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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6390 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano all'esito della trattazione scritta ex art. 221 comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 4 convertito nella l. 77/20, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 5113/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. CAPONERA VINCENZO ricorrente contro e Controparte_1 CP_2
contumaci
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricordo depositato in data 7.2.2024, ha dedotto: Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze dei coniugi e dal 2.9.2019 al 14.9.2023 CP_2 Controparte_1
presso la loro abitazione, sita in Roma in via Cassia 837, con mansioni di baby sitter, corrispondenti al livello B super, dei loro tre figli di 4, 9 e 10 anni, lavorando dal lunedì al venerdì con orario dalle 14,00 alle 19,00 sino al 1.9.2021, dalle 15,30 alle 19,00 per tre giorni alla settimana e dalle 15,30 alle 19,30 per altri due giorni alla settimana dal 2.9.21 al 28.2.22 e dal 16.7.22 al 14.9.23, per 20 ore settimanali dal 1.3.22 al 15.7.22, unico periodo, quest'ultimo, in cui è stata regolarizzata con mansioni fittizie di badante e orario di 20 ore settimanali;
di aver ricevuto € 700 al mese sino al 31.7.21 ed € 600 al mese dal 1.9.21 al 31.7.23;
pagina 1 di 7 che, in particolare, provvedeva “…dall'abitazione sita in Roma, alla Via Cassia 837, ad accompagnare, per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, i minori in diversi luoghi, per lo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa, avendo cura, terminata lo svolgimento dell'attività sportiva o ricreativa, di trasportarli presso la su indicata abitazione. Più precisamente, l'odierna ricorrente provvedeva, nel periodo decorrente dal 02 settembre 2019 al 14 settembre 2023, ad accompagnare: il figlio minore degli attuali convenuti presso “Il Due Ponti Sporting Club”, sito in
Roma, alla Via Due Ponti 48A, ove frequentava la scuola calcio e, successivamente, il corso di nuoto nonchè, negli anni 2022 e 2023, presso il campo di rugby sito in Roma, alla Via Fornaci di Tor di
Quinto 64; le due figlie minori degli odierni convenuti presso la scuola di danza classica “Il balletto” sito in Roma, alla Via San Felice Circeo 9 e presso il centro ippico;
b- provvedeva a recarsi, quotidianamente, presso la scuola, “La Casa della Ghianda”, ubicata in Via
Veientana 297, Roma, ove, al termine dell'orario scolastico, prendeva in consegna il figlio minore degli attuali convenuti e lo trasportava nell'abitazione sita in Roma, alla Via Cassia 837;
c- provvedeva a preparare, durante le ore pomeridiane, la merenda per i tre figli, un bambino e due bambine, degli attuali convenuti;
d- provvedeva ad aiutare i figli degli attuali convenuti nello svolgimento dei compiti, nella vestizione e nell'igiene, avendo cura di preparare, per il bagno caldo, la vasca e i prodotti igienici da utilizzare;
e- provvedeva ad eseguire il riassetto e la pulizia delle camere dei tre figli minori, degli odierni convenuti, avendo cura di effettuare la pulizia anche dei loro giochi ed oggetti;
f- provvedeva a svolgere l'attività ricreativa e di gioco con i tre figli minori, degli odierni convenuti;
g- provvedeva, limitatamente al periodo decorrente dal mese di maggio 2020 al comprensivo mese di luglio 2020, ad eseguire la pulizia della casa coniugale, degli attuali convenuti, sita in Roma, alla Via
Cassia 837 nonché l'attività di stiraggio”; che il 14.9.2023 veniva licenziata verbalmente dopo aver manifestato l'intenzione di non utilizzare più la propria autovettura senza un rimborso per le spese del carburante;
di non aver fruito delle ferie retribuite, del tfr, della retribuzione di settembre 2023 dei ratei di tredicesima del 2023, dell'indennità sostituiva del preavviso;
di essere creditrice della complessiva somma di € 6530, di cui ha chiesto il pagamento nei confronti dei convenuti, oltre che la loro condanna al versamento dei contributi in favore dell'Inps, domanda, quest'ultima, alla quale ha rinunciato alla prima udienza.
2.- e non si sono costituiti. Controparte_1 CP_2
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 2 di 7 3.- Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (Cass. n. 26985/2009; n.
21780/2022).
