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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/09/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.2060/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 2060/2025 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Fernanda Speranza dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites P.IVA_ per Notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 Rep. , elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia 81
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo, con studio Controparte_1 legale, sito al Corso Alcide De Gasperi n. 16, Castellammare di Stabia, in virtù di procura, ex art. 83 c.p.c., apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.2025, i difensori delle parti chiedevano decidersi la causa, rinunciando ad ogni termine per il deposito di memoria conclusionale e all'acquisizione del fascicolo di primo grado, essendo stati prodotti tutti gli atti necessari ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 16.5.2025, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza n.
1609/2024, resa dal Giudice di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione in opposizione all'esecuzione 281 decies c.p.c. avverso 2
l'iscrizione di fermo amministrativo n. 2023 0002 1227210195666565, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, veniva dichiarata non dovuta la somma di cui al menzionato provvedimento, avendo accertato il primo Giudice
l'intervenuta prescrizione del credito in essa consacrato, per decorso del relativo termine triennale, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa auto. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di
Pace, in favore del Giudice Tributario, afferendo il provvedimento di fermo amministrativo oggetto di impugnazione alla tassa auto. Censurava, altresì, la sentenza, laddove il primo Giudice aveva ritenuto prescritto il credito portato dall'intimazione.
Si costituiva , contestando nel merito l'appello, del quale chiedeva il Controparte_1 rigetto, in forza della definitività della pretesa tributaria, invocando, a sostegno della propria tesi difensiva, giurisprudenza di merito e di legittimità, a suo dire favorevole alla giurisdizione del Giudice Ordinario in presenza della dedotta definitività della pretesa.
Rilevava, altresì, che al fermo aveva fatto seguito un pignoramento esattoriale presso terzi, con conseguente “attrazione” della giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, avendo avuto inizio l'azione esecutiva per il recupero del credito.
Prodotta documentazione, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
23.9.2025, avendo i difensori delle parti rinunciato ad ogni termine per il deposito di comparsa conclusionale e all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo prodotto tutti gli atti necessari ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dalla ed oggi Parte_1 riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di primo grado. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001,
n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n.
Proc. n. 2060/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass.
Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto che neppure può qualificarsi quale prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'iscrizione di fermo amministrativo n. 2023 0002
1227210195666565 avente, come noto, natura di provvedimento cautelare reale, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del
Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n.
20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un.
29.11.2022 n. 35116). E' appena il caso di evidenziare, infine, l'irrilevanza, ai fini del decidere, del pignoramento esattoriale intervenuto in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio, restando così preclusa qualsiasi sua valutazione, anche ai pretesi fini della determinazione (postuma) della giurisdizione.
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte
Proc. n. 2060/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti di , con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Controparte_1 ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 24.9.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 2060/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 2060/2025 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Fernanda Speranza dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites P.IVA_ per Notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 Rep. , elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia 81
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo, con studio Controparte_1 legale, sito al Corso Alcide De Gasperi n. 16, Castellammare di Stabia, in virtù di procura, ex art. 83 c.p.c., apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.2025, i difensori delle parti chiedevano decidersi la causa, rinunciando ad ogni termine per il deposito di memoria conclusionale e all'acquisizione del fascicolo di primo grado, essendo stati prodotti tutti gli atti necessari ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 16.5.2025, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza n.
1609/2024, resa dal Giudice di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione in opposizione all'esecuzione 281 decies c.p.c. avverso 2
l'iscrizione di fermo amministrativo n. 2023 0002 1227210195666565, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, veniva dichiarata non dovuta la somma di cui al menzionato provvedimento, avendo accertato il primo Giudice
l'intervenuta prescrizione del credito in essa consacrato, per decorso del relativo termine triennale, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa auto. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di
Pace, in favore del Giudice Tributario, afferendo il provvedimento di fermo amministrativo oggetto di impugnazione alla tassa auto. Censurava, altresì, la sentenza, laddove il primo Giudice aveva ritenuto prescritto il credito portato dall'intimazione.
Si costituiva , contestando nel merito l'appello, del quale chiedeva il Controparte_1 rigetto, in forza della definitività della pretesa tributaria, invocando, a sostegno della propria tesi difensiva, giurisprudenza di merito e di legittimità, a suo dire favorevole alla giurisdizione del Giudice Ordinario in presenza della dedotta definitività della pretesa.
Rilevava, altresì, che al fermo aveva fatto seguito un pignoramento esattoriale presso terzi, con conseguente “attrazione” della giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, avendo avuto inizio l'azione esecutiva per il recupero del credito.
Prodotta documentazione, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
23.9.2025, avendo i difensori delle parti rinunciato ad ogni termine per il deposito di comparsa conclusionale e all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo prodotto tutti gli atti necessari ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dalla ed oggi Parte_1 riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di primo grado. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001,
n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n.
Proc. n. 2060/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass.
Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto che neppure può qualificarsi quale prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'iscrizione di fermo amministrativo n. 2023 0002
1227210195666565 avente, come noto, natura di provvedimento cautelare reale, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del
Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n.
20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un.
29.11.2022 n. 35116). E' appena il caso di evidenziare, infine, l'irrilevanza, ai fini del decidere, del pignoramento esattoriale intervenuto in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio, restando così preclusa qualsiasi sua valutazione, anche ai pretesi fini della determinazione (postuma) della giurisdizione.
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte
Proc. n. 2060/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti di , con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Controparte_1 ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 24.9.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 2060/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4