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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/11/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 371/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 4.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. M. Chiarugi;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del suo l.r. pro tempore rapp. e dif. da Avv.to Controparte_1
M. Orione,
resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
resistente - contumace nonché in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da Avv.to S. CP_3 Sabbatini;
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da avv.ti Controparte_4 Caro e Luchetti
1 Terzi chiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2024, chiedeva la Parte_1 condanna della e di in via solidale tra loro, CP_2 Controparte_1 al pagamento della somma di € 15.096,10 a titolo di retribuzione dovute per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023, 13ma, TFR e gennaio 2024, nonché della somma di € 17.562,60 a titolo di lavoro straordinario o, in subordine al pagamento della banca ore maturata dal ricorrente e non corrisposta.
Il ricorrente, premesso di essere stato dipendente di dal CP_2
21/06/2018 al 18/01/2024 con contratto a tempo indeterminato, inquadrato al 1 e 2 livello del CCNL, con mansioni di coibentatore, per svolgere un orario di lavoro di 40 ore settimanali, su 5 giornate lavorative, riferiva:
di aver svolto la propria prestazione lavorativa presso lo stabilimento della di Ancona in virtù del contratto di appalto stipulato tra le CP_1 due odierne società resistenti, durato fino al mese di dicembre 2023;
che il suo orario di lavoro effettivo andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 (turno A) o dalle ore 7,00 alle ore 15,00 (turno B) e il sabato dalle ore 12,00 alle ore 18,00 (turno A) o dalle ore 7,00 alle ore 13,00
(turno B);
di aver lavorato, sistematicamente, tutti i sabati, dalle ore 12,00 alle ore 18,00 (turno A) o dalle ore 7,00 alle ore 13,00 (turno B) e ogni tanto anche la domenica;
che le ore di lavoro straordinario venivano accantonate e poi azzerate o trasformate in permessi non richiesti;
2 che in busta paga venivano inserite assenze ingiustificate fittizie, per ridurre la retribuzione;
di non aver mai goduto di ferie e permessi.
Ciò posto, rassegnava le conclusioni in atti.
Si costituiva ilevando innanzitutto di non aver mai stipulato CP_1 contratti di appalto con la , ma solo con la per l'esecuzione CP_2 CP_3 di contratti di appalto relativi alle seguenti navi: SI ON (C. 6279); SI
WN (C. 6280); VE AS PL (C. 6281); Viking C. 6283); Viking CP_5
II (C. 6284); (C. 6285) e (C. 6286) e con la CP_6 CP_7 CP_4 per l'ordine di appalto PC0162I256 relativo all'allestimento della nave denominata C. 6316 e tale società aveva chiesto a CP_1
l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto di mediante CP_2 comunicazione datata 1 giugno 2023, sicché ne chiedeva la chiamata in causa ai fini della manleva.
Ciò premesso, innanzitutto eccepiva la decadenza CP_1 biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 essendo tutti i contratti di appalto relativi all'allestimento di tali costruzioni navali, cui poteva essere stato eventualmente adibito il ricorrente cessati oltre il biennio precedente all'instaurazione del presente procedimento.
Nel merito eccepiva poi l'infondatezza e mancata prova nell'an e nel quantum di un debito per emolumenti retributivi e la carenza di legittimazione passiva rispetto a crediti privi di natura strettamente retributiva.
3 Si costituiva la eccependo a sua volta la decadenza CP_3 biennale e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la chiedendo nel merito il rigetto Controparte_4 del ricorso.
pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva, CP_2 restando pertanto contumace.
Nel corso del processo venivano sentiti testimoni.
Il teste riferiva di aver lavorato con il Testimone_1 ricorrente con Controparte_2
Di aver iniziato il 7.6.2017 fino al 6.10.2023 e di aver lavorato tutto il periodo in con lui lavorava il con il quale aveva iniziato CP_1 Pt_1 quasi insieme.
Riferiva di aver fatto causa anche io alla e a CP_2 CP_1
L'orario di lavoro del ricorrente era dalle 16 alle 24; solo sabato si lavorava dalle 12 alle 18; la domenica si riposava.
L'ultimo anno aveva lavorato la mattina dalle 7 alle 15 e Pt_1 poteva dirlo in quanto lo vedeva dal foglio presenze.
Quando tornavo nel suo paese (e ciò successe due o tre volte) la busta paga risultava a zero ore quindi non percepiva retribuzione.
Non era mai successo le ore lavorate in più venissero compensate con riposo.
Il si era assentato due o tre volte per circa 2 o 3 mesi per volta. Pt_1
4 Di analogo tenore la deposizione del teste . Tes_2
Questi ha lavorato per dal 2019 al 27.10.2023, (eccetto 4 CP_2 mesi nel 2023) nel cantiere della CP_1
Riferiva:
che l'orario di lavoro andava dalle 16 alle 24 e sabato dalle 12 alle 18
e ciò valeva anche per . Parte_1
che c'era un foglio dove si firmavano per le presenze;
di essere tornato in Bangladesh due o tre volte per due mesi circa per volta e di non aver percepito, ogni volta, alcuna retribuzione;
che il era tornato nel suo paese, ma non ricordava quanto Pt_1 spesso;
di non aver mai compensato con riposi le ore svolte in più.
a) L'eccezione di decadenza biennale
Va innanzitutto premesso che, In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal
5 beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto. (Cass. Sez. L., 10/03/2022, n. 7815, Rv.
664123 - 01).
Peraltro la stessa dichiara (p. 3 della memoria di CP_1 costituzione) di aver conferito una pluralità di ordini di appalto alla società
, che, a propria volta, le chiedeva l'autorizzazione al subappalto CP_3
(prodd. da 1 a 6) per l'esecuzione di contratti di appalto relativi alle seguenti navi: ER ON (C. 6279); ER DA (C. 6280); VE AS SP
(C. 6281); KI EN (C. 6283); KI II (C. 6284); KI IX (C. 6285);
KI X (C. 6286).
Nel documento prodotto al n. 09 (elenco navi in costruzione o consegnate a partire dal 1.1.2017) si rileva che la data consegna della penultima nave ( ) è quella del 10.11.2022 e la data consegna CP_6 dell'ultima nave di cui all'elencazione effettuata in memoria da CP_1 il 27.4.2023.
Ciò premesso, non essendo provata la cessazione del rapporto contrattuale d'appalto come sopra inteso unitariamente prima del termine biennale di decadenza, ma anzi essendo emersa prova del contrario,
l'eccezione va rigettata.
b) svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e sussistenza dell'obbligo solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003.
contesta la mancanza di prova dello svolgimento della CP_1 prestazione lavorativa presso i propri cantieri per l'intera durata del rapporto di lavoro durante il quale sono sorti i crediti vantati.
Orbene, in relazione a ciò si rileva che i testi escussi nel corso dell'istruttoria, hanno tutti concordemente confermato che il ricorrente
6 durante gli intercorsi rapporti di lavoro, prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze della società con sede legale in via Vasari 21 CP_2 ad Ancona, svolgendo i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 e il sabato dalle ore 12,00 alle ore 18,00.
Dunque il ricorrente ha pienamente provato di aver lavorato alle dipendenze di nella costruzione delle navi di cui al contratto di CP_2 appalto tra la e la prima e la poi. CP_1 CP_3 CP_4
Da ciò deriva che la deve ritenersi obbligata in solido per CP_1 le pretese vantate con riferimento all'intero periodo.
Va peraltro sottolineato che la domanda avanzata dal ricorrente attiene esclusivamente al pagamento delle retribuzioni ordinarie (ivi inclusa
13ma e TFR) fino alla data delle dimissioni e delle ore di lavoro straordinario, sicché le l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per le poste non retributive sono del tutto irrilevanti.