3.1- Nel caso di specie, a fronte di un rapporto di lavoro formalizzato dal 1.3.22 al 15.7.22, periodo durante il quale ha denunciato all'Inps di aver assunto la ricorrente a tempo determinato Controparte_1
per 20 ore settimanali per svolgere, presso la propria abitazione sita in Roma in via Cassia 837, mansioni di badante dietro il pagamento di una retribuzione mensile di € 600,00, la ricorrente rivendica di aver in realtà svolto mansioni di cura e assistenza dei tre bambini della coppia, corrispondenti al livello BS, di aver iniziato a lavorare il 2.9.2019 sino al 14.9.2023 e di essere stata impegnata tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì per 25 ore settimanali sino al 31.8.2021 e nel periodo successivo non regolarizzato (dal 1.9.21 al 28.2.22 e dal 16.7.22 al 14.9.23) per 18 ore e mezza, senza ricevere la retribuzione nel periodo feriale, il tfr, la retribuzione di settembre 2023, i ratei di tredicesima del 2023 e l'indennità sostituiva del preavviso.
3.2- A tal fine, ha prodotto copia di numerosi messaggi "whatsapp" scambiati con l'utenza telefonica in uso alla convenuta circostanza che si evince dal contenuto dei messaggi stessi riferiti: CP_2
i) alle modalità di inizio del rapporto di lavoro - si confrontino in tal senso quelli del giorno 29 agosto
2019, alle ore 13,39, 13, 40, 21,19 e 21,20,, del seguente tenore: “Buongiorno , sei ancora Pt_1 libera??” (messaggio delle ore 13,39. A tale messaggio, la ricorrente, in pari data, alle ore 13,40, replicava “buongiorno a lei. Si sono libera”); “Avrei bisogno di tata pomeridiana per Per_1 dalle 14,00 alle 19,00 più o meno. Hai anche la macchina? Abiti vicino a me vero?” (messaggio delle ore 13,40. A tali domande, la ricorrente rispondeva, in pari data e alle ore 13,40: “Si va bene. Si, ho la macchina. Si abito davanti al supermercato Carrefour”); “Ok comunque, io avrei bisogno da lunedì a venerdì” (messaggio delle ore 21,19. A tale messaggio, la ricorrente, in pari data, rispondeva, alle ore
21,20, affermativamente;
“Ci possiamo vedere domenica, che domani e dopodomani non ci sono”
(messaggio delle ore 21,20), “Si va bene. A che ora?” “Per le 18,30, Via Cassia 837” -
pagina 3 di 7 ii) alle indicazioni circa le mansioni da svolgere – si confrontino in tal senso i seguenti messaggi: a-
“prima di andare via mi vesti … e dici alle bambine di prepararsi per andare al ristorante di essere pronte per le 19”; (messaggio del 10 settembre 2019, ore 17,11); (doc. III) b- “tutto ok? Falle finire i Per_ compiti” (messaggio del 25 settembre 2019, ore 18,28); (doc. III) c- “ ciao, oggi puoi prendere
alle 12,30 lo porti a casa che poi si cambia e andiamo alla festa del cugino. Con due macchine. Per_3
In modo che poi io vado via e voi rimanete … E poi ha la festa alle 14,00. Poi quando arrivi chiamami che ti dico cosa mettere a ” (messaggi del 08 novembre 2019, ore 10,37, 11,25 e 12,47); (doc. Per_3
Per_ III) d- “ oggi hai la macchina per prendere al cinema?” (a tale messaggio la ricorrente Per_3 replicava: “Ciao per il momento non ho la macchina …”); Ok vieni a danza prendi la mia”; CP_2
“non fanno il cinema. Lo vai a prendere tu per le 15,15 così poi mi riporti la macchina” (messaggio del 10 gennaio 2020, ore 12,04; 12,12; 12,20 e 12,21); (doc. III) e- “ ti prendi le chiavi e mi dai una sistemata a casa, poi vieni a danza per le 4,30 così prendi la macchina e mi vai a prendere ” Per_3
Per_ (messaggio del 07 febbraio 2020, ore 12,14); (doc. III) f- ciao ti porto per le 14,45. Poi Per_4 vado a prendere Tu nel frattempo mi stiri un po' per favore. Magari porta giù quando Per_3 Per_5
Per_ vieni a prendere ” (messaggio del 07 settembre 2020, ore 14,00-14,01); (doc. III) g- ciao, Per_4 prendi a cavallo alle 15,30 precise che alle 16,00 (messaggio del 29 novembre 2020, Per_6 Pt_2 ore 14,26); (doc. III) h- “Questi i compiti di falle fare i compiti” (messaggio del 14 dicembre Per_7
