Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00511/2026REG.PROV.COLL.
N. 05129/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5129 del 2025, proposto dalla società NN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9845657D2C, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Barbagalloe Stefano Caserta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
di Thi Total Health Care Innovation S.r.l., non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2475/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di So.Re.Sa. S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. GI TO e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ controverso l’esito della procedura aperta, suddivisa in 88 lotti, indetta dalla Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a. (di seguito “So.Re.Sa.”) con determinazione del D.G. n. 122 del 25 maggio 2023 e successiva rettifica n. 140 del 19 giugno 2023 per l’affidamento della fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla cementi e strumenti per chirurgia protesica per le aziende sanitarie della Regione Campania e della Regione Molise.
La lex specialis di gara ha previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, lett. a ), del D. Lgs. n. 50/2016, con l’attribuzione di max 70 punti all’offerta tecnica e max 30 punti all’offerta economica.
2. NN ha presentato la propria offerta per il lotto oggetto di giudizio n. 16, classificandosi in una posizione, la settima in graduatoria (con 49,18 punti, riparametrati in 51,51), non utile all’affidamento della fornitura (v. allegato 16 al verbale n. 6 del 6 novembre 2023).
Il lotto, a valle dell’apertura ed attribuzione dei punteggi alle offerte economiche dei soggetti ammessi, è stato infatti aggiudicato - giusta Determinazione del Direttore Generale n. 228 del 12 settembre 2024 - alle prime sei offerte classificate in graduatoria, ovverosia a Zimmer Biomet Italia S.r.l., Smith & Nephew S.r.l., Link Italia S.p.a., Limacorporate S.p.a., Exactech Italia S.p.a. e THI Total Health Care Innovation S.r.l. (quest’ultima classificatasi sesta con 51,53 punti conseguiti per l’offerta tecnica, riparametrati in 52,86 punti).
3. NN ha avversato il provvedimento di aggiudicazione - ovvero la determina n. 228 del 12 settembre 2024 - con un gravame affidato a due articolati motivi di doglianze, integrati da due serie di motivi aggiunti, rispettivamente volti a censurare l’asseritamente errata attribuzione di taluni punteggi quantitativo-tabellari e discrezionali, e ciò al dichiarato fine di ottenere la parziale riedizione del potere amministrativo per quanto concerne la valutazione in parte qua dell’offerta tecnica e la conseguente ricollocazione della sua offerta tra quelle aggiudicatarie del lotto per cui è causa.
Le censure hanno avuto di mira, in particolare, la rivendicazione di ulteriori 3,57 punti con riguardo ai sub-parametri di natura quantitativo-tabellare e di ulteriori 11 punti con riguardo ai sub-parametri di natura discrezionale.
4. Con sentenza n. 2475/2025 l’adito T.A.R. Campania – Napoli ha respinto il ricorso e, più precisamente:
4.1. con riguardo ai sub-parametri di natura quantitativo-tabellare (2.1., 2.7, 3.2 e 4.4.) - dopo aver premesso che “ in ognuno dei casi indicati, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto ravvisare la presenza dell’elemento offerto, nei termini descritti, in base alla scheda di sintesi presentata compilando l’apposito modello A6, unitamente all’allegata documentazione di supporto ” - ha osservato che:
i) “ prima di procedere all’esame delle offerte tecniche la Commissione ha fissato i criteri di valutazione, stabilendo con il verbale del 9/10/2023 n. 2 che: Saranno prese in considerazione solo le misure/taglie presenti nell’allegato A5-Indice dei prodotti offerti ”;
ii) “ la ricorrente non allega né dimostra che taglie e misure, in relazione alle quali reclama un maggior punteggio, siano state indicate nel predetto allegato. Analogo discorso vale per le versioni e la previsione di navigazione computerizzata, per le quali resta impregiudicata la correttezza della scelta di non considerarli, ove non esternati nell’allegato A5-indice dei prodotti offerti (indipendentemente dalla specifica espressa menzione nel richiamato verbale della Commissione) ”;
iii) “ Invero, la precisazione resa dalla Commissione con il verbale del 9/10/2023 non muta i termini della questione, evidenziandosene il carattere di mera puntualizzazione di quanto già dettato dal disciplinare, per delimitare i compiti dell’organismo di valutazione. Difatti, l’art. 15 del disciplinare ha imposto ai concorrenti di “riportare (nell’allegato A-5) le informazioni richieste per tutti i prodotti offerti per il lotto di partecipazione e per ciascuna componente base dell’impianto tipo, precisando nella descrizione la misura offerta. Il Fornitore potrà altresì indicare anche componenti ulteriori necessari al funzionamento dell'impianto offerto (non elencati tra i componenti base)”. Ne discende che le indicazioni non fornite non potevano essere valutate, mediante il riferimento ad altra documentazione a corredo dell’offerta ”.
