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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1378/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
UD dott. FA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
C.F. con sede legale in Rovato, via Stelvio snc, rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Lorenzo Mazzarelli e Vittoria Parisi
ATTORE
contro
P.I. con sede in Torino, via Donati 14, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. David Teppati CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento merce
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
“in via pregiudiziale: per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino, a favore di quella del Tribunale di Brescia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 cpc, foro generale delle persone fisiche e per l'effetto dichiarare il decreto opposto nullo, illegittimo, inefficace. In via preliminare: ci si oppone sin da subito alla richiesta di provvisoria esecutorietà, non avendo in alcun modo adempiuto, ai propri obblighi probatori, e non sussistendo alcun pregiudizio nel ritardo dell'eventuale pagamento, ed essendo, peraltro, contestato l'importo richiesto. In via principale, nel merito: in accoglimento alla presente opposizione revocare, e/ o rendere nullo, illegittimo, inefficace il decreto ingiuntivo n. 7110/2024 emesso dal Tribunale di Torino, a seguito del ricorso Rg. 18918/2023 depositato dalla soc. notificato alla debitrice in data Controparte_1
4.12.2023 a mezzo pec, perché infondato, ingiusto, illegittimo, per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto disporre che nulla è dovuto dalla soc. opponente.”
PARTE CONVENUTA:
“- nel merito: respingersi le domande tutte avversarie siccome infondate in fatto e/o diritto e per l'effetto confermare l'opposta ingiunzione;
pagina 1 di 3 - in subordine sempre nel merito: accertare e dichiarare, come dovuto da controparte l'importo di cui alle fatture n. 612 del 12/6/2023, n. 690 del 30/6/2023, all' e per l'effetto Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare parte attrice in opposizione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore della convenuta della somma di € 18.546,40 o veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo e interessi anatocistici dal giorno della domanda, oltre alla refusione dei costi di assistenza legale stragiudiziale dalla stessa già sostenuti, determinabili – ai Controparte_1 sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2002 e sulla base della tariffa forense approvata con decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127, così come aggiornato dal decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, nella somma (comprensiva degli accessori di legge) di € 253,24.
- in ogni caso: accertare e quindi dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di controparte per aver agito con mala fede o colpa grave e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni, ai sensi dello stesso art. 96, I e III comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso: con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio nonché della fase monitoria, oltre rimborso forfetario, oltre CPA e IVA, se dovuta, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La convenuta ha notificato all'attrice decreto ingiuntivo n. 7110/2023 di questo Tribunale, per il pagamento della somma di € 18.799,64 in sorte capitale, oltre interessi moratori e spese legali. La pretesa trae origine da forniture di merce e trova supporto nelle fatture emesse dalla creditrice, n. 612 del 12/6/2023 e n. 690 del 30/6/2023, oltre che nei rispettivi documenti di trasporto n. 1075/2023 e 1274/2023.
2) L'attrice propone opposizione eccependo l'incompetenza territoriale di questo Ufficio, avendo essa sede nel Circondario di Brescia e dovendosi applicare il Foro generale previsto dall'art. 19 c.p.c., e nel merito contestando il fatto che controparte abbia correttamente eseguito la propria prestazione e chiamandola a fornirne la prova, ritenuta insufficiente a tale fine la produzione documentale allegata al ricorso monitorio.
3) si costituisce contestando le deduzioni avversarie, evidenziandone la natura Controparte_1 meramente dilatoria, producendo la corrispondenza con cui la debitrice ha inviato gli ordini della merce e chiedendo in definitiva il rigetto dell'opposizione.
4) All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiunto, vista la natura documentale della causa è stata fissata udienza cartolare al 1.12.2025 per il trattenimento in decisione. Da segnalare, peraltro, che dopo il deposito dell'atto di citazione parte attrice non ha più depositato nulla, quindi né memorie ex art. 171ter c.p.c. né memorie ex art. 189 c.p.c.