Quanto alla circostanza che i testi sentiti abbiano tutti in corso una controversia di analogo tenore a quella che ci occupa, la stessa non determina certo l'incapacità a testimoniare.
Come osservato dalla Suprema Corte: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed
7 un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni» (così Cass.
21/10/2015, n. 21418)” (Cass. 26044/2023)
Ciò premesso, è tuttavia del tutto evidente che le dichiarazioni dagli stessi rilasciati dovranno essere vagliate con particolare attenzione, visto l'interesse a rappresentare l'orario di lavoro posto a fondamento della pretesa attorea.
Sul punto si rileva che il fatto che dall'istruttoria orale sia emerso che il ricorrente ha fatto ritorno nel suo paese di origine, è palese indice di attendibilità dei testi, avendo gli stessi smentito l'affermazione per la quale il ricorrente avrebbe lavorato per tutto il periodo in oggetto senza soluzione di continuità.
c) Il quantum della pretesa
Per quanto riguarda la somma richiesta a titolo di retribuzione ordinaria, 13sima e TFR, la stessa è stata chiaramente determinata in base al livello di inquadramento del ricorrente mediante indicazione della retribuzione ordinaria calcolata in base alla paga oraria e alle ore di lavoro svolte come da CCNL.
Vi è inoltre piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro fino al
18 gennaio del 2024, data in cui lo stesso dava le dimissioni (v. doc. n. 01 della produzione di parte ricorrente).
Va peraltro rilevato che in ordine a dette somme veniva emessa, in corso di causa, ordinanza ex art. 423 c.p.c. nei confronti della Controparte_2 con cui la stessa veniva condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma lorda di Euro 15.096,10.
8 Per quanto riguarda la retribuzione del lavoro straordinario, il ricorrente chiede la somma complessiva di € 17.562,60, quantificata in base al numero delle ore di lavoro svolte nella giornata del sabato (sei ore) e dei sabati lavorati durante l'intercorso rapporto di lavoro, come da conteggio prodotto in atti.
Dall'istruttoria è invece emerso che il ricorrente nel periodo in cui ha prestato la sua attività lavorativa, si era recato nel suo paese di origine per 1
o 2 volte, ciascuna volta per due o tre mesi.
Sulla base di tali risultanze, si ritiene equo determinare dunque, sulla base delle assenze dal lavoratore, come emerse in istruttoria, la somma spettante al ricorrente a titolo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario nella complessiva somma di € 15.000,00.
d) le domande di manleva ha chiesto, in sede di memoria di costituzione, di essere CP_1 manlevato dalla società e CP_2 CP_3 Controparte_4
Innanzitutto non può essere accolta, secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, la domanda di manleva avanzata da nei confronti di e di CP_1 CP_3 Controparte_4
Ed infatti, il debitore in solido che ha pagato più della sua quota ha azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie
9 il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro CP_2
[..
il regresso può essere esercitato soltanto nei confronti di quest'ultimo.
Ed infatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di lavoro, ma tale garanzia non si estende anche al coobbligato in garanzia che effettui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale.
Va invece accolta la domanda di manleva di Controparte_1 proposta nei confronti di in quanto il datore di lavoro è Controparte_2 obbligato principale nei confronti del lavoratore ricorrente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna e Controparte_2
in solido tra loro, a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 lorda complessiva di € 30.096,10, oltre rivalutazione ed interessi dal sorgere del credito al saldo;
2) pone a carico di e in solido, le spese Controparte_2 Controparte_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze, oltre IVA
e CAP come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Condanna a tenere indenne delle Controparte_2 Controparte_1 somme che dovrà erogare al ricorrente per i punti 1 e 2 del presente dispositivo;
10 4) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liquida in Euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) rigetta la domanda di manleva avanzata da nei Controparte_1 confronti di e CP_3 Controparte_4
6) Condanna a rifondere a e Controparte_1 CP_3 [...] le spese di lite che liquida, in favore di ciascuno, in Euro 2.700,00, CP_4 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Ancona, il 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 371/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 4.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. M. Chiarugi;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del suo l.r. pro tempore rapp. e dif. da Avv.to Controparte_1
M. Orione,
resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
resistente - contumace nonché in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da Avv.to S. CP_3 Sabbatini;
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da avv.ti Controparte_4 Caro e Luchetti
1 Terzi chiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2024, chiedeva la Parte_1 condanna della e di in via solidale tra loro, CP_2 Controparte_1 al pagamento della somma di € 15.096,10 a titolo di retribuzione dovute per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023, 13ma, TFR e gennaio 2024, nonché della somma di € 17.562,60 a titolo di lavoro straordinario o, in subordine al pagamento della banca ore maturata dal ricorrente e non corrisposta.
Il ricorrente, premesso di essere stato dipendente di dal CP_2
21/06/2018 al 18/01/2024 con contratto a tempo indeterminato, inquadrato al 1 e 2 livello del CCNL, con mansioni di coibentatore, per svolgere un orario di lavoro di 40 ore settimanali, su 5 giornate lavorative, riferiva:
di aver svolto la propria prestazione lavorativa presso lo stabilimento della di Ancona in virtù del contratto di appalto stipulato tra le CP_1 due odierne società resistenti, durato fino al mese di dicembre 2023;
che il suo orario di lavoro effettivo andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 (turno A) o dalle ore 7,00 alle ore 15,00 (turno B) e il sabato dalle ore 12,00 alle ore 18,00 (turno A) o dalle ore 7,00 alle ore 13,00
(turno B);
di aver lavorato, sistematicamente, tutti i sabati, dalle ore 12,00 alle ore 18,00 (turno A) o dalle ore 7,00 alle ore 13,00 (turno B) e ogni tanto anche la domenica;
che le ore di lavoro straordinario venivano accantonate e poi azzerate o trasformate in permessi non richiesti;
2 che in busta paga venivano inserite assenze ingiustificate fittizie, per ridurre la retribuzione;
di non aver mai goduto di ferie e permessi.
Ciò posto, rassegnava le conclusioni in atti.
Si costituiva ilevando innanzitutto di non aver mai stipulato CP_1 contratti di appalto con la , ma solo con la per l'esecuzione CP_2 CP_3 di contratti di appalto relativi alle seguenti navi: SI ON (C. 6279); SI
WN (C. 6280); VE AS PL (C. 6281); Viking C. 6283); Viking CP_5
II (C. 6284); (C. 6285) e (C. 6286) e con la CP_6 CP_7 CP_4 per l'ordine di appalto PC0162I256 relativo all'allestimento della nave denominata C. 6316 e tale società aveva chiesto a CP_1
l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto di mediante CP_2 comunicazione datata 1 giugno 2023, sicché ne chiedeva la chiamata in causa ai fini della manleva.
Ciò premesso, innanzitutto eccepiva la decadenza CP_1 biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 essendo tutti i contratti di appalto relativi all'allestimento di tali costruzioni navali, cui poteva essere stato eventualmente adibito il ricorrente cessati oltre il biennio precedente all'instaurazione del presente procedimento.
Nel merito eccepiva poi l'infondatezza e mancata prova nell'an e nel quantum di un debito per emolumenti retributivi e la carenza di legittimazione passiva rispetto a crediti privi di natura strettamente retributiva.
3 Si costituiva la eccependo a sua volta la decadenza CP_3 biennale e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la chiedendo nel merito il rigetto Controparte_4 del ricorso.
pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva, CP_2 restando pertanto contumace.
Nel corso del processo venivano sentiti testimoni.
Il teste riferiva di aver lavorato con il Testimone_1 ricorrente con Controparte_2
Di aver iniziato il 7.6.2017 fino al 6.10.2023 e di aver lavorato tutto il periodo in con lui lavorava il con il quale aveva iniziato CP_1 Pt_1 quasi insieme.
Riferiva di aver fatto causa anche io alla e a CP_2 CP_1
L'orario di lavoro del ricorrente era dalle 16 alle 24; solo sabato si lavorava dalle 12 alle 18; la domenica si riposava.
L'ultimo anno aveva lavorato la mattina dalle 7 alle 15 e Pt_1 poteva dirlo in quanto lo vedeva dal foglio presenze.
Quando tornavo nel suo paese (e ciò successe due o tre volte) la busta paga risultava a zero ore quindi non percepiva retribuzione.
Non era mai successo le ore lavorate in più venissero compensate con riposo.
Il si era assentato due o tre volte per circa 2 o 3 mesi per volta. Pt_1
4 Di analogo tenore la deposizione del teste . Tes_2
Questi ha lavorato per dal 2019 al 27.10.2023, (eccetto 4 CP_2 mesi nel 2023) nel cantiere della CP_1
Riferiva:
che l'orario di lavoro andava dalle 16 alle 24 e sabato dalle 12 alle 18
e ciò valeva anche per . Parte_1
che c'era un foglio dove si firmavano per le presenze;
di essere tornato in Bangladesh due o tre volte per due mesi circa per volta e di non aver percepito, ogni volta, alcuna retribuzione;
che il era tornato nel suo paese, ma non ricordava quanto Pt_1 spesso;
di non aver mai compensato con riposi le ore svolte in più.
a) L'eccezione di decadenza biennale
Va innanzitutto premesso che, In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal
5 beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto. (Cass. Sez. L., 10/03/2022, n. 7815, Rv.
664123 - 01).
Peraltro la stessa dichiara (p. 3 della memoria di CP_1 costituzione) di aver conferito una pluralità di ordini di appalto alla società
, che, a propria volta, le chiedeva l'autorizzazione al subappalto CP_3
(prodd. da 1 a 6) per l'esecuzione di contratti di appalto relativi alle seguenti navi: ER ON (C. 6279); ER DA (C. 6280); VE AS SP
(C. 6281); KI EN (C. 6283); KI II (C. 6284); KI IX (C. 6285);
KI X (C. 6286).
Nel documento prodotto al n. 09 (elenco navi in costruzione o consegnate a partire dal 1.1.2017) si rileva che la data consegna della penultima nave ( ) è quella del 10.11.2022 e la data consegna CP_6 dell'ultima nave di cui all'elencazione effettuata in memoria da CP_1 il 27.4.2023.
Ciò premesso, non essendo provata la cessazione del rapporto contrattuale d'appalto come sopra inteso unitariamente prima del termine biennale di decadenza, ma anzi essendo emersa prova del contrario,
l'eccezione va rigettata.
b) svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e sussistenza dell'obbligo solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003.
contesta la mancanza di prova dello svolgimento della CP_1 prestazione lavorativa presso i propri cantieri per l'intera durata del rapporto di lavoro durante il quale sono sorti i crediti vantati.
Orbene, in relazione a ciò si rileva che i testi escussi nel corso dell'istruttoria, hanno tutti concordemente confermato che il ricorrente
6 durante gli intercorsi rapporti di lavoro, prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze della società con sede legale in via Vasari 21 CP_2 ad Ancona, svolgendo i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 e il sabato dalle ore 12,00 alle ore 18,00.
Dunque il ricorrente ha pienamente provato di aver lavorato alle dipendenze di nella costruzione delle navi di cui al contratto di CP_2 appalto tra la e la prima e la poi. CP_1 CP_3 CP_4
Da ciò deriva che la deve ritenersi obbligata in solido per CP_1 le pretese vantate con riferimento all'intero periodo.
Va peraltro sottolineato che la domanda avanzata dal ricorrente attiene esclusivamente al pagamento delle retribuzioni ordinarie (ivi inclusa
13ma e TFR) fino alla data delle dimissioni e delle ore di lavoro straordinario, sicché le l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per le poste non retributive sono del tutto irrilevanti.
