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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Genova riunita in camera di consiglio e così composta Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 506/2023 promossa da
- Parte_1 [...]
- Parte_2
DELL'IRAQ IN rapp. e difesa dall'Avv.to Parte_3 Pt_4
e dall'Avv.to SAVERIO OCCHIPINTI presso il cui studio è elett. Parte_5 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE RICORRENTE nei confronti di in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dr. Controparte_1 [...]
e del Consigliere delegato dr. rapp. e difesa dall'avv.to PAPONE CP_2 CP_3
IE e dall'Avv.to PAPONE CORRADO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE DISCUSSIONE ORALE IN DATA 17/09/2025 Fatto e diritto Con ricorso ritualmente depositato in data 19/05/2023 e notificato in data 09/06/2023, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione,
[...]
Parte_6
- DELL'IRAQ
[...] Parte_3
IN ITALIA chiedeva alla Corte d'Appello di Genova di dichiarare l'esecutività della Sentenza Ref. n. 226/b/2013, emessa il 28 giugno 2015 dalla Corte di Appello Federale di Baghdad. Parte ricorrente esponeva:
- che il 28 giugno 2015, la Corte di Appello Federale di Baghdad emetteva la Sentenza Ref. n. 226/b/2013, con la quale condannava la società al pagamento, in favore Controparte_1 dell'odierno ricorrente, dell'importo di “USD 598.211.46” (cinquecentonovantottomiladuecentoundici dollari e quarantasei centesimi)” oltre spese legali pari a
“IQD 500.000.00” (doc. All. 2);
- che aveva necessità di ottenere la dichiarazione di esecutività in della suddetta sentenza Pt_4 straniera ai fini dell'esecuzione forzata, ai sensi degli artt. 64 e 67 L.218/2015;
1 - che la Corte adita era territorialmente competente, in quanto luogo di attuazione del provvedimento anche ai fini esecutivi, ex art. 30, comma 2, D.Lgs. 30/2011;
- che non sussistevano ragioni ostative alla dichiarazione di esecutività in della menzionata Pt_4 sentenza straniera, anche ai fini dell'esecuzione forzata, ai sensi degli artt. 64 e 67 L.218/2015; Si costituiva parte resistente che eccepiva:
1. il difetto di legittimazione della controparte in quanto non era individuabile il soggetto titolare del presunto diritto fatto valere in giudizio;
2. la nullità insanabile della procura speciale in quanto rilasciata da un soggetto (l'Ambasciatore della Repubblica dell'Iraq in ) privo dei poteri rappresentativi della Pt_4
Società ricorrente;
la procura speciale era generica, poiché rilasciata “per il procedimento in ogni stato e grado del giudizio”, senza indicazione del tipo di giudizio e dell'oggetto del giudizio medesimo, non era allegata in calce al ricorso digitale, ma come documento separato;
era altresì priva di dichiarazione di autenticazione della firma dell'Ambasciatore da parte dei difensori;
3. l'inammissibilità del ricorso stante l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso;
4. l'irritualità della produzione di copia di una traduzione giurata in lingua italiana di una
“fotocopia semplice” di altra traduzione in lingua inglese della asserita sentenza irachena. Peraltro, mancava anche la certificazione di conformità della traduzione in lingua inglese all'atto straniero da parte del perito. Deduceva l'infondatezza del ricorso per mancata allegazione e prova dei requisiti positivi (fatti costituitivi) di riconoscibilità della sentenza straniera di cui all'art. 64, lett. a), b), prima parte, c) e d), L. n. 218/1995; la contrarietà della sentenza straniera all'ordine pubblico, ossia ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano sia sostanziale che processuale. Con ordinanza del 21/10/2023, il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta depositate, disponeva integrazione documentale. All'udienza del 21.05.2025 nessuno compariva. la Corte rinviava all'udienza del 17.09.1015 ove la parte resistente, assente la parte ricorrente, insisteva nelle proprie difese. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le irregolarità della procura alle liti della parte ricorrente sono state sanate, ma non sussistono i presupposti di cui all'art. 64 legge 218/95. Invero:
- il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento non è stato prodotto in forma autentica;
- non è prodotta alcuna traduzione asseverata del provvedimento dalla lingua originale all'italiano;
- non vi è prova che il provvedimento abbia acquisito efficacia di giudicato secondo la legge del luogo in cui è stato pronunciato;
- non vi è prova che l'atto introduttivo del giudizio presupposto sia stato portato a conoscenza del convenuto secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;
sono stati violati i diritti essenziali della difesa in quanto: a. non vi è prova della comunicazione della pendenza del processo nei confronti del convenuto;
b. non vi è alcuna dichiarazione di contumacia;
c. il convenuto è definito come “imputato” ed è stato assistito da un difensore nominato di “ufficio” ;
2 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie;
invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento. (Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183, Rv. 672169 - 01)”. Nel caso in esame non sussiste alcuna prova della predetta circostanza, con violazione del principio dell'ordine pubblico processuale. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese sono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m.55/2014, e succ. mod, nei valori medi secondo lo scaglione “valore indeterminato” basso, avuto riguardo alla non complessità della causa. Ovvero: valore inferiore €52.000,01=
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00 Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA.
P.Q.M.
la Corte d'Appello:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara tenuta e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte resistente che liquida in € 9.991,00= oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si comunichi. Così deciso alli 17.09.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
3
- Parte_1 [...]
