Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 511
CS
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Valutazione sub-parametri quantitativo-tabellari

    Il TAR ha respinto le censure ritenendo che la commissione abbia correttamente applicato i criteri di valutazione, in particolare l'allegato A5 e il verbale del 9 ottobre 2023. Per il parametro 3.2, la misura 40 non era valutabile in quanto non rientrava nei diametri richiesti, e per il parametro 4.4 mancava la documentazione necessaria.

  • Rigettato
    Recepimento acritico della relazione della Commissione

    Il Collegio ha chiarito che il verbale del 9 ottobre 2023 non ha introdotto nuovi parametri ma ha specificato quelli già presenti nel disciplinare, in particolare riguardo al conteggio delle misure. La giurisprudenza ammette la specificazione dei criteri prima dell'apertura delle buste se non alterano la lex specialis.

  • Rigettato
    Valutazione dei sub-parametri discrezionali

    Il Consiglio di Stato ha confermato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali. Le critiche della ricorrente non hanno inciso sui presupposti della motivazione del TAR e della Commissione, non emergendo palesi errori o illogicità. La richiesta di campioni non era obbligatoria, e le critiche sull'assistenza tecnica e formazione non sono state adeguatamente confutate, risolvendosi in una pretesa di sostituzione della propria valutazione a quella della Commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 511
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 511
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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