CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2332/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249013613692000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120024542436000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5255/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta, n.
02820249013613692000, notificata il 27/02/2025, limitatamente alla pregressa cartella di pagamento n.
02820120024542436000, relativa all'omesso pagamento di contributi camerali anno 2008, per un importo complessivo di euro 185,37.
2. Lamentava la ricorrente la illegittimità della cartella:
- in quanto estinto il carico, invero essendo l'importo del credito inferiore ai 1.000,00 euro, doveva essere annullato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, co. 227, della legge 197 del 2023;
- in ogni caso per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella.
3. In giudizio si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. Il carico tributario è estinto di diritto.
Invero, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico ("stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali (ed Enti diversi), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Nel caso in esame il carico è stato iscritto a ruolo prima del 2015, pertanto sussiste il presupposto temporale per l'operatività dello stralcio.
Inoltre l'Ente impositore costituito non ha documentato di avere dichiarato di non voler far operare lo stralcio dei suoi crediti ai sensi del comma 229 dell'art. 1 legge cit. (provvedimento da adottare entro il 31 gennaio
2023).
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che la ricorrente non ha provato e neanche solamente allegato di avere pagato la tassa a suo carico gravante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2332/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249013613692000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120024542436000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5255/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistenti : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta, n.
02820249013613692000, notificata il 27/02/2025, limitatamente alla pregressa cartella di pagamento n.
02820120024542436000, relativa all'omesso pagamento di contributi camerali anno 2008, per un importo complessivo di euro 185,37.
2. Lamentava la ricorrente la illegittimità della cartella:
- in quanto estinto il carico, invero essendo l'importo del credito inferiore ai 1.000,00 euro, doveva essere annullato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, co. 227, della legge 197 del 2023;
- in ogni caso per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella.
3. In giudizio si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. Il carico tributario è estinto di diritto.
Invero, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico ("stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali (ed Enti diversi), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Nel caso in esame il carico è stato iscritto a ruolo prima del 2015, pertanto sussiste il presupposto temporale per l'operatività dello stralcio.
Inoltre l'Ente impositore costituito non ha documentato di avere dichiarato di non voler far operare lo stralcio dei suoi crediti ai sensi del comma 229 dell'art. 1 legge cit. (provvedimento da adottare entro il 31 gennaio
2023).
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che la ricorrente non ha provato e neanche solamente allegato di avere pagato la tassa a suo carico gravante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.