Prosegue, quindi, la sentenza:
“ Nel caso di specie, risulta dall’esibita relazione della Commissione (doc. 5 della produzione So.Re.Sa. del 4/11/2024) che la stessa si è per l’appunto attenuta alla prescrizione autovincolante di avere riguardo al predetto Allegato A5-Elenco prodotti offerti, il quale costituisce il documento esclusivo e insostituibile della proposta del concorrente. Dalla menzionata relazione si evince che:
-- per il parametro 2.1 - cotile gamma misure, sono state prese in considerazione le misure/taglia indicate nel suddetto Allegato A5;
-- per il parametro 2.7 - tipologia metal black, è stata offerta soltanto una versione TRINITY, con un cluster di fori in posizione apicale (e non più versioni);
-- per il parametro 3.2 - testa in ceramica gamma di misure, non sono state offerte tutte e 4 le misure, ma solo 3 lunghezze (s-m-l) per il diametro 28, consentendo l’attribuzione di 2 punti (1+1) per le 4 lunghezze dei diametri 32 e 36, senza possibilità di attribuire punteggi per il diametro 40, costituente una misura non valutabile;
-- per il parametro 4.4 - tecnica operatoria computerizzata, manca la documentazione a corredo (per quanto indicato nella schermata riprodotta nella relazione). Per le considerazioni che precedono, le censure attinenti al reclamato maggior punteggio per i criteri tabellari vanno conseguentemente respinte ”.
4.2. Con riguardo invece ai sub-parametri di natura discrezionale (4.6, 4.7, 6.1 e 6.2) la sentenza è motivata sul richiamo ai limiti entro i quali può essere condotto un sindacato su valutazioni tecnico-discrezionali e sul conseguente assunto per cui “ nel caso di specie, non si evidenziano circostanze tali da indurre a ritenere che la Commissione abbia completamente travisato l’offerta della ricorrente, emergendo invece che se ne è data una valutazione coerente con gli elementi prefigurabili, sottoposti alla sua attenzione. Nella richiamata relazione della Commissione, esibita in giudizio, si conferma la valutazione discrezionale per i parametri 4.6 e 4.7 (strumentario per impianto protesi e impianto viti), che appare corretta in quanto la ricorrente pretende che la Commissione la invitasse a consegnare un campione dello strumentario per valutare l’ergonomia, la facilità d’uso e la versatilità dell’impianto protesi o le caratteristiche dell’impianto viti, laddove è agevole considerare che non può esigersi ciò, essendo la Commissione tenuta a operare la propria valutazione sulla scorta della documentazione esistente, a fronte di una molteplicità di offerte concorrenti e nel rispetto dei tempi di definizione del procedimento. Per altro verso, i giudizi di parzialmente adeguato, per l’assistenza tecnica postvendita e l’attività di formazione (parametri 6.1 e 6.2), non si connotano per un travisato giudizio assolutamente negativo, avendo concorso nel giudizio l’individuazione di contrapposti elementi sfavorevoli, rispetto alla qualità massima valutata dalla ricorrente, nel reclamare un giudizio di ottimo. Anche di ciò si dà conto nella relazione esibita, evidenziando che la ricorrente:
- per l’assistenza tecnica post vendita, “pur dichiarando un reintegro dei materiali in 12 ore, non fornisce alcun dettaglio sulla struttura distributiva e/o produttiva. Inoltre, mancano riferimenti o indicazioni precise, né qualitative né numeriche, sulla rete di specialisti disponibili per l’assistenza in sala operatoria. Inoltre, non viene riportata nessuna informazione sull’eventuale gestione informatica del magazzino”;
- per l’attività di formazione, mancano “del tutto riferimenti specifici a corsi di formazione organizzati in passato per l’utilizzo degli impianti offerti e dei relativi strumentali, a cadaver lab, o a programmi calendarizzati di formazione web da remoto. Non viene indicato alcun centro specifico di riferimento ove venga erogata un’attività formativa secondo un calendario strutturato ”.
5. L’appello, al quale resiste So.Re.Sa., anche tramite la riproposizione delle eccezioni preliminari già avanzate in primo grado, è passato in decisione all’udienza del 15 gennaio 2026.
6. Può anzitutto sgombrarsi il campo dai rilievi svolti da So.Re.Sa. con riguardo ad una pretesa inammissibilità delle censure concernenti i sub-parametri di carattere discrezionale, inammissibilità che conseguirebbe sia alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti aggiudicatari del lotto controverso; e sia al principio per cui - laddove sia già stato disvelato il contenuto delle offerte economiche - la rivalutazione delle offerte tecniche è possibile nelle sole ipotesi (qui non ricorrenti) di valutazione vincolata, tabellare e non discrezionale.
6.1. Sul primo rilievo è sufficiente osservare che la prova di resistenza allegata (come doc. n. 6) al ricorso di primo grado prevede un ricollocamento della ricorrente dal settimo e al sesto posto della graduatoria, ai danni della sola Thi Total Health Care Innovation s.r.l., che da sesta diverrebbe settima.
E’ quindi quest’ultima l’unica parte controinteressata all’azione di Innmed ma, poiché a detta parte sono stati ritualmente notificati tanto l’atto introduttivo quanto i motivi aggiunti del giudizio di primo grado, la regola della integrità del contraddittorio può dirsi rispettata.
6.2. Di poi, va certamente respinto anche il secondo rilievo concernente l’asserita inammissibilità del ricorso di primo grado, che l’Amministrazione ha ritualmente riproposto ex articolo 101, comma 2, c.p.a. dopo che il T.A.R. aveva omesso di esaminarlo: tale eccezione, in buona sostanza, si fonda sulla circostanza che, al fine di dimostrare il proprio interesse all’impugnazione, la ricorrente in primo grado ha disvelato la propria offerta economica, in modo da provare che, se le fossero stati riconosciuti i punti a suo dire indebitamente negati alla sua offerta tecnica, essa si sarebbe certamente collocata tra gli aggiudicatari dei lotti per cui è causa.
L’eccezione è infondata perché, come condivisibilmente dedotto dalla ricorrente in primo grado in replica all’eccezione de qua , la stessa giurisprudenza ammette, in caso di regressione della procedura selettiva alla fase di valutazione delle offerte tecniche in esito ad annullamento giurisdizionale, che la Commissione possa rivalutare le offerte medesime “ a buste aperte ”, e finanche avendo già conoscenza delle offerte economiche, non essendo il principio di segretezza di queste ultime un valore assoluto, ma dovendo esso conciliarsi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Si richiama sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale elaborato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 30 del 2012 - espressasi con riferimento all’art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma sulla base di argomentazioni che risultano valide anche a fronte della formulazione, invariata, dell’art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 - secondo il quale anche nelle procedure che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile un rinnovo degli atti, successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima Commissione preposta alla gara.
Nella suddetta ipotesi (alla quale è equiparabile quella della rivalutazione conseguente alla contestazione delle valutazioni e dei punteggi assegnati all’esito di ponderazione discrezionale delle offerte) il principio dell’anonimato deve infatti essere bilanciato con gli antagonisti principi di conservazione degli atti giuridici, che trova notoriamente variegata espressione in ambito civilistico agli artt. 1419 e segg. cod. civ. e che è riscontrabile in campo amministrativo nei molteplici condizionamenti e limiti imposti prima dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dall’art. 21octies della l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardo all’annullabilità degli stessi provvedimenti illegittimi; nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, sancito in via generale dall’art. 1, comma 1, della citata l. 7 agosto 1990, n. 241, e, nella specifica materia della contrattualistica pubblica, dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (oggi art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), rinveniente una significativa rispondenza anche nella regola di ragionevole speditezza dei procedimenti contemplata dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Mette conto rilevare, inoltre, che:
a) con la successiva decisione 10 gennaio 2013, n. 1, della stessa Adunanza plenaria (adita con domanda di revocazione della precedente decisione) è stato specificato che nemmeno la particolare caratteristica del “confronto a coppie” osta in via di principio alla possibilità che un’offerta originariamente esclusa dalla valutazione possa essere poi effettivamente confrontata con le altre, stante l’autonomia delle singole valutazioni a coppie;
b) la giurisprudenza di primo e secondo grado si è uniformata all’indirizzo espresso dall’Adunanza plenaria (v. T.A.R. Umbria, sez. I, 6 novembre 2023, n. 614; Consiglio di Stato sez. V, 26 giugno 2015, n. 3238; id., 27 agosto 2014, n. 4358; id., 19 luglio 2013, n. 3940).
Pertanto, fallisce il tentativo di So.Re.Sa. di ottenere una declaratoria di inammissibilità delle censure aventi a oggetto l’assegnazione dei punteggi discrezionali e – a cascata – anche di quelle afferenti ai punteggi tabellari, per insufficienza di questi ultimi da soli considerati a consentire alla ricorrente di raggiungere un punteggio complessivo almeno eguale a quello conseguito dall’ultima classificata per i lotti in questione (un tale esito potrebbe discendere, per vero, dall’esame in concreto delle censure riproposte con i motivi di appello, come meglio appresso si dirà).
6.3. Va respinto anche l’ulteriore rilievo preliminare con il quale So.Re.Sa. ha eccepito la tardività della censura avverso il verbale n. 2 del 9 ottobre 2023, introdotta con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti proposto in data 4 dicembre 2024 (pp. 3 e 4) - sostenendo che il dies a quo del relativo termine decadenziale rimonterebbe alla data del 13 settembre 2024 in coincidenza con la quale detto verbale è stato trasmesso a tutti i concorrenti.
L’eccezione è anzitutto contraddetta in radice dalla concomitante deduzione svolta da So.Re.Sa. secondo la quale “ il verbale de quo non ha introdotto alcun criterio di attribuzione dei punteggi, diverso o più restrittivo rispetto ai parametri di cui alla lex specialis di gara, essendosi limitato a definire preliminarmente l’esatta metodologia di valutazione delle offerte ” (p. 5 della memoria depositata il 22 luglio 2025).
Ebbene, se si assume che il verbale non ha modificato la legge di gara, si dà per inteso che esso sia privo di valenza provvedimentale ed effetto lesivo, il che rende poco comprensibile il rilievo di tardività che, invece, proprio su questi due presupposti dovrebbe fondarsi.
Secondo la giurisprudenza, infatti, ai fini della eventuale necessità di impugnare il chiarimento fornito dall’Amministrazione in ordine alla portata della disciplina di gara, a prescindere dal suo contenuto dichiarativo o innovativo, rileva stabilire se detto chiarimento “ sia o meno suscettibile di incidere da subito sulla posizione giuridica dell’interessata ” (Cons. Stato, sez. III, 1° febbraio 2017 n. 431), solo nel primo caso potendosi configurare la necessità di una sua impugnazione nel termine dimidiato del rito appalti (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2019, n. 3914). Come esposto, So.Re.Sa. nega che il chiarimento abbia assunto valenza lesiva e, quindi, implicitamente nega che sia insorto in capo a NN la necessità di rivalersi contro di esso. La tesi è peraltro condivisibile, per quanto si dirà appresso.
A ciò aggiungasi - e la notazione ha autonoma e dirimente valenza risolutiva - che la sentenza di primo grado ha sul punto affermato, sia pure ai fini della valutazione di merito delle questioni poste ma con statuizione non impugnata e quindi passata in giudicato, che “ la precisazione resa dalla Commissione con il verbale del 9/10/2023 non muta i termini della questione, evidenziandosene il carattere di mera puntualizzazione di quanto già dettato dal disciplinare, per delimitare i compiti dell’organismo di valutazione ”: detta statuizione vanifica a sua volta l’eccezione di tardività, poiché contraddice l’assunto sul quale essa si fonda.
6.4. Va infine respinta anche l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata sempre da So.Re.Sa. sulla base dell’effetto esterno preclusivo che promanerebbe dal giudicato formatosi su plurime pronunce rese dal T.A.R. Campania -Napoli (n. 2470 del 24.3.2025 e n.2476 del 24.3.2025) e dal T.A.R. Molise-Campobasso (n.154 del 13.5.2025), con riguardo ad ulteriori ricorsi coevamente proposti dalla NN S.r.l., aventi ad oggetto le medesime doglianze qui formulate ma riferite agli ulteriori e distinti lotti 17, 20 e 68.
Si tratta, per ammissione della stessa parte resistente, di vertenze concernenti altri lotti, il che rende quei giudicati non ostativi alla celebrazione del presente giudizio che dai precedenti si differenza sotto il profilo del petitum .
Difetta invero uno degli elementi essenziali perché, secondo la pacifica giurisprudenza, possa operare il giudicato esterno, e cioè l’identità del petitum , atteso che, sulla base delle norme vigenti in caso di procedura di affidamento suddivise in lotti si hanno aggiudicazioni distinte e autonome, sicché i ricorsi proposti avverso ciascuna di esse hanno a oggetto “ beni della vita ” diversi e non un medesimo oggetto.
7. Passando al merito dell’appello, con un primo motivo (I.1) NN contesta anzitutto le valutazioni espresse in sentenza con riguardo ai sub-parametri di natura quantitativo-tabellare 2.1, 2.7, 3.2, e 4.4 (con conseguente rivendicazione di ulteriori 3,57 punti) e a tal proposito osserva che:
-- in relazione al sub-parametro 2.1 la sentenza non ha considerato che, come dedotto nei motivi aggiunti del 3/12 alla fine del paragrafo I.A) a pag. 5, “ per quanto riguarda il cotile, tutti i diametri erano chiaramente indicati anche nell’indice A5, per cui per tale sub-parametro è anche evidente il falso presupposto alla base del punteggio della Commissione ”;
-- in relazione al sub-parametro 2.7, la sentenza non ha considerato che, come dedotto nei motivi aggiunti del 3/12 al paragrafo I.b) a pag. 5, “ Il cotile offerto da NN ed indicato anche nell'allegato 5 prevede 3 fori (quindi multiforo) e la versione cluster (cioè aggregati) come risulta dal depliant ”;
-- in relazione ai sub parametri 3.2 e 4.4, la sentenza non ha considerato che la Commissione non aveva affatto contestato la mancata indicazione nell’allegato A5. Nel caso del parametro 3.2), pur trattandosi di una misura, questa era stata inserita nell’allegato A5, mentre il parametro 4.4 non concerneva misure e taglie costituenti prodotti aventi specifici prezzi unitari da inserire obbligatoriamente nell’elenco prodotti di cui all’allegato A5, ma una “ tecnica operatoria con possibilità di navigazione computerizzata ” da valutare sulla base di documentazione che doveva essere richiamata nell’allegato A6: non si trattava quindi di un prodotto o di un suo componente che potesse e dovesse essere inserito nell’allegato A5, non foss’altro perché privo di un codice prodotto.
8. Con un secondo motivo (I.2), sempre riferito ai sub-parametri di natura quantitativo-tabellare, NN sostiene che il T.A.R. avrebbe fondato la propria decisione sul recepimento acritico della relazione della Commissione depositata il 4 novembre 2024, senza minimamente tener conto e motivare in ordine ai rilievi di replica svolti negli “ ulteriori motivi aggiunti ” del 3 dicembre, riproposti nell’atto di appello.
Detti motivi, oltre a contestare le singole motivazioni ivi addotte dalla Commissione, evidenziavano che nella seduta del 9 ottobre 2023 sarebbero stati introdotti criteri di attribuzione dei punteggi diversi o più restrittivi rispetto ai parametri stabiliti dalla disciplina di gara.
