione generale una “Segnalazione ex art. 25 Vigente ACN”, proponendo l'avvio del procedimento disciplinare (cfr. doc 10 all.to sub fasc.lo ric.te)
4.3 Con successiva pec del 3.11.2022 Prot. n. 0100598, la di ha notificato al Pt_3 CP_1 ricorrente la contestazione di addebito secondo cui “Dall'esame della documentazione agli atti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di questo ufficio, è emerso che la S.V. è stato condannato con la Sentenza n. 499 del 2022 dal
Tribunale di Latina per avere commesso fatti illeciti di rilevanza penale di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l' e da non consentire la CP_1 prosecuzione del rapporto di lavoro, neppure in via provvisoria. E' emerso quindi, che la SV sia incorso nell'infrazione di cui all'art. 72 comma 10 numero 2 lettere b) e c) del CCNL Area
Sanità 2016/2018, per aver commesso illeciti di rilevanza penale e per essere poi stato condannato per gravi delitti commessi in servizio. Si rileva che la sanzione prevista nel caso di specie, è quella di cui all'art. 25 comma 11 lettera d) dell'ACN del 28.4.2022, come riportata dall'art. 6 comma 3 lettera d) dell'appendice al Regolamento di Disciplina per il personale del comparto sanità e dell'Area Dirigenza , che, per la commissione di fatti illeciti di Parte_3 rilevanza penale di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con
l' e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, neppure in via provvisoria, CP_1 prevede la sanzione disciplinare della revoca senza preavviso” (cfr doc. n. 11 all.to fasc.lo ric.te)
4.4 Il procedimento disciplinare, in esito anche all'audizione del medico e alla valutazione delle contestazioni avanzate dal procuratore dello stesso sia oralmente in data 30.11.2022 che con memorie scritte del 6.12.2022, si è concluso con la delibera n. 282 del 2.03.2023 mediante la quale l' – facendo proprie le determinazioni dell'UPDC di cui alla seduta del 27.2.2023 CP_1 di comminazione in capo al della revoca dell'incarico, senza preavviso, di continuità Parte_1 assistenziale - ha irrogato la predetta sanzione ai sensi dell'art. 25, comma 11, lett. d) CP_3 del 28.4.2022 (cfr all. 2, 15, 16 sub fasc.lo ric.te)
[...]
5. Tanto premesso, la prima doglianza inerente al difetto di motivazione del provvedimento di revoca del rapporto convenzionale è infondata.
Occorre infatti osservare che la delibera n. 282 del 2.3.2023 con cui è stata comunicata al l'irrogazione della sanzione qui impugnata fa proprie le determinazioni adottate Parte_1 dall'UPDC nella seduta del 27.3.2023 di comminazione della revoca dell'incarico, con ciò rinviando ai verbali redatti dal predetto Ufficio alla presenza sia del che del suo Parte_1 difensore in relazione all'ampia istruttoria svolta in seno al procedimento disciplinare avviato a suo carico.
Tali verbali risultando dettagliatamente motivati (cfr verbale n. 2 del 30.11.2022) ed in particolare con il verbale n. 3 del 27.3.2023, l'UPDC in termini chiari e precisi ha motivato specificamente su tutte le doglianze espresse dall'incolpato (le medesime poi eccepite e trasfuse nel presente ricorso giurisdizionale) chiarendo le ragioni in fatto e in diritto che hanno
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro determinato l'Ufficio alla comminazione della sanzione in parola (cfr. doc.ti all.ti alla memoria Pa
D'altronde non vi è dubbio che il fosse pienamente consapevole del fatto che le Parte_1 ragioni della revoca risedessero nelle gravissime condotte perpetrate ai danni dei suoi assistiti, della e del SSN, come accertate nella sentenza di condanna n. 449/2022 (peraltro Parte_6 confermata in sede di appello ma con rimodulazione delle pene in esito alla richiesta di pena concordata avanzata dal ), a fronte della quale emerge che il sanitario ha prescritto ad Parte_1 assistiti di nazionalità indiana, senza alcuna indicazione terapeutica, a carico del SSN, il medicinale a base di ossicodone, con l'obiettivo di far sopportare loro turni di lavoro Per_1 massacranti e lunghissimi nei campi e nelle aziende agricole della zona. Nella sentenza, al fine di escludere la concessione delle attenuanti generiche, viene rilevata la “spregiudicatezza della condotta tenuta dal medico, il quale con il suo comportamento ha dato dimostrazione di professionalità e sistematicità nell'agire al di fuori dalle regole, prescrivendo farmaci come fossero caramelle ed avvalendosi ora di un tipo di ricetta ora di un altro in ragione della necessità di consentire l'acquisto di più confezioni di medicinale. La condotta ha assunto particolare disvalore anche in considerazione del contesto socio-economico nel quale i fatti sono maturati, il territorio di noto alle cronache per il fenomeno del caporalato, le cui CP_1 conseguenze sulla salute dei lavoratori emergono compiutamente dai fatti oggetto del procedimento penale. I dolori dovuti allo sfruttamento cui sono soggetti i braccianti agricoli, prevalentemente ma non solo di origine indiana, sono alla base delle richieste di farmaci al dr.
il quale pienamente consapevole del motivo sottostante ne ha assecondato di fatto Parte_1
l'abuso, noncurante delle conseguenze e dei pericoli connessi all'uso prolungato del farmaco”
(testualmente sent. penale n. 449/2022).
6. Anche la doglianza inerente al difetto di tempestività ed immediatezza della contestazione disciplinare è infondata.
6.1 Sul punto, è necessario preliminarmente richiamare la disciplina dettata dall'art. 25 CP_3
(in atti) rubricato “procedimento di contestazione” in relazione al quale, al comma 3 è
[...] previsto:
“Per le contestazioni relative a fatti di maggiore gravità di cui al seguente comma 7, lettera b)
l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda, assume la denominazione di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato
(UPDC) (...)”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il successivo comma 7, lett. b, punto I) stabilisce i termini del procedimento di contestazione disciplinare prevedendo che “l'UPDC con immediatezza, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione da parte del Direttore del Distretto, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto comunicazione formale dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di propria competenza, sentito il Direttore di Distretto sul grado di gravità della violazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato”.
6.2 Dall'esame della documentazione in atti emerge chiaramente che a fronte della conoscenza Parte integrale da parte dell' avvenuta il 29.9.2022 della motivazione della sentenza n. 449/2022 di condanna emessa a carico del , l' in persona del Direttore del Distretto ed in Parte_1 Pt_3 applicazione della disposizione innanzi trascritta, ha correttamente e tempestivamente provveduto in data 4.10.2022 a comunicare all'UPDC la “segnalazione ex art. 25 ACN”
Ritiene il Tribunale che il momento della completa conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione, nei termini di cui alla contestazione poi mossa al ricorrente, deve ravvisarsi nel momento in cui l'UPDC -a seguito della segnalazione da parte del Direttore del
Distretto- ha acquisito in data 4.10.2022 copia integrale della sentenza di condanna completa di motivazione e dispositivo.
6.3 Deve pertanto ritenersi comprovato in giudizio che soltanto in tale data l'UPDC ebbe conoscenza qualificata e completa dei reati accertati giudizialmente in capo al ricorrente così venendo posta nelle condizioni di formulare la contestazione disciplinare come poi effettivamente eseguita, risultando irrilevante, ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare, la costituzione dell' quale parte civile nel predetto giudizio penale. Pt_3
Poiché quindi la contestazione di addebito è stata emessa nei confronti del ricorrente il successivo
3/11/2022 risulta pienamente rispettato il termine di 30 giorni di cui all'art. 25 ACN innanzi trascritto.
7. Sul divieto del ne bis idem e sulla ritorsività della sanzione.
7.1 Parte ricorrente, premesso di essere titolare di due convezioni con la una Parte_3 quale medico di assistenza primaria (ex medico di famiglia) e l'altra quale medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), deduce che poiché era stato destinatario già della revoca del primo rapporto convenzionale per i fatti posti in essere nell'ambito della sua attività professionale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di medico di famiglia ed oggetto della sentenza penale n. 449/2022, l' non Parte_5 poteva, per gli stessi fatti, revocare anche il secondo rapporto convenzionale di continuità assistenziale.
Deduce, pertanto, la violazione del principio del ne bis in idem rappresentando la ritorsività della revoca dal suddetto rapporto.
7.2 Sulla questione occorre premettere che l' a seguito della comunicazione da parte della Pt_3
Autorità Giudiziaria dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in data 25.5.2021
(con cui sono stati contestati al medico i gravi fatti di reato innanzi indicati) e della misura cautelare personale interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per la durata di un anno, ha avviato nei confronti del il procedimento disciplinare ai sensi dell'art.30 ACN Parte_1 esitato nella revoca dalla convenzione di medico di assistenza primaria disposta con provvedimento prot. n. 111361 del 22.12.2021 (cfr. doc. n. 6 e 7). Tale revoca è stata oggetto di impugnazione davanti all'intestato Tribunale il cui giudizio (rg. 576/2022) si è definito con sentenza di rigetto del ricorso. Part Successivamente, in esito alla pubblicazione della sentenza emessa dal GIP n. 449/2022 l' ha ritenuto di avviare a carico del , un altro procedimento disciplinare ma in relazione al Parte_1 rapporto convenzionale di continuità assistenziale ritenendo che, a fronte dell'accertamento giudiziale dei gravissimi reati commessi da un proprio medico in servizio, fosse definitivamente reciso il vincolo fiduciario, sì da comminare la revoca anche di tale convenzione.
Ebbene, la circostanza che il procedimento disciplinare per cui è causa sia stato esercitato in relazione al diverso rapporto convenzionale di continuità assistenziale fa sì che – rispetto a tale convenzione – il potere disciplinare in capo all' non possa ritenersi consunto dalla revoca CP_1 precedentemente disposta in relazione all'altro rapporto in convenzione di assistenza primaria.