2020, ore 16,41-16,42); (doc. III) i- “Mi raccomando i compiti” (messaggio del 21 gennaio 2021, ore Per_ 17,45);(doc. III) j- sono venuta a danza, ho messo dei compiti sulla scrivania di fagli un Per_3 bagno caldo, pigiama e compiti. Mati invece doccia calda e ripassare bene scienze” (messaggi del 16 marzo 2021, ore 17,57 e 17,58) k-“Ricordatevi i compiti e poi un bel bagno”; (messaggio del 25 marzo
2021, ore 17,52); (doc. III) l- -“Fagli una bacinella con acqua e sale grosso. Poi mettete EN che
Per_ dovrebbe essere in camera sua”; (messaggio del 30 aprile 2021, ore 15,57); (doc. III) m- “Ciao bene tu, siamo rientrati ieri, ti avrei chiamata oggi. Noi avremmo bisogno di orario più corto dalle
15,30 alle 19,00 e due giorni vorrei lasciare più a scuola che andrebbe ripreso da te ma Per_8
importante soprattutto la tua macchina per gli accompagni e riprese di o Stavo Per_8 Per_7 cercando di capire nuovi orari da darti. E soprattutto tua disponibilità per la macchina. …” (messaggi del 31 agosto 2021, ore 13,49, 13,50 e 15,03); (doc. III) n- “Ciao non vuole rimanere a Per_9 cucina. Puoi prenderlo 15,40” (messaggio del 30 marzo 2022, ore 14,20); (doc. III) o- “alle 4 meno 10 Per_1 Per_ prendi e poi vai da ” (messaggio del 31 marzo 2022, ore 15,32); (doc. III) p- “ ciao Per_3 puoi prendere a scuola intorno alle 16-16,15” (messaggio del 12 luglio 2022, ore 12,53); (doc. Per_3
Per_ III) q- “Ciao puoi prendere a cavallo ore 15,30” (messaggio del 18 ottobre 2022, ore Per_4
Per_ 13,35); (doc. III) r- ciao, prendi a cavallo alle 15,30 precise che alle 16,00 Per_4 Pt_2
pagina 4 di 7 (messaggio del 29 novembre 2022, ore 14,26); (doc. III) s- “Lori puoi prendere . non và Per_4 Per_3
a nuoto” (messaggio del 12 gennaio 2023, ore 14,41); (doc. III) t- “Quando porti a nuoto per Per_3 favore mi puoi prenotare certificato medico per lì al due ponti” (messaggio del 13 aprile 2023, Per_4
ore 14,58) -;
iii) ad una richiesta di permesso – in tal senso il messaggio del giorno 06 dicembre 2022, alle ore 10,33 del seguente tenore: “Ciao buongiorno … oggi ho appuntamento dal dentista alle 15,00 non lo CP_2 so se arrivo nel orario è un problema se arrivo mezz'oretta di ritardo? Alle 16,00” -; iv) alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro – si confronti il messaggio del giorno 12 settembre 2023, alle ore 09,57, quando la ricorrente comunicava alla sig.ra di non poter CP_2 più utilizzare “la macchina per gli spostamenti”; la sig,ra alle ore 10,07 rispondeva: CP_2
“Buongiorno per noi è fondamentale che la persona che si occupa di sia Pt_1 Per_8
automunita. Mi muoverò, per cercare una ragazza ti chiedo di fare tutto settembre, usando la mia macchina quando servirà, così io avrò più tempo e tu prenderai il mensile completo. …”; poco dopo la ricorrente replicava: “Va bene, allora comincerò anche io a cercarmi un lavoro;
facciamo i conti di tutti i 4 anni che ho lavorato e se per cortesia mi fa la lettera di licenziamento con la scritta il motivo per quale mi licenzia, anche se non ho il contratto di lavoro …”:
Seguiva poi una lettera datata 25.9.2023, ricevuta dai convenuti il 9.10.23, con cui la ricorrente, tramite il proprio legale, lamentava di essere stata licenziata il 14.9.23 e rivendicava di aver lavorato con mansioni di baby sitter dal 1.9.2019 al 31.8.2021 per 25 ore settimanali e dal 1.9.21 sino al licenziamento per 17 ore e mezza a settimana.
3.3- Come noto, i messaggi estratti dalle chat telefoniche costituiscono rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e sono riconducibili nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime (in tal senso Cass. ord. 5141/2019), principio valevole anche nei confronti della parte rimasta contumace (Cass. 14438/2006).
3.4- Dai trascritti messaggi si evince che la ricorrente è stata impiegata dai convenuti nel periodo compreso tra il 2.9.2019 e il 12.9.2023 dal lunedì al venerdì per accompagnare alle attività sportive o ricreative pomeridiane i bambini della coppia, e o per riprendere quest'ultimo da Per_7 Per_8
scuola, oltre che per aiutarli a fare i compiti, a vestirsi, a lavarsi e infine per stirare.
La continuità della prestazione, il fatto che per un periodo il rapporto è stato regolarizzato come lavoro subordinato, la pattuizione di un pagamento mensile (vedi ultimo messaggio), le direttive date sugli orari e sulle mansioni da e denotano la natura subordinata del rapporto di lavoro.
pagina 5 di 7 3.5- Le deposizioni testimoniali acquisite confermano la continuità della prestazione lavorativa nel periodo rivendicato in ricorso.
Si confrontino in tal senso la deposizione della teste (la quale ha dichiarato: Testimone_1
“Sono in Italia da 10 anni. Ho lavorato per i convenuti da settembre 2019 sino all'inizio della pandemia in via Cassia 836 dalle 8,00 alle 19 , stiravo, cucinavo , pulivo la casa che aveva quattro stanze, tre bagni, lavoravo dal lunedì al venerdì e il sabato sino alle 13,30 e mi davano € 1200 al mese.
Avevo un contratto e mi pagavano con il bonifico. Conosco la ricorrente perché lavorava dalle 14,00
Per_1 alle 19, . Io le aprivo la porta, in casa c'erano i bambini, , e di 6 anni, non Per_7 Per_8 ricordo l'età degli altri due. La ricorrente prendeva i bambini e li portava a fare attività sportive. Alle
19 la ricorrente portava i bambini a casa dallo sport. Non mi ricordo quale sport facevano”) e la deposizione della teste (la quale ha dichiarato: “Ho lavorato per i Testimone_2
convenuti in via Cassia 737 nel 2021 e nel 2022, da settembre 2021 a gennaio 2022 , anzi ho lavorato da settembre 2020 al 31.1.2022, ho lavorato un anno e tre mesi, non ricordavo esattamente le date.
Lavoravo tutti i giorni e dormivo a casa dei convenuti. La casa aveva 5 stanze e aveva 4 bagni.
Per_1 Avevano 3 figli, di 13 anni, di 12 e di 7 anni . Io ricevevo 1000 euro al mese. Per_7 Per_8
Conosco la ricorrente perché lavorava il pomeriggio come baby sitter, portava i bambini a cavallo e a fare le altre attività. Le bambine mangiavano a pranzo a casa, il bambino di solito mangiava a scuola.
La mamma prendeva i bambini da scuola e la ricorrente veniva a prenderli a casa per portarli a fare sport alle 14,00, se la mamma non poteva andare a prenderli a scuola la ricorrente andava al posto della mamma. Non ricordo a che ore la ricorrente riportava i bambini dalle attività sportive”.
3.6- Circa gli orari lavorativi, i messaggi telefonici trascritti denotano una certa elasticità degli stessi legata alle esigenze familiari dei convenuti (vedi messaggio del 8.11.2019 e del 29.8.21). Il che trova riscontro sia nelle dichiarazioni della ricorrente, la quale in sede di interrogatorio libero, ha riferito che, quando non andava a prendere i bambini a scuola, li prendeva sotto casa alle 16,00, che nella diffida del 25.9.2023, in cui viene indicato da settembre 2021 un orario leggermente diverso rispetto a quello rivendicato nel ricorso.
Il Tribunale ritiene pertanto in via prudenziale ed equitativa di prendere come riferimento per il calcolo delle differenze retributive rivendicate la retribuzione mensile pattuita nel periodo regolarizzato, pari ad
€ 600, quale media di tutto il periodo (corrispondente alla retribuzione mensile del livello Bs per circa
20 ore settimanali, secondo il conteggio allegato al ricorso), avendo la ricorrente dedotto di aver percepito € 700 quando faceva 25 ore settimanali ed € 600 nel restante periodo.
3.7- Ne consegue che alla ricorrente devono essere corrisposti i seguenti importi: € 600,00 a titolo di retribuzione della prima metà di settembre e dei 15 giorni di mancato preavviso;
€ 2400,00 a titolo di pagina 6 di 7 retribuzione feriale;
€ 400,00 a titolo di rateo di tredicesima;
€ 2400,00 a titolo di tfr, per un totale di €
5800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4.- Le pese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
5800,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condanna i convenuti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €
2.700,00, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi.
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano all'esito della trattazione scritta ex art. 221 comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 4 convertito nella l. 77/20, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 5113/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. CAPONERA VINCENZO ricorrente contro e Controparte_1 CP_2
contumaci
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricordo depositato in data 7.2.2024, ha dedotto: Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze dei coniugi e dal 2.9.2019 al 14.9.2023 CP_2 Controparte_1
presso la loro abitazione, sita in Roma in via Cassia 837, con mansioni di baby sitter, corrispondenti al livello B super, dei loro tre figli di 4, 9 e 10 anni, lavorando dal lunedì al venerdì con orario dalle 14,00 alle 19,00 sino al 1.9.2021, dalle 15,30 alle 19,00 per tre giorni alla settimana e dalle 15,30 alle 19,30 per altri due giorni alla settimana dal 2.9.21 al 28.2.22 e dal 16.7.22 al 14.9.23, per 20 ore settimanali dal 1.3.22 al 15.7.22, unico periodo, quest'ultimo, in cui è stata regolarizzata con mansioni fittizie di badante e orario di 20 ore settimanali;
di aver ricevuto € 700 al mese sino al 31.7.21 ed € 600 al mese dal 1.9.21 al 31.7.23;
pagina 1 di 7 che, in particolare, provvedeva “…dall'abitazione sita in Roma, alla Via Cassia 837, ad accompagnare, per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, i minori in diversi luoghi, per lo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa, avendo cura, terminata lo svolgimento dell'attività sportiva o ricreativa, di trasportarli presso la su indicata abitazione. Più precisamente, l'odierna ricorrente provvedeva, nel periodo decorrente dal 02 settembre 2019 al 14 settembre 2023, ad accompagnare: il figlio minore degli attuali convenuti presso “Il Due Ponti Sporting Club”, sito in
Roma, alla Via Due Ponti 48A, ove frequentava la scuola calcio e, successivamente, il corso di nuoto nonchè, negli anni 2022 e 2023, presso il campo di rugby sito in Roma, alla Via Fornaci di Tor di
Quinto 64; le due figlie minori degli odierni convenuti presso la scuola di danza classica “Il balletto” sito in Roma, alla Via San Felice Circeo 9 e presso il centro ippico;
b- provvedeva a recarsi, quotidianamente, presso la scuola, “La Casa della Ghianda”, ubicata in Via
Veientana 297, Roma, ove, al termine dell'orario scolastico, prendeva in consegna il figlio minore degli attuali convenuti e lo trasportava nell'abitazione sita in Roma, alla Via Cassia 837;
c- provvedeva a preparare, durante le ore pomeridiane, la merenda per i tre figli, un bambino e due bambine, degli attuali convenuti;
d- provvedeva ad aiutare i figli degli attuali convenuti nello svolgimento dei compiti, nella vestizione e nell'igiene, avendo cura di preparare, per il bagno caldo, la vasca e i prodotti igienici da utilizzare;
e- provvedeva ad eseguire il riassetto e la pulizia delle camere dei tre figli minori, degli odierni convenuti, avendo cura di effettuare la pulizia anche dei loro giochi ed oggetti;
f- provvedeva a svolgere l'attività ricreativa e di gioco con i tre figli minori, degli odierni convenuti;
g- provvedeva, limitatamente al periodo decorrente dal mese di maggio 2020 al comprensivo mese di luglio 2020, ad eseguire la pulizia della casa coniugale, degli attuali convenuti, sita in Roma, alla Via
Cassia 837 nonché l'attività di stiraggio”; che il 14.9.2023 veniva licenziata verbalmente dopo aver manifestato l'intenzione di non utilizzare più la propria autovettura senza un rimborso per le spese del carburante;
di non aver fruito delle ferie retribuite, del tfr, della retribuzione di settembre 2023 dei ratei di tredicesima del 2023, dell'indennità sostituiva del preavviso;
di essere creditrice della complessiva somma di € 6530, di cui ha chiesto il pagamento nei confronti dei convenuti, oltre che la loro condanna al versamento dei contributi in favore dell'Inps, domanda, quest'ultima, alla quale ha rinunciato alla prima udienza.
2.- e non si sono costituiti. Controparte_1 CP_2
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 2 di 7 3.- Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (Cass. n. 26985/2009; n.
21780/2022).
3.1- Nel caso di specie, a fronte di un rapporto di lavoro formalizzato dal 1.3.22 al 15.7.22, periodo durante il quale ha denunciato all'Inps di aver assunto la ricorrente a tempo determinato Controparte_1
per 20 ore settimanali per svolgere, presso la propria abitazione sita in Roma in via Cassia 837, mansioni di badante dietro il pagamento di una retribuzione mensile di € 600,00, la ricorrente rivendica di aver in realtà svolto mansioni di cura e assistenza dei tre bambini della coppia, corrispondenti al livello BS, di aver iniziato a lavorare il 2.9.2019 sino al 14.9.2023 e di essere stata impegnata tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì per 25 ore settimanali sino al 31.8.2021 e nel periodo successivo non regolarizzato (dal 1.9.21 al 28.2.22 e dal 16.7.22 al 14.9.23) per 18 ore e mezza, senza ricevere la retribuzione nel periodo feriale, il tfr, la retribuzione di settembre 2023, i ratei di tredicesima del 2023 e l'indennità sostituiva del preavviso.
3.2- A tal fine, ha prodotto copia di numerosi messaggi "whatsapp" scambiati con l'utenza telefonica in uso alla convenuta circostanza che si evince dal contenuto dei messaggi stessi riferiti: CP_2
i) alle modalità di inizio del rapporto di lavoro - si confrontino in tal senso quelli del giorno 29 agosto
2019, alle ore 13,39, 13, 40, 21,19 e 21,20,, del seguente tenore: “Buongiorno , sei ancora Pt_1 libera??” (messaggio delle ore 13,39. A tale messaggio, la ricorrente, in pari data, alle ore 13,40, replicava “buongiorno a lei. Si sono libera”); “Avrei bisogno di tata pomeridiana per Per_1 dalle 14,00 alle 19,00 più o meno. Hai anche la macchina? Abiti vicino a me vero?” (messaggio delle ore 13,40. A tali domande, la ricorrente rispondeva, in pari data e alle ore 13,40: “Si va bene. Si, ho la macchina. Si abito davanti al supermercato Carrefour”); “Ok comunque, io avrei bisogno da lunedì a venerdì” (messaggio delle ore 21,19. A tale messaggio, la ricorrente, in pari data, rispondeva, alle ore
21,20, affermativamente;
“Ci possiamo vedere domenica, che domani e dopodomani non ci sono”
(messaggio delle ore 21,20), “Si va bene. A che ora?” “Per le 18,30, Via Cassia 837” -
pagina 3 di 7 ii) alle indicazioni circa le mansioni da svolgere – si confrontino in tal senso i seguenti messaggi: a-
“prima di andare via mi vesti … e dici alle bambine di prepararsi per andare al ristorante di essere pronte per le 19”; (messaggio del 10 settembre 2019, ore 17,11); (doc. III) b- “tutto ok? Falle finire i Per_ compiti” (messaggio del 25 settembre 2019, ore 18,28); (doc. III) c- “ ciao, oggi puoi prendere
alle 12,30 lo porti a casa che poi si cambia e andiamo alla festa del cugino. Con due macchine. Per_3
In modo che poi io vado via e voi rimanete … E poi ha la festa alle 14,00. Poi quando arrivi chiamami che ti dico cosa mettere a ” (messaggi del 08 novembre 2019, ore 10,37, 11,25 e 12,47); (doc. Per_3
Per_ III) d- “ oggi hai la macchina per prendere al cinema?” (a tale messaggio la ricorrente Per_3 replicava: “Ciao per il momento non ho la macchina …”); Ok vieni a danza prendi la mia”; CP_2
“non fanno il cinema. Lo vai a prendere tu per le 15,15 così poi mi riporti la macchina” (messaggio del 10 gennaio 2020, ore 12,04; 12,12; 12,20 e 12,21); (doc. III) e- “ ti prendi le chiavi e mi dai una sistemata a casa, poi vieni a danza per le 4,30 così prendi la macchina e mi vai a prendere ” Per_3
Per_ (messaggio del 07 febbraio 2020, ore 12,14); (doc. III) f- ciao ti porto per le 14,45. Poi Per_4 vado a prendere Tu nel frattempo mi stiri un po' per favore. Magari porta giù quando Per_3 Per_5
Per_ vieni a prendere ” (messaggio del 07 settembre 2020, ore 14,00-14,01); (doc. III) g- ciao, Per_4 prendi a cavallo alle 15,30 precise che alle 16,00 (messaggio del 29 novembre 2020, Per_6 Pt_2 ore 14,26); (doc. III) h- “Questi i compiti di falle fare i compiti” (messaggio del 14 dicembre Per_7
