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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N.2325/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2325 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promossa da
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Alfonso Vaccari
ATTRICI contro rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Paglierani CP_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
n qualità di coniuge separata, n Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di figlie, tutte eredi legittime di - deceduto a Santarcangelo di Romagna (RN) Persona_1 il 16.08.2017 - convenivano in giudizio per sentirla condannare – previo accertamento CP_1 della qualità di eredi di esse attrici - alla restituzione di beni ereditari da essa detenuti, segnatamente di numerose carte moneta di proprietà del de cuius, ovvero in subordine al pagamento della somma corrispondente al valore delle medesime - quantificato in euro 146.717,04.
A fondamento della domanda, esponevano che il collezionista, era proprietario di moltissime carte Pt_2 moneta di valore, che aveva consegnato in conto vendita a un numismatico, il quale – a sua volta – le aveva inserite in un proprio sito internet, per pubblicizzarne la vendita;
che, tuttavia, i beni di cui al catalogo del sito
1 non erano stati rinvenuti alla morte del sicché esse attrici ne chiedevano con raccomandata del loro Pt_2 legale la restituzione alla convenuta, con la quale il aveva intrattenuto una stabile relazione affettiva Pt_2 dall'intervenuta separazione fino al suo decesso;
che quest'ultima, per il tramite dei suoi difensori, non negava di possedere le carte moneta, ma ne rivendicava la proprietà, deducendo che le attività di commercializzazione mediante consegna al numismatico erano state semmai svolte dal de cuius per conto di essa convenuta, unica proprietaria.
Si costituiva la quale, contestando le pretese avversarie e i documenti posti a fondamento della CP_1 domanda, chiedeva il rigetto della domanda attorea, siccome non provata.
La causa istruita mediante documenti, prova per testi e ctu veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti, poi, depositavano nuove note conclusionali.
La domanda è fondata.
Come noto, la petizione ereditaria, azione necessariamente recuperatoria, si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale condivide il petitum, in quanto si fonda sulla allegazione della qualità di erede e ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dell'universum ius, o di una quota di esso.
Dal punto di vista dell'onere della prova, ne deriva che, mentre nella revindica occorre la dimostrazione da parte dell'attore della proprietà dei beni, attraverso una serie di regolari trasferimenti per tutto il periodo di tempo occorrente per l'usucapione, nell'ipotesi di petitio hereditatis è sufficiente che l'attore provi la propria qualità di erede, il possesso anche senza titolo da parte del convenuto e il fatto che i beni al momento dell'apertura della successione fossero comunque compresi nell'asse ereditario (così Cass. 13785/2004; Cass.
7871/2021).
Orbene, nel caso di specie, la qualità di eredi del in capo alle attrici è incontestata, ciò che esonera Pt_2 parte attrice dall'onere di provarla (come insegna Cass. 9153/2025).
Quanto alla prova del possesso dei beni ereditari in capo alla convenuta la stessa si rinviene nelle CP_1 ammissioni della convenuta contenute nella raccomandata dalla stessa inviata alle odierne attrici per il tramite dei suoi legali (cfr. doc 8 di parte attrice).
Trattasi di missiva con la quale la – in risposta alla raccomandata delle attrici (cfr. doc 7 di parte CP_1 attrice), che le intimavano di restituire gli album della collezione di carte moneta dal mondo del - non Pt_2 negava di possedere le carte moneta, ma anzi ne rivendicava la proprietà, affermando “tale collezione è di propria esclusiva proprietà, comprese quelle consegnate per essere inserite nel sito”.
In questa sede, la convenuta tenta di superare le ammissioni contenute nella raccomandata, adducendo che, in quella missiva, si riferiva ad altra collezione, la propria, non a quella del che avrebbe avuto modo di Pt_2 vedere solo in epoca successiva. Quindi, in buona sostanza, a dire della convenuta, la sua ammissione era frutto di un errore di fatto sulla collezione di cui si discuteva.
La circostanza è con tutta evidenza inverosimile.
In primo luogo, non è in alcun modo credibile che, ricevuta l'intimazione proveniente dal difensore a restituire una collezione di carte moneta dal mondo di proprietà del suo compagno, la donna risponda, affidandosi a sua
2 volta a un legale, rivendicando la proprietà dei beni, senza neppure avere la certezza che si tratti effettivamente della collezione di sua proprietà.
Con tutta evidenza, se anche la fosse stata proprietaria di altra e diversa collezione, della quale , a suo CP_1 dire, aveva pure consegnato alcuni esemplari al per affidarli in conto vendita a un sito internet di Pt_2 numismatica, avrebbe quantomeno chiesto chiarimenti sull'oggetto della rivendicazione da parte delle eredi del proprio per evitare l'equivoco in cui – oggi – dice di essere caduta. Pt_2
In secondo luogo, se veramente fosse proprietaria di una collezione di carte moneta ulteriore e diversa da quella oggetto del presente giudizio, le sarebbe bastato allegarne in questa sede quantomeno le fotografie, per superare agevolmente la domanda avversaria e dimostrare che la sua ammissione nella raccomandata era frutto di errore.
Ancora, è la stessa ad affermare di aver consegnato delle carte moneta al perché ne curasse CP_1 Pt_2 per suo conto la commercializzazione, ma omette di chiarire se siano nell'elenco oggetto della domanda, ovvero se siano altre e diverse carte, nel qual caso, la convenuta omette del tutto di indicare dove siano le carte ulteriori.
Da ultimo, si osserva che è la stessa nella sua raccomandata a fare riferimento all'elenco di cui al sito CP_1 internet numismatica oggetto del presente giudizio, così confermando di avere ben chiaro a quale collezione si riferisse l'intimazione che aveva ricevuto, che coincide con l'oggetto della citazione.
Esclusa la prova dell'errore sul fatto rilevante ai fini di cui all'art. 2732 c.c., deve ritenersi fornita ampia prova del possesso dei beni ereditari da parte della convenuta.
Pure sussiste – ma, come si dirà subito appresso, solo per alcuni dei beni oggetto della domanda, - la prova dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione.
In proposito, trattandosi di beni mobili, è sufficiente la prova del possesso dei beni da parte del de cuius in forza di titolo astrattamente idoneo ai sensi dell'art. 1153 c.c.
Il possesso dei beni da parte del è provato dalle dichiarazioni rese dal teste il quale Pt_2 Tes_1 confermava che le carte moneta presenti e disponibili sul sito gli erano state consegnate in conto vendita dal
(cfr. verbale di udienza del 16.11.2022) che ne aveva piena ed esclusiva disponibilità ciò che dimostra Pt_2 che egli, non solo ne aveva la materiale disponibilità, ma si comportava come proprietario, incaricando l' i venderle sul sito www.mynumi.net. Tes_1
Quanto al titolo astrattamente idoneo ad acquistare le carta monete possedute, parte attrice ha prodotto plurimi ordini di acquisto dal tramite e-bay tra il 2008 ed il 2010; ma è necessario che i beni per i quali sussiste Pt_2 prova del titolo di acquisto corrispondano ai beni posseduti (per i quali la prova del possesso si rinviene nella concessione in conto vendita ad , ovvero i beni di cui al catalogo del sito, sicché possono considerarsi Tes_1 rientranti nell'asse solo i beni per i quali sussista diretta corrispondenza tra le carte moneta acquistate e quelle indicate nell'inventario allegato.
La ctu svolta per accertare tale corrispondenza - condivisibile, esaustiva ed esente da vizi – ha accertato che sussiste in relazione a un totale di 134 beni.
Anche in assenza del numero di serie della banconota, chiarisce la ctu, è facilmente accertabile la corrispondenza tra i beni elencati nell'inventario doc.14 e nel doc.13 in ragione dell'identità di più caratteristiche identificative, quali il Paese di provenienza e l'anno di emissione.
3 Ebbene per soli 134 dei beni che compaiono nel catalogo del sito (di cui il si è già detto, aveva il Pt_2 possesso) sussiste un titolo di acquisto riferibile in modo sufficientemente specifico alla carta moneta per come identificata nel catalogo del numismatico.
Tali beni, meglio individuati nell'elenco di cui alla ctu, evidentemente, facevano parte dell'asse al momento dell'apertura della successione e la che ha ammesso di possederli, deve essere condannata a restituirli CP_1 alle eredi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna a restituire a e quali CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di le n. 134 carte moneta come individuate in sede di ctu pagg. 11-20 Persona_1 che qui devono intendersi integralmente trascritte;
2) Condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
7.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa;
3) Pone le spese di ctu – liquidate con separato decreto - a carico di parte convenuta.