- Parte_2
DELL'IRAQ IN rapp. e difesa dall'Avv.to Parte_3 Pt_4
e dall'Avv.to SAVERIO OCCHIPINTI presso il cui studio è elett. Parte_5 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE RICORRENTE nei confronti di in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dr. Controparte_1 [...]
e del Consigliere delegato dr. rapp. e difesa dall'avv.to PAPONE CP_2 CP_3
IE e dall'Avv.to PAPONE CORRADO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE DISCUSSIONE ORALE IN DATA 17/09/2025 Fatto e diritto Con ricorso ritualmente depositato in data 19/05/2023 e notificato in data 09/06/2023, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione,
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Parte_6
- DELL'IRAQ
[...] Parte_3
IN ITALIA chiedeva alla Corte d'Appello di Genova di dichiarare l'esecutività della Sentenza Ref. n. 226/b/2013, emessa il 28 giugno 2015 dalla Corte di Appello Federale di Baghdad. Parte ricorrente esponeva:
- che il 28 giugno 2015, la Corte di Appello Federale di Baghdad emetteva la Sentenza Ref. n. 226/b/2013, con la quale condannava la società al pagamento, in favore Controparte_1 dell'odierno ricorrente, dell'importo di “USD 598.211.46” (cinquecentonovantottomiladuecentoundici dollari e quarantasei centesimi)” oltre spese legali pari a
“IQD 500.000.00” (doc. All. 2);
- che aveva necessità di ottenere la dichiarazione di esecutività in della suddetta sentenza Pt_4 straniera ai fini dell'esecuzione forzata, ai sensi degli artt. 64 e 67 L.218/2015;
1 - che la Corte adita era territorialmente competente, in quanto luogo di attuazione del provvedimento anche ai fini esecutivi, ex art. 30, comma 2, D.Lgs. 30/2011;
- che non sussistevano ragioni ostative alla dichiarazione di esecutività in della menzionata Pt_4 sentenza straniera, anche ai fini dell'esecuzione forzata, ai sensi degli artt. 64 e 67 L.218/2015; Si costituiva parte resistente che eccepiva:
1. il difetto di legittimazione della controparte in quanto non era individuabile il soggetto titolare del presunto diritto fatto valere in giudizio;
2. la nullità insanabile della procura speciale in quanto rilasciata da un soggetto (l'Ambasciatore della Repubblica dell'Iraq in ) privo dei poteri rappresentativi della Pt_4
Società ricorrente;
la procura speciale era generica, poiché rilasciata “per il procedimento in ogni stato e grado del giudizio”, senza indicazione del tipo di giudizio e dell'oggetto del giudizio medesimo, non era allegata in calce al ricorso digitale, ma come documento separato;
era altresì priva di dichiarazione di autenticazione della firma dell'Ambasciatore da parte dei difensori;
3. l'inammissibilità del ricorso stante l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso;
4. l'irritualità della produzione di copia di una traduzione giurata in lingua italiana di una
“fotocopia semplice” di altra traduzione in lingua inglese della asserita sentenza irachena. Peraltro, mancava anche la certificazione di conformità della traduzione in lingua inglese all'atto straniero da parte del perito. Deduceva l'infondatezza del ricorso per mancata allegazione e prova dei requisiti positivi (fatti costituitivi) di riconoscibilità della sentenza straniera di cui all'art. 64, lett. a), b), prima parte, c) e d), L. n. 218/1995; la contrarietà della sentenza straniera all'ordine pubblico, ossia ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano sia sostanziale che processuale. Con ordinanza del 21/10/2023, il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta depositate, disponeva integrazione documentale. All'udienza del 21.05.2025 nessuno compariva. la Corte rinviava all'udienza del 17.09.1015 ove la parte resistente, assente la parte ricorrente, insisteva nelle proprie difese. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le irregolarità della procura alle liti della parte ricorrente sono state sanate, ma non sussistono i presupposti di cui all'art. 64 legge 218/95. Invero:
- il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento non è stato prodotto in forma autentica;
- non è prodotta alcuna traduzione asseverata del provvedimento dalla lingua originale all'italiano;
- non vi è prova che il provvedimento abbia acquisito efficacia di giudicato secondo la legge del luogo in cui è stato pronunciato;
- non vi è prova che l'atto introduttivo del giudizio presupposto sia stato portato a conoscenza del convenuto secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;
sono stati violati i diritti essenziali della difesa in quanto: a. non vi è prova della comunicazione della pendenza del processo nei confronti del convenuto;
b. non vi è alcuna dichiarazione di contumacia;
c. il convenuto è definito come “imputato” ed è stato assistito da un difensore nominato di “ufficio” ;
2 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie;
invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento. (Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183, Rv. 672169 - 01)”. Nel caso in esame non sussiste alcuna prova della predetta circostanza, con violazione del principio dell'ordine pubblico processuale. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese sono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m.55/2014, e succ. mod, nei valori medi secondo lo scaglione “valore indeterminato” basso, avuto riguardo alla non complessità della causa. Ovvero: valore inferiore €52.000,01=
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00 Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA.
P.Q.M.
la Corte d'Appello:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara tenuta e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte resistente che liquida in € 9.991,00= oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si comunichi. Così deciso alli 17.09.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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