9. Con un terzo motivo di appello (II) - questa volta riferito ai sub-parametri di natura discrezionale (4.6, 4.7, 6.1, e 6.2) - la ricorrente sostiene di non essersi limitata a censurare il merito delle valutazioni “ opinabili ” della Commissione ma di avere evidenziato molteplici elementi di fatto tali da rendere radicalmente irragionevoli ed inattendibili i giudizi da questa stessa espressi, quali:
- la valutazione sulla base di sole immagini di caratteristiche fisiche di strumenti la cui valutazione presuppone l’esame di campioni;
- la manifesta discordanza tra i punteggi attribuiti e la documentazione presentata dalla concorrente;
- l’esistenza di documentazione completa di tutti gli elementi indicati nei parametri di valutazione e giudicata incomprensibilmente meno adeguata rispetto a documentazione dei concorrenti che presentava contenuti incontrovertibilmente deteriori.
Vengono quindi riproposti i rilievi critici alla relazione della Commissione del 4 novembre 2024, con riferimento ai distinti sub-parametri 4.6, 4.7, 6.1, 6.2 (con conseguente rivendicazione di ulteriori 11 punti).
10. I primi due motivi si prestano ad una trattazione congiunta.
10.1. E’ preliminare chiarire che il verbale del 9 ottobre 2023 - lungi dall’introdurre ulteriore e diversi parametri valutativi - non ha fatto altro che ribadire quanto già previsto dall’art. 15 del disciplinare (non impugnato) circa la necessità a pena di esclusione che “ le informazioni richieste per tutti i prodotti offerti per il lotto di partecipazione e per ciascuna componente base dell’impianto tipo ” fossero riportate nell’allegato A-5. Tra queste informazioni era inclusa anche la “ misura offerta ”.
Per il resto, il verbale ha chiarito che “ la Commissione, con riferimento alla valutazione dei parametri a punteggio che riguardano la gamma di misure degli impianti offerti nei lotti riguardanti le endoprotesi o artroprtesi di anca, ginocchio e spalla, rileva che non partecipano alla sommatoria delle taglie i prodotti con la stessa taglia e la stessa forma ma con materiale costruttivo, rivestimento o finitura superficiale differenti. Inoltre, vengono conteggiati una sola volta i lati destro e sinistro per i lotti di protesi con stelo anatomico con differente angolazione del collo, condifferene off-set e lunghezza del collo, lateralizzanti ”.
A giudizio di questo Collegio le richiamate puntualizzazioni non hanno introdotto “ nuovi parametri valutativi ” ma hanno meglio specificato quelli già presenti nella legge di gara - i quali già correlavano l’attribuzione del punteggio (per i parametri in questione) al “ numero complessivo di misure offerte ” (v. allegato A7 al disciplinare di gara) – sostanzialmente esplicitando il principio della non cumulabilità di dispositivi caratterizzati da “ misura ” coincidente (concetto, questo, più puntualmente chiarito nella sua esatta portata).
In particolare, il verbale del 9 ottobre 2023 si è limitato a definire l’esatta metodologia di valutazione della consistenza numerica della gamma misure sia per gli steli femorali che per i cotili, in guisa tale da puntualizzare cosa dovesse intendersi per “ misura ” computabile nel numero complessivo, espungendo da questo conteggio i casi di prodotti coincidenti per “ taglia ” e “ forma ” ( id est per “ misura ”).
La giurisprudenza (v., ex multis , Cons. Stato, sez. V, n. 4139/2024) ammette come legittima, nelle procedure ad evidenza pubblica, la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, purché questa specificazione avvenga (come nel caso di specie) prima dell’apertura delle buste e non si traduca nell’introduzione di nuovi e diversi parametri di valutazione che alterino quelli già codificati negli atti di gara.
Tutta l’attività valutativa posta in essere dalla Commissione di gara si è conformata a tali premesse metodologiche, tant’è che nel verbale n.6 della quarta seduta riservata (relativo alla valutazione delle offerte pervenute per i lotti 15, 16 e 17) vengono “ richiamate le premesse e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui ai verbali delle sedute precedenti ”.
10.2. Ciò posto, sul parametro “ cotile, sub-parametro 2.1 - gamma misure ”, valutabile con l’attribuzione di un massimo di 3 punti “ in base al numero complessivo di misure offerte del cotile, ottenuta dalla somma di tutti i diametri offerti ”, NN, alla quale sono stati assegnati punti 1,71, ha reclamato in primo grado la spettanza del punteggio di 2,28 (+0,57), sostenendo che la Commissione avrebbe erratamente omesso di considerare che sono state offerte non 12 ma 16 taglie-diametro per le diverse misure.
Il T.A.R. ha respinto la censura facendo riferimento alla relazione della Commissione del 4 novembre 2024 e osservando che per il parametro in questione “ cotile gamma misure - sono state prese in considerazione le misure/taglia indicate nel suddetto Allegato A5 ”.
L’appellante contesta detta motivazione sulla base del rilievo secondo il quale “ essendo i diametri del cotile indicati nell’allegato A5, la motivazione della sentenza, che fa leva solo sulla indefettibilità di tale indicazione non vale a giustificare il rigetto della censura ” (p. 7 atto di appello).
La censura è inconferente perché non dimostra – oltre al fatto che le misure siano state riportate nell’Allegato A5 (a p. 11 dell’atto di appello NN afferma il contrario, ribadendo la sufficienza della indicazione nell’Allegato A6) - che la valutazione delle specifiche tecniche non sia avvenuta in conformità ai criteri riportati nel verbale del 9 ottobre 2023 (i quali escludono il conteggio di dispositivi coincidenti per taglia e forma).