Quanto alla circostanza che i testi sentiti abbiano tutti in corso una controversia di analogo tenore a quella che ci occupa, la stessa non determina certo l'incapacità a testimoniare.
Come osservato dalla Suprema Corte: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed
7 un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni» (così Cass.
21/10/2015, n. 21418)” (Cass. 26044/2023)
Ciò premesso, è tuttavia del tutto evidente che le dichiarazioni dagli stessi rilasciati dovranno essere vagliate con particolare attenzione, visto l'interesse a rappresentare l'orario di lavoro posto a fondamento della pretesa attorea.
Sul punto si rileva che il fatto che dall'istruttoria orale sia emerso che il ricorrente ha fatto ritorno nel suo paese di origine, è palese indice di attendibilità dei testi, avendo gli stessi smentito l'affermazione per la quale il ricorrente avrebbe lavorato per tutto il periodo in oggetto senza soluzione di continuità.
c) Il quantum della pretesa
Per quanto riguarda la somma richiesta a titolo di retribuzione ordinaria, 13sima e TFR, la stessa è stata chiaramente determinata in base al livello di inquadramento del ricorrente mediante indicazione della retribuzione ordinaria calcolata in base alla paga oraria e alle ore di lavoro svolte come da CCNL.
Vi è inoltre piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro fino al
18 gennaio del 2024, data in cui lo stesso dava le dimissioni (v. doc. n. 01 della produzione di parte ricorrente).
Va peraltro rilevato che in ordine a dette somme veniva emessa, in corso di causa, ordinanza ex art. 423 c.p.c. nei confronti della Controparte_2 con cui la stessa veniva condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma lorda di Euro 15.096,10.
8 Per quanto riguarda la retribuzione del lavoro straordinario, il ricorrente chiede la somma complessiva di € 17.562,60, quantificata in base al numero delle ore di lavoro svolte nella giornata del sabato (sei ore) e dei sabati lavorati durante l'intercorso rapporto di lavoro, come da conteggio prodotto in atti.
Dall'istruttoria è invece emerso che il ricorrente nel periodo in cui ha prestato la sua attività lavorativa, si era recato nel suo paese di origine per 1
o 2 volte, ciascuna volta per due o tre mesi.
Sulla base di tali risultanze, si ritiene equo determinare dunque, sulla base delle assenze dal lavoratore, come emerse in istruttoria, la somma spettante al ricorrente a titolo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario nella complessiva somma di € 15.000,00.
d) le domande di manleva ha chiesto, in sede di memoria di costituzione, di essere CP_1 manlevato dalla società e CP_2 CP_3 Controparte_4
Innanzitutto non può essere accolta, secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, la domanda di manleva avanzata da nei confronti di e di CP_1 CP_3 Controparte_4
Ed infatti, il debitore in solido che ha pagato più della sua quota ha azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie
9 il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro CP_2
[..
il regresso può essere esercitato soltanto nei confronti di quest'ultimo.
Ed infatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di lavoro, ma tale garanzia non si estende anche al coobbligato in garanzia che effettui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale.
Va invece accolta la domanda di manleva di Controparte_1 proposta nei confronti di in quanto il datore di lavoro è Controparte_2 obbligato principale nei confronti del lavoratore ricorrente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna e Controparte_2
in solido tra loro, a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 lorda complessiva di € 30.096,10, oltre rivalutazione ed interessi dal sorgere del credito al saldo;
2) pone a carico di e in solido, le spese Controparte_2 Controparte_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze, oltre IVA
e CAP come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Condanna a tenere indenne delle Controparte_2 Controparte_1 somme che dovrà erogare al ricorrente per i punti 1 e 2 del presente dispositivo;
10 4) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liquida in Euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) rigetta la domanda di manleva avanzata da nei Controparte_1 confronti di e CP_3 Controparte_4
6) Condanna a rifondere a e Controparte_1 CP_3 [...] le spese di lite che liquida, in favore di ciascuno, in Euro 2.700,00, CP_4 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Ancona, il 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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