Rimini, 1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2325 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promossa da
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Alfonso Vaccari
ATTRICI contro rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Paglierani CP_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
n qualità di coniuge separata, n Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di figlie, tutte eredi legittime di - deceduto a Santarcangelo di Romagna (RN) Persona_1 il 16.08.2017 - convenivano in giudizio per sentirla condannare – previo accertamento CP_1 della qualità di eredi di esse attrici - alla restituzione di beni ereditari da essa detenuti, segnatamente di numerose carte moneta di proprietà del de cuius, ovvero in subordine al pagamento della somma corrispondente al valore delle medesime - quantificato in euro 146.717,04.
A fondamento della domanda, esponevano che il collezionista, era proprietario di moltissime carte Pt_2 moneta di valore, che aveva consegnato in conto vendita a un numismatico, il quale – a sua volta – le aveva inserite in un proprio sito internet, per pubblicizzarne la vendita;
che, tuttavia, i beni di cui al catalogo del sito
1 non erano stati rinvenuti alla morte del sicché esse attrici ne chiedevano con raccomandata del loro Pt_2 legale la restituzione alla convenuta, con la quale il aveva intrattenuto una stabile relazione affettiva Pt_2 dall'intervenuta separazione fino al suo decesso;
che quest'ultima, per il tramite dei suoi difensori, non negava di possedere le carte moneta, ma ne rivendicava la proprietà, deducendo che le attività di commercializzazione mediante consegna al numismatico erano state semmai svolte dal de cuius per conto di essa convenuta, unica proprietaria.
Si costituiva la quale, contestando le pretese avversarie e i documenti posti a fondamento della CP_1 domanda, chiedeva il rigetto della domanda attorea, siccome non provata.
La causa istruita mediante documenti, prova per testi e ctu veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti, poi, depositavano nuove note conclusionali.
La domanda è fondata.
Come noto, la petizione ereditaria, azione necessariamente recuperatoria, si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale condivide il petitum, in quanto si fonda sulla allegazione della qualità di erede e ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dell'universum ius, o di una quota di esso.
Dal punto di vista dell'onere della prova, ne deriva che, mentre nella revindica occorre la dimostrazione da parte dell'attore della proprietà dei beni, attraverso una serie di regolari trasferimenti per tutto il periodo di tempo occorrente per l'usucapione, nell'ipotesi di petitio hereditatis è sufficiente che l'attore provi la propria qualità di erede, il possesso anche senza titolo da parte del convenuto e il fatto che i beni al momento dell'apertura della successione fossero comunque compresi nell'asse ereditario (così Cass. 13785/2004; Cass.
7871/2021).
Orbene, nel caso di specie, la qualità di eredi del in capo alle attrici è incontestata, ciò che esonera Pt_2 parte attrice dall'onere di provarla (come insegna Cass. 9153/2025).
Quanto alla prova del possesso dei beni ereditari in capo alla convenuta la stessa si rinviene nelle CP_1 ammissioni della convenuta contenute nella raccomandata dalla stessa inviata alle odierne attrici per il tramite dei suoi legali (cfr. doc 8 di parte attrice).
Trattasi di missiva con la quale la – in risposta alla raccomandata delle attrici (cfr. doc 7 di parte CP_1 attrice), che le intimavano di restituire gli album della collezione di carte moneta dal mondo del - non Pt_2 negava di possedere le carte moneta, ma anzi ne rivendicava la proprietà, affermando “tale collezione è di propria esclusiva proprietà, comprese quelle consegnate per essere inserite nel sito”.
In questa sede, la convenuta tenta di superare le ammissioni contenute nella raccomandata, adducendo che, in quella missiva, si riferiva ad altra collezione, la propria, non a quella del che avrebbe avuto modo di Pt_2 vedere solo in epoca successiva. Quindi, in buona sostanza, a dire della convenuta, la sua ammissione era frutto di un errore di fatto sulla collezione di cui si discuteva.
La circostanza è con tutta evidenza inverosimile.
In primo luogo, non è in alcun modo credibile che, ricevuta l'intimazione proveniente dal difensore a restituire una collezione di carte moneta dal mondo di proprietà del suo compagno, la donna risponda, affidandosi a sua
2 volta a un legale, rivendicando la proprietà dei beni, senza neppure avere la certezza che si tratti effettivamente della collezione di sua proprietà.
Con tutta evidenza, se anche la fosse stata proprietaria di altra e diversa collezione, della quale , a suo CP_1 dire, aveva pure consegnato alcuni esemplari al per affidarli in conto vendita a un sito internet di Pt_2 numismatica, avrebbe quantomeno chiesto chiarimenti sull'oggetto della rivendicazione da parte delle eredi del proprio per evitare l'equivoco in cui – oggi – dice di essere caduta. Pt_2
In secondo luogo, se veramente fosse proprietaria di una collezione di carte moneta ulteriore e diversa da quella oggetto del presente giudizio, le sarebbe bastato allegarne in questa sede quantomeno le fotografie, per superare agevolmente la domanda avversaria e dimostrare che la sua ammissione nella raccomandata era frutto di errore.
Ancora, è la stessa ad affermare di aver consegnato delle carte moneta al perché ne curasse CP_1 Pt_2 per suo conto la commercializzazione, ma omette di chiarire se siano nell'elenco oggetto della domanda, ovvero se siano altre e diverse carte, nel qual caso, la convenuta omette del tutto di indicare dove siano le carte ulteriori.
Da ultimo, si osserva che è la stessa nella sua raccomandata a fare riferimento all'elenco di cui al sito CP_1 internet numismatica oggetto del presente giudizio, così confermando di avere ben chiaro a quale collezione si riferisse l'intimazione che aveva ricevuto, che coincide con l'oggetto della citazione.
Esclusa la prova dell'errore sul fatto rilevante ai fini di cui all'art. 2732 c.c., deve ritenersi fornita ampia prova del possesso dei beni ereditari da parte della convenuta.
Pure sussiste – ma, come si dirà subito appresso, solo per alcuni dei beni oggetto della domanda, - la prova dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione.
In proposito, trattandosi di beni mobili, è sufficiente la prova del possesso dei beni da parte del de cuius in forza di titolo astrattamente idoneo ai sensi dell'art. 1153 c.c.
Il possesso dei beni da parte del è provato dalle dichiarazioni rese dal teste il quale Pt_2 Tes_1 confermava che le carte moneta presenti e disponibili sul sito gli erano state consegnate in conto vendita dal
(cfr. verbale di udienza del 16.11.2022) che ne aveva piena ed esclusiva disponibilità ciò che dimostra Pt_2 che egli, non solo ne aveva la materiale disponibilità, ma si comportava come proprietario, incaricando l' i venderle sul sito www.mynumi.net. Tes_1
Quanto al titolo astrattamente idoneo ad acquistare le carta monete possedute, parte attrice ha prodotto plurimi ordini di acquisto dal tramite e-bay tra il 2008 ed il 2010; ma è necessario che i beni per i quali sussiste Pt_2 prova del titolo di acquisto corrispondano ai beni posseduti (per i quali la prova del possesso si rinviene nella concessione in conto vendita ad , ovvero i beni di cui al catalogo del sito, sicché possono considerarsi Tes_1 rientranti nell'asse solo i beni per i quali sussista diretta corrispondenza tra le carte moneta acquistate e quelle indicate nell'inventario allegato.
La ctu svolta per accertare tale corrispondenza - condivisibile, esaustiva ed esente da vizi – ha accertato che sussiste in relazione a un totale di 134 beni.
Anche in assenza del numero di serie della banconota, chiarisce la ctu, è facilmente accertabile la corrispondenza tra i beni elencati nell'inventario doc.14 e nel doc.13 in ragione dell'identità di più caratteristiche identificative, quali il Paese di provenienza e l'anno di emissione.
3 Ebbene per soli 134 dei beni che compaiono nel catalogo del sito (di cui il si è già detto, aveva il Pt_2 possesso) sussiste un titolo di acquisto riferibile in modo sufficientemente specifico alla carta moneta per come identificata nel catalogo del numismatico.
Tali beni, meglio individuati nell'elenco di cui alla ctu, evidentemente, facevano parte dell'asse al momento dell'apertura della successione e la che ha ammesso di possederli, deve essere condannata a restituirli CP_1 alle eredi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna a restituire a e quali CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di le n. 134 carte moneta come individuate in sede di ctu pagg. 11-20 Persona_1 che qui devono intendersi integralmente trascritte;
2) Condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
7.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa;
3) Pone le spese di ctu – liquidate con separato decreto - a carico di parte convenuta.
Rimini, 1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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