D’altra parte, detti criteri, legittimamente introdotti dalle Commissione, per quanto si è innanzi esposto, non sono stati affatto confutati né nella loro coerenza e logicità generale, né nella loro diretta pertinenza applicativa al caso di specie, per quanto concerne l’omesso apprezzamento dei dispositivi sovrapponibili.
10.3. Sul parametro “ cotile, sub-parametro 2.7 - tipologia metalback ”, valutabile con l’attribuzione di un massimo di 2 punti, NN, al quale è stato attribuito solo 1 punto, ha reclamato in primo grado il massimo punteggio, sostenendo di avere offerto 3 versioni, di cui una “ multiforo e cluster ”, e non una sola versione “ multiforo o cluster ”, come erroneamente ritenuto dalla Commissione.
Il T.A.R. ha respinto la censura osservando essere “ stata offerta soltanto una versione TRINITY, con un cluster di fori in posizione apicale (e non più versioni) ”, con ciò facendo riferimento al pertinente criterio di attribuzione del punteggio (“ Il punteggio verrà attribuito in caso di offerta per numero di fori >2 una versione multiforo e cluster: 2 pt versione multiforo o cluster: 1 pt” ) e alla relazione del 4 novembre 2024 (integrata dalla relazione depositata in atti il 20 dicembre 2024) nella quale si legge: “ il prodotto offerto ha esclusivamente 3 fori che, come in tutte le componenti acetabolari sul mercato, configurano appunto la configurazione “cluster” ovvero fori aggregati e raggruppati in una specifica posizione del guscio acetabolare. L’operatore economico non ha viceversa offerto alcuna versione multiforo che è caratterizzata dalla presenza di molteplici fori su tutta la superficie acetabolare e non di soli 3 fori. La configurazione multiforo consente l’inserimento di viti di fissazione in tutte le porzioni della semisfera acetabolare e non solo dove sono raggruppati i 3 fori dell’impianto offerto dall’operatore economico ”.
L’appellante si limita di contro ad eccepire che “ la sentenza non ha considerato che come dedotto nei motivi aggiunti del 3/12 al paragrafo I.b) a pag.5 “Il cotile offerto da NN ed indicato anche nell'allegato 5 prevede 3 fori (quindi multiforo) e la versione cluster (cioè aggregati) come risulta dal depliant ”.
Anche in questo caso è evidente che la censura è solo tangente alla ratio decidendi accolta dal T.A.R., poiché gli atti innanzi richiamati (meglio chiariti dalle relazioni esplicative allegate in giudizio) contengono un’articolata illustrazione – niente affatto confutata – del perché la presenza dei tre fori non sia stata positivamente apprezzata.
Poiché l’appellante si astiene dall’affrontare e superare la ragione tecnica esplicata nel verbale di gara, il motivo non può dirsi munito di sufficiente consistenza e concludenza argomentativa.
10.4. Vengono quindi in considerazione i parametri “ 3) testa, sub-parametro 3.2 - testa in ceramica gamma misure ”, valutabile con l’attribuzione di un massimo di 4 punti sulla base delle lunghezze offerte e per il quale NN ha conseguito 2 punti e non 3, avendo offerto 4 lunghezze (s-m-l-xl) per i diametri 32, 36 e 40; e “ 4) strumentario e tecnica operatoria, sub-parametro 4.4 - tecnica operatoria computerizzata ”, valutabile con l’attribuzione di un 1 punto e per il quale NN non ha conseguito alcun punto.
Su entrambi la ricorrente ha rivendicato un maggior punteggio, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto ravvisare la presenza dell’elemento offerto, nei termini descritti, in base alla scheda di sintesi presentata compilando l’apposito modello A6, unitamente all’allegata documentazione di supporto.
Il T.A.R., ribadita la necessità che le specifiche tecniche fossero riportate nell’Allegato A5, ha respinto entrambe le censure evidenziando che “ per il parametro 3.2 - testa in ceramica gamma di misure, non sono state offerte tutte e 4 le misure, ma solo 3 lunghezze (s-m-l) per il diametro 28, consentendo l’attribuzione di 2 punti (1+1) per le 4 lunghezze dei diametri 32 e 36, senza possibilità di attribuire punteggi per il diametro 40, costituente una misura non valutabile” ; e che “per il parametro 4.4 - tecnica operatoria computerizzata, manca la documentazione a corredo (per quanto indicato nella schermata riprodotta nella relazione) ”.
In questa sede l’appellante torna a sostenere che nel caso del parametro 3.2 la misura di 40 andava valutata tra quelle “ aggiuntive ” pure previste dal disciplinare, e ciò indipendentemente dalla sua inclusione o meno nell’allegato A5; e, quanto al parametro 4.4, osserva che esso non rientra tra le “ misure e taglie costituenti prodotti aventi specifici prezzi unitari da inserire obbligatoriamente nell’elenco prodotti di cui all’allegato A5 ”.
a) Il motivo è infondato anzitutto sotto il primo profilo (3.2), con riguardo al quale la legge di gara prevedeva che “ Il punteggio sarà attribuito sulla base delle lunghezze offerte (n.b. i punteggi sono cumulabili tra di loro):
S, M, L, XL sui diametri da 28: 1 pt
S, M, L, XL sui diametri da 32: 1pt
S, M, L, XL sui diametri da 36: 1pt
eventuali misure aggiuntive: 1pt ”.
La Commissione ha proceduto all’attribuzione di complessivi punti 2 per i soli diametri 32 e 36 (relativamente ai quali sono state offerte le quattro “ misure ” richieste), mentre alcun punteggio è stato attribuito alla “ testa ” con diametro 28, per la quale l’appellante ha offerto solo 3 “ misure ” (s-m-l; non già tutte e quattro quelle richieste), ed a quella con diametro 40, non rientrando quest’ultima tra i diametri richiesti.
L’appellante sostiene che nel caso del parametro 3.2) la misura di 40 andava valutata tra quelle “ aggiuntive ” pure previste dal disciplinare, e ciò indipendentemente dalla sua inclusione o meno nell’allegato A5.
La censura è infondata perché confonde i “ diametri ” con le “ misure ”, sicché erano valutabili “ misure aggiuntive ” dei “ diametri ” richiesti e non già diametri non richiesti.
La motivazione del T.A.R. non fa che esplicitare il passaggio motivazionale contenuto nella relazione depositata il 20 dicembre 2024 nel quale si spiega che “ sono state infatti valorizzate le misure corta, media, lunga, Xlunga offerte per i diametri 32 mm e 36 mm. Non è stata valutata la gamma misure della testa in ceramica diametro 28 mm per il quale venivano offerte solo le 3 misure corta, media, lunga (e non 4 come richiesto dal disciplinare) né è stata valutata la gamma misure per il diametro 40 mm che non era proprio previsto dal disciplinare di gara. Tale valutazione è stata omogeneamente adottata per tutti gli operatori economici concorrenti ”.
La scelta di non valorizzare il diametro 40 mm fonda quindi la sua legittimità nel fatto che il disciplinare conferiva alla Commissione la possibilità di apprezzare “ eventuali misure aggiuntive: 1 pt ” ma pur sempre correlate ai diametri richiesti, sicché “ le “misure” cui sarebbe stato possibile riconoscere un punto in più erano quelle “aggiuntive” rispetto alle quattro S, M, L, XL (ad es., quindi XS o XXL etc), ma non erano ricollegabili al diverso piano dei diametri … ”.
Questo criterio valutativo è stato applicato in modo omogeneo alla totalità dei concorrenti.
Neppure è dimostrato il fatto che le misure di cui si discute siano state inserite nell’Allegato A5 (a p. 12 dell’atto di appello NN afferma il contrario, ribadendo la sufficienza della indicazione nell’Allegato A6).
b ) Con riferimento al parametro 4.4 il motivo di appello è invece irrilevante, poiché quand’anche si accedesse alla tesi svolta dall’appellante - secondo cui detto parametro non rientra nell’orbita dell’autovincolo valutativo riveniente dal verbale n. 2 del 2023, sicché la Commissione avrebbe errato nel non considerare la documentazione allegata all’offerta e nell’attribuire il punteggio di “ 0 ”, essendo l’offerta in questione meritevole di 1 punto – ciò nondimeno detta doglianza sarebbe ininfluente ai fini della definizione del giudizio: tale punteggio aggiuntivo, infatti, quantificabile in 1 punto per il parametro in questione (4.4), sarebbe comunque inidoneo - a fronte della sicura infondatezza delle altre doglianze anche concernenti i parametri di valutazione discrezionale - a consentire alla ricorrente di superare la “ prova di resistenza ”, ossia di raggiungere un punteggio complessivo tale da collocarla tra gli aggiudicatari, poiché non risulterebbe colmato il divario di punti che la separa dalla sesta classificata (assegnataria di 51,53 punti, riparametrati in 52,86 contro i 49,18 riparametrati in 51,51, di NN).
11. Quanto, appunto, ai sub-parametri di natura discrezionale (4.6, 4.7, 6.1, 6.2) - oggetto del terzo motivo di appello - la Commissione ha reso giudizi articolati (sopra riportati al paragrafo 4.2) a fronte dei quali la ricorrente pretende di imporre propri e opposti orientamenti valutativi, senza tuttavia incidere sui presupposti dell’argomentata motivazione resa sul punto dalla stessa Commissione e dal T.A.R., e senza tenere in adeguata considerazione i consolidati indirizzi giurisprudenziali, ampiamente richiamati nella sentenza appellata, in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla Commissione di gara in sede di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, che non può risolversi in una rinnovazione giudiziale dell’esame delle offerte sulla base di parametri di giudizio soggettivi e inevitabilmente opinabili (così come opinabili sono quelli seguiti dalla stessa Commissione), potendo esplicarsi soltanto nelle ipotesi estreme di palese errore o travisamento in fatto o di manifesta illogicità o contraddittorietà delle conclusioni, ictu oculi evidenti.
11.1. Venendo più strettamente ai singoli punti del contendere, appaiono del tutto condivisibili le conclusioni del T.A.R. secondo cui le valutazioni della Commissione, il cui iter argomentativo è stato ulteriormente chiarito con la relazione esplicativa depositata in giudizio, non appaiono né manifestamente erronee, né irragionevoli, risolvendosi pertanto le censure di parte istante nella inammissibile pretesa di sostituire ad esse una propria personale e diversa valutazione, ciò che esorbita i limiti del sindacato giurisdizionale consentito in subiecta materia .
11.2. È qui sufficiente ribadire che:
-- la richiesta di un campione dimostrativo (sub-parametri 4.6 e 4.7 - strumentario per impianto protesi e impianto viti) non era prevista dal disciplinare come obbligatoria (ma solo come facoltativa - v. art. 12.1 del Disciplinare), a quanto consta dalle allegazioni in atti non è stata sollecitata da nessun concorrente in corso di gara e, comunque, NN non dimostra che la Commissione, in assenza del campione e sulla base della descrizione e delle immagini degli apparecchi, non fosse nella condizione di valutare adeguatamente il contenuto tecnico delle offerte e la funzionalità richiesta dei dispositivi;
-- i rilievi critici messi in luce in sentenza in relazione agli ulteriori sub-parametri 6.1 e 6.2 (assistenza tecnica post vendita e attività di formazione) non sono stati confutati se non attraverso l’allegazione di asseriti “punti di forza” dei prodotti proposti che avrebbero dovuto compensare gli “aspetti critici” e, quindi, indirizzare diversamente la calibrazione del punteggio;
-- si tratta, tuttavia, di valutazioni di carattere “soggettivo”, in quanto prive di allegazioni in grado di dimostrare l’illogicità dei punteggi contestati: la consistenza delle deduzioni svolte da NN si rivela, quindi, meramente assertiva, soggettiva e del tutto inidonea a conseguire l’effetto manipolativo auspicato. Come correttamente ritenuto dal T.A.R., “ In questi termini, non è sufficiente addurre una personale considerazione della propria offerta e di quella dei concorrenti, laddove non emergano evidenti profili di travisamento della valutazione tecnico-discrezionale, tali da indurre a ritenere viziata la scelta compiuta (i quali, per quanto appena detto, non si rinvengono) ”;
-- infine, la censura di disparità di trattamento rispetto alle offerte delle altre concorrenti in gara viene svolta - sempre in relazione ai parametri 6.1 e 6.2 - attraverso la considerazione e comparazione selettiva di alcune componenti delle corpose e assai articolate offerte messe a confronto, quindi con tecnica manipolativa e parcellizzata sulla cui inconferenza questa Sezione si è già ripetutamente espressa (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. nn. 7712 e 7713 del 2025 - paragrafo 22).
Invero, i parametri ai quali rimandano i contenuti delle offerte messe a raffronto si collegano a sotto-parametri più articolati di quelli selettivamente rappresentati dalla ricorrente, ovvero a considerazioni della Commissione che hanno inevitabilmente fatto riferimento a plurimi aspetti organizzativi e prestazionali del servizio che concorrevano nella resa delle singole proposte. Basti considerare il parametro dell’assistenza tecnica post vendita (6.1.), nel quale si integravano profili attinenti alla “ struttura distributiva e/o produttiva ”, nonché “ ai tempi migliorativi di ripristino della scorta “di base ” del conto deposito e “ al personale dedicato all’organizzazione dell’assistenza in sala operatoria” ; ovvero il parametro dell’“ attività di formazione ” (6.2), nel quale concorrevano “ i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle attività di formazione. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari, cadaverlab, formazione web da remoto ”.
Gli elementi asseritamente mancanti o peggiorativi che la ricorrente segnala in relazione alle altre offerte sui due parametri in questione (6.1. e 6.2; si vedano le pp. 21-24 dell’atto di appello) si calano in un articolato e molto più corposo corredo di elementi tecnici suscettibili di valutazione altamente discrezionale, riportati negli allegati alle offerte, rispetto ai quali non è possibile stabilire ex post né quale ordine gerarchico di rilevanza assiologica gli stessi abbiano assunto nel giudizio della Commissione né, quindi, quale dovrebbe essere - a valle di una ricostruzione postuma del ragionamento valutativo già compiuto e della sua emenda dalle incongruenze segnalate dalla ricorrente - l’esito alternativo più corretto, nei limiti, beninteso, di un esercizio di facoltà prettamente tecnico-discrezionali notoriamente sindacabile entro i soli e assai stringenti limiti della manifesta irrazionalità.
11.3. Il terzo motivo di appello va quindi conclusivamente respinto.
12. Alla stregua di quanto sopra, poiché anche un’eventuale parziale fondatezza delle censure riproposte con l’appello (nei sensi di cui al precedente punto 10.4, lett. b ), non consentirebbe comunque all’appellante di conseguire il “ bene della vita ” costituito dal posizionamento nella graduatoria in posizione utile a rientrare fra gli aggiudicatari, deve concludersi per la reiezione dell’appello stesso e delle connesse domande risarcitorie, in forma specifica e per equivalente.
13. Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ in ragione della complessità tecnica delle questioni poste e per la rimanente parte seguono la soccombenza e vengono liquidate nell’importo di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa in parte (nella misura di 1/2) le spese di lite e per la rimanente parte le pone a carico della parte appellante liquidandole nell’importo di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL GR, Presidente
GI TO, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TO | EL GR |
IL SEGRETARIO