2020, ore 16,41-16,42); (doc. III) i- “Mi raccomando i compiti” (messaggio del 21 gennaio 2021, ore Per_ 17,45);(doc. III) j- sono venuta a danza, ho messo dei compiti sulla scrivania di fagli un Per_3 bagno caldo, pigiama e compiti. Mati invece doccia calda e ripassare bene scienze” (messaggi del 16 marzo 2021, ore 17,57 e 17,58) k-“Ricordatevi i compiti e poi un bel bagno”; (messaggio del 25 marzo
2021, ore 17,52); (doc. III) l- -“Fagli una bacinella con acqua e sale grosso. Poi mettete EN che
Per_ dovrebbe essere in camera sua”; (messaggio del 30 aprile 2021, ore 15,57); (doc. III) m- “Ciao bene tu, siamo rientrati ieri, ti avrei chiamata oggi. Noi avremmo bisogno di orario più corto dalle
15,30 alle 19,00 e due giorni vorrei lasciare più a scuola che andrebbe ripreso da te ma Per_8
importante soprattutto la tua macchina per gli accompagni e riprese di o Stavo Per_8 Per_7 cercando di capire nuovi orari da darti. E soprattutto tua disponibilità per la macchina. …” (messaggi del 31 agosto 2021, ore 13,49, 13,50 e 15,03); (doc. III) n- “Ciao non vuole rimanere a Per_9 cucina. Puoi prenderlo 15,40” (messaggio del 30 marzo 2022, ore 14,20); (doc. III) o- “alle 4 meno 10 Per_1 Per_ prendi e poi vai da ” (messaggio del 31 marzo 2022, ore 15,32); (doc. III) p- “ ciao Per_3 puoi prendere a scuola intorno alle 16-16,15” (messaggio del 12 luglio 2022, ore 12,53); (doc. Per_3
Per_ III) q- “Ciao puoi prendere a cavallo ore 15,30” (messaggio del 18 ottobre 2022, ore Per_4
Per_ 13,35); (doc. III) r- ciao, prendi a cavallo alle 15,30 precise che alle 16,00 Per_4 Pt_2
pagina 4 di 7 (messaggio del 29 novembre 2022, ore 14,26); (doc. III) s- “Lori puoi prendere . non và Per_4 Per_3
a nuoto” (messaggio del 12 gennaio 2023, ore 14,41); (doc. III) t- “Quando porti a nuoto per Per_3 favore mi puoi prenotare certificato medico per lì al due ponti” (messaggio del 13 aprile 2023, Per_4
ore 14,58) -;
iii) ad una richiesta di permesso – in tal senso il messaggio del giorno 06 dicembre 2022, alle ore 10,33 del seguente tenore: “Ciao buongiorno … oggi ho appuntamento dal dentista alle 15,00 non lo CP_2 so se arrivo nel orario è un problema se arrivo mezz'oretta di ritardo? Alle 16,00” -; iv) alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro – si confronti il messaggio del giorno 12 settembre 2023, alle ore 09,57, quando la ricorrente comunicava alla sig.ra di non poter CP_2 più utilizzare “la macchina per gli spostamenti”; la sig,ra alle ore 10,07 rispondeva: CP_2
“Buongiorno per noi è fondamentale che la persona che si occupa di sia Pt_1 Per_8
automunita. Mi muoverò, per cercare una ragazza ti chiedo di fare tutto settembre, usando la mia macchina quando servirà, così io avrò più tempo e tu prenderai il mensile completo. …”; poco dopo la ricorrente replicava: “Va bene, allora comincerò anche io a cercarmi un lavoro;
facciamo i conti di tutti i 4 anni che ho lavorato e se per cortesia mi fa la lettera di licenziamento con la scritta il motivo per quale mi licenzia, anche se non ho il contratto di lavoro …”:
Seguiva poi una lettera datata 25.9.2023, ricevuta dai convenuti il 9.10.23, con cui la ricorrente, tramite il proprio legale, lamentava di essere stata licenziata il 14.9.23 e rivendicava di aver lavorato con mansioni di baby sitter dal 1.9.2019 al 31.8.2021 per 25 ore settimanali e dal 1.9.21 sino al licenziamento per 17 ore e mezza a settimana.
3.3- Come noto, i messaggi estratti dalle chat telefoniche costituiscono rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e sono riconducibili nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime (in tal senso Cass. ord. 5141/2019), principio valevole anche nei confronti della parte rimasta contumace (Cass. 14438/2006).
3.4- Dai trascritti messaggi si evince che la ricorrente è stata impiegata dai convenuti nel periodo compreso tra il 2.9.2019 e il 12.9.2023 dal lunedì al venerdì per accompagnare alle attività sportive o ricreative pomeridiane i bambini della coppia, e o per riprendere quest'ultimo da Per_7 Per_8
scuola, oltre che per aiutarli a fare i compiti, a vestirsi, a lavarsi e infine per stirare.
La continuità della prestazione, il fatto che per un periodo il rapporto è stato regolarizzato come lavoro subordinato, la pattuizione di un pagamento mensile (vedi ultimo messaggio), le direttive date sugli orari e sulle mansioni da e denotano la natura subordinata del rapporto di lavoro.
pagina 5 di 7 3.5- Le deposizioni testimoniali acquisite confermano la continuità della prestazione lavorativa nel periodo rivendicato in ricorso.
Si confrontino in tal senso la deposizione della teste (la quale ha dichiarato: Testimone_1
“Sono in Italia da 10 anni. Ho lavorato per i convenuti da settembre 2019 sino all'inizio della pandemia in via Cassia 836 dalle 8,00 alle 19 , stiravo, cucinavo , pulivo la casa che aveva quattro stanze, tre bagni, lavoravo dal lunedì al venerdì e il sabato sino alle 13,30 e mi davano € 1200 al mese.
Avevo un contratto e mi pagavano con il bonifico. Conosco la ricorrente perché lavorava dalle 14,00
Per_1 alle 19, . Io le aprivo la porta, in casa c'erano i bambini, , e di 6 anni, non Per_7 Per_8 ricordo l'età degli altri due. La ricorrente prendeva i bambini e li portava a fare attività sportive. Alle
19 la ricorrente portava i bambini a casa dallo sport. Non mi ricordo quale sport facevano”) e la deposizione della teste (la quale ha dichiarato: “Ho lavorato per i Testimone_2
convenuti in via Cassia 737 nel 2021 e nel 2022, da settembre 2021 a gennaio 2022 , anzi ho lavorato da settembre 2020 al 31.1.2022, ho lavorato un anno e tre mesi, non ricordavo esattamente le date.
Lavoravo tutti i giorni e dormivo a casa dei convenuti. La casa aveva 5 stanze e aveva 4 bagni.
Per_1 Avevano 3 figli, di 13 anni, di 12 e di 7 anni . Io ricevevo 1000 euro al mese. Per_7 Per_8
Conosco la ricorrente perché lavorava il pomeriggio come baby sitter, portava i bambini a cavallo e a fare le altre attività. Le bambine mangiavano a pranzo a casa, il bambino di solito mangiava a scuola.
La mamma prendeva i bambini da scuola e la ricorrente veniva a prenderli a casa per portarli a fare sport alle 14,00, se la mamma non poteva andare a prenderli a scuola la ricorrente andava al posto della mamma. Non ricordo a che ore la ricorrente riportava i bambini dalle attività sportive”.
3.6- Circa gli orari lavorativi, i messaggi telefonici trascritti denotano una certa elasticità degli stessi legata alle esigenze familiari dei convenuti (vedi messaggio del 8.11.2019 e del 29.8.21). Il che trova riscontro sia nelle dichiarazioni della ricorrente, la quale in sede di interrogatorio libero, ha riferito che, quando non andava a prendere i bambini a scuola, li prendeva sotto casa alle 16,00, che nella diffida del 25.9.2023, in cui viene indicato da settembre 2021 un orario leggermente diverso rispetto a quello rivendicato nel ricorso.
Il Tribunale ritiene pertanto in via prudenziale ed equitativa di prendere come riferimento per il calcolo delle differenze retributive rivendicate la retribuzione mensile pattuita nel periodo regolarizzato, pari ad
€ 600, quale media di tutto il periodo (corrispondente alla retribuzione mensile del livello Bs per circa
20 ore settimanali, secondo il conteggio allegato al ricorso), avendo la ricorrente dedotto di aver percepito € 700 quando faceva 25 ore settimanali ed € 600 nel restante periodo.
3.7- Ne consegue che alla ricorrente devono essere corrisposti i seguenti importi: € 600,00 a titolo di retribuzione della prima metà di settembre e dei 15 giorni di mancato preavviso;
€ 2400,00 a titolo di pagina 6 di 7 retribuzione feriale;
€ 400,00 a titolo di rateo di tredicesima;
€ 2400,00 a titolo di tfr, per un totale di €
5800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4.- Le pese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
5800,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condanna i convenuti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €
2.700,00, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi.
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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