Ritiene, infatti, il Tribunale che stante la duplicità dei rapporti intercorsi tra le parti siccome regolati da due convenzioni differenti con oggetto prestazionale diverso e distinto ambito territoriale, non possa discorrersi, nella specie, di abusiva reiterazione per i medesimi fatti del potere disciplinare.
Ne discende che non appare violato il principio del ne bis in idem.
Tanto assorbe l'ulteriore doglianza in merito alla ritorsività della revoca per cui è causa.
7.3 Parte ricorrente, sulla premessa che i fatti oggetto di condanna in sede penale risultano commessi nell'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria, deduce altresì la violazione dell'art. 25, comma 6, ACN secondo cui “in caso di medico titolare di più rapporti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro convenzionali, la sanzione riguarda il solo incarico nell'esercizio del quale si è verificata la violazione”
7.4 La doglianza, seppur suggestiva, non appare fondata.
Mette conto evidenziare – come già detto -che la revoca del rapporto convenzionale di medico di continuità assistenziale risulta comminata ai sensi dell'art. 25 comma 11 lett d) ACN per i gravissimi reati commessi dal nell'esercizio della professione di medico ed accertati Parte_1 penalmente con sentenza n. 449/2022, peraltro confermata in grado di appello (come dedotto Parte dalla difesa dell' all'udienza del 22.11.2023). Contr 7.5 L'art 25 comma 11 lett. d) dell' prevede espressamente che: “Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni da parte dell'UPDC: … d) revoca dell'incarico senza preavviso per infrazioni relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.”
Appare dunque evidente che in virtù dell'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui all'art 25 dell'Accordo collettivo, il comma 6 richiamato dalla difesa ricorrente è necessariamente recessivo rispetto al trascritto comma 11.
In altre parole, i gravi fatti illeciti di rilevanza penale commessi dal medico in convenzione appaiono di per sé soli idonei a travolgere definitivamente ogni e qualsiasi rapporto convenzionale venendo meno quei requisiti minimi richiesti per l'esercizio della professione a nulla rilevando la circostanza che tali reati siano stati commessi nell'ambito di uno o di un altro rapporto convenzionale.
Ed invero, accedere all'interpretazione suggerita dalla difesa attorea, comporterebbe la possibilità per i medici, autori di gravissimi reati commessi nell'esercizio di un rapporto convenzionale, di continuare a lavorare per la pubblica amministrazione ma nell'ambito di diverso rapporto in convenzione. Tale approdo ermeneutico si appalesa non solo irragionevole e aberrante ma è in netto contrasto con il principio cardine secondo cui il datore di lavoro pubblico, nell'esercizio del potere disciplinare ed in virtù di presupposti positivizzati (come nella specie), è tenuto a garantire la piena attuazione dell'interesse pubblico, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'Amministrazione non intervenga sul rapporto di lavoro in presenza di illeciti penali che lo interessino in via diretta od indiretta.
Sul punto occorre ulteriormente osservare che sebbene il rapporto in convenzione dei Medici di
Medica generale sia pacificamente riconducibile nell'alveo della parasubordinazione è anche
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro vero che tramite l'erogazione delle prestazioni e dei servizi assistenziali il medico partecipa in via diretta alla soddisfazione dello scopo istituzionale del SSN in funzione della tutela della salute pubblica, onde appaiono senz'altro applicabili i principi innanzi richiamati in tema di tutela da Parte parte dell' di soddisfazione dell'interesse pubblico.
Sempre sotto tale profilo, non è di secondario rilievo, ricordare che il servizio di continuità assistenziale garantisce l'assistenza medica di base ai cittadini in caso di esigenze sanitarie indifferibili, ovvero situazioni per le quali non si può attendere fino all'apertura dell'ambulatorio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e che tale servizio configura uno dei livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA).
7.6 Tali argomentazioni trovano ulteriore conferma nel disposto dell'art 72 comma 10, n. 2 lett.
c) e d) del CCNL Area Sanità 2016/2018 (richiamato nella contestazione di addebito) secondo cui “10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: (…)
2. senza preavviso, per: (...)
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna, anche non passata in giudicato, per: - per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e
8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012; - per i delitti indicati dall'art.12, commi 1, 2 e 3 della legge
11 gennaio 2018 n.3; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- gravi delitti commessi in servizio; - delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001”
È dunque evidente che, ai fini della comminazione del licenziamento senza preavviso (rectius: revoca della convenzione), ciò che viene in rilievo secondo la norma pattizia sono (per quel che qui è di interesse) i “gravi fatti illeciti di rilevanza penale” e la “condanna anche non passata in giudicato per gravi delitti commessi in servizio”, là dove il termine “in servizio” suggerisce una nozione ampia ed unitaria di rapporto lavorativo che prescinde dai singoli rapporti convenzionali.
8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal DM 147/2022
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in considerazione del valore della causa (indeterminabile complessità media) e con applicazione dei valori tariffari medi con riferimento alla fase di studio e di quelli minimi per le restanti fasi in cui il processo si è sviluppato
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente alla refusione nei confronti della di delle spese di lite CP_1 CP_1 che si liquidano in complessive €7.670,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Latina,11/07/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro