CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/10/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
SECONDO COLLEGIO
R.G. 298/2024
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 298/2024 RG e promossa con atto di citazione
DA
(cod. fisc. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EP GA e DI AR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pescara, Via L. Einaudi n. 3/D appellante contro " , sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice Controparte_1 fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. , e per P.IVA_1 essa quale procuratrice la socio unico, Controparte_2 sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, (c.f. e p. iva
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Simone e Walter P.IVA_2
CO TU ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Corso
Umberto I, n.22 appellata
Avverso la sentenza n. 585/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 22/9/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n.585/2023 pubblicata il 22/09/2023, resa nel giudizio n.436/2022 R.G. e NON notificata:
- preliminarmente, in via cautelare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ricorrendo i presupposti ex artt. 351 /II comma e 283 c.p.c.;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di pagamento avanzata dalla unipersonale nei confronti della sig.ra ex art. Controparte_1 Pt_1
1408 c.c. in quanto tardiva;
- in subordine, accertare e dichiarare che la somma dovuta dall'appellante – in solido con gli altri contraenti – in virtù del contratto di mutuo è limitata all'importo di €
400.000,00 effettivamente erogato in suo favore;
- con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Per l'appellato pag. 2/14 1) respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
585/2023 messa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 22/9/2023, in quanto inammissibile oltre che infondata per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
2) per l'immediata pronuncia di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. per quanto esposto;
NEL MERITO
3) per il rigetto dell'appello per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata;
4) per la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio CP_1 Parte_1
e la società per ottenere la loro condanna CP_3 Controparte_4 al pagamento somma di euro 1.473.913,15, oltre intessi convenzionali di mora.
Esponeva la , cessionaria del credito, che Banca con atto CP_1 Controparte_5 del 18/06/2008 aveva concesso a e un mutuo fondiario con CP_3 Parte_1 garanzia ipotecaria, di euro 1.360.000,00 da restituirsi nel termine di 7 anni. Il mutuo era stato erogato erogato, per una prima parte, limitatamente all'importo di euro
400.000,00 in favore e Successivamente in data CP_3 Parte_1
29/10/2010 gli originari mutuatari in qualità di unici soci della società
[...]
(P. IVA. con atto di modifica di S.a.s. Parte_2 P.IVA_3
(aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura) avevano deliberato aumento di capitale dell'anzidetta società conferendovi l'immobile ipotecato;
con tale atto la si era accollata il debito nascente dal mutuo, senza liberazione degli Parte_2 originari mutuatari, avuto riguardo alla quota già erogata di euro 400.000,00. In data
20/12/2010 con successivo atto di cessione di contratto di mutuo fondiario la Pt_2
[... era subentrata nella posizione di mutuataria dell'originario mutuo confermando l'accollo del debito per la parte già erogata (euro 400.000,00) ed acquisendo la titolarità giuridica relativamente alla tranche non ancora somministrata (euro 960.000,00), mentre pag. 3/14 e originari mutuatari, avevano assunto la qualifica di CP_3 Parte_1 garanti - fideiussori della debitrice Parte_2
Esposti i fatti, la società attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che la è creditrice dei convenuti della complessiva Controparte_1 somma di euro 1.473.913,15, per le ragioni e nei termini esposti, oltre intessi convenzionali di mora;
2. per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'anzidetta somma o di quella maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi convenzionali di mora sino al soddisfo;
3. condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di lite come per legge.
Si costituiva la convenuta contestando in toto la domanda attrice e Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
- preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere invece competente il Tribunale di Chieti o, in subordine, il Tribunale di Ancona, di Macerata o di Pesaro
- nel merito, dichiarare la decadenza di parte attrice ex art. 1957 c.c. dall'azione giudiziaria proposta, e per l'effetto rigettarla con vittoria delle spese di lite
Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con ordinanza resa fuori udienza del 17.5.2023, il Giudice valutati i mezzi istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato all'udienza del 22.09.2023 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c con termine per le memorie fino al 25.07.2023.
All'esito, con sentenza n. 585/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 22/9/2023 così veniva deciso:
I. Accerta la decadenza ex art. 1957 c.c. per la convenuta.
II. Accerta il debito nella somma di 1.473.913,15 euro;
III. Condanna quale garante ex art. 1408 c.c., quale Parte_1 CP_3 fideiussore e quale garante ex art. 1408 c.c. e in Parte_2 solido, al pagamento della somma di 1.473.913,15 euro oltre interessi sino al soddisfo.
pag. 4/14 IV. Condanna in solido, al CP_3 Parte_2 pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di
14.103 euro, oltre accessori dovuti per legge.
V. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti costituite.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado per i motivi meglio spiegati nel prosieguo.
Si è costituita con comparsa di risposta la chiedendo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc e, nel merito, il rigetto dell'appello.
La Corte all'esito del deposito degli atti ex art. 352 cpc ha trattenuto la causa in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del pag. 5/14 contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto
2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado Parte_1 laddove il Giudice di primo grado, nel condannare l'appellante ai sensi dell'art. 1408 II comma cc cioè non quale fideiussore (operando la decadenza ex art.1957 c.c. della banca mutuante) ma quale debitrice principale in quanto cedente non espressamente liberata nella cessione del contratto di mutuo, non ha considerato che l'ulteriore domanda formulata dalla società , nei confronti dei sigg.ri e anche CP_1 CP_3 Pt_3 nella loro qualità di debitori principali e non solo come fideiussori , veniva introdotta nel presente giudizio solo con la memoria ex art. 183 VI comma cpc e quindi tardivamente siccome in spregio alle preclusioni previste ex lege circa l'ammissibilità della mutatio libelli.
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui viene condannata al pagamento dell'intero importo erogato di euro
1.360.000,00 nonostante la mancata liberazione ex art. 1408 II comma c.c. da parte della cessionaria fosse limitata alla somma di euro 400.000,00 Parte_2 effettivamente erogata al momento della cessione del contratto e l'ulteriore somma di euro 960.000,00 venisse erogata esclusivamente alla divenuta da quel Parte_2 momento unica debitrice. pag. 6/14 L'appello è infondato
Va affrontato il primo motivo di doglianza proposto dalla parte appellante e riguardante l'illegittima modifica della domanda, siccome in violazione del divieto di mutatio libelli, operata in primo grado dalla parte attrice CP_1
Richiamando i principi nomofilattici applicabili al caso di specie, in ordine all'istituto della mutatio libelli, risulta ormai principio di diritto univoco e consolidato, a partire dalla pronuncia n. 12310 resa in data 15/6/2015 dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (vedi anche Cass. ord. n. 4031 del 16/02/2021) quello per cui “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”.
Si aggiunga che secondo Cassazione civile sez. III 24 aprile 2015 n. 8394 “Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema
d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”.
Ancora: nello scrutinare il contenuto della domande introdotte nel giudizio, il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019
n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e pag. 7/14 in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27).
Va poi considerato che è stata data rilevanza dalla giurisprudenza allo stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice che dal convenuto, in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell'eccezione) proposta ed esplicitare l'interna volontà della parte. (Cass., 24 luglio 1981, n. 4779)
Nel caso di specie, alla luce del compendio delle allegazioni e delle prove emerso nel giudizio di primo grado la ricostruzione della vicenda fattuale può essere rappresentata come segue.
- Il 18 giugno 2008 Banca delle Marche s.p.a. e e hanno CP_3 Parte_1 concluso un mutuo fondiario per la somma di 1.360.000,00 euro garantito mediante concessione di ipoteca sull'immobile sito in via Donizetti n. 4, San Giovanni Teatino
(CH), catastalmente individuato in atti, in comproprietà tra i mutuatari
- Con atto del 20 dicembre 2010 e hanno ceduto il mutuo CP_3 Parte_1 alla con il consenso della Banca e “senza Parte_2 liberazione del cedente ex art. 1408 secondo comma cod. civ.” (doc. 2 citazione). Nelle premesse dell'atto, la cessione è collegata espressamente alla circostanza dell'aumento di capitale deliberato dai soci della ( e Parte_2 CP_3 stessi) mediante il conferimento dell'immobile di proprietà degli stessi, indicato Pt_1 al punto I.1, unitamente al mutuo garantito dal medesimo bene.
- Il 21 marzo 2011 e hanno prestato una “fideiussione CP_3 Parte_1 specifica limitata” in favore della con riferimento Parte_2 al mutuo e allo stato del suo adempimento (doc. 4 citazione). La clausola 8 prevede che
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Tale premessa in fatto, così come riportata nella sentenza di primo grado, è anche quella sostanzialmente allegata nell'atto di citazione della società appellata in primo grado e pag. 8/14 non contestata nemmeno dall'odierna appellante, dalla quale possono evincersi senza alcun dubbio le diverse posizioni giuridiche assunte dalle varie controparti all'esito delle vicende contrattuali che si sono via via susseguite durante il rapporto bancario.
Va rilevato che dal confronto dell'atto di citazione con la memoria ex art. 186 VI comma cpc depositati dalla non si ravvisa, al di là dell' identità del CP_1 petitum, alcuna modifica nei fatti addotti costituivi della pretesa creditoria e, di conseguenza, della causa petendi, sì da determinare una mutatio libelli a quel punto inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Infatti, la pretesa svolta dalla seppur si rivolga in maniera indistinta, a CP_1 prescindere dai diversi ruoli assunti nella vicenda, a tutte le controparti negoziali della non precisando per esempio in sede di petitum per ognuna di esse né la CP_1 posizione giuridica assunta dei singoli soggetti coinvolti (debitore principale, semplice fideiussore oppure obbligato principale ex art. 1408 II Comma cc in quanto non liberato dal contraente ceduto etc.) né la quota parte della somma richiesta, vada intesa e determinata integrandola con la premessa in fatto sopra riportata.
Sebbene corrisponda a verità quanto sostenuto dalla parte appellante, ovvero che l'art. 1408 II comma cc veniva espressamente citato per la prima volta con la memoria ex art. 183 VI comma cpc, riportando la clausola negoziale sub 3) del contratto di cessione del mutuo ove detta norma viene richiamata, risulta evidente come la , non CP_1 operando alcuna modifica della domanda, invero l'abbia solamente integrata precisando il riferimento giuridico in ragione del quale e avrebbero CP_3 Parte_1 dovuto essere considerati tenuti al pagamento richiesto non solo in qualità di fideiussori ma anche come obbligati principali siccome non liberati dal debito nonostante la cessione del contratto di mutuo alla ma tale posizione giuridica dei suddetti Parte_2 soggetti è ben desumibile dalle allegazioni fattuali svolte dalla odierna società appellata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Infatti, in esso, si legge testualmente “che con tale atto la Parte_2 si accollava il debito nascente dal mutuo, senza liberazione degli
[...] originari mutuatari, avuto riguardo alla quota già erogata di euro 400.000,00;” (pag. 2 atto di citazione) pag. 9/14 Il che non può che richiamare, implicitamente, la responsabilità del cedente, non liberato, nei confronti del contraente ceduto, fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 1408 II comma c.c.
In definitiva, quindi, il primo motivo di appello deve considerarsi infondato non rivenendosi alcuna mutatio libelli con il deposito della memoria ex art. 186 VI comma cpc da parte della CP_1
Passando allo scrutinio del secondo motivo di appello, va altresì predicata la infondatezza della doglianza dell'odierna appellante e ciò proprio in ragione delle rispettive posizioni giuridiche che hanno assunto le varie parti nel rapporto negoziale oggetto del presente giudizio. Riassumendo: e obbligati CP_3 Parte_1 principali sino alla cessione del mutuo alla ed in Parte_2 seguito garanti della cessionaria giusto contratto di fideiussione stipulato in data 21 marzo 2011 e al contempo, in quanto non liberati dal creditore ceduto, ugualmente chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 1408 II Comma cpc, dei debiti maturati dalla società Infatti nei confronti del creditore ceduto la responsabilità del Parte_2 cedente, che si aggiunge a quella del cessionario, persiste nel caso risulti che il creditore medesimo non abbia consentito a liberarlo (ed è il caso di specie); operando (se mai) la ripartizione dei debiti, a seguito del trasferimento, solo nel rapporto interno tra cedente e cessionario ai fini dell'accertamento del diritto di regresso.
Secondo il tenore dell'articolo 1408 c.c. comma II, effettivamente la liberazione del cedente a seguito di cessione accettata dal ceduto costituisce effetto naturale e solo un'espressa dichiarazione del ceduto di non liberazione del cedente autorizza quello ad agire nei confronti del cedente, oltre che del cessionario, in caso di inadempimento
(Corte appello Palermo sez. II, 30/10/2018, n.2154). Infatti “la più attenta dottrina ha evidenziato come la disciplina codicistica preveda, all'art. 1408 c.c., l'automatica liberazione del cedente, subordinando ad un'espressa dichiarazione del ceduto l'opposta vicenda della mancata liberazione (e prevedendo, in tale ultimo caso, la possibilità per il ceduto di agire contro il cedente "qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte")” (cfr Cassazione civile sez. III, 20/04/2007 n.9486 in motivazione.
pag. 10/14 Va detto che la natura della responsabilità in capo al contraente cedente debba considerarsi quale responsabilità sussidiaria in rapporto a quella del cessionario;
ciò determina però che il contraente ceduto dovrà onorare il principio del beneficium ordinis nel recupero del proprio credito, essendo i due obbligati comunque tenuti ab origine al pagamento dell'intero importo. Ciò alla luce dell'art. 1408 comma 3 c.c., che prevede che il contraente ceduto“ deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato;
in mancanza è tenuto al risarcimento del danno”. Trattandosi di beneficium ordinis e non già di beneficium excussionis l'inadempimento del cessionario dovrà essere fatto constatare con autonomo atto – è sufficiente anche una lettera di messa in mora inevasa dal cessionario - , prima che il contraente ceduto possa rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale. Va altresì aggiunto che l'inosservanza da parte del creditore ceduto del beneficium ordinis non determina la liberazione del cedente che rimane comunque nella posizione di obbligato principale ma solo la legittimazione ad agire, per quest'ultimo, in via risarcitoria ove un danno ne sia derivato da tale inosservanza.
Nel caso di specie la disamina degli scritti difensivi depositati nel giudizio dalla parte appellante, fa emergere che quest'ultima non ha contestato alla alcuna CP_1 violazione del dovere di beneficium ordinis né, per altri versi, l'insorgenza di qualsivoglia pregiudizio, limitando la sua difesa all'eccezione di incompetenza territoriale ed alla decadenza ex art. 1957 c.c.. della . Ne consegue che, in CP_1 conformità a quanto statuito dal Giudice di prime cure, la parte appellante è stata correttamente ritenuta obbligata, ai sensi dell'art. 1408 c.c., nei confronti della CP_1
[...]
L'appello va quindi rigettato.
Quanto al governo delle spese di lite, va osservato quanto segue.
Questo Collegio, all'esito della prima udienza di trattazione, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nei termini di rinuncia dell'appello da parte di con spese del grado compensate;
la proposta è stata accettata dalla parte Parte_1
pag. 11/14 appellante e respinta dalla parte appellata “essendo l'appello Parte_1 CP_1 manifestamente destituito di qualsivoglia fondamento”.
L'art. 185 bis c.p.c. consente al giudice di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio;
l'art. 91 c.p.c. prevede che Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
L'art. 91 c.p.c.. è ivi rilevante solo ai fini della definizione dell' ingiustificato motivo del rifiuto, ritenendosi che esso debba essere valutato anche e non solo alla luce dell'art. 100 c.p.c., atteso che qualsiasi domanda svolta nel processo civile deve trovare il proprio fondamento nella permanenza di un interesse concreto e attuale;
va infatti precisato che l'art. 91 comma 1 seconda parte c.p.c. regola, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa in caso di accoglimento della domanda, mentre nel presente giudizio di appello il gravame è stato rigettato.
Nel caso di specie, la società appellata ha rifiutato la proposta conciliativa ed ha motivato la propria decisione allegando l'infondatezza dell'appello.
Il motivo di rifiuto va ritenuto ingiustificato.
Il rigetto del gravame è risultato identico, se non recessivo rispetto a quello che la società appellata avrebbe potuto ottenere con l'accettazione della proposta conciliativa,
i cui termini di formulazione avrebbero invece consentito l'immediato passaggio in giudicato della sentenza gravata;
infatti, a seguito del rifiuto della proposta conciliativa, questa Corte territoriale ha deciso il gravame con una pronuncia che può essere oggetto di ulteriore impugnazione in sede di legittimità.
Ancora, allo stato non può escludersi un eventuale accesso della parte appellante al procedimento di equa riparazione per eccessiva durata del processo, mentre, al contrario, l'estinzione del processo per rinuncia avrebbe comportato l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2 comma 2 sexies lett. c l. 89/2001.
pag. 12/14 Non solo. L'ingiustificato rifiuto da parte dell'appellato della proposta conciliativa - formulata nei termini di rinuncia appello a fronte della compensazione delle spese di lite del grado - va ritenuto come espressivo di un contegno, inteso a protrarre il processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., essendo stata l' altra parte costretta ad ulteriore attività processuale.
Va quindi ricordato che il legislatore ha in più disposizioni previsto la possibilità di sanzionare non tanto la mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto l'abuso del processo e lo scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa accettata dalla controparte.
Va quindi richiamato l'art. 92 primo comma c.p.c., secondo cui Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
Ritenuta pertanto la violazione dell'art. 88 c.p.c. da parte della società appellata, nei termini sopra esposti, va quindi, indipendentemente dalla soccombenza, disposta la compensazione fra le parti le spese di lite del presente grado.
Stante il rigetto del gravame ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 585/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 22/9/2023 da contro " e per essa quale procuratrice la Parte_1 Controparte_1
ogni altra e diversa istanza disattesa, così CP_2 Controparte_2 decide: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pag. 13/14 compensa fra le parti le spese di lite del grado;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
SECONDO COLLEGIO
R.G. 298/2024
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 298/2024 RG e promossa con atto di citazione
DA
(cod. fisc. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EP GA e DI AR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pescara, Via L. Einaudi n. 3/D appellante contro " , sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice Controparte_1 fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. , e per P.IVA_1 essa quale procuratrice la socio unico, Controparte_2 sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, (c.f. e p. iva
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Simone e Walter P.IVA_2
CO TU ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Corso
Umberto I, n.22 appellata
Avverso la sentenza n. 585/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 22/9/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n.585/2023 pubblicata il 22/09/2023, resa nel giudizio n.436/2022 R.G. e NON notificata:
- preliminarmente, in via cautelare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ricorrendo i presupposti ex artt. 351 /II comma e 283 c.p.c.;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di pagamento avanzata dalla unipersonale nei confronti della sig.ra ex art. Controparte_1 Pt_1
1408 c.c. in quanto tardiva;
- in subordine, accertare e dichiarare che la somma dovuta dall'appellante – in solido con gli altri contraenti – in virtù del contratto di mutuo è limitata all'importo di €
400.000,00 effettivamente erogato in suo favore;
- con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Per l'appellato pag. 2/14 1) respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
585/2023 messa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 22/9/2023, in quanto inammissibile oltre che infondata per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
2) per l'immediata pronuncia di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. per quanto esposto;
NEL MERITO
3) per il rigetto dell'appello per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata;
4) per la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio CP_1 Parte_1
e la società per ottenere la loro condanna CP_3 Controparte_4 al pagamento somma di euro 1.473.913,15, oltre intessi convenzionali di mora.
Esponeva la , cessionaria del credito, che Banca con atto CP_1 Controparte_5 del 18/06/2008 aveva concesso a e un mutuo fondiario con CP_3 Parte_1 garanzia ipotecaria, di euro 1.360.000,00 da restituirsi nel termine di 7 anni. Il mutuo era stato erogato erogato, per una prima parte, limitatamente all'importo di euro
400.000,00 in favore e Successivamente in data CP_3 Parte_1
29/10/2010 gli originari mutuatari in qualità di unici soci della società
[...]
(P. IVA. con atto di modifica di S.a.s. Parte_2 P.IVA_3
(aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura) avevano deliberato aumento di capitale dell'anzidetta società conferendovi l'immobile ipotecato;
con tale atto la si era accollata il debito nascente dal mutuo, senza liberazione degli Parte_2 originari mutuatari, avuto riguardo alla quota già erogata di euro 400.000,00. In data
20/12/2010 con successivo atto di cessione di contratto di mutuo fondiario la Pt_2
[... era subentrata nella posizione di mutuataria dell'originario mutuo confermando l'accollo del debito per la parte già erogata (euro 400.000,00) ed acquisendo la titolarità giuridica relativamente alla tranche non ancora somministrata (euro 960.000,00), mentre pag. 3/14 e originari mutuatari, avevano assunto la qualifica di CP_3 Parte_1 garanti - fideiussori della debitrice Parte_2
Esposti i fatti, la società attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che la è creditrice dei convenuti della complessiva Controparte_1 somma di euro 1.473.913,15, per le ragioni e nei termini esposti, oltre intessi convenzionali di mora;
2. per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'anzidetta somma o di quella maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi convenzionali di mora sino al soddisfo;
3. condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di lite come per legge.
Si costituiva la convenuta contestando in toto la domanda attrice e Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
- preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere invece competente il Tribunale di Chieti o, in subordine, il Tribunale di Ancona, di Macerata o di Pesaro
- nel merito, dichiarare la decadenza di parte attrice ex art. 1957 c.c. dall'azione giudiziaria proposta, e per l'effetto rigettarla con vittoria delle spese di lite
Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con ordinanza resa fuori udienza del 17.5.2023, il Giudice valutati i mezzi istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato all'udienza del 22.09.2023 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c con termine per le memorie fino al 25.07.2023.
All'esito, con sentenza n. 585/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 22/9/2023 così veniva deciso:
I. Accerta la decadenza ex art. 1957 c.c. per la convenuta.
II. Accerta il debito nella somma di 1.473.913,15 euro;
III. Condanna quale garante ex art. 1408 c.c., quale Parte_1 CP_3 fideiussore e quale garante ex art. 1408 c.c. e in Parte_2 solido, al pagamento della somma di 1.473.913,15 euro oltre interessi sino al soddisfo.
pag. 4/14 IV. Condanna in solido, al CP_3 Parte_2 pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di
14.103 euro, oltre accessori dovuti per legge.
V. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti costituite.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado per i motivi meglio spiegati nel prosieguo.
Si è costituita con comparsa di risposta la chiedendo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc e, nel merito, il rigetto dell'appello.
La Corte all'esito del deposito degli atti ex art. 352 cpc ha trattenuto la causa in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del pag. 5/14 contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto
2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado Parte_1 laddove il Giudice di primo grado, nel condannare l'appellante ai sensi dell'art. 1408 II comma cc cioè non quale fideiussore (operando la decadenza ex art.1957 c.c. della banca mutuante) ma quale debitrice principale in quanto cedente non espressamente liberata nella cessione del contratto di mutuo, non ha considerato che l'ulteriore domanda formulata dalla società , nei confronti dei sigg.ri e anche CP_1 CP_3 Pt_3 nella loro qualità di debitori principali e non solo come fideiussori , veniva introdotta nel presente giudizio solo con la memoria ex art. 183 VI comma cpc e quindi tardivamente siccome in spregio alle preclusioni previste ex lege circa l'ammissibilità della mutatio libelli.
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui viene condannata al pagamento dell'intero importo erogato di euro
1.360.000,00 nonostante la mancata liberazione ex art. 1408 II comma c.c. da parte della cessionaria fosse limitata alla somma di euro 400.000,00 Parte_2 effettivamente erogata al momento della cessione del contratto e l'ulteriore somma di euro 960.000,00 venisse erogata esclusivamente alla divenuta da quel Parte_2 momento unica debitrice. pag. 6/14 L'appello è infondato
Va affrontato il primo motivo di doglianza proposto dalla parte appellante e riguardante l'illegittima modifica della domanda, siccome in violazione del divieto di mutatio libelli, operata in primo grado dalla parte attrice CP_1
Richiamando i principi nomofilattici applicabili al caso di specie, in ordine all'istituto della mutatio libelli, risulta ormai principio di diritto univoco e consolidato, a partire dalla pronuncia n. 12310 resa in data 15/6/2015 dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (vedi anche Cass. ord. n. 4031 del 16/02/2021) quello per cui “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”.
Si aggiunga che secondo Cassazione civile sez. III 24 aprile 2015 n. 8394 “Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema
d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”.
Ancora: nello scrutinare il contenuto della domande introdotte nel giudizio, il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019
n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e pag. 7/14 in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27).
Va poi considerato che è stata data rilevanza dalla giurisprudenza allo stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice che dal convenuto, in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell'eccezione) proposta ed esplicitare l'interna volontà della parte. (Cass., 24 luglio 1981, n. 4779)
Nel caso di specie, alla luce del compendio delle allegazioni e delle prove emerso nel giudizio di primo grado la ricostruzione della vicenda fattuale può essere rappresentata come segue.
- Il 18 giugno 2008 Banca delle Marche s.p.a. e e hanno CP_3 Parte_1 concluso un mutuo fondiario per la somma di 1.360.000,00 euro garantito mediante concessione di ipoteca sull'immobile sito in via Donizetti n. 4, San Giovanni Teatino
(CH), catastalmente individuato in atti, in comproprietà tra i mutuatari
- Con atto del 20 dicembre 2010 e hanno ceduto il mutuo CP_3 Parte_1 alla con il consenso della Banca e “senza Parte_2 liberazione del cedente ex art. 1408 secondo comma cod. civ.” (doc. 2 citazione). Nelle premesse dell'atto, la cessione è collegata espressamente alla circostanza dell'aumento di capitale deliberato dai soci della ( e Parte_2 CP_3 stessi) mediante il conferimento dell'immobile di proprietà degli stessi, indicato Pt_1 al punto I.1, unitamente al mutuo garantito dal medesimo bene.
- Il 21 marzo 2011 e hanno prestato una “fideiussione CP_3 Parte_1 specifica limitata” in favore della con riferimento Parte_2 al mutuo e allo stato del suo adempimento (doc. 4 citazione). La clausola 8 prevede che
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Tale premessa in fatto, così come riportata nella sentenza di primo grado, è anche quella sostanzialmente allegata nell'atto di citazione della società appellata in primo grado e pag. 8/14 non contestata nemmeno dall'odierna appellante, dalla quale possono evincersi senza alcun dubbio le diverse posizioni giuridiche assunte dalle varie controparti all'esito delle vicende contrattuali che si sono via via susseguite durante il rapporto bancario.
Va rilevato che dal confronto dell'atto di citazione con la memoria ex art. 186 VI comma cpc depositati dalla non si ravvisa, al di là dell' identità del CP_1 petitum, alcuna modifica nei fatti addotti costituivi della pretesa creditoria e, di conseguenza, della causa petendi, sì da determinare una mutatio libelli a quel punto inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Infatti, la pretesa svolta dalla seppur si rivolga in maniera indistinta, a CP_1 prescindere dai diversi ruoli assunti nella vicenda, a tutte le controparti negoziali della non precisando per esempio in sede di petitum per ognuna di esse né la CP_1 posizione giuridica assunta dei singoli soggetti coinvolti (debitore principale, semplice fideiussore oppure obbligato principale ex art. 1408 II Comma cc in quanto non liberato dal contraente ceduto etc.) né la quota parte della somma richiesta, vada intesa e determinata integrandola con la premessa in fatto sopra riportata.
Sebbene corrisponda a verità quanto sostenuto dalla parte appellante, ovvero che l'art. 1408 II comma cc veniva espressamente citato per la prima volta con la memoria ex art. 183 VI comma cpc, riportando la clausola negoziale sub 3) del contratto di cessione del mutuo ove detta norma viene richiamata, risulta evidente come la , non CP_1 operando alcuna modifica della domanda, invero l'abbia solamente integrata precisando il riferimento giuridico in ragione del quale e avrebbero CP_3 Parte_1 dovuto essere considerati tenuti al pagamento richiesto non solo in qualità di fideiussori ma anche come obbligati principali siccome non liberati dal debito nonostante la cessione del contratto di mutuo alla ma tale posizione giuridica dei suddetti Parte_2 soggetti è ben desumibile dalle allegazioni fattuali svolte dalla odierna società appellata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Infatti, in esso, si legge testualmente “che con tale atto la Parte_2 si accollava il debito nascente dal mutuo, senza liberazione degli
[...] originari mutuatari, avuto riguardo alla quota già erogata di euro 400.000,00;” (pag. 2 atto di citazione) pag. 9/14 Il che non può che richiamare, implicitamente, la responsabilità del cedente, non liberato, nei confronti del contraente ceduto, fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 1408 II comma c.c.
In definitiva, quindi, il primo motivo di appello deve considerarsi infondato non rivenendosi alcuna mutatio libelli con il deposito della memoria ex art. 186 VI comma cpc da parte della CP_1
Passando allo scrutinio del secondo motivo di appello, va altresì predicata la infondatezza della doglianza dell'odierna appellante e ciò proprio in ragione delle rispettive posizioni giuridiche che hanno assunto le varie parti nel rapporto negoziale oggetto del presente giudizio. Riassumendo: e obbligati CP_3 Parte_1 principali sino alla cessione del mutuo alla ed in Parte_2 seguito garanti della cessionaria giusto contratto di fideiussione stipulato in data 21 marzo 2011 e al contempo, in quanto non liberati dal creditore ceduto, ugualmente chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 1408 II Comma cpc, dei debiti maturati dalla società Infatti nei confronti del creditore ceduto la responsabilità del Parte_2 cedente, che si aggiunge a quella del cessionario, persiste nel caso risulti che il creditore medesimo non abbia consentito a liberarlo (ed è il caso di specie); operando (se mai) la ripartizione dei debiti, a seguito del trasferimento, solo nel rapporto interno tra cedente e cessionario ai fini dell'accertamento del diritto di regresso.
Secondo il tenore dell'articolo 1408 c.c. comma II, effettivamente la liberazione del cedente a seguito di cessione accettata dal ceduto costituisce effetto naturale e solo un'espressa dichiarazione del ceduto di non liberazione del cedente autorizza quello ad agire nei confronti del cedente, oltre che del cessionario, in caso di inadempimento
(Corte appello Palermo sez. II, 30/10/2018, n.2154). Infatti “la più attenta dottrina ha evidenziato come la disciplina codicistica preveda, all'art. 1408 c.c., l'automatica liberazione del cedente, subordinando ad un'espressa dichiarazione del ceduto l'opposta vicenda della mancata liberazione (e prevedendo, in tale ultimo caso, la possibilità per il ceduto di agire contro il cedente "qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte")” (cfr Cassazione civile sez. III, 20/04/2007 n.9486 in motivazione.
pag. 10/14 Va detto che la natura della responsabilità in capo al contraente cedente debba considerarsi quale responsabilità sussidiaria in rapporto a quella del cessionario;
ciò determina però che il contraente ceduto dovrà onorare il principio del beneficium ordinis nel recupero del proprio credito, essendo i due obbligati comunque tenuti ab origine al pagamento dell'intero importo. Ciò alla luce dell'art. 1408 comma 3 c.c., che prevede che il contraente ceduto“ deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato;
in mancanza è tenuto al risarcimento del danno”. Trattandosi di beneficium ordinis e non già di beneficium excussionis l'inadempimento del cessionario dovrà essere fatto constatare con autonomo atto – è sufficiente anche una lettera di messa in mora inevasa dal cessionario - , prima che il contraente ceduto possa rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale. Va altresì aggiunto che l'inosservanza da parte del creditore ceduto del beneficium ordinis non determina la liberazione del cedente che rimane comunque nella posizione di obbligato principale ma solo la legittimazione ad agire, per quest'ultimo, in via risarcitoria ove un danno ne sia derivato da tale inosservanza.
Nel caso di specie la disamina degli scritti difensivi depositati nel giudizio dalla parte appellante, fa emergere che quest'ultima non ha contestato alla alcuna CP_1 violazione del dovere di beneficium ordinis né, per altri versi, l'insorgenza di qualsivoglia pregiudizio, limitando la sua difesa all'eccezione di incompetenza territoriale ed alla decadenza ex art. 1957 c.c.. della . Ne consegue che, in CP_1 conformità a quanto statuito dal Giudice di prime cure, la parte appellante è stata correttamente ritenuta obbligata, ai sensi dell'art. 1408 c.c., nei confronti della CP_1
[...]
L'appello va quindi rigettato.
Quanto al governo delle spese di lite, va osservato quanto segue.
Questo Collegio, all'esito della prima udienza di trattazione, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nei termini di rinuncia dell'appello da parte di con spese del grado compensate;
la proposta è stata accettata dalla parte Parte_1
pag. 11/14 appellante e respinta dalla parte appellata “essendo l'appello Parte_1 CP_1 manifestamente destituito di qualsivoglia fondamento”.
L'art. 185 bis c.p.c. consente al giudice di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio;
l'art. 91 c.p.c. prevede che Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
L'art. 91 c.p.c.. è ivi rilevante solo ai fini della definizione dell' ingiustificato motivo del rifiuto, ritenendosi che esso debba essere valutato anche e non solo alla luce dell'art. 100 c.p.c., atteso che qualsiasi domanda svolta nel processo civile deve trovare il proprio fondamento nella permanenza di un interesse concreto e attuale;
va infatti precisato che l'art. 91 comma 1 seconda parte c.p.c. regola, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa in caso di accoglimento della domanda, mentre nel presente giudizio di appello il gravame è stato rigettato.
Nel caso di specie, la società appellata ha rifiutato la proposta conciliativa ed ha motivato la propria decisione allegando l'infondatezza dell'appello.
Il motivo di rifiuto va ritenuto ingiustificato.
Il rigetto del gravame è risultato identico, se non recessivo rispetto a quello che la società appellata avrebbe potuto ottenere con l'accettazione della proposta conciliativa,
i cui termini di formulazione avrebbero invece consentito l'immediato passaggio in giudicato della sentenza gravata;
infatti, a seguito del rifiuto della proposta conciliativa, questa Corte territoriale ha deciso il gravame con una pronuncia che può essere oggetto di ulteriore impugnazione in sede di legittimità.
Ancora, allo stato non può escludersi un eventuale accesso della parte appellante al procedimento di equa riparazione per eccessiva durata del processo, mentre, al contrario, l'estinzione del processo per rinuncia avrebbe comportato l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2 comma 2 sexies lett. c l. 89/2001.
pag. 12/14 Non solo. L'ingiustificato rifiuto da parte dell'appellato della proposta conciliativa - formulata nei termini di rinuncia appello a fronte della compensazione delle spese di lite del grado - va ritenuto come espressivo di un contegno, inteso a protrarre il processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., essendo stata l' altra parte costretta ad ulteriore attività processuale.
Va quindi ricordato che il legislatore ha in più disposizioni previsto la possibilità di sanzionare non tanto la mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto l'abuso del processo e lo scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa accettata dalla controparte.
Va quindi richiamato l'art. 92 primo comma c.p.c., secondo cui Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
Ritenuta pertanto la violazione dell'art. 88 c.p.c. da parte della società appellata, nei termini sopra esposti, va quindi, indipendentemente dalla soccombenza, disposta la compensazione fra le parti le spese di lite del presente grado.
Stante il rigetto del gravame ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 585/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 22/9/2023 da contro " e per essa quale procuratrice la Parte_1 Controparte_1
ogni altra e diversa istanza disattesa, così CP_2 Controparte_2 decide: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pag. 13/14 compensa fra le parti le spese di lite del grado;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14