5) L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
pagina 2 di 3 Essa si limita ad invocare l'applicazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., ma, avendo il giudizio ad oggetto obbligazioni contrattuali, parte attrice lo ha correttamente incardinato innanzi al Tribunale di Torino in applicazione del foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c., avuto riguardo al luogo ove avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti, che in assenza di altre previsioni negoziali coincide con il luogo ove si trova la sede legale della creditrice.
6) Anche nel merito le difese dell'opponente sono infondate. La creditrice offre a prova del suo credito non solo le fatture, che come è noto hanno efficacia solo nella fase monitoria, ma anche gli ordini inviati da (doc. 3, relativo alla prima fattura, e docc. 12 Pt_1
e 13, relativi alla seconda fattura), e i documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario (docc. 19 e 20). A fronte di questo, parte opponente non offre alcuna contestazione specifica, né sul fatto di avere inoltrato gli ordini in esame, né sul fatto di aver ricevuto la merce. Essa si limita a chiamare la controparte ad assolvere l'onere della prova, con una contestazione del tutto generica e come tale priva di efficacia. Pertanto, il corredo documentale offerto da unitamente all'assenza di qualsiasi Controparte_1 deduzione - da parte di - che consenta di metterne in dubbio l'autenticità, consentono di ritenere Pt_1 raggiunta la prova dell'esecuzione della fornitura da parte della convenuta. Di conseguenza, sussiste in capo all'opponente l'obbligo di pagarne il prezzo.
7) In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, e il decreto opposto confermato, senza necessità di dichiararne l'esecutività che è stata già disposta con provvedimento a verbale d'udienza del 4.6.2024.
8) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità ai parametri minimi previsti per il valore di riferimento (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 26.000), tenuto conto dell'estrema semplicità della controversia. Non vi sono invece elementi per ritenere che parte attrice abbia agito con dolo o colpa grave, non potendo ciò essere desunto dalla mera genericità e infondatezza degli argomenti difensivi utilizzati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 7110/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 4.12.2023. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.000, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torino, 17 dicembre 2025
Il UD FA TI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
UD dott. FA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
C.F. con sede legale in Rovato, via Stelvio snc, rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Lorenzo Mazzarelli e Vittoria Parisi
ATTORE
contro
P.I. con sede in Torino, via Donati 14, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. David Teppati CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento merce
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
“in via pregiudiziale: per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino, a favore di quella del Tribunale di Brescia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 cpc, foro generale delle persone fisiche e per l'effetto dichiarare il decreto opposto nullo, illegittimo, inefficace. In via preliminare: ci si oppone sin da subito alla richiesta di provvisoria esecutorietà, non avendo in alcun modo adempiuto, ai propri obblighi probatori, e non sussistendo alcun pregiudizio nel ritardo dell'eventuale pagamento, ed essendo, peraltro, contestato l'importo richiesto. In via principale, nel merito: in accoglimento alla presente opposizione revocare, e/ o rendere nullo, illegittimo, inefficace il decreto ingiuntivo n. 7110/2024 emesso dal Tribunale di Torino, a seguito del ricorso Rg. 18918/2023 depositato dalla soc. notificato alla debitrice in data Controparte_1
4.12.2023 a mezzo pec, perché infondato, ingiusto, illegittimo, per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto disporre che nulla è dovuto dalla soc. opponente.”
PARTE CONVENUTA:
“- nel merito: respingersi le domande tutte avversarie siccome infondate in fatto e/o diritto e per l'effetto confermare l'opposta ingiunzione;
pagina 1 di 3 - in subordine sempre nel merito: accertare e dichiarare, come dovuto da controparte l'importo di cui alle fatture n. 612 del 12/6/2023, n. 690 del 30/6/2023, all' e per l'effetto Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare parte attrice in opposizione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore della convenuta della somma di € 18.546,40 o veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo e interessi anatocistici dal giorno della domanda, oltre alla refusione dei costi di assistenza legale stragiudiziale dalla stessa già sostenuti, determinabili – ai Controparte_1 sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2002 e sulla base della tariffa forense approvata con decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127, così come aggiornato dal decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, nella somma (comprensiva degli accessori di legge) di € 253,24.
- in ogni caso: accertare e quindi dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di controparte per aver agito con mala fede o colpa grave e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni, ai sensi dello stesso art. 96, I e III comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso: con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio nonché della fase monitoria, oltre rimborso forfetario, oltre CPA e IVA, se dovuta, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La convenuta ha notificato all'attrice decreto ingiuntivo n. 7110/2023 di questo Tribunale, per il pagamento della somma di € 18.799,64 in sorte capitale, oltre interessi moratori e spese legali. La pretesa trae origine da forniture di merce e trova supporto nelle fatture emesse dalla creditrice, n. 612 del 12/6/2023 e n. 690 del 30/6/2023, oltre che nei rispettivi documenti di trasporto n. 1075/2023 e 1274/2023.
2) L'attrice propone opposizione eccependo l'incompetenza territoriale di questo Ufficio, avendo essa sede nel Circondario di Brescia e dovendosi applicare il Foro generale previsto dall'art. 19 c.p.c., e nel merito contestando il fatto che controparte abbia correttamente eseguito la propria prestazione e chiamandola a fornirne la prova, ritenuta insufficiente a tale fine la produzione documentale allegata al ricorso monitorio.
3) si costituisce contestando le deduzioni avversarie, evidenziandone la natura Controparte_1 meramente dilatoria, producendo la corrispondenza con cui la debitrice ha inviato gli ordini della merce e chiedendo in definitiva il rigetto dell'opposizione.
4) All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiunto, vista la natura documentale della causa è stata fissata udienza cartolare al 1.12.2025 per il trattenimento in decisione. Da segnalare, peraltro, che dopo il deposito dell'atto di citazione parte attrice non ha più depositato nulla, quindi né memorie ex art. 171ter c.p.c. né memorie ex art. 189 c.p.c.
5) L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
pagina 2 di 3 Essa si limita ad invocare l'applicazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., ma, avendo il giudizio ad oggetto obbligazioni contrattuali, parte attrice lo ha correttamente incardinato innanzi al Tribunale di Torino in applicazione del foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c., avuto riguardo al luogo ove avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti, che in assenza di altre previsioni negoziali coincide con il luogo ove si trova la sede legale della creditrice.
6) Anche nel merito le difese dell'opponente sono infondate. La creditrice offre a prova del suo credito non solo le fatture, che come è noto hanno efficacia solo nella fase monitoria, ma anche gli ordini inviati da (doc. 3, relativo alla prima fattura, e docc. 12 Pt_1
e 13, relativi alla seconda fattura), e i documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario (docc. 19 e 20). A fronte di questo, parte opponente non offre alcuna contestazione specifica, né sul fatto di avere inoltrato gli ordini in esame, né sul fatto di aver ricevuto la merce. Essa si limita a chiamare la controparte ad assolvere l'onere della prova, con una contestazione del tutto generica e come tale priva di efficacia. Pertanto, il corredo documentale offerto da unitamente all'assenza di qualsiasi Controparte_1 deduzione - da parte di - che consenta di metterne in dubbio l'autenticità, consentono di ritenere Pt_1 raggiunta la prova dell'esecuzione della fornitura da parte della convenuta. Di conseguenza, sussiste in capo all'opponente l'obbligo di pagarne il prezzo.
7) In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, e il decreto opposto confermato, senza necessità di dichiararne l'esecutività che è stata già disposta con provvedimento a verbale d'udienza del 4.6.2024.
8) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità ai parametri minimi previsti per il valore di riferimento (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 26.000), tenuto conto dell'estrema semplicità della controversia. Non vi sono invece elementi per ritenere che parte attrice abbia agito con dolo o colpa grave, non potendo ciò essere desunto dalla mera genericità e infondatezza degli argomenti difensivi utilizzati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 7110/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 4.12.2023. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.000, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torino, 17 dicembre 2025
Il UD FA TI
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