Art. 4. Apporti originali e invenzioni del lavoratore 1. Salvo il caso in cui l'attivita' inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , e al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .
Note all'art. 4:
- Il testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario.
Note all'art. 4:
- Il testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario.