TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 30.1.2025, sulla domanda proposta con ricorso del 31.1.2024 contrassegnato dal N.R.G. 2292/2024, da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) Accerta, per le ragioni indicate in parte motiva, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma pari ad € 4.315,20 ed alla restituzione dell'illegittima trattenuta della quota contributiva operata nella busta paga di marzo del 2021 pari ad € 304,92 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 4.620,12 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria;
b) condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, con attribuzione;
c) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Napoli, 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 30.1.2025, sulla domanda proposta con ricorso del 31.1.2024 contrassegnato dal N.R.G. 2292/2024, da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) Accerta, per le ragioni indicate in parte motiva, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma pari ad € 4.315,20 ed alla restituzione dell'illegittima trattenuta della quota contributiva operata nella busta paga di marzo del 2021 pari ad € 304,92 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 4.620,12 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria;
b) condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, con attribuzione;
c) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Napoli, 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile